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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/12/2024, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 501/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
), , con l'avv. MANCO Parte_1 C.F._1
ANNA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
pagina 1 di 6 PARTE ATTRICE nei confronti di
, , con l'avv. LORETI GIORGIA CP_1 C.F._3
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
pagina 2 di 6 2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass.
19/8/2016 n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n.
149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 17, lett. d), della legge n. 206 del
2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. Con ricorso e pedissequo decreto ex art. 473 bis 14 c.p.c. con cui è stata fissata l'udienza del 9 luglio 2024 notificato in data 17 maggio
2024 la signora ha chiesto al Tribunale “modificare le Pt_1 condizioni di cui al decreto del 10/3/20, emesso dal Tribunale di Paola nell'ambito della procedura n. 34/2020 RGVG (all. 2), ripristinando l'affido congiunto ed in ogni caso ribadendo e regolamentando opportunamente il diritto di vista della madre, , Parte_1 nei confronti della figlia minore, , previa adozione di Persona_1 tutti i provvedimenti opportuni e convenienti al fine di tutelare il diritto della ricorrente a poter incontrare la propria figlia minore, , e Per_1 quello della minore a poter godere della figura materna così come previsto dai succitati articoli del codice civile”.
4. Preliminarmente va osservato che la richiesta di modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento della figlia minore, presuppone l'allegazione e la prova di circostanze di fatto nuove e diverse tali da giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già effettuata nella pronuncia.
5. Nel caso di specie la ricorrente, pur chiedendo una modifica, ha allegato quale elemento sopravvenuto “che nel caso de quo ci troviamo di fronte ad una situazione creatasi nell'ultimo anno in cui, nonostante le determinazioni sia del Tribunale di Paola che del Tribunale per i
Minorenni di Potenza, oltre che del Giudice Tutelare di Lagonegro,
pagina 3 di 6 risultano disattese tutte le misure adottate per la salvaguardia del rapporto madre-figlia, da tutti ritenuto necessario per un sano e completo sviluppo della minore sul piano psicologico” (deduzione sostanzialmente confermata con istanza del 26/7/24 dove si è chiarito trattarsi di attuazione e poi con note di trattazione e ss. per cui “La resistente ha chiesto che venga dichiarata inammissibile la richiesta di modifica delle condizioni divorzili sulla base di un'asserita mancata sopravvenienza di giustificati motivi ex art. 473bis.29 cpc. La situazione venutasi a creare negli ultimi quattro anni dal provvedimento del Tribunale di Paola (10/3/20) e soprattutto nell'ultimo anno da quello del Tribunale per i Minorenni di Potenza
(16/6/22), racchiude in sé tutti i connotati di quei giustificati motivi sopravvenuti richiesti dall'art. 473bis.29. La necessità di ripristinare il rapporto madre-figlia è stato ritenuto importante e necessario in tutti i provvedimenti che si sono susseguiti (Tribunali per i Minorenni di CZ e
PZ, Tribunali ordinari di Paola e Lagonegro, Corti di Appello Sez. Minori di CZ e PZ”).
6. La ricorrente espone che il Servizio non avrebbe attuato i Pt_1 suddetti provvedimenti. Tale deduzione, come correttamente dedotto dal resistente e già ritenuto dal precedente giudice delegato con ordinanza del 19/7/24, oltre a non costituire fatto sopravvenuto o giustificato motivo sopravvenuto ex art. 473 bis. 29 c.p.c. (peraltro non riguardante la situazione e le condizioni delle parti ma un dedotto eventuale inadempimento della p.a.), concerne l'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 38 c.p.c. per cui è competente, come da regola generale, il giudice che “ha emesso il provvedimento da attuare…” (co.2).
7. Invero tale regola non è scalfita, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente con note di trattazione, dalla circostanza per cui pende il presente procedimento, dovendosi avere riguardo alla reale pagina 4 di 6 qualificazione della domanda, non venendo altrimenti mai in rilievo il disposto circa la competenza del provvedimento da attuare, potendo il ricorrente decidere arbitrariamente tra il giudice dell'attuazione ovvero quello della nuova procedura a istaurarsi, con sostanziale rischio di
“forum shopping” da parte del ricorrente e di elusione del principio di concentrazione dell'attuazione dei provvedimenti davanti al giudice che ne ha già avuto conoscenza.
8. Peraltro, ed in ogni caso, fatto salvo quanto in via preliminare e generale si è chiarito in relazione alla incompetenza dell'adito
Tribunale, nel merito, non appare comunque emergere, come anticipato, alcun elemento successivo rispetto a quelli già valutati dai numerosi uffici giudiziari intervenuti (Tribunale dei minorenni, Giudice tutelare di Paola, da ultimo il decreto del Tribunale dei Minori in Rg.
746/2021 (all. alla comparsa 002_decreto TM PZ 17.05.23).
9. Attesa la soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo d'ufficio, in mancanza di una nota di parte, sulla base del D.M. 55/2014 entro i minimi per i procedimenti di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla ricorrente;
II. condanna altresì la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che liquida in € 4000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore
dott. Riccardo Sabato
Il Presidente dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
), , con l'avv. MANCO Parte_1 C.F._1
ANNA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
pagina 1 di 6 PARTE ATTRICE nei confronti di
, , con l'avv. LORETI GIORGIA CP_1 C.F._3
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
pagina 2 di 6 2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass.
19/8/2016 n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n.
149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 17, lett. d), della legge n. 206 del
2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. Con ricorso e pedissequo decreto ex art. 473 bis 14 c.p.c. con cui è stata fissata l'udienza del 9 luglio 2024 notificato in data 17 maggio
2024 la signora ha chiesto al Tribunale “modificare le Pt_1 condizioni di cui al decreto del 10/3/20, emesso dal Tribunale di Paola nell'ambito della procedura n. 34/2020 RGVG (all. 2), ripristinando l'affido congiunto ed in ogni caso ribadendo e regolamentando opportunamente il diritto di vista della madre, , Parte_1 nei confronti della figlia minore, , previa adozione di Persona_1 tutti i provvedimenti opportuni e convenienti al fine di tutelare il diritto della ricorrente a poter incontrare la propria figlia minore, , e Per_1 quello della minore a poter godere della figura materna così come previsto dai succitati articoli del codice civile”.
4. Preliminarmente va osservato che la richiesta di modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento della figlia minore, presuppone l'allegazione e la prova di circostanze di fatto nuove e diverse tali da giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già effettuata nella pronuncia.
5. Nel caso di specie la ricorrente, pur chiedendo una modifica, ha allegato quale elemento sopravvenuto “che nel caso de quo ci troviamo di fronte ad una situazione creatasi nell'ultimo anno in cui, nonostante le determinazioni sia del Tribunale di Paola che del Tribunale per i
Minorenni di Potenza, oltre che del Giudice Tutelare di Lagonegro,
pagina 3 di 6 risultano disattese tutte le misure adottate per la salvaguardia del rapporto madre-figlia, da tutti ritenuto necessario per un sano e completo sviluppo della minore sul piano psicologico” (deduzione sostanzialmente confermata con istanza del 26/7/24 dove si è chiarito trattarsi di attuazione e poi con note di trattazione e ss. per cui “La resistente ha chiesto che venga dichiarata inammissibile la richiesta di modifica delle condizioni divorzili sulla base di un'asserita mancata sopravvenienza di giustificati motivi ex art. 473bis.29 cpc. La situazione venutasi a creare negli ultimi quattro anni dal provvedimento del Tribunale di Paola (10/3/20) e soprattutto nell'ultimo anno da quello del Tribunale per i Minorenni di Potenza
(16/6/22), racchiude in sé tutti i connotati di quei giustificati motivi sopravvenuti richiesti dall'art. 473bis.29. La necessità di ripristinare il rapporto madre-figlia è stato ritenuto importante e necessario in tutti i provvedimenti che si sono susseguiti (Tribunali per i Minorenni di CZ e
PZ, Tribunali ordinari di Paola e Lagonegro, Corti di Appello Sez. Minori di CZ e PZ”).
6. La ricorrente espone che il Servizio non avrebbe attuato i Pt_1 suddetti provvedimenti. Tale deduzione, come correttamente dedotto dal resistente e già ritenuto dal precedente giudice delegato con ordinanza del 19/7/24, oltre a non costituire fatto sopravvenuto o giustificato motivo sopravvenuto ex art. 473 bis. 29 c.p.c. (peraltro non riguardante la situazione e le condizioni delle parti ma un dedotto eventuale inadempimento della p.a.), concerne l'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 38 c.p.c. per cui è competente, come da regola generale, il giudice che “ha emesso il provvedimento da attuare…” (co.2).
7. Invero tale regola non è scalfita, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente con note di trattazione, dalla circostanza per cui pende il presente procedimento, dovendosi avere riguardo alla reale pagina 4 di 6 qualificazione della domanda, non venendo altrimenti mai in rilievo il disposto circa la competenza del provvedimento da attuare, potendo il ricorrente decidere arbitrariamente tra il giudice dell'attuazione ovvero quello della nuova procedura a istaurarsi, con sostanziale rischio di
“forum shopping” da parte del ricorrente e di elusione del principio di concentrazione dell'attuazione dei provvedimenti davanti al giudice che ne ha già avuto conoscenza.
8. Peraltro, ed in ogni caso, fatto salvo quanto in via preliminare e generale si è chiarito in relazione alla incompetenza dell'adito
Tribunale, nel merito, non appare comunque emergere, come anticipato, alcun elemento successivo rispetto a quelli già valutati dai numerosi uffici giudiziari intervenuti (Tribunale dei minorenni, Giudice tutelare di Paola, da ultimo il decreto del Tribunale dei Minori in Rg.
746/2021 (all. alla comparsa 002_decreto TM PZ 17.05.23).
9. Attesa la soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo d'ufficio, in mancanza di una nota di parte, sulla base del D.M. 55/2014 entro i minimi per i procedimenti di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla ricorrente;
II. condanna altresì la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che liquida in € 4000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
pagina 5 di 6 Il Giudice Relatore
dott. Riccardo Sabato
Il Presidente dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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