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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4824/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4824 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Lattari, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato Stabilito Mario Summo e dall'Avv. Elisa Testi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi a
tutte le richieste deduzioni, eccezioni e domande contenute nel ricorso e nei verbali di causa ed il rigetto pagina 1 di 6 delle avverse richieste in primis della richiesta riconvenzionale ed in particolare SI CHIEDE -la
conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con l'ordinanza del 16.4.2024 e quindi la
modifica della condizioni di divorzio, di cui all'accordo di negoziazione assistita del 17.10.2016, con
riduzione dell'assegno divorzile ad euro 150 mensili, oltre ISTAT, indice FOI a far data dalla domanda.
-il rigetto della domanda riconvenzionale della resistente.
Per parte resistente: […]Riportandosi per quanto nella Comparsa di Costituzione e Risposta, e per
quanto supra ritenuto e ivi allegato, la parte resistente chiede, la riassegnazione della somma
precedentemente e originariamente assegnata per E. 250, dicasi duecentocinquanta, oltre ISTAT, indice
FOI, nonche' il RIGETTO per quanto oggetto del Ricorso da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito – in modifica delle condizioni di divorzio – di
[...]
accertare l'intervenuta modifica delle condizioni patrimoniali delle parti e, per l'effetto, di modificare l'importo dal ricorrente dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in data 13.10.1985; dal matrimonio, nel 1997, era nata la figlia;
in data Per_1
17.10.2016, a seguito di procedura di negoziazione assistita, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le condizioni di divorzio concordate tra le parti prevedevano il versamento, da parte del , della somma mensile di € 250,00, a titolo Parte_1
di assegno di divorzile in favore della ed il mantenimento diretto della figlia CP_1
da parte del ricorrente;
successivamente alla pronuncia divorzile erano intervenute Per_1
circostanze modificative dei redditi delle parti in quanto a far data dal 1 aprile 2022 la era beneficiaria di un assegno mensile INPS di € 800,00 (Assegno Ordinario di CP_1
Invalidità AOI) - istituito con la L. n.222/84 - per i prossimi tre anni rinnovabile, prestazione e
reddito tassabile e peraltro compatibile con attività lavorativa, fondandosi sulla posizione contributiva ed inoltre, in data 1 luglio 2022 il ricorrente aveva contratto nuovo matrimonio;
il era dipendente pubblico (ministero difesa) - come all'epoca del divorzio - e Parte_1
pagina 2 di 6 percepiva un reddito mensile netto di € 1.616,40 ed era onerato dal pagamento dei ratei del mutuo;
la percepiva l'assegno di € 800,00 mensili, svolgeva attività lavorativa CP_1
compatibile ex lege n.222/84 con detto assegno - percependo un reddito lordo annuo di circa €
7.500,00 e, per quanto noto al ricorrente, percepiva anche assegno di invalidità civile di circa €
300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio e chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza delle richieste del , di rigettare il ricorso e di confermare la somma Parte_1
dovuta a titolo di assegno divorzile, allo stato, aggiornata ad E. 296,35 tenendo considerato che la
parte attrice “ obbligata” non aveva mai adeguato tale importo […] oltre ad E. 22.579,79 quale somma
importi rivalutati oltre interessi legali che la parte attrice dovra' rifondere alla parte resistente.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: le parti si erano separate nel 2011 ed avevano divorziato nel 2016; la resistente durante il periodo di tutta la convivenza coniugale aveva costantemente lavorato con contratto a tempo indeterminato quale dipendente
addetta alle pulizie, contribuendo con il proprio reddito mensile, ovvero, versando totalmente il proprio
salario mensile nel “focolare domestico” ; era invalida al 100%, essendo Controparte_1
affetta da cardiopatia ipertensiva e leucemia linfatica cronica, oltre a quanto diagnosticato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale
INPS di Latina;
la dal 16.1.2023 era dipendente, con contratto a tempo CP_1
indeterminato, della Societa' VIVENDA SpA Fil. Roma, corrente in Via Francesco Antolisei,
25, con qualifica di dipendente operaia addetta alle pulizie, percependo un reddito mensile pari a circa euro 650,00 per 14 mensilità; la resistente percepiva inoltre un vitalizio quale pensione contributiva mensile di circa euro 800,00 per 13 mensilità; atteso il superamento nell'anno 2023 (a fronte della percezione della pensione IO sommata al reddito da lavoro dipendente) del tetto previsto per l'erogazione della prestazione, la pensione di invalidità
civile riconosciuta dall'INPS in favore della , per un importo mensile di circa 300,00 CP_1
euro, era stata revocata dallo stesso;
la viveva con un'entrata Controparte_2 CP_1
mensile pari a circa 1.450,00 euro, cui doveva aggiungersi l'assegno divorzile pari ad euro
250,00 mensili;
la resistente era onerata del pagamento del canone di locazione pari ad euro pagina 3 di 6 430,00 mensili e della rata mensile di circa 69,00 euro per un finanziamento contratto con
COMPASS SPA;
la era l'unico componente del proprio nucleo familiare mentre il CP_1
nucleo familiare del ricorrente era composto da tre soggetti percettori di reddito;
i redditi percepiti dalla erano inferiori rispetto a quelli percepiti dal . CP_1 Parte_1
Con ordinanza del 16.4.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 17.10.2016, riduceva l'assegno divorzile da euro 250,00 mensili, oltre ISTAT ad euro 150,00 mensili, oltre ISTAT,
indice F.O.I., a far data dalla domanda.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-il merito della lite
In ordine alla richiesta di revisione dell'assegno divorzile
La domanda di riduzione dell'assegno divorzile avanzata da parte ricorrente va accolta, per quanto di seguito esposto.
In tema di revisione dell'assegno divorzile, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (Cass.
n.1119/2020).
Nella specie, in corso di causa, è emerso il miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
, difatti, oltre a svolgere regolarmente attività lavorativa part-time alle Controparte_1
dipendenze della Societa' VIVENDA SpA Fil. Roma, corrente in Via Francesco Antolisei, 25
dal 16.1.2023 (v. buste paga in atti), con retribuzione pari ad euro 660,00 mensili, percepisce, a far data dal 1.4.2022, euro 800,00 mensili, a titolo di pensione.
La , invero, ha confermato tale circostanza in sede di udienza di comparizione (v. CP_1
verbale udienza di comparizione parti, dichiarazioni : mi hanno riconosciuto CP_1
pagina 4 di 6 l'invalidità (800 euro di pensione), ho l'artrite reumatoide e la leucemia. Lavoro part-time (retribuzione
660) Sono sola e malata. Pago l'affitto (pago 440 euro) e le spese di pulizia delle case (euro 78).
Dalla comunicazione dell'INPS del 17.11.2023, versata in atti dalla resistente, risulta la percezione da parte della , nel 2023, di un reddito lordo annuo pari ad euro CP_1
18.534,03.
Appare evidente, pertanto, anche tenuto conto degli oneri derivanti dal canone di locazione corrisposto dalla resistente e della riduzione della retribuzione ad euro 550,00 mensili,
l'intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali della resistente rispetto a quelle sussistenti all'epoca del divorzio.
Deve quindi ritenersi provato il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della resistente prospettato dal . Parte_1
Ciò posto, tenuto conto della durata del matrimonio, del contributo offerto dalla resistente,
dei redditi del ricorrente e del miglioramento della condizione economica della , CP_1
l'assegno divorzile va ridotto ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I..
In ordine alla richiesta di condanna del ricorrente alla corresponsione della rivalutazione
ISTAT
Parte resistente non ha reiterato la domanda riconvenzionale di condanna del al Parte_1
pagamento della rivalutazione ISTAT precedentemente avanzata. Nulla deve, pertanto,
statuirsi al riguardo dovendosi ritenere la domanda implicitamente rinunciata.
Tale richiesta, in ogni caso, non avrebbe potuto trovare accoglimento esulando, la stessa,
dall'oggetto del presente giudizio.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del
17.10.2016, che per il resto conferma,
pagina 5 di 6 RIDUCE l'assegno divorzile da euro 250,00 mensili, oltre ISTAT ad euro 150,00 mensili, oltre
ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla domanda;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2.5.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4824 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Lattari, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato Stabilito Mario Summo e dall'Avv. Elisa Testi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi a
tutte le richieste deduzioni, eccezioni e domande contenute nel ricorso e nei verbali di causa ed il rigetto pagina 1 di 6 delle avverse richieste in primis della richiesta riconvenzionale ed in particolare SI CHIEDE -la
conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con l'ordinanza del 16.4.2024 e quindi la
modifica della condizioni di divorzio, di cui all'accordo di negoziazione assistita del 17.10.2016, con
riduzione dell'assegno divorzile ad euro 150 mensili, oltre ISTAT, indice FOI a far data dalla domanda.
-il rigetto della domanda riconvenzionale della resistente.
Per parte resistente: […]Riportandosi per quanto nella Comparsa di Costituzione e Risposta, e per
quanto supra ritenuto e ivi allegato, la parte resistente chiede, la riassegnazione della somma
precedentemente e originariamente assegnata per E. 250, dicasi duecentocinquanta, oltre ISTAT, indice
FOI, nonche' il RIGETTO per quanto oggetto del Ricorso da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito – in modifica delle condizioni di divorzio – di
[...]
accertare l'intervenuta modifica delle condizioni patrimoniali delle parti e, per l'effetto, di modificare l'importo dal ricorrente dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in data 13.10.1985; dal matrimonio, nel 1997, era nata la figlia;
in data Per_1
17.10.2016, a seguito di procedura di negoziazione assistita, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le condizioni di divorzio concordate tra le parti prevedevano il versamento, da parte del , della somma mensile di € 250,00, a titolo Parte_1
di assegno di divorzile in favore della ed il mantenimento diretto della figlia CP_1
da parte del ricorrente;
successivamente alla pronuncia divorzile erano intervenute Per_1
circostanze modificative dei redditi delle parti in quanto a far data dal 1 aprile 2022 la era beneficiaria di un assegno mensile INPS di € 800,00 (Assegno Ordinario di CP_1
Invalidità AOI) - istituito con la L. n.222/84 - per i prossimi tre anni rinnovabile, prestazione e
reddito tassabile e peraltro compatibile con attività lavorativa, fondandosi sulla posizione contributiva ed inoltre, in data 1 luglio 2022 il ricorrente aveva contratto nuovo matrimonio;
il era dipendente pubblico (ministero difesa) - come all'epoca del divorzio - e Parte_1
pagina 2 di 6 percepiva un reddito mensile netto di € 1.616,40 ed era onerato dal pagamento dei ratei del mutuo;
la percepiva l'assegno di € 800,00 mensili, svolgeva attività lavorativa CP_1
compatibile ex lege n.222/84 con detto assegno - percependo un reddito lordo annuo di circa €
7.500,00 e, per quanto noto al ricorrente, percepiva anche assegno di invalidità civile di circa €
300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio e chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza delle richieste del , di rigettare il ricorso e di confermare la somma Parte_1
dovuta a titolo di assegno divorzile, allo stato, aggiornata ad E. 296,35 tenendo considerato che la
parte attrice “ obbligata” non aveva mai adeguato tale importo […] oltre ad E. 22.579,79 quale somma
importi rivalutati oltre interessi legali che la parte attrice dovra' rifondere alla parte resistente.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: le parti si erano separate nel 2011 ed avevano divorziato nel 2016; la resistente durante il periodo di tutta la convivenza coniugale aveva costantemente lavorato con contratto a tempo indeterminato quale dipendente
addetta alle pulizie, contribuendo con il proprio reddito mensile, ovvero, versando totalmente il proprio
salario mensile nel “focolare domestico” ; era invalida al 100%, essendo Controparte_1
affetta da cardiopatia ipertensiva e leucemia linfatica cronica, oltre a quanto diagnosticato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale
INPS di Latina;
la dal 16.1.2023 era dipendente, con contratto a tempo CP_1
indeterminato, della Societa' VIVENDA SpA Fil. Roma, corrente in Via Francesco Antolisei,
25, con qualifica di dipendente operaia addetta alle pulizie, percependo un reddito mensile pari a circa euro 650,00 per 14 mensilità; la resistente percepiva inoltre un vitalizio quale pensione contributiva mensile di circa euro 800,00 per 13 mensilità; atteso il superamento nell'anno 2023 (a fronte della percezione della pensione IO sommata al reddito da lavoro dipendente) del tetto previsto per l'erogazione della prestazione, la pensione di invalidità
civile riconosciuta dall'INPS in favore della , per un importo mensile di circa 300,00 CP_1
euro, era stata revocata dallo stesso;
la viveva con un'entrata Controparte_2 CP_1
mensile pari a circa 1.450,00 euro, cui doveva aggiungersi l'assegno divorzile pari ad euro
250,00 mensili;
la resistente era onerata del pagamento del canone di locazione pari ad euro pagina 3 di 6 430,00 mensili e della rata mensile di circa 69,00 euro per un finanziamento contratto con
COMPASS SPA;
la era l'unico componente del proprio nucleo familiare mentre il CP_1
nucleo familiare del ricorrente era composto da tre soggetti percettori di reddito;
i redditi percepiti dalla erano inferiori rispetto a quelli percepiti dal . CP_1 Parte_1
Con ordinanza del 16.4.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 17.10.2016, riduceva l'assegno divorzile da euro 250,00 mensili, oltre ISTAT ad euro 150,00 mensili, oltre ISTAT,
indice F.O.I., a far data dalla domanda.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-il merito della lite
In ordine alla richiesta di revisione dell'assegno divorzile
La domanda di riduzione dell'assegno divorzile avanzata da parte ricorrente va accolta, per quanto di seguito esposto.
In tema di revisione dell'assegno divorzile, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (Cass.
n.1119/2020).
Nella specie, in corso di causa, è emerso il miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
, difatti, oltre a svolgere regolarmente attività lavorativa part-time alle Controparte_1
dipendenze della Societa' VIVENDA SpA Fil. Roma, corrente in Via Francesco Antolisei, 25
dal 16.1.2023 (v. buste paga in atti), con retribuzione pari ad euro 660,00 mensili, percepisce, a far data dal 1.4.2022, euro 800,00 mensili, a titolo di pensione.
La , invero, ha confermato tale circostanza in sede di udienza di comparizione (v. CP_1
verbale udienza di comparizione parti, dichiarazioni : mi hanno riconosciuto CP_1
pagina 4 di 6 l'invalidità (800 euro di pensione), ho l'artrite reumatoide e la leucemia. Lavoro part-time (retribuzione
660) Sono sola e malata. Pago l'affitto (pago 440 euro) e le spese di pulizia delle case (euro 78).
Dalla comunicazione dell'INPS del 17.11.2023, versata in atti dalla resistente, risulta la percezione da parte della , nel 2023, di un reddito lordo annuo pari ad euro CP_1
18.534,03.
Appare evidente, pertanto, anche tenuto conto degli oneri derivanti dal canone di locazione corrisposto dalla resistente e della riduzione della retribuzione ad euro 550,00 mensili,
l'intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali della resistente rispetto a quelle sussistenti all'epoca del divorzio.
Deve quindi ritenersi provato il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della resistente prospettato dal . Parte_1
Ciò posto, tenuto conto della durata del matrimonio, del contributo offerto dalla resistente,
dei redditi del ricorrente e del miglioramento della condizione economica della , CP_1
l'assegno divorzile va ridotto ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I..
In ordine alla richiesta di condanna del ricorrente alla corresponsione della rivalutazione
ISTAT
Parte resistente non ha reiterato la domanda riconvenzionale di condanna del al Parte_1
pagamento della rivalutazione ISTAT precedentemente avanzata. Nulla deve, pertanto,
statuirsi al riguardo dovendosi ritenere la domanda implicitamente rinunciata.
Tale richiesta, in ogni caso, non avrebbe potuto trovare accoglimento esulando, la stessa,
dall'oggetto del presente giudizio.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del
17.10.2016, che per il resto conferma,
pagina 5 di 6 RIDUCE l'assegno divorzile da euro 250,00 mensili, oltre ISTAT ad euro 150,00 mensili, oltre
ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla domanda;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2.5.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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