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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39914/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to CATALDO STEFANIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to CELI VALENTINA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.10.2024 , ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge con Controparte_1 il quale aveva contratto matrimonio in data 22.05.2014, deducendo che dall'unione coniugale, erano nati i figli (n. il 06.01.2009) e (n. il 13.04.2013) Per_1 Per_2
e che, negli ultimi anni, il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato ed
1 incrinato, a causa dell'atteggiamento del marito, chiedeva al Tribunale: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori collocati presso la madre con ampie modalità di visita paterne;
di disporre che la casa coniugale sita in Via Salvatore Denti di Pirajno n. 8, Ostia
(Roma), le venisse assegnata;
di statuire a carico del marito, quale contributo per il mantenimento dei figli, la corresponsione dell'importo mensile di € 600,00 per entrambi, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, così come per legge;
oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie in conformità a quanto disposto dal Protocollo di codesto Tribunale;
di disporre che l'assegno unico mensile di € 390,00 venisse percepito integralmente dalla moglie;
di disporre che la Fiumicino Ambiente scarl, in qualità di datore di lavoro del CP_1 corrispondesse direttamente in favore della la somma mensile che verrà Parte_1 stabilita, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e di disporre che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, essendo autonomi economicamente.
Si costituiva il quale dichiarava che nelle more era Controparte_1 addivenuto ad un accordo con la tanto che le parti avevano sottoscritto Parte_1 congiuntamente, le condizioni per trasformare il presente giudizio in separazione consensuale.
All'udienza del 23.04.2025 difensori delle parti ribadivano avvenuto raggiungimento di un accordo per la definizione concordata del giudizio, come da documentazione già depositata in atti e chiedevano la decisione ed il Giudice dato atto, riserva la decisione al Collegio
§§§
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1 essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni deve darsi atto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti onde dare definitivo assetto ai rapporti economici tra i coniugi e ad ogni questione relativa alla prole come segue:
4. I coniugi economicamente autosufficienti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
5. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui due figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
13.04.2013). I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni
2 degli stessi.Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6. I minori saranno collocati stabilmente presso la madre;
7. La ex casa familiare sita in Roma via Salvatore Denti di Pirajno n. 8 verrà assegnata alla Sig.ra ; Parte_1
8. La settimana sarà così organizzata: A) potrà vedere il padre quando Per_1 vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dell'uno e le esigenze lavorative dell'altro; B) starà con il padre, salvo diverso accordo tra i Per_2 coniugi, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o comunque dalle ore 10,00 del mattino nei giorni di chiusura scolastica) alle ore 17,00 quando il padre, salvo diverso accordo, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10,00 sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola (o alle ore 17,00 nei giorni di chiusura scolastica;
in tal caso il padre la riaccompagnerà presso
l'abitazione materna); nell'ipotesi di impossibilità per il padre di osservare gli indicati giorni del martedì e del giovedì, il medesimo dovrà comunicare alla madre il cambio del giorno entro le 24 ore precedenti;
a fine settimana alternati la minore starà con il padre dalle ore 20,00 del sabato sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola o alle ore 17,00 del lunedì, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna nei giorni di chiusura scolastica;
9. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, per 7 giorni consecutivi, dal
23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il tutto ad anni alterni;
10. Durante le festività Pasquali, salvo diverso accordo, per 3 giorni consecutivi comprendenti una volta il giorno di Pasqua e l'altra il Lunedì dell'Angelo; il tutto ad anni alterni;
11. Durante le vacanze estive scolastiche per quindici giorni anche non consecutivi, da definirsi di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, la prima e la seconda settimana di agosto con il padre e la terza e la quarta settimana di agosto con madre, ad anni alterni;
12. Ad anni alterni le altre festività;
13. I figli, trascorreranno con entrambi i genitori il proprio compleanno, analogamente avverrà per il compleanno di ciascun genitore;
14. Il Sig. verserà alla sig.ra , a mezzo bonifico, quale contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei minori, l'assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), da adeguarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
15. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla Sig.ra ; Parte_1
3 16. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Roma d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
17. Ciascun genitore presterà il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
18. Il Sig. , si impegna a verificare il buon esito della pratica già Controparte_1 avviata per il proprio cambio di residenza;
in caso di inadempimento, entro la data del 30.07.2025 la Sig.ra sarà legittimata ad avviare la Parte_1 procedura amministrativa di irreperibilità;
19. Le spese del giudizio di separazione saranno integralmente compensate tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bigenitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto oramai consolidato nel tempo. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse, come da dispositivo.
Deve inoltre ritenersi che l'assegno per i minori posto a carico del padre sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Deve darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio anche ulteriori aspetti di natura economico-patrimoniale, onde dare definitivo assetto ai reciproci rapporti come dinnanzi riportato.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra , e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
22.05.2014;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.
00118, parte II, serie A02);
3. affida il figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Roma il 13.04.2013) in maniera condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui due figli;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
4 Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4. colloca stabilmente i minori presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Roma via Salvatore Denti di Pirajno n. 8;
5. dispone che il padre frequenterà i figli secondo le seguenti modalità e tempistiche:
A) potrà vedere il padre quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici e sportivi dell'uno e le esigenze lavorative dell'altro; B) starà Per_2 con il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o comunque dalle ore 10,00 del mattino nei giorni di chiusura scolastica) alle ore 17,00 quando il padre, salvo diverso accordo, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10,00 sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola (o alle ore 17,00 nei giorni di chiusura scolastica;
in tal caso il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); nell'ipotesi di impossibilità per il padre di osservare gli indicati giorni del martedì e del giovedì, il medesimo dovrà comunicare alla madre il cambio del giorno entro le 24 ore precedenti;
a fine settimana alternati la minore starà con il padre dalle ore 20,00 del sabato sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola o alle ore 17,00 del lunedì, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna nei giorni di chiusura scolastica;
durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, per 7 giorni consecutivi, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il tutto ad anni alterni;
durante le festività Pasquali, salvo diverso accordo, per 3 giorni consecutivi comprendenti una volta il giorno di Pasqua e l'altra il Lunedì dell'Angelo; il tutto ad anni alterni;
durante le vacanze estive scolastiche per quindici giorni anche non consecutivi, da definirsi di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, la prima e la seconda settimana di agosto con il padre e la terza e la quarta settimana di agosto con madre, ad anni alterni;
ad anni alterni le altre festività; i figli, trascorreranno con entrambi i genitori il proprio compleanno, analogamente avverrà per il compleanno di ciascun genitore;
6. statuisce che il verserà alla , a mezzo bonifico, quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei minori, l'assegno mensile di € 300,00
(trecento/00), da adeguarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
7. statuisce che l'assegno unico sia percepito per intero dalla;
Parte_1
8. stabilisce che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli preventivamente concordate, come da Protocollo del
Tribunale di Roma d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
5 9. statuisce che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
10. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
17.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39914/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to CATALDO STEFANIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to CELI VALENTINA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.10.2024 , ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge con Controparte_1 il quale aveva contratto matrimonio in data 22.05.2014, deducendo che dall'unione coniugale, erano nati i figli (n. il 06.01.2009) e (n. il 13.04.2013) Per_1 Per_2
e che, negli ultimi anni, il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato ed
1 incrinato, a causa dell'atteggiamento del marito, chiedeva al Tribunale: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori collocati presso la madre con ampie modalità di visita paterne;
di disporre che la casa coniugale sita in Via Salvatore Denti di Pirajno n. 8, Ostia
(Roma), le venisse assegnata;
di statuire a carico del marito, quale contributo per il mantenimento dei figli, la corresponsione dell'importo mensile di € 600,00 per entrambi, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, così come per legge;
oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie in conformità a quanto disposto dal Protocollo di codesto Tribunale;
di disporre che l'assegno unico mensile di € 390,00 venisse percepito integralmente dalla moglie;
di disporre che la Fiumicino Ambiente scarl, in qualità di datore di lavoro del CP_1 corrispondesse direttamente in favore della la somma mensile che verrà Parte_1 stabilita, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e di disporre che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, essendo autonomi economicamente.
Si costituiva il quale dichiarava che nelle more era Controparte_1 addivenuto ad un accordo con la tanto che le parti avevano sottoscritto Parte_1 congiuntamente, le condizioni per trasformare il presente giudizio in separazione consensuale.
All'udienza del 23.04.2025 difensori delle parti ribadivano avvenuto raggiungimento di un accordo per la definizione concordata del giudizio, come da documentazione già depositata in atti e chiedevano la decisione ed il Giudice dato atto, riserva la decisione al Collegio
§§§
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1 essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni deve darsi atto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti onde dare definitivo assetto ai rapporti economici tra i coniugi e ad ogni questione relativa alla prole come segue:
4. I coniugi economicamente autosufficienti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
5. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui due figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
13.04.2013). I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni
2 degli stessi.Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6. I minori saranno collocati stabilmente presso la madre;
7. La ex casa familiare sita in Roma via Salvatore Denti di Pirajno n. 8 verrà assegnata alla Sig.ra ; Parte_1
8. La settimana sarà così organizzata: A) potrà vedere il padre quando Per_1 vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dell'uno e le esigenze lavorative dell'altro; B) starà con il padre, salvo diverso accordo tra i Per_2 coniugi, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o comunque dalle ore 10,00 del mattino nei giorni di chiusura scolastica) alle ore 17,00 quando il padre, salvo diverso accordo, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10,00 sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola (o alle ore 17,00 nei giorni di chiusura scolastica;
in tal caso il padre la riaccompagnerà presso
l'abitazione materna); nell'ipotesi di impossibilità per il padre di osservare gli indicati giorni del martedì e del giovedì, il medesimo dovrà comunicare alla madre il cambio del giorno entro le 24 ore precedenti;
a fine settimana alternati la minore starà con il padre dalle ore 20,00 del sabato sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola o alle ore 17,00 del lunedì, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna nei giorni di chiusura scolastica;
9. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, per 7 giorni consecutivi, dal
23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il tutto ad anni alterni;
10. Durante le festività Pasquali, salvo diverso accordo, per 3 giorni consecutivi comprendenti una volta il giorno di Pasqua e l'altra il Lunedì dell'Angelo; il tutto ad anni alterni;
11. Durante le vacanze estive scolastiche per quindici giorni anche non consecutivi, da definirsi di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, la prima e la seconda settimana di agosto con il padre e la terza e la quarta settimana di agosto con madre, ad anni alterni;
12. Ad anni alterni le altre festività;
13. I figli, trascorreranno con entrambi i genitori il proprio compleanno, analogamente avverrà per il compleanno di ciascun genitore;
14. Il Sig. verserà alla sig.ra , a mezzo bonifico, quale contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei minori, l'assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), da adeguarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
15. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla Sig.ra ; Parte_1
3 16. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Roma d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
17. Ciascun genitore presterà il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
18. Il Sig. , si impegna a verificare il buon esito della pratica già Controparte_1 avviata per il proprio cambio di residenza;
in caso di inadempimento, entro la data del 30.07.2025 la Sig.ra sarà legittimata ad avviare la Parte_1 procedura amministrativa di irreperibilità;
19. Le spese del giudizio di separazione saranno integralmente compensate tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bigenitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto oramai consolidato nel tempo. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse, come da dispositivo.
Deve inoltre ritenersi che l'assegno per i minori posto a carico del padre sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Deve darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio anche ulteriori aspetti di natura economico-patrimoniale, onde dare definitivo assetto ai reciproci rapporti come dinnanzi riportato.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra , e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
22.05.2014;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.
00118, parte II, serie A02);
3. affida il figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Roma il 13.04.2013) in maniera condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui due figli;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
4 Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4. colloca stabilmente i minori presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Roma via Salvatore Denti di Pirajno n. 8;
5. dispone che il padre frequenterà i figli secondo le seguenti modalità e tempistiche:
A) potrà vedere il padre quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici e sportivi dell'uno e le esigenze lavorative dell'altro; B) starà Per_2 con il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o comunque dalle ore 10,00 del mattino nei giorni di chiusura scolastica) alle ore 17,00 quando il padre, salvo diverso accordo, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10,00 sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola (o alle ore 17,00 nei giorni di chiusura scolastica;
in tal caso il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna); nell'ipotesi di impossibilità per il padre di osservare gli indicati giorni del martedì e del giovedì, il medesimo dovrà comunicare alla madre il cambio del giorno entro le 24 ore precedenti;
a fine settimana alternati la minore starà con il padre dalle ore 20,00 del sabato sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola o alle ore 17,00 del lunedì, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna nei giorni di chiusura scolastica;
durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, per 7 giorni consecutivi, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il tutto ad anni alterni;
durante le festività Pasquali, salvo diverso accordo, per 3 giorni consecutivi comprendenti una volta il giorno di Pasqua e l'altra il Lunedì dell'Angelo; il tutto ad anni alterni;
durante le vacanze estive scolastiche per quindici giorni anche non consecutivi, da definirsi di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, la prima e la seconda settimana di agosto con il padre e la terza e la quarta settimana di agosto con madre, ad anni alterni;
ad anni alterni le altre festività; i figli, trascorreranno con entrambi i genitori il proprio compleanno, analogamente avverrà per il compleanno di ciascun genitore;
6. statuisce che il verserà alla , a mezzo bonifico, quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei minori, l'assegno mensile di € 300,00
(trecento/00), da adeguarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
7. statuisce che l'assegno unico sia percepito per intero dalla;
Parte_1
8. stabilisce che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli preventivamente concordate, come da Protocollo del
Tribunale di Roma d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
5 9. statuisce che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
10. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
17.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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