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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 13825/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13825 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (Na) alla Via Alcide C.F._1
De Gasperi n. 14, presso lo studio dell'avv. Tommaso Beneduce, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (Na) alla Via Dei C.F._2
Gabbiani n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Pezone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in atti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio il 26.10.1991 in Sant'Antimo (NA), con , evidenziando che da CP_1 tale unione erano nati quattro figli: (il 15.12.1992), (il 18.09.1997), Per_1 Per_2
(il 14.09.2000), e (il 31.05.2004), tutti ormai maggiorenni. Per_3 Per_4
La ricorrente lamentava l'atteggiamento freddo e distaccato del marito nel corso di un rapporto coniugale contraddistinto da gravi carenze affettive, morali e materiali attribuibili al resistente. In particolare, la descriveva il coniuge come un Pt_1 soggetto irascibile ed aggressivo, che aveva sottoposto la moglie a continue vessazioni psicologiche.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, l' , in data 01.10.2019, aveva deciso di CP_1 lasciare la casa coniugale per intraprendere una relazione extraconiugale dalla quale, il
27.08.2020, era nato un figlio di nome , riconosciuto regolarmente dall'odierno Per_5 resistente;
tuttavia, dopo aver appreso della nascita del bambino, la aveva Pt_1 comunque cercato di ricucire il rapporto coniugale ma, anche a causa dei continui litigi e della circostanza che il resistente si era definitivamente sottratto ai propri doveri di coniuge e di padre, la prosecuzione della convivenza diveniva intollerabile.
La ricorrente rappresentava infine di aver lavorato nel corso degli anni solo in via occasionale, senza un inquadramento contrattuale, e di aver provveduto alle proprie esigenze e a quelle dei figli, nonché alla corresponsione del canone mensile di 400,00 euro per la locazione dell'immobile adibito a casa familiare, anche grazie all'aiuto della famiglia di origine.
Per tali motivi, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
assegnarsi equamente tutti gli arredi della casa in favore della;
nulla a Pt_1 titolo di mantenimento della ricorrente perché economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, pur non opponendosi CP_1
pag. 2/9 alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato, dedotto e formulato in ordine alle cause della crisi coniugale.
In proposito, il resistente negava le accuse mossegli da controparte, sostenendo di essersi sempre occupato con dedizione del proprio nucleo familiare, nonostante la precarie condizioni economiche. Con riferimento all'allontanamento dalla casa coniugale, l' deduceva l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, CP_1 evidenziando che, proprio al fine di evitare discussioni con la moglie, egli aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, prendendo atto dell'impossibilità dell'inevitabile declino del rapporto coniugale. Di conseguenza, solo a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il resistente aveva intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna, unione dalla quale nasceva un figlio.
L'RR chiedeva dunque pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, nonché rigettarsi l'avversa domanda di addebito;
nulla a titolo di mantenimento di Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 05.04.2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e rilevato che l'ultimo figlio dei coniugi, sebbene maggiorenne, non avesse ancora raggiunto l'autosufficienza economica, con contestuale emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- stabilisce che contribuisca CP_1 al mantenimento del figlio maggiorenne previa corresponsione di un assegno Per_4 mensile di euro=150,00= da versare nelle modalità consentite entro il giorno 1 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio, purché previamente concordate e documentate come previsto e disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso l'intestato Tribunale in data 25- 10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria; quindi rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 30.10.2023.
Lette le memorie integrative depositate dalla ricorrente e la comparsa di costituzione del resistente, il G.I., concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e dichiarava inammissibile la prova orale richiesta dalle parti.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente – reiterando tutte le richieste già pag. 3/9 avanzate – chiedeva disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare una somma non inferiore ad euro 400,00 a titolo di mantenimento della stessa e del figlio Pt_1
; per converso, il resistente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo Per_4
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, quindi, i G.I. rimetteva la causa al
Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le dichiarazioni dei coniugi secondo cui tra gli stessi è ormai cessata l'“affectio maritalis”, le accuse reciproche mosse dalle parti, la cessata convivenza costituiscono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis:
Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015; Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009;
Cass. Civ., Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dai coniugi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr.: Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande di addebito non abbiano trovato adeguato riscontro nelle evidenze processuali, in quanto le circostanze poste a fondamento delle rispettive istanze non appaiono idonee a dimostrare che la sopravvenuta crisi pag. 4/9 matrimoniale sia imputabile ad uno dei coniugi, essendo invece tale crisi riconducibile esclusivamente ad un'incompatibilità caratteriale tra le parti.
In particolare, le deduzioni del resistente sul punto risultano mere asserzioni, posto che l' , peraltro, non ha articolato specifici mezzi di prova in ordine ai fatti che CP_1 avrebbero giustificato la richiesta di addebito, basata invece su circostanze del tutto generiche, limitandosi invero a richiedere l'interrogatorio formale della ricorrente attraverso capi inammissibili in quanto vertenti su diritti disponibili nonché generici e indeterminati nel tempo. Sul punto, le risultanze di causa non hanno fornito elementi oggettivi e concreti da cui desumere condotte della ricorrente contrarie ai doveri coniugali tali da determinare, funzionalmente e causalmente, la rottura dell'unione matrimoniale.
Parimenti, anche le circostanze descritte nell'istanza di addebito formulata da Pt_1 per violazione del dovere di fedeltà coniugale del marito non hanno trovato
[...] adeguato riscontro.
Va infatti evidenziato che, in punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Sul punto, rileva il Collegio che la ricorrente si limitata a richiedere il deferimento dell'interrogatorio formale del resistente, ritenuto inammissibile dal Giudice istruttore, le cui considerazioni il Collegio condivide e fa proprie.
Tanto precisato, la stessa ha dedotto di aver tentato di ricucire il rapporto Pt_1 coniugale ripristinando la convivenza, dopo aver scoperto il tradimento del marito e la nascita di un figlio dalla relazione sentimentale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna. Tuttavia il rapporto matrimoniale si deteriorava irrimediabilmente in seguito ad un ulteriore litigio tra i coniugi.
Orbene, premesso che la tolleranza dell'infedeltà non può di per sé escludere, ai fini pag. 5/9 dell'addebito, la possibilità di far valere in sede di separazione giudiziale analoghi comportamenti tenuti successivamente dal marito, nel caso di specie non può ritenersi che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stata l'elemento determinante dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, poiché la ricorrente – nonostante fosse consapevole che dalla relazione extraconiugale del marito era nato un figlio – decideva comunque di riappacificarsi con il coniuge, nulla deducendo in ordine ad eventuali condotte del marito successive alla riconciliazione.
Il Collegio, pertanto, ritiene che non sussistano elementi oggettivi e concreti dai quali desumere che le condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali abbiano determinato, funzionalmente e causalmente, la rottura dell'unione matrimoniale che va ricondotta, dunque, esclusivamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, trasformatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c.
Con riguardo ai provvedimenti economici e, in particolare, quanto al mantenimento del figlio , risultando incontestato tra le parti che lo stesso, sebbene maggiorenne, Per_4 non sia economicamente autosufficiente e rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio, nel caso di specie, ritiene di disporre che la ricorrente provveda al figlio, attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente contribuisca al mantenimento di attraverso la corresponsione di un Per_4 assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale reputa conforme a giustizia prevedere a carico del resistente l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne con la somma mensile di € 150,00, importo soggetto alla rivalutazione annuale Per_4 con gli indici Istat, da versare alla ricorrente, ciò tenuto conto dell'età del figlio, delle capacità reddituali dei genitori nonché della circostanza che non risultano sopravvenienze rispetto all'ordinanza presidenziale.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e pag. 6/9 straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo
d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ritiene di disporre il godimento in favore di tenuto conto della circostanza che il figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convive con la stessa. Per_4
Rileva infatti il Collegio che, anche in assenza di un'esplicita richiesta, in presenza i figli minori o – come nel caso di specie – maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa coniugale va assegnata di diritto al genitore presso cui i figli vivranno prevalentemente, in conseguenza della tutela dell'interesse morale dei figli, prevista dall'art. 337-sexies c.c.
Si evidenzia sul punto, alla luce della richiesta della ricorrente di assegnazione degli arredi, che provvedimento di assegnazione della casa familiare comprende non solo l'immobile, ma anche tutto ciò che è funzionalmente collegato a garantire la continuità dell'habitat domestico, ivi compresi tutti i beni mobili che arredano l'immobile e che sono essenziali per la vita quotidiana (cfr. art. 540 comma 2 c.c.), mentre la divisione degli arredi della casa coniugale che non sono compresi nel provvedimento di assegnazione segue criteri precisi, basati principalmente sul regime patrimoniale scelto dai coniugi.
Nel caso come quello in esame, nell'ipotesi di comunione dei beni, i mobili e gli arredi acquistati durante il matrimonio sono di proprietà comune e andranno divisi equamente con separata azione giudiziale di divisione, salvo accordo tra le parti.
Con riguardo alla richiesta di mantenimento in suo favore proposta da Parte_1 va osservato che la domanda in oggetto veniva avanzata per la prima volta in sede di udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e, pertanto, oltre lo scadere delle preclusioni di cui all'art.183 c.p.c.
Sul punto, il Collegio evidenzia che il regime di preclusioni caratterizzante il rito civile
è previsto non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo;
con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (cfr., ex multis: Cass. n.25598/2011; pag. 7/9 Cass. n.16541/2011; Cass. n.14625/2010; Cass. n.24442/2009; Cass. n.7270/2008; Cass.
n.11305/2007).
Deriva, in tutta evidenza, la tardività della predetta domanda, e quindi la sua inammissibilità, tenuto conto, altresì, della circostanza che la ricorrente nulla deduceva in ordine a presunte sopravvenienze tale da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Con riguardo alle spese, il Collegio, tenuto conto della materia trattata e del tenore della decisione, ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], ed , nato a Parte_1 CP_1
AS (Na) il 23.03.1970;
b) rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate;
c) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 figlio la somma mensile di € 150,00; Per_4
d) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sia versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
e) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle CP_1 spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio
, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in Per_4 conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
f) dispone il godimento della casa coniugale in favore di Parte_1
g) dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
Parte_1
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento pag. 8/9 dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 174, parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1991);
i) spese compensate;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 13825/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13825 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (Na) alla Via Alcide C.F._1
De Gasperi n. 14, presso lo studio dell'avv. Tommaso Beneduce, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (Na) alla Via Dei C.F._2
Gabbiani n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Pezone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in atti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio il 26.10.1991 in Sant'Antimo (NA), con , evidenziando che da CP_1 tale unione erano nati quattro figli: (il 15.12.1992), (il 18.09.1997), Per_1 Per_2
(il 14.09.2000), e (il 31.05.2004), tutti ormai maggiorenni. Per_3 Per_4
La ricorrente lamentava l'atteggiamento freddo e distaccato del marito nel corso di un rapporto coniugale contraddistinto da gravi carenze affettive, morali e materiali attribuibili al resistente. In particolare, la descriveva il coniuge come un Pt_1 soggetto irascibile ed aggressivo, che aveva sottoposto la moglie a continue vessazioni psicologiche.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, l' , in data 01.10.2019, aveva deciso di CP_1 lasciare la casa coniugale per intraprendere una relazione extraconiugale dalla quale, il
27.08.2020, era nato un figlio di nome , riconosciuto regolarmente dall'odierno Per_5 resistente;
tuttavia, dopo aver appreso della nascita del bambino, la aveva Pt_1 comunque cercato di ricucire il rapporto coniugale ma, anche a causa dei continui litigi e della circostanza che il resistente si era definitivamente sottratto ai propri doveri di coniuge e di padre, la prosecuzione della convivenza diveniva intollerabile.
La ricorrente rappresentava infine di aver lavorato nel corso degli anni solo in via occasionale, senza un inquadramento contrattuale, e di aver provveduto alle proprie esigenze e a quelle dei figli, nonché alla corresponsione del canone mensile di 400,00 euro per la locazione dell'immobile adibito a casa familiare, anche grazie all'aiuto della famiglia di origine.
Per tali motivi, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
assegnarsi equamente tutti gli arredi della casa in favore della;
nulla a Pt_1 titolo di mantenimento della ricorrente perché economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, pur non opponendosi CP_1
pag. 2/9 alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato, dedotto e formulato in ordine alle cause della crisi coniugale.
In proposito, il resistente negava le accuse mossegli da controparte, sostenendo di essersi sempre occupato con dedizione del proprio nucleo familiare, nonostante la precarie condizioni economiche. Con riferimento all'allontanamento dalla casa coniugale, l' deduceva l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, CP_1 evidenziando che, proprio al fine di evitare discussioni con la moglie, egli aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, prendendo atto dell'impossibilità dell'inevitabile declino del rapporto coniugale. Di conseguenza, solo a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il resistente aveva intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna, unione dalla quale nasceva un figlio.
L'RR chiedeva dunque pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, nonché rigettarsi l'avversa domanda di addebito;
nulla a titolo di mantenimento di Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 05.04.2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e rilevato che l'ultimo figlio dei coniugi, sebbene maggiorenne, non avesse ancora raggiunto l'autosufficienza economica, con contestuale emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- stabilisce che contribuisca CP_1 al mantenimento del figlio maggiorenne previa corresponsione di un assegno Per_4 mensile di euro=150,00= da versare nelle modalità consentite entro il giorno 1 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio, purché previamente concordate e documentate come previsto e disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso l'intestato Tribunale in data 25- 10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria; quindi rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 30.10.2023.
Lette le memorie integrative depositate dalla ricorrente e la comparsa di costituzione del resistente, il G.I., concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e dichiarava inammissibile la prova orale richiesta dalle parti.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente – reiterando tutte le richieste già pag. 3/9 avanzate – chiedeva disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare una somma non inferiore ad euro 400,00 a titolo di mantenimento della stessa e del figlio Pt_1
; per converso, il resistente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo Per_4
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, quindi, i G.I. rimetteva la causa al
Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le dichiarazioni dei coniugi secondo cui tra gli stessi è ormai cessata l'“affectio maritalis”, le accuse reciproche mosse dalle parti, la cessata convivenza costituiscono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis:
Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015; Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009;
Cass. Civ., Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dai coniugi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr.: Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande di addebito non abbiano trovato adeguato riscontro nelle evidenze processuali, in quanto le circostanze poste a fondamento delle rispettive istanze non appaiono idonee a dimostrare che la sopravvenuta crisi pag. 4/9 matrimoniale sia imputabile ad uno dei coniugi, essendo invece tale crisi riconducibile esclusivamente ad un'incompatibilità caratteriale tra le parti.
In particolare, le deduzioni del resistente sul punto risultano mere asserzioni, posto che l' , peraltro, non ha articolato specifici mezzi di prova in ordine ai fatti che CP_1 avrebbero giustificato la richiesta di addebito, basata invece su circostanze del tutto generiche, limitandosi invero a richiedere l'interrogatorio formale della ricorrente attraverso capi inammissibili in quanto vertenti su diritti disponibili nonché generici e indeterminati nel tempo. Sul punto, le risultanze di causa non hanno fornito elementi oggettivi e concreti da cui desumere condotte della ricorrente contrarie ai doveri coniugali tali da determinare, funzionalmente e causalmente, la rottura dell'unione matrimoniale.
Parimenti, anche le circostanze descritte nell'istanza di addebito formulata da Pt_1 per violazione del dovere di fedeltà coniugale del marito non hanno trovato
[...] adeguato riscontro.
Va infatti evidenziato che, in punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Sul punto, rileva il Collegio che la ricorrente si limitata a richiedere il deferimento dell'interrogatorio formale del resistente, ritenuto inammissibile dal Giudice istruttore, le cui considerazioni il Collegio condivide e fa proprie.
Tanto precisato, la stessa ha dedotto di aver tentato di ricucire il rapporto Pt_1 coniugale ripristinando la convivenza, dopo aver scoperto il tradimento del marito e la nascita di un figlio dalla relazione sentimentale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna. Tuttavia il rapporto matrimoniale si deteriorava irrimediabilmente in seguito ad un ulteriore litigio tra i coniugi.
Orbene, premesso che la tolleranza dell'infedeltà non può di per sé escludere, ai fini pag. 5/9 dell'addebito, la possibilità di far valere in sede di separazione giudiziale analoghi comportamenti tenuti successivamente dal marito, nel caso di specie non può ritenersi che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stata l'elemento determinante dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, poiché la ricorrente – nonostante fosse consapevole che dalla relazione extraconiugale del marito era nato un figlio – decideva comunque di riappacificarsi con il coniuge, nulla deducendo in ordine ad eventuali condotte del marito successive alla riconciliazione.
Il Collegio, pertanto, ritiene che non sussistano elementi oggettivi e concreti dai quali desumere che le condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali abbiano determinato, funzionalmente e causalmente, la rottura dell'unione matrimoniale che va ricondotta, dunque, esclusivamente all'obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, trasformatasi da tempo in un menage solo formale e connotata da un progressivo deterioramento dei legami familiari.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c.
Con riguardo ai provvedimenti economici e, in particolare, quanto al mantenimento del figlio , risultando incontestato tra le parti che lo stesso, sebbene maggiorenne, Per_4 non sia economicamente autosufficiente e rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio, nel caso di specie, ritiene di disporre che la ricorrente provveda al figlio, attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente contribuisca al mantenimento di attraverso la corresponsione di un Per_4 assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale reputa conforme a giustizia prevedere a carico del resistente l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne con la somma mensile di € 150,00, importo soggetto alla rivalutazione annuale Per_4 con gli indici Istat, da versare alla ricorrente, ciò tenuto conto dell'età del figlio, delle capacità reddituali dei genitori nonché della circostanza che non risultano sopravvenienze rispetto all'ordinanza presidenziale.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e pag. 6/9 straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo
d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ritiene di disporre il godimento in favore di tenuto conto della circostanza che il figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convive con la stessa. Per_4
Rileva infatti il Collegio che, anche in assenza di un'esplicita richiesta, in presenza i figli minori o – come nel caso di specie – maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa coniugale va assegnata di diritto al genitore presso cui i figli vivranno prevalentemente, in conseguenza della tutela dell'interesse morale dei figli, prevista dall'art. 337-sexies c.c.
Si evidenzia sul punto, alla luce della richiesta della ricorrente di assegnazione degli arredi, che provvedimento di assegnazione della casa familiare comprende non solo l'immobile, ma anche tutto ciò che è funzionalmente collegato a garantire la continuità dell'habitat domestico, ivi compresi tutti i beni mobili che arredano l'immobile e che sono essenziali per la vita quotidiana (cfr. art. 540 comma 2 c.c.), mentre la divisione degli arredi della casa coniugale che non sono compresi nel provvedimento di assegnazione segue criteri precisi, basati principalmente sul regime patrimoniale scelto dai coniugi.
Nel caso come quello in esame, nell'ipotesi di comunione dei beni, i mobili e gli arredi acquistati durante il matrimonio sono di proprietà comune e andranno divisi equamente con separata azione giudiziale di divisione, salvo accordo tra le parti.
Con riguardo alla richiesta di mantenimento in suo favore proposta da Parte_1 va osservato che la domanda in oggetto veniva avanzata per la prima volta in sede di udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e, pertanto, oltre lo scadere delle preclusioni di cui all'art.183 c.p.c.
Sul punto, il Collegio evidenzia che il regime di preclusioni caratterizzante il rito civile
è previsto non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo;
con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (cfr., ex multis: Cass. n.25598/2011; pag. 7/9 Cass. n.16541/2011; Cass. n.14625/2010; Cass. n.24442/2009; Cass. n.7270/2008; Cass.
n.11305/2007).
Deriva, in tutta evidenza, la tardività della predetta domanda, e quindi la sua inammissibilità, tenuto conto, altresì, della circostanza che la ricorrente nulla deduceva in ordine a presunte sopravvenienze tale da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Con riguardo alle spese, il Collegio, tenuto conto della materia trattata e del tenore della decisione, ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], ed , nato a Parte_1 CP_1
AS (Na) il 23.03.1970;
b) rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate;
c) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 figlio la somma mensile di € 150,00; Per_4
d) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sia versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
e) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle CP_1 spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio
, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in Per_4 conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
f) dispone il godimento della casa coniugale in favore di Parte_1
g) dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
Parte_1
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento pag. 8/9 dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 174, parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1991);
i) spese compensate;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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