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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2024, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2118/2021 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via XXVII Luglio, 35 is. 195 presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Francesca Romana Belli e Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2021 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 09.03.2018 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda veniva respinta in data 04.04.2018 e che pertanto aveva depositato in data 22.03.2019 istanza di A.T.P.
(giudizio iscritto al n. 775/2019 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato che le patologie sofferte dal ricorrente non determinavano una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 13.09.2022 eccependo in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 445, comma 4, c.p.c. e, nel merito, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n. 50 del 2022.
La causa viene odiernamente decisa.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno
3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha affermato di voler rinunciare all'azione.
Come già espresso dalla giurisprudenza, la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche
d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto(cass. n. 19845/2019).
Ed invero, La rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte poiché ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, «facendo venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. n. 1386/20).
Ne consegue che va dichiara cessata la materia del contendere.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.
76 e 77 del d.lgs. n.115/2002
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 22.06.2021 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 4 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)