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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2716/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 317/2024, vertente
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 società rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Forgione ed elettivamente CP_1 domiciliato in Venafro (IS), Via Antonio Mancino n. 13; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2021 innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, e la società proponevano opposizione Parte_1 CP_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 119/2021 notificata il 15.11.2021 con cui l
[...] di aveva loro ingiunto il pagamento di una somma pari ad Controparte_2 CP_2
€ 16.666,67 a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003, modificato dall'art.1, comma 1, D.Lgs. 8/2016 in materia di somministrazione illecita di manodopera, sulla base delle contestazioni mosse con il rapporto n. 57/44 del 20.02.2019, relativo al processo verbale n. FR 00000/2018-199-02 del 19.2.2018. Avverso tale ordinanza ingiunzione i ricorrenti proponevano opposizione, adducendo a fondamento della stessa tre motivi di censura, e in particolare: - L'illegittimità della stessa per violazione dell'art. 14 l. 689/1981; - L'assenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
- L'omessa o comunque insufficiente motivazione del provvedimento, in violazione dell'Art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 18 l. 689/1981; - L'insussistenza della violazione contestata, in quanto tra la società opponente e diverse società oggetto della contestazione CP_1 CP_3
e erano stati conclusi regolari contratti Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 di appalto, per l'esecuzione di lavori di progettazione e lavori tecnici, e le ditte appaltatrici avevano utilizzato la loro manodopera per l'esecuzione delle opere appaltate. Faceva poi istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, argomentando in merito alla sussistenza dei presupposti gravi motivi per concedere tale sospensione, e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: con decreto inaudita altera parte, stante la sussistenza di gravi motivi e del periculum in mora, sospendere l'esecutività dell'impugnata ordinanza ingiunzione del Controparte_6 sociali - ispettorato nazionale del lavoro - ispettorato territoriale di - n. 119/2021 CP_2 stante la sussistenza di gravi motivi. nel merito:
2. per tutti i motivi esplicitati nel presente ricorso, da qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ispettorato nazionale del lavoro - ispettorato territoriale di n. 119/2021; 3. per l'effetto del punto 2) che precede annullare, revocare, CP_2 privare d'efficacia e/o porre in non cale l'ordinanza ingiunzione impugnata;
in ogni caso:
4. con vittoria delle spese, diritti ed onorari della procedura oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene sin d'ora antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”. Si costituiva in giudizio l Controparte_2
con memoria depositata in cancelleria il 4.5.2022 contestando la fondatezza
[...] dell'opposizione e ribadendo la legittimità del proprio operato, sottolineando in via preliminare la correttezza del procedimento, ribadendo ancora l'infondatezza del motivo basato sulla violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, considerando che gli accertamenti sono stati definiti con l'invio della diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 il 15.2.2016, e che l'ordinanza ingiunzione poteva poi legittimamente essere emessa nel termine quinquennale di prescrizione. Indicava, inoltre, nel merito, la sussistenza nel caso di specie della violazione contestata, sulla base delle modalità di svolgimento del rapporto tra committente e le società appaltatrici, considerando che tali società non erano in possesso di requisiti minimi per svolgere le attività di cui all'oggetto sociale, non avevano una sede operativa (fatta eccezione con un unico locale di 13 mq in comune tra tutte le società, e coincidente con la sede legale e operativa della società ) e difettavano Parte_3 di qualsiasi organizzazione imprenditoriale. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Il Tribunale rigettava integralmente l'opposizione e condannava le parti opponenti, in solido tra loro, a rimborsare, in favore dell convenuto i Controparte_2 compensi legali che liquidava in € 4.061,60, oltre spese generali nella misura del 15%.
Con ricorso in appello depositato il 2.10.2024 in proprio e in Parte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore della società ha impugnato la CP_1 decisione del Tribunale. Si è costituito l , opponendosi. Controparte_2
Invero, con l'atto d'appello in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società censura la decisione del Tribunale CP_1 per:
“violazione e falsa applicazione della normativa in materia di appalto di opere di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003, con erronea interpretazione degli elementi fattuali e probatori emersi nel corso dell'istruttoria, con conseguente vizio di motivazione”. Sostiene l'appellante: “l'assoluta inesistenza dell'ipotizzata fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, poiché le società appaltatrici disponevano di propri mezzi e di una propria forza lavoro ed esercitavano in piena autonomia il potere direttivo ed organizzativo, perseguendo un risultato d'impresa autonomo e diverso rispetto a quello della committente … Le ditte appaltatrici, dunque, provvedevano all'organizzazione dei CP_1 propri uffici e degli orari di lavoro o turni dei propri dipendenti, al pagamento degli stipendi e degli aumenti retributivi e alla ripartizione delle ore di lavoro … dalle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori escussi non può ritenersi raggiunta la prova dell'esercizio del potere tipico del datore di lavoro in capo alla nessun valore probatorio CP_1 sull'esistenza di un rapporto di somministrazione illecita di manodopera può dedursi dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori escussi. Invero, dalle dette dichiarazioni emerge l'assoluta mancanza degli indici che la normativa e la Cassazione individuano come dirimenti per accertare la sussistenza di un rapporto di somministrazione di lavoro illecita;
e cioè l'esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare esclusivo, tipico del datore di lavoro, e su chi incombeva il rischio di impresa … Nella specie, si è dunque configurato, come detto, un vero e proprio contratto di appalto tra la società (committente) CP_1
e le ditte appaltatrici, in virtù del quale queste ultime hanno eseguito le opere ricevute in appalto, utilizzando i propri mezzi e la propria forza lavoro ed esercitando in piena autonomia il potere direttivo ed organizzativo. Infatti, neanche i contratti di appalto C prodotti in giudizio dall di possono costituire elementi sintomatici della CP_2 somministrazione irregolare di manodopera, in quanto dai detti contratti si evince che le società appaltatrici fornivano servizi relativi all'attività di manutenzione, carpenteria e costruzioni meccaniche e, che, dette attività, venivano effettuate attraverso l'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e di tutto quanto necessario che la società committente CP_1 metteva a disposizione delle dette società”.
L'appello è infondato. Invero, i testi escussi in primo grado hanno riferito quanto segue.
ha detto: ”Io ho lavorato in passato con la ed Persona_1 CP_1 Parte_1
, sono andato poi via nel 2018 ed ora lavoro per altra società anche se nello stesso
[...] settore. Io sono stato dipendente della da gennaio del 2011 fino a maggio del CP_8 2018. Lavoravo nell'officina in via Leuciana a Pontecorvo, e io svolgevo mansioni di operaio meccanico, e realizzavo dei pezzi con le macchine utensili sulla base di disegni che mi venivano predisposti. Eravamo diversi operai, e spesso facevamo anche i turni. L'officina era strutturata in due ambienti, uno più grande e uno più piccolo, in quello piccolo era sito il reparto carpenteria dove si assemblavano i pezzi, in quello grande era previsto il mio reparto oltre al montaggio, che era un reparto diverso ma nello stesso ambiente, poi erano presenti anche gli uffici. Per quanto può essere a mia conoscenza e secondo la mia percezione, i macchinari su cui lavoravo siti nell'officina erano dell'azienda. Io indossavo abbigliamento con logo della , e anche i miei colleghi operai avevano le stesse CP_8 disposizioni, in azienda dovevamo vestire con l'abbigliamento che ci veniva fornito anche se non sempre la regola era rispettata. Preciso che a volte era presente personale di ditte esterne – di cui non ricordo alcun nome – che dava un ausilio nei momenti di picco produttivo, e che indossava abbigliamento diverso con il logo della ditta, e non le tute cledam. Preciso ancora che tali soggetti comunque svolgevano mansioni analoghe a quelle degli operai , soprattutto nel reparto montaggio e impiantistica, e che CP_8 mangiavano insieme a noi, facevano gli stessi turni ed erano sottoposti ai medesimi capisquadra della . Preciso che anche al personale delle ditte esterne veniva CP_8 fornito abbigliamento da lavoro della , e che loro potevano anche indossarlo a CP_8 volte, non c'era una disposizione specifica in merito all'abbigliamento. Lo stesso era fornito perché ritengo che i lavoratori fossero visti come parte dell'azienda. Ricordo che tra le ditte esterne era molto frequente che lavorassero operai della . Non ricordo con CP_3 precisione e non posso riferire nello specifico in merito a quando abbiano iniziato i lavoratori della a collaborare in officina, forse dal 2014 o 2015, comunque erano poi CP_3 presenti molto spesso, alcuni quasi tutto l'anno, e non so dire cosa poi facessero quando non erano in officina. ra il responsabile dell'ufficio tecnico, anche se Testimone_1 non so se tale ruolo gli sia stato formalmente conferito;
posso dire che ci andavamo tutti, e chiunque avesse un problema poteva andarci;
io di solito mi ci recavo nel momento in cui vedevo una difformità tra il disegno e quanto risultante dal computer e non sapevo come realizzare il pezzo ADR non c'erano responsabili della , ma il personale – a CP_3 prescindere dalla ditta di appartenenza – era tutto diretto dalla e dai suoi CP_8 responsabili.”
, a sua, ha riferito: “Ho lavorato dal 2016 al 2019 con la , ero Testimone_2 CP_8 un progettista meccanico, lavoravo al computer. Io lavoravo in ufficio, all'interno della
, nel sede sita nel comune di Pontecorvo in via Tordoni, ma non ricordo bene CP_8
l'indirizzo. Era un capannone industriale, dove c'era l'officina con la produzione e i macchinari industriali. Poi erano siti lì diversi uffici, e io lavoravo in un ufficio separato ma attiguo rispetto all'Ufficio Tecnico. Il mio ufficio si chiamava Preciso che io Controparte_9 ero dipendente della anche se lavoravo nei locali della;
io dividevo CP_4 CP_8
l'ufficio con un altro collega, sempre dipendente della , insieme CP_4 Persona_2 al quale progettavamo delle macchine che poi la avrebbe prodotto. Preciso che CP_8 non so dire con precisione se fosse assunto con la con altre aziende. Per_2 CP_4
L'officina è vicina all'ufficio, io non ci passavo spesso ma poteva accadere;
i disegni che realizzavo poi li comunicavo al capo officina della che si occupava di fare una CP_8 distinta di produzione e di diramarla, per realizzare la macchina. Le direttive in merito ai compiti da svolgere mi erano assegnate dal capo ufficio della , CP_8 Tes_1 che mi comunicava le esigenze della società. In merito ai lavoratori dell'officina
[...] non posso riferire con certezza se alcuni tra loro fossero assunti con altre ditte. Vedevo che alcuni indossavano le divise della ma non tutti e non sempre. Io non la indossavo. CP_8
Preciso che mi era stata fornita una maglietta della , che a volte indossavo. Non so CP_8 dire se ci fosse altro personale oltre a me assunto dalla ad operare nella Controparte_4 sede, io mi rapportavo esclusivamente con soggetti della , che era ente tecnico di CP_8 riferimento. Anche per questioni legate alle ferie o alle assenze io mi rapportavo con responsabile della , in quanto le esigenze tecniche erano prioritarie Tes_1 CP_8 rispetto alla possibilità di assentarmi o meno. Devo precisare che nell'ufficio dove lavoravo potevano esserci anche altre persone, oltre a me e , ma erano presenze Persona_2 transitorie. Posso confermare che nella sede lavorassero persone anche della ditta
, ma adesso non saprei dire chi fossero e né in quale sede lavorassero.” CP_3
Orbene, è noto che, prima dell'abrogazione della L. n. 1369/1960 la giurisprudenza riteneva che “la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore; ne consegue che l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per vizio della inerente motivazione, in cui non era stato chiarito, in relazione alla natura delle attività affidate ad altre due società presso cui erano stati collocati in mobilità i lavoratori ricorrenti, la sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della presunzione di cui al richiamato art. 1, terzo comma ,della legge n. 1369 del 1960, ponendosi mero riferimento all'ipotesi di "semplici servizi", che non richiedevano l'impiego di particolari attrezzature e macchinari, tenendosi conto, d'altro canto, del dato del conferimento alle società appaltatrici di strumenti o materiale della società appaltante, di cui, però, non risultava spiegata la rilevanza in funzione dello svolgimento delle attività dedotte in giudizio, per stabilire la portata applicativa della regola generale secondo cui l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale richiede che l'attività affidata sia supportata da mezzi e capitale dell'appaltatore)”, così Cass. n. 16788/2006). L'esame della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di appalto di manodopera consente di ritenere che l'appalto di cui si discute è illecito tutte le volte in cui non è l'appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l'appaltante. Infatti, secondo Cass. 18281/07 (conforme a Cass. 11120/06, 14996/05) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto prestazioni lavorative, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ed ancora secondo Cass. 16016/07 cit. (conforme a Cass. 14302/02) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Né, sempre in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v. fra le tante, Cass. 5087/98 e 11120/06). Invero, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Peraltro, “ai fini della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di prestazioni diverse - ma la natura delle prestazioni appaltate;
nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi prevista dall'art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice e tale ipotesi implica, di norma, l'obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli artt. 3 e 5 della menzionata legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo l'irrilevanza del criterio adottato dalla Corte di merito secondo il quale si sarebbe potuta escludere l' interposizione fittizia di manodopera per il solo fatto che l'asserito interposto fosse una società cooperativa e che il lavoratore fosse un socio di essa, nel mentre tale criterio non si sarebbe dovuto considerare esaustivo e propriamente concludente, dal momento che la qualità di socio non costituiva, di per sé, antidoto sicuro all'assenza di interposizione, soprattutto di un'attività lavorativa che risultava assolutamente identica a quella di tipo subordinato già svolta nell'ambito della società appaltante, ed anzi proprio la circostanza di tale identità avrebbe dovuto rappresentare il criterio per discernere il perdurante inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa della società appaltante, così da poter integrare una fittizia interposizione di manodopera)”, così Cass. sentenza n. 11678 del 18/05/2006. Nella vigenza della nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 84 di detto decreto legislativo prevede la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita. La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce, così come avveniva in vigenza della L. n. 1369/1960, una presunzione pressoché assoluta di illiceità dell'appalto stesso. Peraltro, anche allora, la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto non sufficiente a determinare la fattispecie illecita un conferimento finanziario e strumentale minimo, richiedendo invece che l'apporto, da parte del committente, risultasse tale da rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009). L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, ha stabilito che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro
“per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Pertanto, l'appaltatore non può realizzarsi quale semplice intermediario che mette a disposizione forza lavoro, per l'esecuzione di un servizio o la produzione di un bene. In questo caso, infatti, verrebbe a determinarsi “interposizione illecita di manodopera”. L'appaltatore deve essere un vero e proprio imprenditore, che come detto, impieghi nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati una propria organizzazione produttiva, i propri dipendenti ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio appaltati. Nell'ambito della somministrazione di lavoro, invece, società espressamente autorizzate forniscono professionalmente la prestazione di lavoro, rispondendo a specifici requisiti di legge per l'esercizio dell'attività in oggetto, realizzando con ciò, allo stato attuale, l'unica forma lecita di fornitura di manodopera. Ciononostante, dopo il D.Lgs. n. 276/2003, non può ritenersi tout court superata ogni indagine sull'assetto dei “mezzi” diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto; tale indagine, tuttavia, non dovrà concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì dovrà considerare l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità). Occorre, inoltre, precisare che l'organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri elementi indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, sia effettuata dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio. Tale interpretazione trae fondamento dalla stessa lettera dell'art. 29, il quale si riferisce all'organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l'utilizzo di tali mezzi, precisando che l'elemento “organizzazione” è suscettibile di concretarsi, in presenza di “esigenze dell'opera e del servizio dedotti in contratto”, nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati;
ciò in particolare quando si versi in situazioni in cui l'apporto di lavoro è comparativamente più rilevante tenuto altresì conto, come nelle ipotesi prospettate, dell'apporto dell'appaltatore in termini di specializzazione e conseguente know-how organizzativo e professionale. In tale indagine potranno dunque rilevare, tenuto conto delle specificità dell'incarico conferito contrattualmente, le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative, la specifica e rigorosa attenzione alla disciplina in tema di interferenze, il pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazione, la previsione – nel caso in cui l'appaltatore operi in cantieri già esistenti del committente – di adeguati strumenti per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e le rispettive fasi della produzione. Il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste, infatti, tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo all'appaltatore/datore di lavoro meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, oneri contributivi ecc.), ma senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione della intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Da quanto sopra argomentato deriva che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore stesso (cfr. TAR Lombardia sez. I Brescia 13 novembre 2008 n. 1627). Molto di recente la Corte di legittimità sez. 5 - , Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024 ha precisato che “la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali”. Invero, nel caso di specie. la società appellante risulta avere gestito in toto, incluse ferie e permessi e dando loro ordini CP_8
e direttive ai dipendenti solo formali delle ditte appaltatrici, che si sono succedute nel tempo, fornendo, altresì, il materiale lavorativo. In buona sostanza, Il punto di partenza per valutare la genuinità di un appalto è rappresentato dalla definizione - sulla base della vigente disciplina normativa nonché dei consolidati orientamenti giurisprudenziali - del perimetro di liceità all'interno del quale è consentito agli operatori economici di muoversi. Per fare ciò occorre necessariamente prendere le mosse dalla definizione contenuta nell'art. 1655 del Codice civile secondo cui “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Per distinguere l'appalto lecito da quello illecito questa definizione va coordinata con la disciplina contenuta nell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 in virtù della quale “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.” Dal raffronto delle due norme si evince, quindi, come i criteri che contraddistinguono e legittimano il c.d. appalto genuino sono:
1) l'organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
2) l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3) l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa. In definitiva, un appalto può essere definito “genuino” soltanto quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera, o del servizio pattuito. L'appalto, invece, maschera una interposizione illecita di manodopera, quando l'interposto si limita a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti. Invero, dalla documentazione in atti e dalle chiare testimonianze rese nel giudizio di primo grado deve ritenersi che l'appello vada rigettato e la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. In considerazione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2716/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 317/2024, vertente
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 società rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Forgione ed elettivamente CP_1 domiciliato in Venafro (IS), Via Antonio Mancino n. 13; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2021 innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, e la società proponevano opposizione Parte_1 CP_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 119/2021 notificata il 15.11.2021 con cui l
[...] di aveva loro ingiunto il pagamento di una somma pari ad Controparte_2 CP_2
€ 16.666,67 a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003, modificato dall'art.1, comma 1, D.Lgs. 8/2016 in materia di somministrazione illecita di manodopera, sulla base delle contestazioni mosse con il rapporto n. 57/44 del 20.02.2019, relativo al processo verbale n. FR 00000/2018-199-02 del 19.2.2018. Avverso tale ordinanza ingiunzione i ricorrenti proponevano opposizione, adducendo a fondamento della stessa tre motivi di censura, e in particolare: - L'illegittimità della stessa per violazione dell'art. 14 l. 689/1981; - L'assenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo;
- L'omessa o comunque insufficiente motivazione del provvedimento, in violazione dell'Art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 18 l. 689/1981; - L'insussistenza della violazione contestata, in quanto tra la società opponente e diverse società oggetto della contestazione CP_1 CP_3
e erano stati conclusi regolari contratti Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 di appalto, per l'esecuzione di lavori di progettazione e lavori tecnici, e le ditte appaltatrici avevano utilizzato la loro manodopera per l'esecuzione delle opere appaltate. Faceva poi istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, argomentando in merito alla sussistenza dei presupposti gravi motivi per concedere tale sospensione, e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: con decreto inaudita altera parte, stante la sussistenza di gravi motivi e del periculum in mora, sospendere l'esecutività dell'impugnata ordinanza ingiunzione del Controparte_6 sociali - ispettorato nazionale del lavoro - ispettorato territoriale di - n. 119/2021 CP_2 stante la sussistenza di gravi motivi. nel merito:
2. per tutti i motivi esplicitati nel presente ricorso, da qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ispettorato nazionale del lavoro - ispettorato territoriale di n. 119/2021; 3. per l'effetto del punto 2) che precede annullare, revocare, CP_2 privare d'efficacia e/o porre in non cale l'ordinanza ingiunzione impugnata;
in ogni caso:
4. con vittoria delle spese, diritti ed onorari della procedura oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene sin d'ora antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”. Si costituiva in giudizio l Controparte_2
con memoria depositata in cancelleria il 4.5.2022 contestando la fondatezza
[...] dell'opposizione e ribadendo la legittimità del proprio operato, sottolineando in via preliminare la correttezza del procedimento, ribadendo ancora l'infondatezza del motivo basato sulla violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, considerando che gli accertamenti sono stati definiti con l'invio della diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 il 15.2.2016, e che l'ordinanza ingiunzione poteva poi legittimamente essere emessa nel termine quinquennale di prescrizione. Indicava, inoltre, nel merito, la sussistenza nel caso di specie della violazione contestata, sulla base delle modalità di svolgimento del rapporto tra committente e le società appaltatrici, considerando che tali società non erano in possesso di requisiti minimi per svolgere le attività di cui all'oggetto sociale, non avevano una sede operativa (fatta eccezione con un unico locale di 13 mq in comune tra tutte le società, e coincidente con la sede legale e operativa della società ) e difettavano Parte_3 di qualsiasi organizzazione imprenditoriale. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Il Tribunale rigettava integralmente l'opposizione e condannava le parti opponenti, in solido tra loro, a rimborsare, in favore dell convenuto i Controparte_2 compensi legali che liquidava in € 4.061,60, oltre spese generali nella misura del 15%.
Con ricorso in appello depositato il 2.10.2024 in proprio e in Parte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore della società ha impugnato la CP_1 decisione del Tribunale. Si è costituito l , opponendosi. Controparte_2
Invero, con l'atto d'appello in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società censura la decisione del Tribunale CP_1 per:
“violazione e falsa applicazione della normativa in materia di appalto di opere di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003, con erronea interpretazione degli elementi fattuali e probatori emersi nel corso dell'istruttoria, con conseguente vizio di motivazione”. Sostiene l'appellante: “l'assoluta inesistenza dell'ipotizzata fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, poiché le società appaltatrici disponevano di propri mezzi e di una propria forza lavoro ed esercitavano in piena autonomia il potere direttivo ed organizzativo, perseguendo un risultato d'impresa autonomo e diverso rispetto a quello della committente … Le ditte appaltatrici, dunque, provvedevano all'organizzazione dei CP_1 propri uffici e degli orari di lavoro o turni dei propri dipendenti, al pagamento degli stipendi e degli aumenti retributivi e alla ripartizione delle ore di lavoro … dalle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori escussi non può ritenersi raggiunta la prova dell'esercizio del potere tipico del datore di lavoro in capo alla nessun valore probatorio CP_1 sull'esistenza di un rapporto di somministrazione illecita di manodopera può dedursi dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori escussi. Invero, dalle dette dichiarazioni emerge l'assoluta mancanza degli indici che la normativa e la Cassazione individuano come dirimenti per accertare la sussistenza di un rapporto di somministrazione di lavoro illecita;
e cioè l'esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare esclusivo, tipico del datore di lavoro, e su chi incombeva il rischio di impresa … Nella specie, si è dunque configurato, come detto, un vero e proprio contratto di appalto tra la società (committente) CP_1
e le ditte appaltatrici, in virtù del quale queste ultime hanno eseguito le opere ricevute in appalto, utilizzando i propri mezzi e la propria forza lavoro ed esercitando in piena autonomia il potere direttivo ed organizzativo. Infatti, neanche i contratti di appalto C prodotti in giudizio dall di possono costituire elementi sintomatici della CP_2 somministrazione irregolare di manodopera, in quanto dai detti contratti si evince che le società appaltatrici fornivano servizi relativi all'attività di manutenzione, carpenteria e costruzioni meccaniche e, che, dette attività, venivano effettuate attraverso l'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e di tutto quanto necessario che la società committente CP_1 metteva a disposizione delle dette società”.
L'appello è infondato. Invero, i testi escussi in primo grado hanno riferito quanto segue.
ha detto: ”Io ho lavorato in passato con la ed Persona_1 CP_1 Parte_1
, sono andato poi via nel 2018 ed ora lavoro per altra società anche se nello stesso
[...] settore. Io sono stato dipendente della da gennaio del 2011 fino a maggio del CP_8 2018. Lavoravo nell'officina in via Leuciana a Pontecorvo, e io svolgevo mansioni di operaio meccanico, e realizzavo dei pezzi con le macchine utensili sulla base di disegni che mi venivano predisposti. Eravamo diversi operai, e spesso facevamo anche i turni. L'officina era strutturata in due ambienti, uno più grande e uno più piccolo, in quello piccolo era sito il reparto carpenteria dove si assemblavano i pezzi, in quello grande era previsto il mio reparto oltre al montaggio, che era un reparto diverso ma nello stesso ambiente, poi erano presenti anche gli uffici. Per quanto può essere a mia conoscenza e secondo la mia percezione, i macchinari su cui lavoravo siti nell'officina erano dell'azienda. Io indossavo abbigliamento con logo della , e anche i miei colleghi operai avevano le stesse CP_8 disposizioni, in azienda dovevamo vestire con l'abbigliamento che ci veniva fornito anche se non sempre la regola era rispettata. Preciso che a volte era presente personale di ditte esterne – di cui non ricordo alcun nome – che dava un ausilio nei momenti di picco produttivo, e che indossava abbigliamento diverso con il logo della ditta, e non le tute cledam. Preciso ancora che tali soggetti comunque svolgevano mansioni analoghe a quelle degli operai , soprattutto nel reparto montaggio e impiantistica, e che CP_8 mangiavano insieme a noi, facevano gli stessi turni ed erano sottoposti ai medesimi capisquadra della . Preciso che anche al personale delle ditte esterne veniva CP_8 fornito abbigliamento da lavoro della , e che loro potevano anche indossarlo a CP_8 volte, non c'era una disposizione specifica in merito all'abbigliamento. Lo stesso era fornito perché ritengo che i lavoratori fossero visti come parte dell'azienda. Ricordo che tra le ditte esterne era molto frequente che lavorassero operai della . Non ricordo con CP_3 precisione e non posso riferire nello specifico in merito a quando abbiano iniziato i lavoratori della a collaborare in officina, forse dal 2014 o 2015, comunque erano poi CP_3 presenti molto spesso, alcuni quasi tutto l'anno, e non so dire cosa poi facessero quando non erano in officina. ra il responsabile dell'ufficio tecnico, anche se Testimone_1 non so se tale ruolo gli sia stato formalmente conferito;
posso dire che ci andavamo tutti, e chiunque avesse un problema poteva andarci;
io di solito mi ci recavo nel momento in cui vedevo una difformità tra il disegno e quanto risultante dal computer e non sapevo come realizzare il pezzo ADR non c'erano responsabili della , ma il personale – a CP_3 prescindere dalla ditta di appartenenza – era tutto diretto dalla e dai suoi CP_8 responsabili.”
, a sua, ha riferito: “Ho lavorato dal 2016 al 2019 con la , ero Testimone_2 CP_8 un progettista meccanico, lavoravo al computer. Io lavoravo in ufficio, all'interno della
, nel sede sita nel comune di Pontecorvo in via Tordoni, ma non ricordo bene CP_8
l'indirizzo. Era un capannone industriale, dove c'era l'officina con la produzione e i macchinari industriali. Poi erano siti lì diversi uffici, e io lavoravo in un ufficio separato ma attiguo rispetto all'Ufficio Tecnico. Il mio ufficio si chiamava Preciso che io Controparte_9 ero dipendente della anche se lavoravo nei locali della;
io dividevo CP_4 CP_8
l'ufficio con un altro collega, sempre dipendente della , insieme CP_4 Persona_2 al quale progettavamo delle macchine che poi la avrebbe prodotto. Preciso che CP_8 non so dire con precisione se fosse assunto con la con altre aziende. Per_2 CP_4
L'officina è vicina all'ufficio, io non ci passavo spesso ma poteva accadere;
i disegni che realizzavo poi li comunicavo al capo officina della che si occupava di fare una CP_8 distinta di produzione e di diramarla, per realizzare la macchina. Le direttive in merito ai compiti da svolgere mi erano assegnate dal capo ufficio della , CP_8 Tes_1 che mi comunicava le esigenze della società. In merito ai lavoratori dell'officina
[...] non posso riferire con certezza se alcuni tra loro fossero assunti con altre ditte. Vedevo che alcuni indossavano le divise della ma non tutti e non sempre. Io non la indossavo. CP_8
Preciso che mi era stata fornita una maglietta della , che a volte indossavo. Non so CP_8 dire se ci fosse altro personale oltre a me assunto dalla ad operare nella Controparte_4 sede, io mi rapportavo esclusivamente con soggetti della , che era ente tecnico di CP_8 riferimento. Anche per questioni legate alle ferie o alle assenze io mi rapportavo con responsabile della , in quanto le esigenze tecniche erano prioritarie Tes_1 CP_8 rispetto alla possibilità di assentarmi o meno. Devo precisare che nell'ufficio dove lavoravo potevano esserci anche altre persone, oltre a me e , ma erano presenze Persona_2 transitorie. Posso confermare che nella sede lavorassero persone anche della ditta
, ma adesso non saprei dire chi fossero e né in quale sede lavorassero.” CP_3
Orbene, è noto che, prima dell'abrogazione della L. n. 1369/1960 la giurisprudenza riteneva che “la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore; ne consegue che l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per vizio della inerente motivazione, in cui non era stato chiarito, in relazione alla natura delle attività affidate ad altre due società presso cui erano stati collocati in mobilità i lavoratori ricorrenti, la sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della presunzione di cui al richiamato art. 1, terzo comma ,della legge n. 1369 del 1960, ponendosi mero riferimento all'ipotesi di "semplici servizi", che non richiedevano l'impiego di particolari attrezzature e macchinari, tenendosi conto, d'altro canto, del dato del conferimento alle società appaltatrici di strumenti o materiale della società appaltante, di cui, però, non risultava spiegata la rilevanza in funzione dello svolgimento delle attività dedotte in giudizio, per stabilire la portata applicativa della regola generale secondo cui l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale richiede che l'attività affidata sia supportata da mezzi e capitale dell'appaltatore)”, così Cass. n. 16788/2006). L'esame della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di appalto di manodopera consente di ritenere che l'appalto di cui si discute è illecito tutte le volte in cui non è l'appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l'appaltante. Infatti, secondo Cass. 18281/07 (conforme a Cass. 11120/06, 14996/05) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto prestazioni lavorative, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ed ancora secondo Cass. 16016/07 cit. (conforme a Cass. 14302/02) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Né, sempre in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v. fra le tante, Cass. 5087/98 e 11120/06). Invero, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Peraltro, “ai fini della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di prestazioni diverse - ma la natura delle prestazioni appaltate;
nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi prevista dall'art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice e tale ipotesi implica, di norma, l'obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli artt. 3 e 5 della menzionata legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo l'irrilevanza del criterio adottato dalla Corte di merito secondo il quale si sarebbe potuta escludere l' interposizione fittizia di manodopera per il solo fatto che l'asserito interposto fosse una società cooperativa e che il lavoratore fosse un socio di essa, nel mentre tale criterio non si sarebbe dovuto considerare esaustivo e propriamente concludente, dal momento che la qualità di socio non costituiva, di per sé, antidoto sicuro all'assenza di interposizione, soprattutto di un'attività lavorativa che risultava assolutamente identica a quella di tipo subordinato già svolta nell'ambito della società appaltante, ed anzi proprio la circostanza di tale identità avrebbe dovuto rappresentare il criterio per discernere il perdurante inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa della società appaltante, così da poter integrare una fittizia interposizione di manodopera)”, così Cass. sentenza n. 11678 del 18/05/2006. Nella vigenza della nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 84 di detto decreto legislativo prevede la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita. La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce, così come avveniva in vigenza della L. n. 1369/1960, una presunzione pressoché assoluta di illiceità dell'appalto stesso. Peraltro, anche allora, la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto non sufficiente a determinare la fattispecie illecita un conferimento finanziario e strumentale minimo, richiedendo invece che l'apporto, da parte del committente, risultasse tale da rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009). L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, ha stabilito che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro
“per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Pertanto, l'appaltatore non può realizzarsi quale semplice intermediario che mette a disposizione forza lavoro, per l'esecuzione di un servizio o la produzione di un bene. In questo caso, infatti, verrebbe a determinarsi “interposizione illecita di manodopera”. L'appaltatore deve essere un vero e proprio imprenditore, che come detto, impieghi nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati una propria organizzazione produttiva, i propri dipendenti ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio appaltati. Nell'ambito della somministrazione di lavoro, invece, società espressamente autorizzate forniscono professionalmente la prestazione di lavoro, rispondendo a specifici requisiti di legge per l'esercizio dell'attività in oggetto, realizzando con ciò, allo stato attuale, l'unica forma lecita di fornitura di manodopera. Ciononostante, dopo il D.Lgs. n. 276/2003, non può ritenersi tout court superata ogni indagine sull'assetto dei “mezzi” diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto; tale indagine, tuttavia, non dovrà concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì dovrà considerare l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità). Occorre, inoltre, precisare che l'organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri elementi indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, sia effettuata dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio. Tale interpretazione trae fondamento dalla stessa lettera dell'art. 29, il quale si riferisce all'organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l'utilizzo di tali mezzi, precisando che l'elemento “organizzazione” è suscettibile di concretarsi, in presenza di “esigenze dell'opera e del servizio dedotti in contratto”, nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati;
ciò in particolare quando si versi in situazioni in cui l'apporto di lavoro è comparativamente più rilevante tenuto altresì conto, come nelle ipotesi prospettate, dell'apporto dell'appaltatore in termini di specializzazione e conseguente know-how organizzativo e professionale. In tale indagine potranno dunque rilevare, tenuto conto delle specificità dell'incarico conferito contrattualmente, le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative, la specifica e rigorosa attenzione alla disciplina in tema di interferenze, il pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazione, la previsione – nel caso in cui l'appaltatore operi in cantieri già esistenti del committente – di adeguati strumenti per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e le rispettive fasi della produzione. Il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste, infatti, tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo all'appaltatore/datore di lavoro meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, oneri contributivi ecc.), ma senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione della intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Da quanto sopra argomentato deriva che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore stesso (cfr. TAR Lombardia sez. I Brescia 13 novembre 2008 n. 1627). Molto di recente la Corte di legittimità sez. 5 - , Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024 ha precisato che “la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali”. Invero, nel caso di specie. la società appellante risulta avere gestito in toto, incluse ferie e permessi e dando loro ordini CP_8
e direttive ai dipendenti solo formali delle ditte appaltatrici, che si sono succedute nel tempo, fornendo, altresì, il materiale lavorativo. In buona sostanza, Il punto di partenza per valutare la genuinità di un appalto è rappresentato dalla definizione - sulla base della vigente disciplina normativa nonché dei consolidati orientamenti giurisprudenziali - del perimetro di liceità all'interno del quale è consentito agli operatori economici di muoversi. Per fare ciò occorre necessariamente prendere le mosse dalla definizione contenuta nell'art. 1655 del Codice civile secondo cui “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Per distinguere l'appalto lecito da quello illecito questa definizione va coordinata con la disciplina contenuta nell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 in virtù della quale “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.” Dal raffronto delle due norme si evince, quindi, come i criteri che contraddistinguono e legittimano il c.d. appalto genuino sono:
1) l'organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
2) l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3) l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa. In definitiva, un appalto può essere definito “genuino” soltanto quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera, o del servizio pattuito. L'appalto, invece, maschera una interposizione illecita di manodopera, quando l'interposto si limita a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti. Invero, dalla documentazione in atti e dalle chiare testimonianze rese nel giudizio di primo grado deve ritenersi che l'appello vada rigettato e la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. In considerazione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste