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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1652/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1652/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Federico ARENA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo l'accertamento della dinamica del sinistro e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi nella somma di euro 784.873,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa dal
Giudice.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 13 novembre 2017, alle ore 03,45 circa, in
Catania, alla guida di un motociclo Honda SH 125, veniva coinvolto in Parte_1 un grave incidente stradale causato da un veicolo non identificato che, ripartendo da una sosta, ometteva di dare precedenza, urtando il motociclo e provocando la caduta del conducente. A seguito dell'impatto, il riportava gravissime lesioni craniche e toraciche, con ricovero Pt_1
urgente in rianimazione, successiva tracheotomia e trasferimento in centro riabilitativo. Le lesioni avevano determinato un'invalidità permanente dell'80%, con gravi limitazioni alla vita quotidiana.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente al conducente del veicolo non identificato e che, essendo rimasta inevasa la richiesta risarcitoria inviata al Fondo in data 10.09.2019, l' quale Controparte_1 impresa designata, doveva considerarsi tenuta al risarcimento, quantificato in euro 784.873,00.
§§§§§
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada, si costituiva in giudizio eccependo proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del risarcimento richiesto, con accertamento del concorso di colpa dell'attore e del mancato uso del casco, oltre alla condanna alle spese.
La difesa di sosteneva che il sinistro occorso a Controparte_1 Pt_1
il 13 novembre 2017 non sarebbe stato causato da un veicolo non identificato, bensì
[...]
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
da condotta autonoma e colposa dello stesso attore, che guidava uno scooter in stato di ebbrezza e a velocità elevata, perdendo il controllo del mezzo e impattando violentemente contro una rotatoria. La dinamica offerta da parte attrice, secondo la difesa di CP_1 doveva considerarsi priva di riscontri probatori e non supportata da testimonianze attendibili.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni ed articolavano richieste istruttorie.
Con ordinanza del 26.06.2022 veniva parzialmente ammessa la richiesta di prova testi;
l'udienza istruttoria si svolgeva in data 29.11.2022.
Con successiva ordinanza del 18.08.2023 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici sulla dinamica del sinistro, tenendo conto della situazione dei luoghi, dei danni riportati dal motociclo condotto dall'attore, dalla mancata rilevazione di tracce di frenata e dalla posizione di quiete del motociclo, sulla individuazione della velocità tenuta dal , ancora, su Pt_1 quali potessero essere gli effetti di una collisione (in zona collocabile a metà fra la gastronomia e la 'rotonda' lungo la via San Nicolò al Borgo) nella parte posteriore del motociclo da parte di un veicolo in manovra di immissione sulla via San Nicolò al Borgo, tenendo conto della velocità del motociclo medesimo.
In data 11.03.2024 il consulente depositava la propria relazione.
Con ordinanza del 20.06.2024 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale.
Indi, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Giova premettere che parte attrice ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da evento ricondotto ad ipotesi di sinistro stradale con responsabilità esclusiva di terzi, segnatamente di conducente di veicolo rimasto non identificato.
In applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, incombeva su parte attrice l'onere di dimostrare la storicità dell'accadimento, vale a dire della dinamica allegata con l'atto introduttivo, e ciò in via preliminare rispetto ad ogni altra questione (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2022 n.28662).
Ancora, secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n.26304).
Secondo la chiara e puntuale allegazione riportata in citazione, il alla guida di Pt_1
motociclo lungo la via San Nicolò al Borgo di Catania, ad un certo punto:
- '…veniva colpito, nella parte latero posteriore sx, da un veicolo rimasto non identificato'
- 'a seguito della collisione, il sig. erdeva il controllo del mezzo, andando Pt_1
ad urtare contro la rotatoria…'
Im corso di causa, all'udienza del 29.11.2022, sono stati sentite le due persone che, secondo parte attrice, avrebbero assistito al sinistro.
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ebbene, i due testi, e hanno reso dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2 convergenti su tali punti:
- si trovavano a bordo del motociclo condotto dal lungo la via San Nicolò al Tes_1
Borgo;
- sono stati sorpassati, da destra, dal motociclo che risulterà essere condotto dal
Pt_1
- un'autovettura, dal lato sinistro della via, si sarebbe spostata verso destra colpendo il motociclo condotto dal osì facendogli perdere l'equilibrio, provocandone Pt_1
la caduta;
- dopo l'incidente essi sarebbero rimasti sul luogo solo per poco tempo, andando via senza chiamare i soccorsi (che secondo uno di loro erano stati richiesti da altri);
- successivamente e casualmente avrebbero appreso che l'incidente al quale avevano assistito vedeva coinvolto lo zio di due loro amici e, per tale ragione, essi avrebbero dato disponibilità a rendere testimonianza.
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano, pertanto, convergenti e perfettamente in linea con la allegazione contenuta in citazione.
Tuttavia, l'esame delle stesse ne evidenzia, sotto più profili, la irrimediabile inattendibilità.
In primo luogo, primo elemento di sospetto discende dalla loro presenza sui luoghi. Ed invero, i due hanno riferito che quella sera (rectius: notte) erano stati in centro a Catania, in zona via
Etnea, ed il stava riaccompagnando il a casa ( : 'Con il mio Tes_1 Tes_2 Tes_2
amico eravamo in centro, eravamo in via Etnea;
io abito in via Plebiscito e stavamo facendo quella strada per tornare a casa. Io abito in via Plebiscito, nei pressi del lavaggio vicino all'Ospedale Vittorio Emanuele, dal lato opposto rispetto all'ospedale Santo Bambino'); il ha riferito che il mezzo a due ruote era di proprietà del padre ed era pure sottoposto Tes_1
a sequestro ( : 'era un motociclo intestato a mio padre che, peraltro, era pure Tes_1
sottoposto a sequestro ma che io avevo comunque utilizzato)'); il ha riferito che Tes_2
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l'indomani avrebbe dovuto andare a lavorare. (MAZUREK: 'non so dire l'orario ma ricordo che era molto tardi e l'indomani dovevo anche andare a lavorare').
Ora, in termini crescenti, appare strana la permanenza in giro fino alle ore 3,30/4,00 per una persona, quale il , che il giorno seguente avrebbe dovuto lavorare, permanenza non Tes_2
giustificata da alcuna ragione specifica (un evento, una cerimonia o altro); ancora più singolare il fatto che il , dopo avere risposto ad alcune domande volte a verificare la Tes_1 disponibilità in capo a lui di mezzi a due ruote, è risultato non avere intestato a sé alcun motociclo all'epoca dei fatti ed ha finito per indicare di avere utilizzato il motociclo del padre che, tuttavia, era sottoposto a sequestro.
Infine, in termini ancora più gravi sotto il profilo della valutazione di attendibilità, provenendo dal centro città, zona via Etnea, risulta del tutto incoerente un tragitto lungo la stessa via Etnea fino alla zona Borgo per svoltare in via San Nicolò al Borgo quando le vie più dirette e brevi
(per rimanere a quella principali) sono almeno due (risalire da via San Giuliano o da piazza
Stesicoro lungo la via Sant'Euplio).
A questi profili relativi alla loro presenza sui luoghi, si aggiunge la singolare versione in ordine alla loro 'emersione' come testi.
Pur avendo assistito al sinistro – secondo la loro versione – non vi era traccia della loro presenza sui luoghi: nessuna identificazione da parte di Autorità intervenuta né alcuna chiamata al 118 o al 112/113 essendo loro, per loro stessa ammissione, i primi ad essere giunti vicino al
Pt_1
Tuttavia, secondo la loro versione, nei giorni seguenti 'si parlava in giro di questo incidente'
(così il ) e, per singolare coincidenza, la persona rimasta ferita risultava essere lo zio Tes_1 di die loro comuni amici.
Di tale fortunata coincidenza, però, come evidenziato dalla difesa della società convenuta, non vi era stata mai alcuna traccia nelle fasi stragiudiziali (e nemmeno in quelle penali di ricostruzione del fatto) che avevano preceduto il presente giudizio.
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A questi profili di natura per così dire 'estrinseca', si aggiungono molteplici profili di natura
'intrinseca', vale a dire propri della struttura stessa delle dichiarazioni e della loro coerenza interna.
Quanto al , egli aveva dapprima riferito che il veicolo rimasto non identificato usciva Tes_1
fuori da area parcheggio ubicata in una piazzetta sulla sinistra di via San Nicolò al Borgo salvo poi rettificare, senza alcuna giustificazione, nel senso che il veicolo sarebbe ripartito da sosta;
ancora, pur avendo 'rettificato' la versione in termini sovrapponibili alle allegazioni contenute in citazione, a domande più specifiche non è stato in grado di chiarire che tipo di manovra stesse effettuando quel conducente ('non so dire se l'auto in questione era parcheggiata sulla via San Nicolo al Borgo o se era in doppia fila, sempre sulla strada […] non so dire se era parcheggiata a sinistra o se era in doppia fila sempre a sinistra').
Infine, chiesti ulteriori elementi oltre alla 'secca' dinamica di motociclo tamponato da veicolo
(come in citazione), il teste ha sempre riferito di non ricordare.
Allo stesso modo, le dichiarazioni del . Tes_2
Anche questo teste, dopo avere riferito, conformemente alla citazione, che il veicolo aveva tamponato il motociclo con movimento da sinistra a destra, ha però sempre riferito di non ricordare altri elementi utili per comprendere la dinamica ('L'auto in questione era posteggiata sulla sinistra, ma non ricordo se era posteggiata lungo la strada o se era in doppia fila'; ancora: 'Non ricordo a che velocità stavamo procedendo noi. […] Non ricordo che auto fosse quella che aveva tamponato il motociclo di quel ragazzo. Posso dire che era di colore scuro ma non ricordo altro. […] Non ricordo che auto era. […] Non ricordo se l'auto che aveva tamponato il motociclo si è fermata o se è andata via subito […] Non ricordo assolutamente se qualcuno ha chiamato i soccorsi.' […] Non ricordo se alla guida del veicolo che aveva tamponato il ciclomotore vi era un uomo o una donna;
non lo ricordo completamente'.).
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Infine, pur ribadendo e confermando il 'tamponamento', ha riferito 'Non sono in grado di riferire di preciso in che punto l'auto ha tamponato il motociclo, cioè in che punto l'auto ha toccato il motociclo'.
Come ben evidenziato dalla difesa di parte convenuta, inoltre, quanto riferito dal , Tes_1
secondo cui 'questa auto lo ha toccato nella marmitta' è in contrasto col fatto che la marmitta del motociclo condotto dal veva la marmitta sul lato destro. Pt_1
Pertanto, deve affermarsi, sulla base della analisi dei superiori elementi e segnatamente dei molteplici elementi di criticità sopra evidenziati con riguardo a profili 'estrinseci' ed
'intrinseci' del loro narrato, che la 'emersione' di e di Testimone_1 Testimone_2
quali testi risulti particolarmente sospetta, con diretta ed irreversibile riverbero negativo sulla attendibilità degli stessi, rimanendo del tutto irrilevante il fatto che le loro dichiarazioni siano state puramente e semplicemente convergenti sulla stretta dinamica 'impatto veicolo con motociclo e caduta del centauro', conformemente alle allegazioni in citazione.
Va conclusivamente evidenziato che le superiori criticità, in sé sole considerate, potrebbero essere considerate superabili (così, potrebbe ritenersi possibile la scelta di un percorso ad 'arco' più lungo per tornare a casa;
come pure il fatto di violare la misura cautelare reale e andare in giro con un motociclo in sequestro;
o ancora, stare in giro fino a quasi le ore 4,00 quando l'indomani si deve andare a lavorare;
e ancora assistere ad un incidente che dopo risulti avere coinvolto parente di persona amica;
e così via). Tuttavia, l'eccezionale e formidabile presenza di tali molteplici elementi di sospetto finisce per incidere negativamente e definitivamente sulla attendibilità dei testi.
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti specifici accertamenti di tipo tecnico volti a chiarire la dinamica del fatto e, segnatamente:
- quale fosse la velocità del Pt_1
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- e quali potessero essere gli effetti di una collisione (in zona collocabile a metà fra la gastronomia e la 'rotonda' lungo la via San Nicolò al Borgo) nella parte posteriore del motociclo da parte di un veicolo in manovra di immissione sulla via San Nicolò al Borgo, tenendo conto della velocità del motociclo medesimo.
Ebbene, i risultati tecnici offerti dal C.T.U. con relazione depositata in data ________, pienamente condivisibili sotto ogni profilo in quanto fondati su attento studio degli elementi in atti, con specifica indicazione e sviluppo dei principi scientifici regolanti le questioni tecniche affrontate, consentono di escludere la sussistenza di ipotesi di sinistro con responsabilità di veicolo 'terzo'.
Anzitutto, in linea con i rilievi operati dal personale della Polizia Municipale (cfr. pag.4 del modulo per la rilevazione di incidente stradale della P.M. nella parte relativa a 'DANNI
VISIBILI'), non è stato individuato alcun punto di contatto sulla fiancata sinistra utile per potere affermare un 'impatto' con veicolo terzo (cfr. pag. 10 della relazione: 'sulla parte laterale posteriore sinistra, invece, non sono visibili danni riconducibili ad un urto contro altro mezzo').
Inoltre, quanto alla velocità tenuta dal risulta quella di 69 km/h (cfr. pag.13 della Pt_1
relazione tecnica), ampiamente superiore ai limiti e del tutto non conforme con la situazione dei luoghi, in una strada cittadina ad una corsia di marcia ed in orario notturno.
Tale velocità particolarmente elevata consente anche di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il centauro non abbia correttamente valutato lo stato dei luoghi e l'ostacolo costituito dalla banchina della rotatoria.
Quanto alla questione relativa al possibile 'impatto', a più riprese sempre escluso dal C.T.U. e di cui, invero, non vi è alcuna certezza oggettiva, è stato evidenziato come un eventuale
'contatto', di natura lieve tanto da non lasciare traccia sulla fiancata del motociclo, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sulla marcia del motociclo alla velocità in concreto tenuta dal
Pt_1
pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In altri termini, come chiaramente espresso dal C.T.U, il motociclo, anche ove 'toccato', non avrebbe mutato la direzione di marcia (cfr. pag. 13 della relazione tecnica: '…ipotizzando solo per un attimo che il veicolo attoreo sia stato attinto da un altro mezzo sulla parte posterolaterale sinistra, senza riportare danni e con le modalità indicate in citazione, il lieve impatto avrebbe generato un ulteriore effetto giroscopico al motociclo Honda SH 125 tg.
EF41033 tale da non rendere plausibile la caduta riferita senza la concorrenza di altri fattori predominanti'.
D'altra parte, le conclusioni del C.T.U. non sono state contestate dalle parti, specificamente dalla difesa di parte attrice, e resta del tutto generica la affermazione offerta con le memorie di replica ex art.190 c.p.c. secondo cui '…infatti dalla corretta lettura dell'elaborato peritale, si evince piuttosto che vi è responsabilità di un altro mezzo rispetto al motociclo condotto da
(presuntivamente in concorso di colpa)' (cfr. pag.2 delle memorie di replica). Pt_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, come detto in termini solo generici (senza riferimenti a parti specifiche della relazione tecnica9, in alcuna parte della relazione del C.T.U. risulta una dinamica del sinistro ascrivibile a responsabilità di terzi.
Può pertanto affermarsi che la dinamica del sinistro con incidenza causale di veicolo che abbia tamponato il motociclo del allegata in citazione e posta a fondamento della Pt_1 domanda risarcitoria, è rimasta del tutto sfornita di prova.
Non risulta provato dalle dichiarazioni dei testimoni che, come detto, sono inattendibili e, quindi, inutilizzabili.
Ma anche ove fossero utilizzabili su tale punto, la ricostruzione tecnica ha consentito di accertare che l'eventuale 'impatto' non avrebbe inciso sulla marcia del motociclo e, quindi, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per valore della causa indeterminabile e complessità media;
le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1652/2021 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso Controparte_1
forfetario spese generali;
pone le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio dell'attore Parte_1
Catania, 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1652/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Federico ARENA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo l'accertamento della dinamica del sinistro e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi nella somma di euro 784.873,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa dal
Giudice.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 13 novembre 2017, alle ore 03,45 circa, in
Catania, alla guida di un motociclo Honda SH 125, veniva coinvolto in Parte_1 un grave incidente stradale causato da un veicolo non identificato che, ripartendo da una sosta, ometteva di dare precedenza, urtando il motociclo e provocando la caduta del conducente. A seguito dell'impatto, il riportava gravissime lesioni craniche e toraciche, con ricovero Pt_1
urgente in rianimazione, successiva tracheotomia e trasferimento in centro riabilitativo. Le lesioni avevano determinato un'invalidità permanente dell'80%, con gravi limitazioni alla vita quotidiana.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente al conducente del veicolo non identificato e che, essendo rimasta inevasa la richiesta risarcitoria inviata al Fondo in data 10.09.2019, l' quale Controparte_1 impresa designata, doveva considerarsi tenuta al risarcimento, quantificato in euro 784.873,00.
§§§§§
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada, si costituiva in giudizio eccependo proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del risarcimento richiesto, con accertamento del concorso di colpa dell'attore e del mancato uso del casco, oltre alla condanna alle spese.
La difesa di sosteneva che il sinistro occorso a Controparte_1 Pt_1
il 13 novembre 2017 non sarebbe stato causato da un veicolo non identificato, bensì
[...]
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
da condotta autonoma e colposa dello stesso attore, che guidava uno scooter in stato di ebbrezza e a velocità elevata, perdendo il controllo del mezzo e impattando violentemente contro una rotatoria. La dinamica offerta da parte attrice, secondo la difesa di CP_1 doveva considerarsi priva di riscontri probatori e non supportata da testimonianze attendibili.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni ed articolavano richieste istruttorie.
Con ordinanza del 26.06.2022 veniva parzialmente ammessa la richiesta di prova testi;
l'udienza istruttoria si svolgeva in data 29.11.2022.
Con successiva ordinanza del 18.08.2023 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici sulla dinamica del sinistro, tenendo conto della situazione dei luoghi, dei danni riportati dal motociclo condotto dall'attore, dalla mancata rilevazione di tracce di frenata e dalla posizione di quiete del motociclo, sulla individuazione della velocità tenuta dal , ancora, su Pt_1 quali potessero essere gli effetti di una collisione (in zona collocabile a metà fra la gastronomia e la 'rotonda' lungo la via San Nicolò al Borgo) nella parte posteriore del motociclo da parte di un veicolo in manovra di immissione sulla via San Nicolò al Borgo, tenendo conto della velocità del motociclo medesimo.
In data 11.03.2024 il consulente depositava la propria relazione.
Con ordinanza del 20.06.2024 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale.
Indi, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Giova premettere che parte attrice ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da evento ricondotto ad ipotesi di sinistro stradale con responsabilità esclusiva di terzi, segnatamente di conducente di veicolo rimasto non identificato.
In applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, incombeva su parte attrice l'onere di dimostrare la storicità dell'accadimento, vale a dire della dinamica allegata con l'atto introduttivo, e ciò in via preliminare rispetto ad ogni altra questione (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2022 n.28662).
Ancora, secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n.26304).
Secondo la chiara e puntuale allegazione riportata in citazione, il alla guida di Pt_1
motociclo lungo la via San Nicolò al Borgo di Catania, ad un certo punto:
- '…veniva colpito, nella parte latero posteriore sx, da un veicolo rimasto non identificato'
- 'a seguito della collisione, il sig. erdeva il controllo del mezzo, andando Pt_1
ad urtare contro la rotatoria…'
Im corso di causa, all'udienza del 29.11.2022, sono stati sentite le due persone che, secondo parte attrice, avrebbero assistito al sinistro.
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ebbene, i due testi, e hanno reso dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2 convergenti su tali punti:
- si trovavano a bordo del motociclo condotto dal lungo la via San Nicolò al Tes_1
Borgo;
- sono stati sorpassati, da destra, dal motociclo che risulterà essere condotto dal
Pt_1
- un'autovettura, dal lato sinistro della via, si sarebbe spostata verso destra colpendo il motociclo condotto dal osì facendogli perdere l'equilibrio, provocandone Pt_1
la caduta;
- dopo l'incidente essi sarebbero rimasti sul luogo solo per poco tempo, andando via senza chiamare i soccorsi (che secondo uno di loro erano stati richiesti da altri);
- successivamente e casualmente avrebbero appreso che l'incidente al quale avevano assistito vedeva coinvolto lo zio di due loro amici e, per tale ragione, essi avrebbero dato disponibilità a rendere testimonianza.
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano, pertanto, convergenti e perfettamente in linea con la allegazione contenuta in citazione.
Tuttavia, l'esame delle stesse ne evidenzia, sotto più profili, la irrimediabile inattendibilità.
In primo luogo, primo elemento di sospetto discende dalla loro presenza sui luoghi. Ed invero, i due hanno riferito che quella sera (rectius: notte) erano stati in centro a Catania, in zona via
Etnea, ed il stava riaccompagnando il a casa ( : 'Con il mio Tes_1 Tes_2 Tes_2
amico eravamo in centro, eravamo in via Etnea;
io abito in via Plebiscito e stavamo facendo quella strada per tornare a casa. Io abito in via Plebiscito, nei pressi del lavaggio vicino all'Ospedale Vittorio Emanuele, dal lato opposto rispetto all'ospedale Santo Bambino'); il ha riferito che il mezzo a due ruote era di proprietà del padre ed era pure sottoposto Tes_1
a sequestro ( : 'era un motociclo intestato a mio padre che, peraltro, era pure Tes_1
sottoposto a sequestro ma che io avevo comunque utilizzato)'); il ha riferito che Tes_2
pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
l'indomani avrebbe dovuto andare a lavorare. (MAZUREK: 'non so dire l'orario ma ricordo che era molto tardi e l'indomani dovevo anche andare a lavorare').
Ora, in termini crescenti, appare strana la permanenza in giro fino alle ore 3,30/4,00 per una persona, quale il , che il giorno seguente avrebbe dovuto lavorare, permanenza non Tes_2
giustificata da alcuna ragione specifica (un evento, una cerimonia o altro); ancora più singolare il fatto che il , dopo avere risposto ad alcune domande volte a verificare la Tes_1 disponibilità in capo a lui di mezzi a due ruote, è risultato non avere intestato a sé alcun motociclo all'epoca dei fatti ed ha finito per indicare di avere utilizzato il motociclo del padre che, tuttavia, era sottoposto a sequestro.
Infine, in termini ancora più gravi sotto il profilo della valutazione di attendibilità, provenendo dal centro città, zona via Etnea, risulta del tutto incoerente un tragitto lungo la stessa via Etnea fino alla zona Borgo per svoltare in via San Nicolò al Borgo quando le vie più dirette e brevi
(per rimanere a quella principali) sono almeno due (risalire da via San Giuliano o da piazza
Stesicoro lungo la via Sant'Euplio).
A questi profili relativi alla loro presenza sui luoghi, si aggiunge la singolare versione in ordine alla loro 'emersione' come testi.
Pur avendo assistito al sinistro – secondo la loro versione – non vi era traccia della loro presenza sui luoghi: nessuna identificazione da parte di Autorità intervenuta né alcuna chiamata al 118 o al 112/113 essendo loro, per loro stessa ammissione, i primi ad essere giunti vicino al
Pt_1
Tuttavia, secondo la loro versione, nei giorni seguenti 'si parlava in giro di questo incidente'
(così il ) e, per singolare coincidenza, la persona rimasta ferita risultava essere lo zio Tes_1 di die loro comuni amici.
Di tale fortunata coincidenza, però, come evidenziato dalla difesa della società convenuta, non vi era stata mai alcuna traccia nelle fasi stragiudiziali (e nemmeno in quelle penali di ricostruzione del fatto) che avevano preceduto il presente giudizio.
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A questi profili di natura per così dire 'estrinseca', si aggiungono molteplici profili di natura
'intrinseca', vale a dire propri della struttura stessa delle dichiarazioni e della loro coerenza interna.
Quanto al , egli aveva dapprima riferito che il veicolo rimasto non identificato usciva Tes_1
fuori da area parcheggio ubicata in una piazzetta sulla sinistra di via San Nicolò al Borgo salvo poi rettificare, senza alcuna giustificazione, nel senso che il veicolo sarebbe ripartito da sosta;
ancora, pur avendo 'rettificato' la versione in termini sovrapponibili alle allegazioni contenute in citazione, a domande più specifiche non è stato in grado di chiarire che tipo di manovra stesse effettuando quel conducente ('non so dire se l'auto in questione era parcheggiata sulla via San Nicolo al Borgo o se era in doppia fila, sempre sulla strada […] non so dire se era parcheggiata a sinistra o se era in doppia fila sempre a sinistra').
Infine, chiesti ulteriori elementi oltre alla 'secca' dinamica di motociclo tamponato da veicolo
(come in citazione), il teste ha sempre riferito di non ricordare.
Allo stesso modo, le dichiarazioni del . Tes_2
Anche questo teste, dopo avere riferito, conformemente alla citazione, che il veicolo aveva tamponato il motociclo con movimento da sinistra a destra, ha però sempre riferito di non ricordare altri elementi utili per comprendere la dinamica ('L'auto in questione era posteggiata sulla sinistra, ma non ricordo se era posteggiata lungo la strada o se era in doppia fila'; ancora: 'Non ricordo a che velocità stavamo procedendo noi. […] Non ricordo che auto fosse quella che aveva tamponato il motociclo di quel ragazzo. Posso dire che era di colore scuro ma non ricordo altro. […] Non ricordo che auto era. […] Non ricordo se l'auto che aveva tamponato il motociclo si è fermata o se è andata via subito […] Non ricordo assolutamente se qualcuno ha chiamato i soccorsi.' […] Non ricordo se alla guida del veicolo che aveva tamponato il ciclomotore vi era un uomo o una donna;
non lo ricordo completamente'.).
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Infine, pur ribadendo e confermando il 'tamponamento', ha riferito 'Non sono in grado di riferire di preciso in che punto l'auto ha tamponato il motociclo, cioè in che punto l'auto ha toccato il motociclo'.
Come ben evidenziato dalla difesa di parte convenuta, inoltre, quanto riferito dal , Tes_1
secondo cui 'questa auto lo ha toccato nella marmitta' è in contrasto col fatto che la marmitta del motociclo condotto dal veva la marmitta sul lato destro. Pt_1
Pertanto, deve affermarsi, sulla base della analisi dei superiori elementi e segnatamente dei molteplici elementi di criticità sopra evidenziati con riguardo a profili 'estrinseci' ed
'intrinseci' del loro narrato, che la 'emersione' di e di Testimone_1 Testimone_2
quali testi risulti particolarmente sospetta, con diretta ed irreversibile riverbero negativo sulla attendibilità degli stessi, rimanendo del tutto irrilevante il fatto che le loro dichiarazioni siano state puramente e semplicemente convergenti sulla stretta dinamica 'impatto veicolo con motociclo e caduta del centauro', conformemente alle allegazioni in citazione.
Va conclusivamente evidenziato che le superiori criticità, in sé sole considerate, potrebbero essere considerate superabili (così, potrebbe ritenersi possibile la scelta di un percorso ad 'arco' più lungo per tornare a casa;
come pure il fatto di violare la misura cautelare reale e andare in giro con un motociclo in sequestro;
o ancora, stare in giro fino a quasi le ore 4,00 quando l'indomani si deve andare a lavorare;
e ancora assistere ad un incidente che dopo risulti avere coinvolto parente di persona amica;
e così via). Tuttavia, l'eccezionale e formidabile presenza di tali molteplici elementi di sospetto finisce per incidere negativamente e definitivamente sulla attendibilità dei testi.
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti specifici accertamenti di tipo tecnico volti a chiarire la dinamica del fatto e, segnatamente:
- quale fosse la velocità del Pt_1
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- e quali potessero essere gli effetti di una collisione (in zona collocabile a metà fra la gastronomia e la 'rotonda' lungo la via San Nicolò al Borgo) nella parte posteriore del motociclo da parte di un veicolo in manovra di immissione sulla via San Nicolò al Borgo, tenendo conto della velocità del motociclo medesimo.
Ebbene, i risultati tecnici offerti dal C.T.U. con relazione depositata in data ________, pienamente condivisibili sotto ogni profilo in quanto fondati su attento studio degli elementi in atti, con specifica indicazione e sviluppo dei principi scientifici regolanti le questioni tecniche affrontate, consentono di escludere la sussistenza di ipotesi di sinistro con responsabilità di veicolo 'terzo'.
Anzitutto, in linea con i rilievi operati dal personale della Polizia Municipale (cfr. pag.4 del modulo per la rilevazione di incidente stradale della P.M. nella parte relativa a 'DANNI
VISIBILI'), non è stato individuato alcun punto di contatto sulla fiancata sinistra utile per potere affermare un 'impatto' con veicolo terzo (cfr. pag. 10 della relazione: 'sulla parte laterale posteriore sinistra, invece, non sono visibili danni riconducibili ad un urto contro altro mezzo').
Inoltre, quanto alla velocità tenuta dal risulta quella di 69 km/h (cfr. pag.13 della Pt_1
relazione tecnica), ampiamente superiore ai limiti e del tutto non conforme con la situazione dei luoghi, in una strada cittadina ad una corsia di marcia ed in orario notturno.
Tale velocità particolarmente elevata consente anche di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il centauro non abbia correttamente valutato lo stato dei luoghi e l'ostacolo costituito dalla banchina della rotatoria.
Quanto alla questione relativa al possibile 'impatto', a più riprese sempre escluso dal C.T.U. e di cui, invero, non vi è alcuna certezza oggettiva, è stato evidenziato come un eventuale
'contatto', di natura lieve tanto da non lasciare traccia sulla fiancata del motociclo, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sulla marcia del motociclo alla velocità in concreto tenuta dal
Pt_1
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In altri termini, come chiaramente espresso dal C.T.U, il motociclo, anche ove 'toccato', non avrebbe mutato la direzione di marcia (cfr. pag. 13 della relazione tecnica: '…ipotizzando solo per un attimo che il veicolo attoreo sia stato attinto da un altro mezzo sulla parte posterolaterale sinistra, senza riportare danni e con le modalità indicate in citazione, il lieve impatto avrebbe generato un ulteriore effetto giroscopico al motociclo Honda SH 125 tg.
EF41033 tale da non rendere plausibile la caduta riferita senza la concorrenza di altri fattori predominanti'.
D'altra parte, le conclusioni del C.T.U. non sono state contestate dalle parti, specificamente dalla difesa di parte attrice, e resta del tutto generica la affermazione offerta con le memorie di replica ex art.190 c.p.c. secondo cui '…infatti dalla corretta lettura dell'elaborato peritale, si evince piuttosto che vi è responsabilità di un altro mezzo rispetto al motociclo condotto da
(presuntivamente in concorso di colpa)' (cfr. pag.2 delle memorie di replica). Pt_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, come detto in termini solo generici (senza riferimenti a parti specifiche della relazione tecnica9, in alcuna parte della relazione del C.T.U. risulta una dinamica del sinistro ascrivibile a responsabilità di terzi.
Può pertanto affermarsi che la dinamica del sinistro con incidenza causale di veicolo che abbia tamponato il motociclo del allegata in citazione e posta a fondamento della Pt_1 domanda risarcitoria, è rimasta del tutto sfornita di prova.
Non risulta provato dalle dichiarazioni dei testimoni che, come detto, sono inattendibili e, quindi, inutilizzabili.
Ma anche ove fossero utilizzabili su tale punto, la ricostruzione tecnica ha consentito di accertare che l'eventuale 'impatto' non avrebbe inciso sulla marcia del motociclo e, quindi, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per valore della causa indeterminabile e complessità media;
le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1652/2021 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso Controparte_1
forfetario spese generali;
pone le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico dell'Erario, stante la ammissione al patrocinio dell'attore Parte_1
Catania, 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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