Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
Dr. Luca Boccuni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1956/2023 r.g. promossa da con sede in Arcole (VR) (cod. fisc. e partita IVA: Parte_1
) in persona del procuratore speciale P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cascella per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. e P. Iva ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante , con sede in Oderzo (TV), rappresentata e Controparte_2
difesa dagli avvocati Guido Sartorato e Giovanna Tonello per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Treviso
o O o
1
Nel merito: - in riforma dell'appellata sentenza, - datosi atto che, in adempimento della provvisoria esecuzione del D.I 3512/2019, in data
21.11.2019 è stata versata a da la complessiva CP_1 Parte_1
somma di Euro 149.225,44; - datosi inoltre atto che, in adempimento della provvisoria esecuzione del D.I. 3775/2019, in data 7 dicembre 2020 è stata versata a da la complessiva somma di Euro CP_1 Parte_1
19.926,56; - dichiararsi che, a seguito di compensazione con gli accertati o accertandi maggiori crediti vantati da a titolo (a) di penali, Parte_1
pari ad Euro 27.000 sino alla data del ricorso per ingiunzione 8 ottobre 2019,
e ad ulteriori Euro 11.100 alla data di notifica della opposizione di cui al giudizio 8362/2019 R.G., e (b) di spese sostenute per consentire il funzionamento del punto vendita, pari ad Euro 127.955,00, nulla era dovuto da parte di a a titolo di saldo prezzo sul Parte_1 CP_1
contratto di compravendita del 6 febbraio 2019, rep. 106266 Notaio Per_1
già al momento in cui veniva richiesto il decreto ingiuntivo 3512/2019;
[...]
- dichiararsi inoltre che le somme di cui ha richiesto il CP_1
pagamento con il secondo ricorso per ingiunzione sono relative ad interventi eseguiti da per ridurre le conseguenze del proprio inadempimento CP_1
all'obbligo di garantire al termine dei 135 giorni successivi alla vendita del 6
febbraio 2019 l'attivabilità di utenze elettriche per almeno 250 KW e che pertanto nulla era dovuto a tal titolo, ovvero che, in subordine e salvo gravame, le accertande somme, di cui dovesse essere ritenuta la ripetibilità
nei confronti di andavano compensate con il maggior Parte_1
credito dalla stessa vantato già alla data di richiesta del decreto ingiuntivo a
2 titolo di penali e spese sostenute per consentire il funzionamento del punto vendita;
- annullarsi, revocarsi o dichiararsi nulli e/o inefficaci i decreti ingiuntivi n. 3512/2019 e n. 3775/2019 del Tribunale di Treviso, e respingersi comunque ogni domanda di - condannarsi CP_1 CP_1
alla restituzione a delle somme di Euro 149.225,44 e di Parte_1
Euro 19.926,56, da questa versate a fronte dei suddetti decreti ingiuntivi e delle spese di registrazione degli stessi, maggiorate degli interessi rispettivamente dal 21 novembre 2019 e dal 7 dicembre 2020 al saldo;
- spese e compensi, oltre percentuale per spese generali, C.P.A. ed IVA (se dovuta),
dei giudizi di primo grado e del presente appello integralmente rifusi. In via subordinata istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, si rinnovano in via subordinata le istanze di cui alle memorie istruttorie datate 31 marzo
2021 depositate nelle due cause riunite di primo grado, e quindi A) si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi sui seguenti capitoli: 1)Vero che in CP_1 CP_1
proprio o tramite l'appaltatrice o la subappaltatrice Controparte_3
a realizzato, prima dei rapporti contrattuali con
[...] Parte_1
numerosi interventi edilizi (chi richiesto, indichi il numero preciso o
[...]
indicativo) in Provincia di Treviso ed in genere nel Veneto che hanno comportato la richiesta da parte dei predetti di allacciamenti alla rete di distribuzione dell'Energia Elettrica per forniture pari o superiori a 100 KW?
2)Vero che i tempi di allacciamento ed erogazione di energia in Media
Tensione vengono previsti da e-Distribuzione con riferimento alla data di collaudo della cabina di trasformazione da Media Tensione a Bassa Tensione?
3) Vero che la domanda di fornitura di 250 KW in media tensione è stata
3 presentata a e-Distribuzione dalla ditta in data Controparte_3
20.11.2018 e riscontrata il 18.12.2018, e che la domanda stessa o altra precedente non considerava la richiesta di una o più forniture in Bassa
Tensione per un totale di 250KW? 4)Vero che per il noleggio e l'allacciamento di gruppi elettrogeni a gasolio per fornire elettricità al negozio ha sostenuto le spese di cui alle fatture della ditta Electra S.r.l. n. 227, Pt_1
260 e 347 del 2019, per un costo di Euro 5.490,00, 6.588,00 e 17.080,00 (IVA
compresa), come da doc. 13? 5)Vero che per la fornitura di gasolio utilizzato su detti gruppi elettrogeni LI ha sostenuto le spese di cui alle 7 fatture della ditta Gruppo Distribuzione Petroli S.r.l., per un totale di Euro 19.587,10 (IVA
compresa) come da doc. 14? 6)Vero che tale forma di approvvigionamento di energia elettrica è durato sino al 29 luglio 2019, data in cui dopo la chiusura del negozio la ditta Electra S.r.l. provvedeva all'allacciamento dell'impianto elettrico del negozio con la rete nazionale di distribuzione di energia elettrica,
con fornitura di 160 KW disponibili mediante aumento della potenza di 30
KW di cui alla fornitura al cantiere edile? 7)Vero che per realizzare il cavidotto LI chiedeva in data 22 giugno 2019 l'autorizzazione agli scavi per la posa della canalizzazione, lunga 155 metri ed i lavori relativi, nonché
le forniture e posa dei cavi e delle componenti elettriche necessarie, venivano eseguiti tra il 13 ed il 29 luglio 2019 dalle ditte e Electra Parte_3
S.r.l., con spesa rispettivamente di Euro 25.010,00 (compresa IVA), come da doc. 10, ed Euro 82.350,00 (compresa IVA), come da docc. 11 e 12? Si
indicano a testi i sig.ri , presso e-Distribuzione Belluno Testimone_1
Treviso, Geom. Spinea, , Parte_4 Testimone_2 Tes_3
presso , Sesto al Reghena
[...] Testimone_4 Parte_1
4 B) Si chiede inoltre venga disposta C.T.U. per descrivere modalità e tempi per ottenere in provincia di Treviso l'attivazione di una cabina di trasformazione da Media a Bassa Tensione per 250 KW, ovvero per ottenere l'allaccio di una o più utenze in Bassa Tensione per un totale di 250 KW. C)
Si confermano le considerazioni ed osservazioni svolte in primo grado, nelle pure identiche memorie istruttorie di replica datate 17 aprile 2021.
Conclusioni per l'appellata
NEL MERITO: - Rigettarsi l'appello promosso da in quanto Pt_1
infondato in fatto e in diritto, e tutte le domande dalla stessa proposte nei confronti di e, per l'effetto, - Confermarsi la sentenza di primo CP_1
grado impugnata (Tribunale di Treviso, n. 567/2023, n. RG 8362/2019,
depositata il 3.4.2023) e i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione (d.i. n.
3512/2019 del 8.11.2019, ricorso n. RG 7215/19, e d.i. n. 3775/2019 del
2.12.2019, ricorso n. RG 7593/19), dichiarando che le somme ivi indicate,
nelle more corrisposte da sono dalla stessa dovute per i titoli e le Pt_1
causali indicati nei ricorsi monitori introduttivi e più precisamente: - con riferimento al d.i. n. 3512/2019 del 8.11.2019 (Tribunale di Treviso,
opposizione n. RG 7215/19) quale prezzo residuo della compravendita immobiliare stipulata tra le parti il 6.2.2019, già detratta la penale ivi prevista all'art.
1.2 lett. b) per i 17 giorni di ritardo riconosciuti dalla convenuta, pari alla somma capitale di Euro 144.900,00; - con riferimento al d.i. n. 3775/2019
del 2.12.2019 (Tribunale di Treviso, opposizione n. RG 7593/19) a titolo di rifusione dei costi di allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica e di incremento della quota potenza richiesta a servizio del nuovo supermercato di pari alla somma capitale di Euro 19.097,00; IN Pt_1
5 OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 27 ottobre 2023 evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza CP_1
n. 567/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 3 aprile 2023, non notificata) che nelle cause riunite in opposizione ai decreti ingiuntivi n.
3512/2019 di € 144.900, oltre interessi e spese (per il saldo del corrispettivo per la vendita di un terreno) e n. 3775/2019 di € 19.097, oltre ad accessori
(per la rifusione delle spese anticipate per l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica e per l'incremento della quota potenza)
aveva rigettato le opposizioni condannandola alle spese di lite. Lamentava
con il primo motivo l'errata interpretazione dei contratti, di compravendita preliminare e definitivo, relativamente alle clausole sull'attivazione di utenze elettriche deducendo l'assenza di motivazione e, comunque, la sussistenza dell'obbligazione di all'allacciamento, rimasta inadempiuta;
con il CP_1
secondo motivo si doleva della errata interpretazione del concetto di “stacchi delle utenze” con assenza di motivazione a comprovare, ancora,
l'inadempimento della venditrice che non aveva curato l'allacciamento; con il terzo motivo censurava l'omesso esame della eccezione di compensazione tra le somme richieste da a saldo prezzo (primo decreto ingiuntivo) CP_1
e per i costi di allacciamento ed incremento potenza (secondo decreto ingiuntivo) e le spese sostenute per completare le opere e le penali giornaliere.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione. CP_1
6 La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 10 febbraio
2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso,
dei termini ordinari e perentori per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusivi.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è solo in parte fondato e la sentenza del Tribunale di Treviso va riformata. Va revocato il decreto ingiuntivo n. 3775/2019 del Tribunale di
Treviso con il rigetto di ogni domanda di sul punto. Va invece CP_1
rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3512/2019 del
Tribunale di Treviso.
Le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate per 1/5 e per la restante parte (4/5), stante la soccombenza prevalente, vanno addebitate a Pt_1
secondo i criteri del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
4.1.- Il Tribunale di Treviso, riunite le cause, rigettò le opposizioni ai due decreti ingiuntivi, regolando le spese ed osservando che:
-) era infondata l'eccezione di inadempimento di per entrambi i decreti Pt_1
ingiuntivi, svolta sul rilievo per cui non aveva provveduto CP_1
all'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, con utenze in bassa tensione per almeno 250 KW;
-) il contratto del 6 febbraio 2019 (relativo al decreto ingiuntivo n. 3512/2019)
stabiliva che il saldo di €. 150.000 era da corrispondere al completamento delle opere di urbanizzazione e ad avvenuto collaudo sicché realizzate le opere ed effettuato il collaudo lo stesso era dovuto – detratta la penale per il ritardo già calcolata nel decreto ingiuntivo;
7 -) il contratto non poneva a carico di le obbligazioni indicate da CP_1 Pt_1
in quanto l'art. 3 penultimo capoverso disponeva: “la parte venditrice …
garantisce che è attivabile la cabina elettrica od una o più utenze con potenza pari ad almeno 250 (duecentocinquanta) KW, da dedicare all'edificio che verrà realizzato” ed inoltre l'art.
1.2 alla lettera d) prevedeva tra le opere a carico di “gli stacchi delle utenze al limite del lotto” (cioè le opere CP_1
di presa dalla condotta principale);
-) non vi era un obbligo in capo alla venditrice di attivarsi per procurare gli allacciamenti posto che si era obbligata solo a realizzare la cabina e CP_1
ad ottenere i necessari titoli edilizi, ma non a procurare l'effettivo allacciamento e quindi l'attivazione del servizio di fornitura;
-) aveva assunto l'obbligo di effettuare gli stacchi delle utenze CP_1
al limite del lotto e si era impegnata a far sì che fosse attivabile la fornitura di energia elettrica come necessario per l'apertura del supermercato ma non a procurare anche la somministrazione di energia;
-) con pec 5 marzo 2019 DL aveva del resto chiesto chiarimenti “sulle tempistiche delle opere edili necessarie per la p.o. della cabina e dei passaggi amministrativi conseguenti” ed il problema era stato dunque un altro (e diverso da quello prospettato in opposizione) e cioè che la cabina non era stata realizzata secondo una tempistica che consentisse a LI di procurarsi la somministrazione di energia per tempo.
4.2.- La motivazione appare errata quanto alla valutazione delle obbligazioni tra le parti tanto che risulta l'inadempimento di prevalente. CP_1
5.1.- I primi due motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente, sono quindi fondati.
8 5.2.1.- Il contratto preliminare del 5 maggio 2017 prevede all'art. 2 che “parte promittente venditrice si obbliga a garantire alla promissaria acquirente, entro la data del rogito .... che possano essere attivate la cabina elettrica od una o più utenze relative all'energia elettrica con una potenza complessiva pari ad almeno 250 KW in BT da dedicarsi al solo “Edificio””. All'art. 6) il preliminare dispone che “parte promittente venditrice si obbliga a garantire alla promissaria acquirente, entro la data di rogito di cui al successivo art. 9),
l'ottenimento dei titoli edilizi necessari alla realizzazione di cabina elettrica o l'attivazione di una o più utenze relative all'energia elettrica per una potenza di almeno 250 KW in BT”. Il contratto di compravendita del 6 febbraio 2019,
al penultimo capoverso dell'art. 3 stabilisce: “La parte venditrice garantisce
.... che è attivabile la cabina elettrica od una o più utenze con potenza pari ad almeno 250 (duecentocinquanta) KW, da dedicare all'edificio che verrà
realizzato”.
5.2.2.- Le clausole dei due contratti, da valutare congiuntamente, evidenziano l'obbligazione della venditrice verso la compratrice di garantire CP_1 Pt_1
l'attivazione della cabina elettrica funzionante o, come l'attivazione Pt_5
di una o più utenze dell'energia elettrica per una potenza di almeno 250 KW
in BT. Eventuali limitate modifiche intervenute nel definitivo, rispetto il preliminare, non consentono di sostenere la rinuncia alle precedenti obbligazioni non solo in quanto sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti, a comprovare che aveva assunto verso in CP_1 Pt_1
entrambi i contratti, la medesima obbligazione di garantire, entro la data del rogito: l'attivazione della cabina elettrica od una o più utenze relative all'energia elettrica con una potenza complessiva pari ad almeno 250 KW in
9 BT, ma soprattutto in quanto tale obbligazione, alternativa, è stata ribadita nel successivo art. 6 del preliminare di compravendita e pure, sebbene con diverso stile linguistico, nel contratto definitivo all'art. 3): “La parte venditrice garantisce ... che è attivabile la cabina elettrica od una o più utenze con potenza pari ad almeno 250 (duecentocinquanta) KW, da dedicare all'edificio che verrà realizzato”.
L'errore interpretativo del primo grado si apprezza in quanto è stato valorizzato l'aggettivo “attivabile” dell'art. 3 del definitivo, a fronte delle medesime prestazioni (realizzazione della cabina o una o più utenze con potenza pari ad almeno 250 KW) del preliminare e del definitivo,
attribuendogli un significato avulso dagli accordi che illuminano, invece, il contesto obbligatorio reale ove sussiste l'impegno della venditrice di garantire - e non rendersi garante verso un terzo non ben identificato – il sostanziale collegamento elettrico. L'aggettivo “attivabile” utilizzato nel definitivo va letto in forza del complessivo tenore degli accordi ed in base ai canoni linguistici della stessa clausola. Dunque gli accordi complessivi, anche posti nel contratto di appalto, collegato, afferiscono alla realizzazione ex novo del negozio di Roncade (TV) e non prevedono affatto l'attivabilità Pt_1
astratta (perché non riferita ad una obbligazione in capo a della CP_1
cabina elettrica funzionante o dell'erogazione di energia elettrica ma stabiliscono la cessione di un compendio con opere di demolizione completate e con attivazione della cabina e delle utenze per il collegamento funzionante. La clausola dell'art. 3 del contratto definitivo non presenta un tenore diverso dalle precedenti clausole del preliminare posto che la dicitura
“La parte venditrice garantisce che sono completate le demolizioni del
10 fabbricato e del piazzale, delle fondazioni con idonei riempimenti per il ripristino della quota attuale, e garantisce che è attivabile la cabina elettrica od una o più utenze con potenza pari ad almeno 250 (duecentocinquanta) KW,
da dedicare all'edificio che verrà realizzato” non può aver altro significato che quello di obbligare la venditrice ed eseguire le opere di demolizione ed ha garantire l'esecuzione delle opere per il collegamento elettrico (cabina o una o più utenze). Né si spiegherebbe per quale ragione il corrispettivo nel contratto definitivo sia stato aumentato a carico della compratrice (€. Pt_1
2.765.000) rispetto quello del preliminare (€. 2.750.000) a fronte di una obbligazione che, secondo sarebbe stata posta a carico di CP_1 Pt_1
gravandola.
5.2.3.- Nè trattasi dell'applicazione del diverso principio per cui (Cass.
ordinanza n. 12090 del 6 maggio 2024) ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula
11 del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. Infatti, le pattuizioni sono consimili e la questione risulta meramente interpretativa tanto che, per questa Corte, va risolta nel senso del permanere della iniziale obbligazione in capo alla venditrice resa poi anche nel definitivo con formula linguistica non limpida ma superabile.
5.2.4.- L'interpretazione operata, senza contestualizzare la clausola nel complesso rapporto tra contratto preliminare, contratto definitivo e appalto,
risulta in violazione dei canoni in tema di comune intenzione dei contraenti
(Cass. ordinanza n. 8940 del 4 aprile 2024) che deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse -
interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.
Assumere poi che l'obbligazione della promittente venditrice, non fosse stata quella dell'attivazione della cabina elettrica o di una o più utenze relative all'energia elettrica appare distonica, in quanto contraria al preliminare,
contraria alla stessa pattuizione del definitivo ed avulsa dal contesto delle reciproche obbligazioni che vedevano da un lato la promittente venditrice operare per l'utile trasferimento del compendio in modo da servire alle esigenze della promittente acquirente e dall'altro che vedevano in generale
12 l'assunzione in capo a degli obblighi per rendere fruibile ed CP_1
utilizzabile il bene immobile, anche in forza del contratto di appalto. Che tra le obbligazioni assunte dalla promittente venditrice vi fosse anche quella di garantire l'attivazione della cabina elettrica od una o più utenze relative all'energia elettrica appare conforme alle obbligazioni assunte da CP_1
richiedente il permesso di costruire quale appaltatrice (in forza di altro contratto, collegato) delle opere edili per conto di Inoltre (doc. 39) lo Pt_1
stesso comportamento di conforta tale conclusione posto che il 20 CP_1
novembre 2018 aveva presentato domanda per l'erogazione di 250 KW in media tensione a E-Distribuzione anticipando le spese ma rimanendo poi inerte, quindi inadempiente, come allegato da per non aver attivato il Pt_1
collegamento, omettendo di garantire il risultato utile contrattualmente assunto. Che poi tale comunicazione sia avvenuta per ragioni di cortesia e non in conformità ad un obbligo negoziale appare assunto indimostrato e meramente affermato da a fronte del chiaro dato negoziale del CP_1
preliminare che non risulta affatto escluso letteralmente e logicamente dal definitivo.
5.2.5.- L'interpretazione da dare all'articolo 1.2. lettera d) del contratto definitivo deve esser conforme alla sopraindicata lettura in accoglimento del secondo motivo.
La disposizione prevede per gli “stacchi delle utenze” quanto di seguito:
“Qualora entro il termine di 135 giorni la parte venditrice non avesse ottenuto il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione […] compresi gli stacchi delle utenze al limite del lotto, la stessa dovrà corrispondere alla parte acquirente una penale pari ad Euro 300 per ogni giorno di ritardo, mentre la
13 società “ avrà eventualmente la facoltà di completare Parte_1
dette opere, detraendo i costi relativi dall'importo di Euro 150.000 trattenuto dal prezzo di compravendita, oltre all'eventuale maggior danno subito”. Le
obbligazioni avrebbero dovuto esser lette, in termini “circolari” quindi in una con gli impegni obbligatori di cui agli artt. 2 e 6 del preliminare e 3 del definitivo e con le obbligazioni dell'appalto e che ponevano in capo a non solo gli stacchi delle utenze al limite del lotto ma, di CP_1
conseguenza, l'attivazione della cabina elettrica od una o più utenze relative all'energia elettrica con una potenza complessiva pari ad almeno 250 KW in
BT. Il collegamento negoziale opera in presenza di distinti ed autonomi negozi che si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili (così, in motivazione, Cass. Sez.
5, ord. 23 giugno 2017). Essendo il contratto di appalto riferito alla realizzazione del nuovo negozio di Roncade con l'esecuzione di tutte le Pt_1
opere, nessuna esclusa, salve le eccezioni dell'art. 1, le parti avevano evidentemente previsto con il preliminare ed il definitivo, l'obbligazione di di realizzazione dell'allacciamento alla rete (non l'impianto elettrico CP_1
– invece escluso dall'art. 1 indicato).
5.2.6.- Va accertato l'inadempimento di che non ha curato nei CP_1
termini previsti dal contratto l'allacciamento alla cabina o la fornitura dell'energia richiesta.
6.1.- Il terzo motivo di appello ripropone le domande articolate da Pt_1
rilevandosi, preliminarmente, che questa non ha articolato, a giustificazione,
valide istanze istruttorie posto che non ha indicato le ragioni per le quali le
14 prove costituende (testimoniali e per interrogatorio formale) avrebbero consentito di giustificare l'accoglimento dell'appello sul punto (Cass. n. 1532
del 22 gennaio 2018). La c.t.u. non può costituire mezzo esonerativo dall'onere della prova, a maggior ragione nel caso ove (come di seguito) sono mancate valide allegazioni in appello.
6.2.- L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3775/2019 del 2 dicembre 2019
di €. 19.097 é fondata in quanto con l'ingiunzione, ha chiesto il CP_1
rimborso dei costi per l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica e per l'incremento provvisorio della quota potenza;
ma tali obbligazioni avrebbero dovuto far capo a secondo il contratto sopra CP_1
riportato con remunerazione già comprensiva di tali interventi;
e poiché,
dunque, il corrispettivo era già stato previsto nel contratto definitivo, alcun obbligo ulteriore vi era e può essere affermato in capo a sicché la Pt_1
richiesta di pagamento risulta infondata. Il decreto ingiuntivo, emesso per importo non dovuto, va revocato.
6.3.1.- L'opposizione contro il diverso decreto n. 3512 del 8 novembre 2019
di €. 144.900,00, con il quale è stato ingiunto il pagamento del corrispettivo residuo della compravendita detratta la penale, va rigettata in quanto l'eccezione di compensazione non è stata dimostrata.
6.3.2.- ha eccepito la compensazione tra il credito di Parte_1 CP_1
preteso quale corrispettivo della compravendita ed il proprio derivante dall'esecuzione delle opere (“Nel totale disinteresse di si CP_1 Pt_1
attivava da sola, noleggiava gruppi elettrogeni a gasolio per generare energia elettrica, stipulava con ENEL una fornitura di energia elettrica in bassa tensione per 160 KW, otteneva i titoli autorizzativi e realizzava tra il 13 ed il
15 29 luglio 2019 nel marciapiede in fregio all'area la canalizzazione e quindi la posa di cavi elettrici per una lunghezza di m. 155 in bassa tensione per portare sino al negozio energia elettrica almeno in tale minore potenza”) e derivante dalla applicazione delle penali giornaliere per ritardo nell'acquisizione della fornitura di energia elettrica concludendo come segue “- dichiararsi che, a seguito di compensazione con gli accertati o accertandi maggiori crediti vantati da a titolo (a) di penali, pari ad Euro 27.000 sino alla Parte_1
data del ricorso per ingiunzione 8 ottobre 2019, e ad ulteriori Euro 11.100 alla data di notifica della opposizione di cui al giudizio 8362/2019 R.G., e (b) di spese sostenute per consentire il funzionamento del punto vendita, pari ad
Euro 127.955,00, nulla era dovuto da parte di a Parte_1 CP_1
a titolo di saldo prezzo sul contratto di compravendita del 6 febbraio
[...]
2019” “condannarsi alla restituzione a CP_1 Parte_1
delle somme di Euro 149.225,44 e di Euro 19.926,56, da questa versate a fronte dei suddetti decreti ingiuntivi e delle spese di registrazione degli stessi,
maggiorate degli interessi rispettivamente dal 21 novembre 2019 e dal 7
dicembre 2020 al saldo”.
Trattasi, dunque, della riproposizione in appello dell'eccezione di compensazione in senso stretto, rilevabile solo ad istanza di parte, già eccepita in primo grado ma rigettata. Tuttavia l'appellante (così Cass. ordinanza n.
40833 del 20 dicembre 2021) che impugni la sentenza ha l'onere di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà
delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice
- tanto la domanda, quanto le eccezioni, quanto i mezzi di prova non ammessi
16 in prime cure. Il motivo appare così del tutto generico in quanto non spiega quali somme sarebbero state sostenute da in luogo di quali le Pt_1 CP_1
relative causali, quali i lavori svolti e quali i tempi di riferimento. Per le penali giornaliere (€. 300 per ogni giorno di ritardo ex art.
1.2. del contratto),
valgono analoghe considerazioni in quanto non ha indicato il ritardo, le Pt_1
causali, il momento di insorgenza dell'inadempimento e quello nel quale aveva (l'appellante) posto rimedio.
Assumere che “Dalla cronologia redatta dal Direttore dei Lavori, geom.
(doc. 8), e dallo scambio di corrispondenza che seguiva la Parte_4
scoperta di delle difficoltà e ritardi che vi sarebbero stati per disporre Pt_1
dell'indispensabile energia elettrica per aprire il negozio (doc. 4, doc. 5, doc.
6 e doc. 7) emerge con chiarezza la superficialità con cui un elemento essenziale e ben chiaro sin dal 2017, la disponibilità di energia elettrica, fosse stato trattato da che cercava di scaricare le proprie responsabilità CP_1
e sottrarsi alla garanzia prestata interpretando “attivabile” come “idoneo ad essere attivato” e che “Nel totale disinteresse di si attivava CP_1 Pt_1
da sola, noleggiava gruppi elettrogeni a gasolio per generare energia elettrica,
stipulava con ENEL una fornitura di energia elettrica in bassa tensione per
160 KW, otteneva i titoli autorizzativi e realizzava tra il 13 ed il 29 luglio
2019 nel marciapiede in fregio all'area la canalizzazione e quindi la posa di cavi elettrici per una lunghezza di m. 155 in bassa tensione per portare sino al negozio energia elettrica almeno in tale minore potenza” non consente alla controparte, che si è doluta della genericità del motivo, ed alla Corte, di valutare la fondatezza della eccezione di compensazione in appello che appare articolata in modo generico e nemmeno superabile attraverso il
17 richiamo agli atti del primo grado (in generale Cass. ordinanza n. 342 del 13
gennaio 2021)
7.- Va condannata alla restituzione a DL di €. 19.926,56 versata per CP_1
l'esecuzione del decreto ingiuntivo revocato oltre agli interessi legali dal versamento al saldo.
8.- Le reciproche pretese potranno essere compensate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro così provvede: Parte_1 CP_1
in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Treviso;
in parziale accoglimento delle opposizioni, revoca il decreto ingiuntivo n.
3775/2019 del Tribunale di Treviso rigettando ogni domanda di CP_1
sul punto;
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3512/2019 del Tribunale
di Treviso;
compensa le spese processuali tra le parti nella misura di 1/5 e pone la restante parte a carico di che liquida (i 4/5) in € 11.282 per compensi per il Parte_1
primo grado ed in € 11.454 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta,
cpa e spese generali del 15%;
condanna alla restituzione delle somme corrisposte medio tempore CP_1
da in €. 19.926,56 oltre agli interessi legali dal versamento al saldo;
Pt_1
dispone la compensazione tra le reciproche pretese.
Venezia 11 febbraio 2024
Il presidente estensore
18 Dr. Massimo Coltro
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