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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9715 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 32278 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima Civile
IC UN
Dott. Giovanni Grassi
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Oggi, 16/12/2025, sono comparsi dinanzi al dott. Grassi: per parte attrice opponente l'avv. GILIBERTI FRANCESCO sostituito dall'avv. Parte_1
Martina Catale;
per parte convenuta opposta l'avv. RENZO GIANPIERO sostituito Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Mauro.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti discutono il merito della causa insistendo, ciascuna, perché siano accolte le conclusioni testé precisate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il IC
(Giovanni Grassi)
1 N. R.G. 32278 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: con l'avv. GILIBERTI FRANCESCO, domicilio eletto presso Parte_1 P.IVA_1 il suo studio in Milano, via Alberico Albricci n. 3;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: con l'avv. RENZO GIANPIERO, indirizzo di Controparte_1 P.IVA_2 posta elettronica certificata: vvocati.prato.it; Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 23.180,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alle proprie fatture n. 126 del 16 agosto 2023, n. 129 del 25 settembre 2023, n. 133 del 19 ottobre
2023, n. 137 del 20 novembre 2023 e n. 139 del 14 dicembre 2023, emesse quale corrispettivo di prestazioni effettuate.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo l'inammissibilità o nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei presupposti di legge;
nonché l'omessa prova del credito, posto che le fatture, recanti la generica descrizione di “servizi di consulenza logistica” del periodo luglio-novembre 2023, sono contestate e che non vi è un contratto di consulenza che ne giustifica l'emissione. L'opponente ha dunque
2 concluso, in citazione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha precisato che fra le parti intercorsero prestazioni di servizi di consulenza a partire dall'anno 2021, e che in particolare nel corso dell'anno 2023 i servizi riguardarono l'analisi dell'appalto di “handling del grocery” presso i magazzini di Biandrate e Osmannoro. Il convenuto opposto ha inoltre allegato e documentato che l'opponente, a mezzo del proprio preposto sig. , riconobbe già nell'anno 2023 Persona_1 che le somme fatturate e oggi azionate erano dovute. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è del tutto infondata per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per ingiunzione, sollevata dall'opponente prendendo a motivo l'insufficienza della prova scritta offerta dal ricorrente nel fascicolo monitorio: è noto infatti che «L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla […]» (si veda fra molte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14486 del
28/05/2019). La fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto dovrà dunque essere valutata, nel merito, sulla base di tutti gli elementi presenti nel fascicolo monitorio e nel fascicolo del giudizio di opposizione, senza che eventuali deficienze della prova scritta offerta nel corso della precedente fase monitoria possano ostare, in rito, all'esame della pretesa sostanziale che il ricorrente in via monitoria (odierno opposto) ha azionato.
Nel merito, a fronte delle eccezioni dell'opponente che, in citazione, ha contestato la mancata allegazione dei servizi prestati e la mancata prova del credito, il convenuto opposto ha specificamente allegato, in comparsa di risposta, l'oggetto dei servizi prestati nel corso dell'anno
2023 («nell'anno 2023 è stata fornita consulenza sui magazzini di Biandrate e Osmannoro dove Contr
aveva l'appalto di Handling del grocery;
nello specifico ha sviluppato i seguenti Pt_1 compiti: Analisi buste paga cooperative di Handling;
Gestione passaggio operatori da cooperative
a Analisi Tariffe» pag. 4). Pt_1
A fronte di ciò, l'opponente ha mancato di depositare la prima memoria integrativa ex art. 171-bis
c.p.c., sì che la successiva contestazione, con la seconda memoria integrativa, è tardiva in quanto
3 espressa a preclusioni assertive ormai maturate.
A ciò si aggiunga che l'opponente, per voce del proprio dipendente della “direzione tecnica” sig.
, ha espressamente riconosciuto che le fatture azionate devono essere pagate Persona_1
(doc. 6 opposto). Al riguardo, l'opponente non ha contestato che il dipendente potesse rappresentarlo nei rapporti con il convenuto opposto, essendosi egli limitato a precisare la irrilevante circostanza per la quale il rapporto di lavoro con il sig. sarebbe oggi cessato. Per_1
Il debito fu dunque riconosciuto ante causam e la prestazione dei servizi di consulenza non è stata ritualmente contestata in corso di causa: l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 17 settembre 2024, da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 9456/2024 emesso dal Tribunale di Milano l'8 luglio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025.
Il IC
(Giovanni Grassi)
4
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima Civile
IC UN
Dott. Giovanni Grassi
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Oggi, 16/12/2025, sono comparsi dinanzi al dott. Grassi: per parte attrice opponente l'avv. GILIBERTI FRANCESCO sostituito dall'avv. Parte_1
Martina Catale;
per parte convenuta opposta l'avv. RENZO GIANPIERO sostituito Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Mauro.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti discutono il merito della causa insistendo, ciascuna, perché siano accolte le conclusioni testé precisate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il IC
(Giovanni Grassi)
1 N. R.G. 32278 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: con l'avv. GILIBERTI FRANCESCO, domicilio eletto presso Parte_1 P.IVA_1 il suo studio in Milano, via Alberico Albricci n. 3;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: con l'avv. RENZO GIANPIERO, indirizzo di Controparte_1 P.IVA_2 posta elettronica certificata: vvocati.prato.it; Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 23.180,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alle proprie fatture n. 126 del 16 agosto 2023, n. 129 del 25 settembre 2023, n. 133 del 19 ottobre
2023, n. 137 del 20 novembre 2023 e n. 139 del 14 dicembre 2023, emesse quale corrispettivo di prestazioni effettuate.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo l'inammissibilità o nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei presupposti di legge;
nonché l'omessa prova del credito, posto che le fatture, recanti la generica descrizione di “servizi di consulenza logistica” del periodo luglio-novembre 2023, sono contestate e che non vi è un contratto di consulenza che ne giustifica l'emissione. L'opponente ha dunque
2 concluso, in citazione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha precisato che fra le parti intercorsero prestazioni di servizi di consulenza a partire dall'anno 2021, e che in particolare nel corso dell'anno 2023 i servizi riguardarono l'analisi dell'appalto di “handling del grocery” presso i magazzini di Biandrate e Osmannoro. Il convenuto opposto ha inoltre allegato e documentato che l'opponente, a mezzo del proprio preposto sig. , riconobbe già nell'anno 2023 Persona_1 che le somme fatturate e oggi azionate erano dovute. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è del tutto infondata per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per ingiunzione, sollevata dall'opponente prendendo a motivo l'insufficienza della prova scritta offerta dal ricorrente nel fascicolo monitorio: è noto infatti che «L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla […]» (si veda fra molte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14486 del
28/05/2019). La fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto dovrà dunque essere valutata, nel merito, sulla base di tutti gli elementi presenti nel fascicolo monitorio e nel fascicolo del giudizio di opposizione, senza che eventuali deficienze della prova scritta offerta nel corso della precedente fase monitoria possano ostare, in rito, all'esame della pretesa sostanziale che il ricorrente in via monitoria (odierno opposto) ha azionato.
Nel merito, a fronte delle eccezioni dell'opponente che, in citazione, ha contestato la mancata allegazione dei servizi prestati e la mancata prova del credito, il convenuto opposto ha specificamente allegato, in comparsa di risposta, l'oggetto dei servizi prestati nel corso dell'anno
2023 («nell'anno 2023 è stata fornita consulenza sui magazzini di Biandrate e Osmannoro dove Contr
aveva l'appalto di Handling del grocery;
nello specifico ha sviluppato i seguenti Pt_1 compiti: Analisi buste paga cooperative di Handling;
Gestione passaggio operatori da cooperative
a Analisi Tariffe» pag. 4). Pt_1
A fronte di ciò, l'opponente ha mancato di depositare la prima memoria integrativa ex art. 171-bis
c.p.c., sì che la successiva contestazione, con la seconda memoria integrativa, è tardiva in quanto
3 espressa a preclusioni assertive ormai maturate.
A ciò si aggiunga che l'opponente, per voce del proprio dipendente della “direzione tecnica” sig.
, ha espressamente riconosciuto che le fatture azionate devono essere pagate Persona_1
(doc. 6 opposto). Al riguardo, l'opponente non ha contestato che il dipendente potesse rappresentarlo nei rapporti con il convenuto opposto, essendosi egli limitato a precisare la irrilevante circostanza per la quale il rapporto di lavoro con il sig. sarebbe oggi cessato. Per_1
Il debito fu dunque riconosciuto ante causam e la prestazione dei servizi di consulenza non è stata ritualmente contestata in corso di causa: l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 17 settembre 2024, da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 9456/2024 emesso dal Tribunale di Milano l'8 luglio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025.
Il IC
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