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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13000/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...] Bargellina. 27/b (Cod. Fisc. ) cittadina italiana, C.F._1 e
, nato a [...] il [...], residente in [...] (Cod. Fisc. ) cittadino italiano, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sabrina Santarini (Cod. Fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Bologna, Via F. Turati n.8
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 23/09/2025;
Il P.M è intervenuto.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 08/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza nel giudizio di separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n 76/2025 il
Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione pagina 1 di 3 personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
9 dicembre 1971e , nato a [...] il [...] che Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 17/06/2023 a Valsamoggia (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Valsamoggia al n.40, parte I, anno 2023.
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in comune di Valsamoggia, via Bargellina n. 27/b, condotta in locazione, alla signora la quale subentrerà nel relativo contratto;
Pt_1
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni più importanti relative alla sua crescita, istruzione ed educazione, avuto riguardo al suo preminente interesse e nel rispetto delle esigenze, dei desideri e delle richieste del figlio medesimo. Le decisioni ordinarie verranno invece assunte separatamente dai genitori nei periodi in cui ciascuno avrà con sé il figlio;
4) dispone, in considerazione dell'età del figlio ormai quasi maggiorenne, che non venga previsto Per_1 un rigido schema di visite padre/figlio. Il padre potrà pertanto vederlo e tenerlo con sé, previo accordo con la madre e con lo stesso , indicativamente un pomeriggio a settimana ed a weekend alternati, con Per_1 pernottamento presso la madre almeno sino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare il figlio anche per la notte, sempre assecondando la volontà del figlio. Il tutto sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, ricreative e sportive del ragazzo;
pagina 2 di 3 5) obbliga il padre a concorrere al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo Per_1 mensile di € 400,00 (quattrocento//00). Detta somma dovrà essere corrisposte entro il giorno 16 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat;
6) obbliga il sig. a concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero Parte_2 necessarie per il figlio, conformemente a quanto previsto dal Protocollo applicato dal Tribunale di Bologna, da intendersi qui integralmente trascritto;
7) prende atto che il signor rinuncia a richiedere l'erogazione dell'assegno unico, o di diverso Parte_2 contributo di sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico, che, potrà pertanto essere incassato interamente dalla signora sino a quando ella ne avrà diritto. A tal fine si impegna, se necessario, a Pt_1 sottoscrivere apposito modulo di rinuncia e a farlo pervenire alla signora per la definizione della Pt_1 pratica;
8) prende atto che il signor si impegnava a trasferire altrove la propria residenza entro e non Parte_2 oltre il 1/2/2025;
9) prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito in separata sede ogni altro rapporto economico tra essi intercorrente e pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento o divorzile;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
11) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Valsamoggia (BO), di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
____1.10.2025________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13000/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...] Bargellina. 27/b (Cod. Fisc. ) cittadina italiana, C.F._1 e
, nato a [...] il [...], residente in [...] (Cod. Fisc. ) cittadino italiano, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sabrina Santarini (Cod. Fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Bologna, Via F. Turati n.8
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 23/09/2025;
Il P.M è intervenuto.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 08/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza nel giudizio di separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n 76/2025 il
Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione pagina 1 di 3 personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
9 dicembre 1971e , nato a [...] il [...] che Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 17/06/2023 a Valsamoggia (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Valsamoggia al n.40, parte I, anno 2023.
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in comune di Valsamoggia, via Bargellina n. 27/b, condotta in locazione, alla signora la quale subentrerà nel relativo contratto;
Pt_1
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni più importanti relative alla sua crescita, istruzione ed educazione, avuto riguardo al suo preminente interesse e nel rispetto delle esigenze, dei desideri e delle richieste del figlio medesimo. Le decisioni ordinarie verranno invece assunte separatamente dai genitori nei periodi in cui ciascuno avrà con sé il figlio;
4) dispone, in considerazione dell'età del figlio ormai quasi maggiorenne, che non venga previsto Per_1 un rigido schema di visite padre/figlio. Il padre potrà pertanto vederlo e tenerlo con sé, previo accordo con la madre e con lo stesso , indicativamente un pomeriggio a settimana ed a weekend alternati, con Per_1 pernottamento presso la madre almeno sino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare il figlio anche per la notte, sempre assecondando la volontà del figlio. Il tutto sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, ricreative e sportive del ragazzo;
pagina 2 di 3 5) obbliga il padre a concorrere al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo Per_1 mensile di € 400,00 (quattrocento//00). Detta somma dovrà essere corrisposte entro il giorno 16 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat;
6) obbliga il sig. a concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero Parte_2 necessarie per il figlio, conformemente a quanto previsto dal Protocollo applicato dal Tribunale di Bologna, da intendersi qui integralmente trascritto;
7) prende atto che il signor rinuncia a richiedere l'erogazione dell'assegno unico, o di diverso Parte_2 contributo di sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico, che, potrà pertanto essere incassato interamente dalla signora sino a quando ella ne avrà diritto. A tal fine si impegna, se necessario, a Pt_1 sottoscrivere apposito modulo di rinuncia e a farlo pervenire alla signora per la definizione della Pt_1 pratica;
8) prende atto che il signor si impegnava a trasferire altrove la propria residenza entro e non Parte_2 oltre il 1/2/2025;
9) prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito in separata sede ogni altro rapporto economico tra essi intercorrente e pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento o divorzile;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
11) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Valsamoggia (BO), di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
____1.10.2025________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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