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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 25/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Petrone Salvatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di CP_1 Persona_1
Roma del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 10 giugno 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2025 , premettendo di aver avanzato Parte_1 all' in data 9 luglio 2024, domanda volta al riconoscimento dell'indennità APE Sociale e che CP_1
l'istanza era stata rigettata per presunta instaurazione di contratto a tempo indeterminato conclusosi con dimissioni dopo aver percepito la NASpI, nel richiamarsi alle condizioni previste dall'art. 1, commi 179-186 l. n. 232/2016, con particolare riferimento ai requisiti contributivo, anagrafico e di disoccupazione involontaria derivante da licenziamento e nel ritenere illegittimo il diniego dell'istituto, ne chiedeva la condanna alla corresponsione dell'APE Sociale dal mese di novembre del 2024 sino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Con memoria difensiva depositata il 2 marzo 2025 si costituiva l' chiedendo la CP_1 cessazione della materia del contendere alla luce del riconoscimento dell'APE Sociale il 20 febbraio
2025, con compensazione delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 10 giugno 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Il , nato il [...], ha avanzato all' il 9 luglio 2024 domanda volta Parte_1 CP_1 al riconoscimento del diritto all'indennità Ape Sociale ex art. 1 commi 179 e segg. della l. n.
232/2016, dichiarando di trovarsi in disoccupazione a seguito di licenziamento del 15 dicembre 2018
e di aver cessato la fruizione del trattamento di disoccupazione.
L' ha rigettato in sede amministrativa per insussistenza dello stato di disoccupazione CP_1 involontaria ed ha riconosciuto il diritto solo nelle more del giudizio il 20 febbraio 2025, mentre il ricorrente chiede che la decorrenza avvenga da novembre 2024 al conseguimento del requisito anagrafico, sicché, in presenza di contrasto sulla decorrenza, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sotto il profilo giuridico giova premettere che l'APE Sociale, misura sperimentale di anticipo pensionistico, è stata introdotta il I maggio 2017 dalla l. n. 232/2016 - art. 1, commi 179-186 - e l'originaria scadenza del 31 dicembre 2018 è stata via via prorogata fino al 31 dicembre 2023 ed ulteriormente differita, in virtù dell'art. 1 commi 116 e segg. della l. n. 213/2023, al 31 dicembre 2024 purché il requisito anagrafico sia di sessantatre anni e cinque mesi.
Nel dettaglio trattasi d'indennità a carico dello Stato erogata dall' entro dei limiti di spesa a CP_1 soggetti che abbiano compiuto da ultimo nel 2024 almeno sessantatre anni e cinque mesi di età, che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero fino al raggiungimento dell'età prevista per beneficiare della pensione di vecchiaia, o fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia e che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi lavorativi di almeno diciotto mesi, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e siano in possesso di anzianità contributiva almeno trentennale. Fermo il possesso, peraltro incontestato, di anzianità contributiva trentennale, la cessazione dell'attività deriva dal licenziamento intimato dal datore di lavoro il 15 dicembre Controparte_2
2018 per giustificato motivo oggettivo e dunque viene a configurarsi disoccupazione involontaria.
Nel caso in esame il ricorrente si è trovato in stato di disoccupazione per causa Parte_1 indipendente alla sua volontà e vantava all'atto della domanda il requisito contributivo, mentre quello anagrafico di sessantatre anni e cinque mesi è stato conseguito a novembre del 2024, sicché, come indicato dall' nel provvedimento di accoglimento, la sussistenza dei requisiti va fatta risalire CP_1
a tale momento, mentre la liquidazione deve avvenire da dicembre del 2024, mese seguente alla presentazione della domanda di riconoscimento dei presupposti per l'APE Sociale in cui implicitamente si richiede anche il riconoscimento della correlata provvidenza economica, e sino al conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia o di quella anticipata, oltre ad interessi legali dal diritto all'accredito al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo a natura previdenziale della controversia ed al suo valore determinato secondo l'art. 13 I comma c.p.c., seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione al ricorrente, CP_1 operandone la richiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al difensore antistatario avv. S. Petrone.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accerta in capo a il diritto al riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale Parte_1 con decorrenza 7 novembre 2024 e, per l'effetto condanna l' alla liquidazione della relativa CP_1 prestazione da dicembre 2024 e sino al conseguimento della pensione di vecchiaia o di quella anticipata, oltre ad interessi legali dal diritto di accredito al saldo.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione a favore del ricorrente delle CP_1 Parte_2 spese di lite, liquidate in complessivi € 4.840,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al difensore antistatario avv. S.
Petrone.
Fermo, 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan