Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4512
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Atteggiamento freddo e distaccato del marito, gravi carenze affettive, morali e materiali, vessazioni psicologiche

    Il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso intollerabile la convivenza, ma non ha trovato adeguato riscontro nelle evidenze processuali la richiesta di addebito.

  • Rigettato
    Allontanamento dalla casa coniugale e relazione extraconiugale del marito

    Il Tribunale ritiene che la violazione dell'obbligo di fedeltà non sia stata l'elemento determinante dell'intollerabilità della convivenza, poiché la moglie ha deciso di riappacificarsi nonostante fosse a conoscenza della situazione.

  • Inammissibile
    Domanda di assegno di mantenimento avanzata in sede di precisazione delle conclusioni

    La domanda è stata dichiarata inammissibile perché avanzata per la prima volta in sede di udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, oltre lo scadere delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.

  • Rigettato
    Contestazione delle accuse mosse dalla moglie e deduzione di essersi sempre occupato del nucleo familiare

    Il Tribunale ritiene che le deduzioni del resistente siano mere asserzioni, non supportate da specifici mezzi di prova, e che la crisi coniugale sia riconducibile ad incompatibilità caratteriale.

  • Rigettato
    Richiesta di rigetto della domanda di mantenimento della moglie

    La domanda di mantenimento della moglie è stata dichiarata inammissibile perché tardiva.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente

    Il Tribunale dispone che il marito contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne Per_4 con la corresponsione di un assegno mensile di € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat.

  • Accolto
    Obbligo di concorrere alle spese straordinarie del figlio

    Viene posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie per il figlio, purché preventivamente concordate e documentate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4512
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 4512
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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