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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
ME RE Presidente
LA MI Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 983/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso l'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo rappresenta e Pt_1 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO
( ), all'avv. LICCIARDO SABRINA MARIA ( ), C.F._1 C.F._2 all'avv. AUTIERI MARIAROSARIA ( ) e all'avv. PELUCCHI ANNALISA C.F._3
( ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
pagina 1 di 7 - accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa Parte_1 nel giudizio RG 18311/2022 dal Tribunale di Milano, sez. I^ civile, pubblicata in data 13 ottobre 2022
n. 7889/2022, non notificata, respingere l'opposizione proposta da Controparte_1 confermando l'ordinanza n. 8120118/2022, anche nella parte in cui ha disposto la confisca del veicolo autonegozio Mitsubishi targato BK595MT.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
-Alle ore 21.45 del 12.3.2022 in , viale Martini fronte palo luce n. 8, la Polizia Locale di Pt_1 Pt_1
(v. doc. 3 appellante) contestava a la violazione dell'art. 21 co. 2 della Controparte_1
Legge Regionale della Lombardia n. 6/10, poiché, in qualità di titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, effettuava la vendita di alimenti a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posizionatosi in precedenza.
-Gli agenti accertatori, oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, disponevano a carico del trasgressore il sequestro delle merci, delle attrezzature e dell'autoveicolo per uso speciale
Mitsubishi tg. BK595MT (doc. 5 appellante).
-Le merci, le attrezzature e l'autoveicolo per uso speciale (c.d. autonegozio) venivano successivamente confiscati con ordinanza n. 8120118 emessa dal Comune di in data 8.4.2022 (doc. 1 Pt_1 appellante).
- proponeva opposizione contro l'ordinanza di confisca davanti al Tribunale Controparte_1 di Milano e nel giudizio si costituiva il a mezzo di funzionari delegati. Parte_1
-All'udienza dell'11.10.2022 il Tribunale, in assenza del ricorrente e alla presenza del funzionario delegato del Comune, decideva la causa con la sentenza n. 7889/22, accogliendo parzialmente l'opposizione e annullando l'ordinanza limitatamente alla confisca dell'autoveicolo.
-In sintesi, il Tribunale, dopo aver ritenuto accertata la violazione contestata e legittima la confisca delle merci e delle attrezzature, ha ritenuto illegittima la confisca dell'autoveicolo, sproporzionata per una “violazione peraltro di lieve entità, commessa senza intralcio alla pubblica via, a fronte di autorizzazioni valide”.
pagina 2 di 7 -Nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha richiamato, a conforto della illegittimità della confisca del veicolo, l'orientamento espresso dal “ nella risoluzione Controparte_2
n. 2120 del 24/2/2006 in merito all'estensione della identica sanzione accessoria già prevista dal legislatore nazionale nell'art. 29 comma 1 del D.Lvo 114/1998 per chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione rilasciata” osservando che “In tale risoluzione l'amministrazione centrale condivisibilmente afferma che “(…) non ritiene sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall'esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, impiegato per l'esposizione e la vendita. La disposizione, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle "attrezzature".
Il Tribunale ha, altresì, richiamato “la Risoluzione del Ministero dello sviluppo economico del
28.09.2015, n. 271187, che ha escluso che l'automezzo, ancorché attrezzato, possa essere sequestrato, perché non annoverabile tra le attrezzature da sequestrare. In particolare, il MISE, con la risoluzione n. 174133 del 14.12.2015, aveva pacificamente chiarito che il veicolo utilizzato dal trasgressore non può essere compreso nella definizione di “attrezzature”, anche quando trattasi di veicolo attrezzato ed impiegato direttamente nell'attività illecita. … il suggerimento ministeriale, quindi, consiste nell'interpretazione della norma regionale, da parte del come riferita solo a specifiche Pt_1 esigenze cautelari, con la possibilità di non procedere all'applicazione di sanzioni accessorie
(compreso il sequestro cautelare preordinato alla confisca) quando sia già stata soddisfatta, come nel caso di specie, la pretesa pecuniaria dell'ente pubblico”.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata appellata davanti a questa Corte dal Parte_1 sulla base di due motivi.
I. Erronea interpretazione della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante: articoli 21, comma 2, 27, comma 6, 33, comma 1, e 16 comma 2 lett. k della l. r. 6/2010.
Il Comune, rilevando che dalla carta di circolazione del veicolo confiscato (v. doc. 7 appellante) si evince chiaramente che si tratta di “autoveicolo per uso speciale” “uso negozio “unicar” con porte basculanti sul lato e posteriore”, ritiene erronea la decisione del Tribunale per non aver rilevato che la normativa regionale prevede espressamente la confisca dell'autonegozio attrezzato, essendo ricompresi pagina 3 di 7 “i veicoli attrezzati per la vendita” nella definizione di “attrezzature” soggette a confisca, contenuta nell'art. 16 co. 2 lett. k) L.R. 6/10.
Il Comune fa rilevare altresì che “È pacifico …, che la materia del commercio ricada nella potestà legislativa esclusiva della Regione, così come previsto dall'art. 117 Cost. e che, dunque, il Pt_1 non possa esimersi dall'applicare la relativa disciplina”.
II. Erronea interpretazione dei pareri espressi dal delle produttive e delle Risoluzioni CP_2 CP_2
MISE del 2015
Il ritiene erroneo anche il richiamo alle Risoluzioni ministeriali, che riguardavano casi diversi Pt_1 da quello di specie e che comunque non potrebbero prevalere sulle norme della legge regionale, che disciplina una materia di competenza esclusiva, imponendo la confisca in via obbligatoria, senza margini per valutazioni discrezionali.
L'appellato, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii di udienza, disposti per regolarizzare la costituzione del per esigenze Pt_1 organizzative dell'ufficio e per consentire al di interloquire sulla conformità a Costituzione Pt_1 delle norme applicate nella fattispecie, la causa è stata discussa all'udienza del 2.4.2025 e decisa come da dispositivo, per i seguenti motivi.
La normativa rilevante nel caso di specie è costituita dalla Legge Regionale della Lombardia n. 6/2010, che contiene la disciplina in materia di commercio, riservata alla competenza c.d. residuale o esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.
La potestà esclusiva attribuita alle Regioni in materia di commercio giustifica le prescrizioni, anche sanzionatorie, contenute nella legge regionale (v. Corte Cost. 199/06).
La violazione accertata rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 21 co. 2 L.R. cit. che statuisce quanto segue
(sottolineatura di chi scrive): “2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, ... Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis”.
pagina 4 di 7 L'art. 27 comma 6 bis L. R. cit. stabilisce che “Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
La definizione di attrezzature, ai fini dell'applicazione delle norme relative al “commercio su aree pubbliche” è contenuta nell'art. 16 co. 2 lett. k) L. R. cit. che così recita: “attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci”.
Dalla lettura delle norme suddette risulterebbe, quindi, astrattamente fondato il motivo di appello che censura la decisione del Tribunale per non aver applicato la legge regionale, che prevede espressamente la confisca dell'autoveicolo nel caso di violazioni come quella contestata all'odierno appellato.
Purtuttavia, ritiene la Corte che la decisione del Tribunale possa essere confermata per le seguenti ragioni:
-risulta condivisibile la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto sproporzionata la sanzione accessoria della confisca dell'autoveicolo, in cumulo con la sanzione pecuniaria e la confisca delle merci, per la violazione commessa in concreto da soggetto munito di regolare autorizzazione al commercio itinerante (“effettuava la vendita di alimenti a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posizionatosi in precedenza”)
-la legge regionale che prevede tale sanzione può, quindi, essere disapplicata per contrarietà all'art. 49
CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), che al comma 3 statuisce che “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
La norma si riferisce testualmente ai «reati», ma, come osservato in dottrina, deve essere applicata a tutte le sanzioni che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a sua volta ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU, abbiano carattere sostanzialmente penale.
La sanzione accessoria della confisca, in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci, riveste carattere particolarmente afflittivo, privando il trasgressore di uno strumento necessario per svolgere l'attività lavorativa, e la norma che la prevede può, quindi, essere assimilata, ai fini che qui interessano, alle norme suscettibili di disapplicazione.
La disapplicazione delle norme interne per contrasto con l'art. 49 cit. è stata ammessa dalla Corte di
Giustizia con la sentenza CGUE 8.3.2022 C-205/20 che si è così espressa:
pagina 5 di 7 § 31 “…il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili […] Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l'articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo”
…
§ 37 “…il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”
…
§ 39 “…nell'ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo”.
Anche Corte Cost. 7/25, in motivazione ha richiamato il cit. art. 49 ricordando che allo stesso “la Corte di giustizia ha attribuito recentemente effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, in causa C.205/20, NE). Effetto diretto che implica, in particolare, il potere del giudice nazionale di disapplicare, anche solo parzialmente, eventuali disposizioni statali che, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, lo vincolino a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato”.
pagina 6 di 7 La Corte Costituzionale ha altresì ricordato che la tutela del primato del diritto dell'Unione può essere assicurata “sia da ciascun giudice attraverso il rimedio della disapplicazione della legge nazionale incompatibile nel caso concreto, sia da questa Corte attraverso la dichiarazione della sua illegittimità costituzionale per contrasto con la norma unionale”.
Per completezza va osservato che le norme che qui vengono in rilievo rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, come si può desumere dall'art. 16 L.R. 6/10 che al comma 1 recita:
“La presente sezione (nella quale si collocano gli artt. 21 e 27 sopra richiamati) disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale” e, più in generale, dal rilievo che si tratta di norme volte a regolare aspetti della concorrenza fra imprese, materia disciplinata dal TFUE.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non essendosi l'appellato costituito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 7889/22;
2. nulla sulle spese;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA MI ME RE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
ME RE Presidente
LA MI Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 983/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso l'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo rappresenta e Pt_1 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO
( ), all'avv. LICCIARDO SABRINA MARIA ( ), C.F._1 C.F._2 all'avv. AUTIERI MARIAROSARIA ( ) e all'avv. PELUCCHI ANNALISA C.F._3
( ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
pagina 1 di 7 - accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa Parte_1 nel giudizio RG 18311/2022 dal Tribunale di Milano, sez. I^ civile, pubblicata in data 13 ottobre 2022
n. 7889/2022, non notificata, respingere l'opposizione proposta da Controparte_1 confermando l'ordinanza n. 8120118/2022, anche nella parte in cui ha disposto la confisca del veicolo autonegozio Mitsubishi targato BK595MT.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
-Alle ore 21.45 del 12.3.2022 in , viale Martini fronte palo luce n. 8, la Polizia Locale di Pt_1 Pt_1
(v. doc. 3 appellante) contestava a la violazione dell'art. 21 co. 2 della Controparte_1
Legge Regionale della Lombardia n. 6/10, poiché, in qualità di titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, effettuava la vendita di alimenti a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posizionatosi in precedenza.
-Gli agenti accertatori, oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, disponevano a carico del trasgressore il sequestro delle merci, delle attrezzature e dell'autoveicolo per uso speciale
Mitsubishi tg. BK595MT (doc. 5 appellante).
-Le merci, le attrezzature e l'autoveicolo per uso speciale (c.d. autonegozio) venivano successivamente confiscati con ordinanza n. 8120118 emessa dal Comune di in data 8.4.2022 (doc. 1 Pt_1 appellante).
- proponeva opposizione contro l'ordinanza di confisca davanti al Tribunale Controparte_1 di Milano e nel giudizio si costituiva il a mezzo di funzionari delegati. Parte_1
-All'udienza dell'11.10.2022 il Tribunale, in assenza del ricorrente e alla presenza del funzionario delegato del Comune, decideva la causa con la sentenza n. 7889/22, accogliendo parzialmente l'opposizione e annullando l'ordinanza limitatamente alla confisca dell'autoveicolo.
-In sintesi, il Tribunale, dopo aver ritenuto accertata la violazione contestata e legittima la confisca delle merci e delle attrezzature, ha ritenuto illegittima la confisca dell'autoveicolo, sproporzionata per una “violazione peraltro di lieve entità, commessa senza intralcio alla pubblica via, a fronte di autorizzazioni valide”.
pagina 2 di 7 -Nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha richiamato, a conforto della illegittimità della confisca del veicolo, l'orientamento espresso dal “ nella risoluzione Controparte_2
n. 2120 del 24/2/2006 in merito all'estensione della identica sanzione accessoria già prevista dal legislatore nazionale nell'art. 29 comma 1 del D.Lvo 114/1998 per chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione rilasciata” osservando che “In tale risoluzione l'amministrazione centrale condivisibilmente afferma che “(…) non ritiene sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall'esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, impiegato per l'esposizione e la vendita. La disposizione, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle "attrezzature".
Il Tribunale ha, altresì, richiamato “la Risoluzione del Ministero dello sviluppo economico del
28.09.2015, n. 271187, che ha escluso che l'automezzo, ancorché attrezzato, possa essere sequestrato, perché non annoverabile tra le attrezzature da sequestrare. In particolare, il MISE, con la risoluzione n. 174133 del 14.12.2015, aveva pacificamente chiarito che il veicolo utilizzato dal trasgressore non può essere compreso nella definizione di “attrezzature”, anche quando trattasi di veicolo attrezzato ed impiegato direttamente nell'attività illecita. … il suggerimento ministeriale, quindi, consiste nell'interpretazione della norma regionale, da parte del come riferita solo a specifiche Pt_1 esigenze cautelari, con la possibilità di non procedere all'applicazione di sanzioni accessorie
(compreso il sequestro cautelare preordinato alla confisca) quando sia già stata soddisfatta, come nel caso di specie, la pretesa pecuniaria dell'ente pubblico”.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata appellata davanti a questa Corte dal Parte_1 sulla base di due motivi.
I. Erronea interpretazione della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante: articoli 21, comma 2, 27, comma 6, 33, comma 1, e 16 comma 2 lett. k della l. r. 6/2010.
Il Comune, rilevando che dalla carta di circolazione del veicolo confiscato (v. doc. 7 appellante) si evince chiaramente che si tratta di “autoveicolo per uso speciale” “uso negozio “unicar” con porte basculanti sul lato e posteriore”, ritiene erronea la decisione del Tribunale per non aver rilevato che la normativa regionale prevede espressamente la confisca dell'autonegozio attrezzato, essendo ricompresi pagina 3 di 7 “i veicoli attrezzati per la vendita” nella definizione di “attrezzature” soggette a confisca, contenuta nell'art. 16 co. 2 lett. k) L.R. 6/10.
Il Comune fa rilevare altresì che “È pacifico …, che la materia del commercio ricada nella potestà legislativa esclusiva della Regione, così come previsto dall'art. 117 Cost. e che, dunque, il Pt_1 non possa esimersi dall'applicare la relativa disciplina”.
II. Erronea interpretazione dei pareri espressi dal delle produttive e delle Risoluzioni CP_2 CP_2
MISE del 2015
Il ritiene erroneo anche il richiamo alle Risoluzioni ministeriali, che riguardavano casi diversi Pt_1 da quello di specie e che comunque non potrebbero prevalere sulle norme della legge regionale, che disciplina una materia di competenza esclusiva, imponendo la confisca in via obbligatoria, senza margini per valutazioni discrezionali.
L'appellato, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii di udienza, disposti per regolarizzare la costituzione del per esigenze Pt_1 organizzative dell'ufficio e per consentire al di interloquire sulla conformità a Costituzione Pt_1 delle norme applicate nella fattispecie, la causa è stata discussa all'udienza del 2.4.2025 e decisa come da dispositivo, per i seguenti motivi.
La normativa rilevante nel caso di specie è costituita dalla Legge Regionale della Lombardia n. 6/2010, che contiene la disciplina in materia di commercio, riservata alla competenza c.d. residuale o esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.
La potestà esclusiva attribuita alle Regioni in materia di commercio giustifica le prescrizioni, anche sanzionatorie, contenute nella legge regionale (v. Corte Cost. 199/06).
La violazione accertata rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 21 co. 2 L.R. cit. che statuisce quanto segue
(sottolineatura di chi scrive): “2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, ... Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis”.
pagina 4 di 7 L'art. 27 comma 6 bis L. R. cit. stabilisce che “Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
La definizione di attrezzature, ai fini dell'applicazione delle norme relative al “commercio su aree pubbliche” è contenuta nell'art. 16 co. 2 lett. k) L. R. cit. che così recita: “attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci”.
Dalla lettura delle norme suddette risulterebbe, quindi, astrattamente fondato il motivo di appello che censura la decisione del Tribunale per non aver applicato la legge regionale, che prevede espressamente la confisca dell'autoveicolo nel caso di violazioni come quella contestata all'odierno appellato.
Purtuttavia, ritiene la Corte che la decisione del Tribunale possa essere confermata per le seguenti ragioni:
-risulta condivisibile la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto sproporzionata la sanzione accessoria della confisca dell'autoveicolo, in cumulo con la sanzione pecuniaria e la confisca delle merci, per la violazione commessa in concreto da soggetto munito di regolare autorizzazione al commercio itinerante (“effettuava la vendita di alimenti a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posizionatosi in precedenza”)
-la legge regionale che prevede tale sanzione può, quindi, essere disapplicata per contrarietà all'art. 49
CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), che al comma 3 statuisce che “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
La norma si riferisce testualmente ai «reati», ma, come osservato in dottrina, deve essere applicata a tutte le sanzioni che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a sua volta ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU, abbiano carattere sostanzialmente penale.
La sanzione accessoria della confisca, in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci, riveste carattere particolarmente afflittivo, privando il trasgressore di uno strumento necessario per svolgere l'attività lavorativa, e la norma che la prevede può, quindi, essere assimilata, ai fini che qui interessano, alle norme suscettibili di disapplicazione.
La disapplicazione delle norme interne per contrasto con l'art. 49 cit. è stata ammessa dalla Corte di
Giustizia con la sentenza CGUE 8.3.2022 C-205/20 che si è così espressa:
pagina 5 di 7 § 31 “…il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili […] Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l'articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo”
…
§ 37 “…il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”
…
§ 39 “…nell'ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo”.
Anche Corte Cost. 7/25, in motivazione ha richiamato il cit. art. 49 ricordando che allo stesso “la Corte di giustizia ha attribuito recentemente effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, in causa C.205/20, NE). Effetto diretto che implica, in particolare, il potere del giudice nazionale di disapplicare, anche solo parzialmente, eventuali disposizioni statali che, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, lo vincolino a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato”.
pagina 6 di 7 La Corte Costituzionale ha altresì ricordato che la tutela del primato del diritto dell'Unione può essere assicurata “sia da ciascun giudice attraverso il rimedio della disapplicazione della legge nazionale incompatibile nel caso concreto, sia da questa Corte attraverso la dichiarazione della sua illegittimità costituzionale per contrasto con la norma unionale”.
Per completezza va osservato che le norme che qui vengono in rilievo rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, come si può desumere dall'art. 16 L.R. 6/10 che al comma 1 recita:
“La presente sezione (nella quale si collocano gli artt. 21 e 27 sopra richiamati) disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale” e, più in generale, dal rilievo che si tratta di norme volte a regolare aspetti della concorrenza fra imprese, materia disciplinata dal TFUE.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non essendosi l'appellato costituito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 7889/22;
2. nulla sulle spese;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA MI ME RE
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