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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3234/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. M. Beleffi, elettivamente domiciliata presso il difensore Parte_2
Opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore dr. con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. A. Calabrò, elettivamente domiciliata presso il difensore
Opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino: accertare l'insussistenza di qualsiasi credito da parte di nei confronti di CP_3 [...]
e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- respingere in ogni caso qualsiasi richiesta di pagamento formulata da nei confronti di CP_3
Parte_1
Con vittoria di spese legali del giudizio.
Per parte opposta
Voglia pertanto l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
pagina 1 di 7 rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 127/2023 del
Tribunale di Torino.
Vinte le spese come da parametri ex D.M. n. 55/2014 (e s.m.i.) in ragione dell'attività svolta per fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/2014 per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati.
Con ossequio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 127/2023 del 04.01.2023 n. R.G.
23255/2022 - con il quale le era stato ingiunto di corrispondere in favore della controparte il pagamento di €. 16.797,13 - e di rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento formulata dalla controparte in quanto infondata.
Si costituiva la società chiedendo di rigettare l'opposizione e le domande avversarie Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e di confermare l'opposto decreto ingiuntivo.
Con l'ordinanza del 10.07.2023 il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo e venivano assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con l'ordinanza del 17.12.2024, viste le note di udienza depositate dalle parti per l'udienza del
16.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 02.01.2020 stipulava con il contratto di finanziamento n. Controparte_1 Persona_1
83689 con cui veniva pattuita la restituzione dell'importo erogato, pari ad €. 18.841,06, mediante la cessione pro solvendo di n. 120 quote mensili consecutive di €. 249,00 cadauna della retribuzione percepita da dalla società odierna opponente;
nell'occasione stabilivano, ai sensi Persona_1
delle clausole di cui agli artt. 13 e 17 delle condizioni contrattuali che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'efficacia della cessione si sarebbe estesa di diritto all'intero importo che
[...]
avrebbe percepito a titolo di trattamento di fine rapporto c.d. Tfr (doc. 1 oppost.). Persona_1
Tale cessione è stata notificata ed accettata da parte dell'odierna opponente;
si richiama a tal proposito pagina 2 di 7 la documentazione versata in atti (doc. 3 oppost.).
In data 15.02.2022 rassegnava le dimissioni;
a causa della Persona_1 Controparte_1
mancata corresponsione da parte della datrice dell'indennità di anzianità maturata dal cedente/mutuatario e, in ragione del mancato riscontro alla richiesta di pagamento che le era stata recapitata dalla cessionaria/mutuante, azionava il giudizio monitorio nei confronti della ceduta/datrice di lavoro (doc. 1 oppon. e 6 oppost.).
Quest'ultima, a supporto delle proprie ragioni, dichiarava di aver corrisposto l'importo maturato dal a titolo di Tfr in favore dell'Agenzia delle Entrate in seguito alla ricezione, da Persona_1
parte della medesima, di un atto di pignoramento presso terzi recante la data del 03.09.2018 (doc. 2 oppon.); a tal proposito, produce la disposizione di un bonifico che aveva reso in favore dell'Erario, attestante per l'appunto il versamento del Tfr, recante come data di esecuzione quella del 28.04.2022
(doc. 3 oppon.).
a supporto delle proprie ragioni produce una comunicazione del 17.10.2022 che la Controparte_1
datrice aveva recapitato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Reggio di Calabria con la quale la ceduta dichiarava di averle versato erroneamente un importo maggiore;
nell'occasione esortava l'Erario
a provvedere alla restituzione/versamento in suo favore dell'eccedenza ammontante ad €. 16.797,13
(doc. 4 oppost.).
3. L'odierna opposizione va respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, procedendo alla ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre richiamare l'art. 43 e 52 del D.p.r. 180 del 05.01.1950 – normativa applicabile anche al settore del lavoro privato in forza delle modifiche apportate al D.p.r. citato dalla l. 311/2004 e dalla l. 80/2005 di conversione del d.l. 35/2005 - ove vengono indicate le eccezioni rispetto alla insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, dei salari, delle pensioni e degli altri emolumenti.
Attraverso tale norma il legislatore pone delle limitazioni al principio della libera cedibilità di alcuni specifici crediti, qualificati come “personali”, tutelando i bisogni primari, più precisamente quelli alimentari e quelli familiari, del debitore da intendersi per tali come quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico e/o morale della persona del lavoratore/debitore.
Fanno eccezione a detti crediti, e dunque non sono qualificabili come personali, quelli originanti dal
Tfr in quanto, pur causalmente collegati al rapporto di lavoro hanno una duplice natura ovverosia quella di retribuzione differita e quella latamente previdenziale;
detti crediti sono, pertanto, pignorabili in quanto non sono posti a tutela dei bisogni vitali del debitore.
Ne deriva, pertanto, quale logica conseguenza che, in assenza di un divieto esplicito, ben potranno pagina 3 di 7 essere oggetto di cessione.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha affermato che “in mancanza di espliciti divieti legali in ordine alla cessione del credito per trattamento di fine rapporto, opera la regola posta dall'art. 1260 c.c. che è quella della cedibilità dei crediti, salvo che si tratti di crediti di carattere strettamente personale o il loro trasferimento sia vietato dalla legge” (Cass. 3913/2020).
Da quanto detto, risulta legittima la cessione del Tfr che è stata operata in favore di CP_1
Ciò posto, appurata la legittimità della cessione, occorre definire quali siano i limiti entro i quali il cedente potesse estendere l'efficacia della cessione;
detto altrimenti, occorre definire se la cessione del
Tfr, al pari della retribuzione, fosse anch'essa sottoponibile al limite del quinto dell'importo complessivo.
A tal proposito, si richiama l'art. 52, co. 2 del D.p.r. 180 del 05.01.1950, il quale stabilisce a chiare lettere che “alla cessione del trattamento di fine rapporto […] non si applica il limite del quinto”.
Le condizioni contrattuali stabilite dal cedente e dalla cessionaria, in quanto riproduttive del principio enunciato dalla normativa da ultimo richiamata, risultano legittime. Ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto, infatti, viene stabilito che “nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la cessione, per atto espresso e a norma di legge (art. 43 del D.P.R.
5/1/1950 n. 180), estende automaticamente i suoi effetti su ogni importo, somma, pensione o altro assegno anche continuativo che viene pagato al Cedente dall'Amministrazione da cui dipendeva o da qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione
(anche privato) cui il Cedente fosse iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro o contratto privato”. Ed ancora, per quel che attiene l'odierno procedimento, “qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo o equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto a titolo di indennità di fine rapporto, di capitale assicurato od altro, a carico tanto del Datore di lavoro quanto di qualsiasi altro Ente, Società e Fondo o Istituto di CP_4
Previdenza o di Assicurazione (anche privato) tale somma […] dovrà essere pagata come credito ceduto (pro solvendo) in un'unica soluzione alla Cessionaria fino alla concorrenza dell'intero residuo debito”.
Risulta agli atti che tale clausola sia stata specificamente sottoscritta, ai sensi degli art. 1341 e 1342
c.c., sia dal cedente che dalla cessionaria, che il contratto sia stato notificato all'odierna opponente, che la cessione sia stata espressamente accettata da quest'ultima, circostanza che si evince dall'allegazione dell'atto di benestare e che la mancata corresponsione del Tfr sia stata causata da un errore addebitabile all'odierna opponente;
quest'ultima, infatti, ammette a chiare lettere di aver liquidato un importo pagina 4 di 7 superiore in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (docc. 1, 3 e 4 oppost.).
Più precisamente, la ceduta dichiara espressamente che “la differenza, tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto esservi erogato, ammontante ad €16.797,13, doveva, peraltro, essere riconosciuta in favore di quale cessionaria del contratto di cessione stipulato da quest'ultima con Controparte_1 il sig. , la quale, peraltro, ha già sollecitato il versamento alla nostra assistita” (doc. 4 oppost.). Per_1
Si ritiene, pertanto, che trovi applicazione la normativa di cui all'art. 1264, co. 2 c.c. in base alla quale il pagamento che è stato effettuato in favore dell'Erario, da parte della società
[...]
sia privo di effetti liberatori per l'odierna opponente poiché la Parte_1
cessionaria ha dimostrato che la ceduta fosse edotta dell'avvenuta cessione del credito.
Per mera completezza si richiama, pur brevemente, anche l'eccezione sollevata dall'odierna opponente la quale dichiara di aver provveduto a versare l'importo in favore dell'Erario in ragione della pendenza del pignoramento presso terzi il cui atto le era stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Reggio di Calabria in data 03.09.2018 e, dunque, anteriormente alla cessione del credito.
Tale eccezione deve essere rigettata poiché l'odierna opponente ha dimostrato di aver ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi e null'altro; non vi è prova che il relativo giudizio esecutivo abbia avuto un seguito, che il procedimento sia stato iscritto a ruolo, che la ceduta abbia reso la dichiarazione precisando, per l'appunto, di quali somme fosse debitrice del cedente e neppure Persona_1
che, al termine del giudizio esecutivo, il Giudice dell'esecuzione abbia emesso un'ordinanza di assegnazione.
In mancanza di tali prove, in ragione della legittimità della pattuizione contrattuale stabilita dalle parti, il credito che è stato maturato a titolo di Tfr da doveva essere devoluto Persona_1 interamente in favore dell'odierna opposta.
Prescindendo comunque dalle considerazioni che precedono, posto che l'unico motivo di opposizione attiene all'esistenza del pignoramento esattoriale, si ritiene infondata l'eccezione che è stata formulata dalla ceduta poiché il vincolo del precedente pignoramento non si sarebbe potuto estendere, per espressa statuizione normativa, all'intero importo che aveva maturato a titolo di Persona_1
Tfr; si richiamano, al riguardo, i limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. 72 ter del D.p.r. 602/1973 come modificato dal d.l. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013.
La società non poteva non conoscere detti limiti posto Parte_1 Parte_1
che è la stessa Agenzia delle Entrate ad averle indicato espressamente la speciale normativa nella nota dell'atto di pignoramento presso terzi (doc. 2, p. 4 oppon.); ad ulteriore prova che parte opponente pagina 5 di 7 fosse a conoscenza di dette limitazioni si richiama la comunicazione che la medesima aveva inoltrato all'Erario (doc. 4 oppost.).
Ivi, infatti, la ceduta dichiarava che “risulta che vi sia stata versata la somma di euro 18.719,71, mentre la somma a Voi destinata (quale residuo del quinto del TFR pignorato del dipendente
[...]
pari ad euro 4.030,59) ammontava ad €1.922,58”; per tale ragione, edotta dell'errore Persona_1
commesso e dei limiti stabiliti ex lege, esortava l'Agenzia delle Entrate al versamento della “differenza, tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto esservi erogato, ammontante ad €. 16.797,13, [in quanto tale somma] doveva, peraltro, essere riconosciuta in favore di quale cessionaria del Controparte_1 contratto di cessione” (doc. 4 oppost.).
L'opponente, pertanto, era ben consapevole di detti limiti.
Posto che vi è coincidenza tra l'importo azionato con il procedimento monitorio e quello che la medesima parte opponente dichiara di aver corrisposto erroneamente all'Agenzia delle Entrate ne deriva che l'odierna opposizione deve essere rigettata integralmente dovendosi confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 127/2023 del 04.01.2023 n. R.G. 23255/2022 con il quale il Tribunale di Torino aveva ingiunto alla società di Parte_1 corrispondere, in favore di la somma di €. 16.797,13. Controparte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00) con liquidazione delle prime due fasi e di quella decisoria secondo i valori medi e di quella istruttoria, non essendo state depositate memorie, nei valori minimi.
Non si ritiene di concedere la maggiorazione del 30% richiesta da parte opposta - ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014 - per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati, in quanto non si riviene alcuna utilità dei collegamenti ipertestuali in ragione dell'esiguità dei documenti prodotti in atti (Cass. ord. 37692/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge integralmente l'opposizione proposta dalla società Parte_1
, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torino recante il n. 127/2023
[...]
del 04.01.2023 n. R.G. 23255/2022;
Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali del giudizio di opposizione che pagina 6 di 7 liquida in €. 4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino in data 1 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3234/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. M. Beleffi, elettivamente domiciliata presso il difensore Parte_2
Opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore dr. con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. A. Calabrò, elettivamente domiciliata presso il difensore
Opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino: accertare l'insussistenza di qualsiasi credito da parte di nei confronti di CP_3 [...]
e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- respingere in ogni caso qualsiasi richiesta di pagamento formulata da nei confronti di CP_3
Parte_1
Con vittoria di spese legali del giudizio.
Per parte opposta
Voglia pertanto l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
pagina 1 di 7 rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 127/2023 del
Tribunale di Torino.
Vinte le spese come da parametri ex D.M. n. 55/2014 (e s.m.i.) in ragione dell'attività svolta per fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/2014 per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati.
Con ossequio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 127/2023 del 04.01.2023 n. R.G.
23255/2022 - con il quale le era stato ingiunto di corrispondere in favore della controparte il pagamento di €. 16.797,13 - e di rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento formulata dalla controparte in quanto infondata.
Si costituiva la società chiedendo di rigettare l'opposizione e le domande avversarie Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e di confermare l'opposto decreto ingiuntivo.
Con l'ordinanza del 10.07.2023 il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo e venivano assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con l'ordinanza del 17.12.2024, viste le note di udienza depositate dalle parti per l'udienza del
16.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 02.01.2020 stipulava con il contratto di finanziamento n. Controparte_1 Persona_1
83689 con cui veniva pattuita la restituzione dell'importo erogato, pari ad €. 18.841,06, mediante la cessione pro solvendo di n. 120 quote mensili consecutive di €. 249,00 cadauna della retribuzione percepita da dalla società odierna opponente;
nell'occasione stabilivano, ai sensi Persona_1
delle clausole di cui agli artt. 13 e 17 delle condizioni contrattuali che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'efficacia della cessione si sarebbe estesa di diritto all'intero importo che
[...]
avrebbe percepito a titolo di trattamento di fine rapporto c.d. Tfr (doc. 1 oppost.). Persona_1
Tale cessione è stata notificata ed accettata da parte dell'odierna opponente;
si richiama a tal proposito pagina 2 di 7 la documentazione versata in atti (doc. 3 oppost.).
In data 15.02.2022 rassegnava le dimissioni;
a causa della Persona_1 Controparte_1
mancata corresponsione da parte della datrice dell'indennità di anzianità maturata dal cedente/mutuatario e, in ragione del mancato riscontro alla richiesta di pagamento che le era stata recapitata dalla cessionaria/mutuante, azionava il giudizio monitorio nei confronti della ceduta/datrice di lavoro (doc. 1 oppon. e 6 oppost.).
Quest'ultima, a supporto delle proprie ragioni, dichiarava di aver corrisposto l'importo maturato dal a titolo di Tfr in favore dell'Agenzia delle Entrate in seguito alla ricezione, da Persona_1
parte della medesima, di un atto di pignoramento presso terzi recante la data del 03.09.2018 (doc. 2 oppon.); a tal proposito, produce la disposizione di un bonifico che aveva reso in favore dell'Erario, attestante per l'appunto il versamento del Tfr, recante come data di esecuzione quella del 28.04.2022
(doc. 3 oppon.).
a supporto delle proprie ragioni produce una comunicazione del 17.10.2022 che la Controparte_1
datrice aveva recapitato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Reggio di Calabria con la quale la ceduta dichiarava di averle versato erroneamente un importo maggiore;
nell'occasione esortava l'Erario
a provvedere alla restituzione/versamento in suo favore dell'eccedenza ammontante ad €. 16.797,13
(doc. 4 oppost.).
3. L'odierna opposizione va respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, procedendo alla ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre richiamare l'art. 43 e 52 del D.p.r. 180 del 05.01.1950 – normativa applicabile anche al settore del lavoro privato in forza delle modifiche apportate al D.p.r. citato dalla l. 311/2004 e dalla l. 80/2005 di conversione del d.l. 35/2005 - ove vengono indicate le eccezioni rispetto alla insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, dei salari, delle pensioni e degli altri emolumenti.
Attraverso tale norma il legislatore pone delle limitazioni al principio della libera cedibilità di alcuni specifici crediti, qualificati come “personali”, tutelando i bisogni primari, più precisamente quelli alimentari e quelli familiari, del debitore da intendersi per tali come quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico e/o morale della persona del lavoratore/debitore.
Fanno eccezione a detti crediti, e dunque non sono qualificabili come personali, quelli originanti dal
Tfr in quanto, pur causalmente collegati al rapporto di lavoro hanno una duplice natura ovverosia quella di retribuzione differita e quella latamente previdenziale;
detti crediti sono, pertanto, pignorabili in quanto non sono posti a tutela dei bisogni vitali del debitore.
Ne deriva, pertanto, quale logica conseguenza che, in assenza di un divieto esplicito, ben potranno pagina 3 di 7 essere oggetto di cessione.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha affermato che “in mancanza di espliciti divieti legali in ordine alla cessione del credito per trattamento di fine rapporto, opera la regola posta dall'art. 1260 c.c. che è quella della cedibilità dei crediti, salvo che si tratti di crediti di carattere strettamente personale o il loro trasferimento sia vietato dalla legge” (Cass. 3913/2020).
Da quanto detto, risulta legittima la cessione del Tfr che è stata operata in favore di CP_1
Ciò posto, appurata la legittimità della cessione, occorre definire quali siano i limiti entro i quali il cedente potesse estendere l'efficacia della cessione;
detto altrimenti, occorre definire se la cessione del
Tfr, al pari della retribuzione, fosse anch'essa sottoponibile al limite del quinto dell'importo complessivo.
A tal proposito, si richiama l'art. 52, co. 2 del D.p.r. 180 del 05.01.1950, il quale stabilisce a chiare lettere che “alla cessione del trattamento di fine rapporto […] non si applica il limite del quinto”.
Le condizioni contrattuali stabilite dal cedente e dalla cessionaria, in quanto riproduttive del principio enunciato dalla normativa da ultimo richiamata, risultano legittime. Ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto, infatti, viene stabilito che “nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la cessione, per atto espresso e a norma di legge (art. 43 del D.P.R.
5/1/1950 n. 180), estende automaticamente i suoi effetti su ogni importo, somma, pensione o altro assegno anche continuativo che viene pagato al Cedente dall'Amministrazione da cui dipendeva o da qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione
(anche privato) cui il Cedente fosse iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro o contratto privato”. Ed ancora, per quel che attiene l'odierno procedimento, “qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo o equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto a titolo di indennità di fine rapporto, di capitale assicurato od altro, a carico tanto del Datore di lavoro quanto di qualsiasi altro Ente, Società e Fondo o Istituto di CP_4
Previdenza o di Assicurazione (anche privato) tale somma […] dovrà essere pagata come credito ceduto (pro solvendo) in un'unica soluzione alla Cessionaria fino alla concorrenza dell'intero residuo debito”.
Risulta agli atti che tale clausola sia stata specificamente sottoscritta, ai sensi degli art. 1341 e 1342
c.c., sia dal cedente che dalla cessionaria, che il contratto sia stato notificato all'odierna opponente, che la cessione sia stata espressamente accettata da quest'ultima, circostanza che si evince dall'allegazione dell'atto di benestare e che la mancata corresponsione del Tfr sia stata causata da un errore addebitabile all'odierna opponente;
quest'ultima, infatti, ammette a chiare lettere di aver liquidato un importo pagina 4 di 7 superiore in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (docc. 1, 3 e 4 oppost.).
Più precisamente, la ceduta dichiara espressamente che “la differenza, tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto esservi erogato, ammontante ad €16.797,13, doveva, peraltro, essere riconosciuta in favore di quale cessionaria del contratto di cessione stipulato da quest'ultima con Controparte_1 il sig. , la quale, peraltro, ha già sollecitato il versamento alla nostra assistita” (doc. 4 oppost.). Per_1
Si ritiene, pertanto, che trovi applicazione la normativa di cui all'art. 1264, co. 2 c.c. in base alla quale il pagamento che è stato effettuato in favore dell'Erario, da parte della società
[...]
sia privo di effetti liberatori per l'odierna opponente poiché la Parte_1
cessionaria ha dimostrato che la ceduta fosse edotta dell'avvenuta cessione del credito.
Per mera completezza si richiama, pur brevemente, anche l'eccezione sollevata dall'odierna opponente la quale dichiara di aver provveduto a versare l'importo in favore dell'Erario in ragione della pendenza del pignoramento presso terzi il cui atto le era stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Reggio di Calabria in data 03.09.2018 e, dunque, anteriormente alla cessione del credito.
Tale eccezione deve essere rigettata poiché l'odierna opponente ha dimostrato di aver ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi e null'altro; non vi è prova che il relativo giudizio esecutivo abbia avuto un seguito, che il procedimento sia stato iscritto a ruolo, che la ceduta abbia reso la dichiarazione precisando, per l'appunto, di quali somme fosse debitrice del cedente e neppure Persona_1
che, al termine del giudizio esecutivo, il Giudice dell'esecuzione abbia emesso un'ordinanza di assegnazione.
In mancanza di tali prove, in ragione della legittimità della pattuizione contrattuale stabilita dalle parti, il credito che è stato maturato a titolo di Tfr da doveva essere devoluto Persona_1 interamente in favore dell'odierna opposta.
Prescindendo comunque dalle considerazioni che precedono, posto che l'unico motivo di opposizione attiene all'esistenza del pignoramento esattoriale, si ritiene infondata l'eccezione che è stata formulata dalla ceduta poiché il vincolo del precedente pignoramento non si sarebbe potuto estendere, per espressa statuizione normativa, all'intero importo che aveva maturato a titolo di Persona_1
Tfr; si richiamano, al riguardo, i limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. 72 ter del D.p.r. 602/1973 come modificato dal d.l. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013.
La società non poteva non conoscere detti limiti posto Parte_1 Parte_1
che è la stessa Agenzia delle Entrate ad averle indicato espressamente la speciale normativa nella nota dell'atto di pignoramento presso terzi (doc. 2, p. 4 oppon.); ad ulteriore prova che parte opponente pagina 5 di 7 fosse a conoscenza di dette limitazioni si richiama la comunicazione che la medesima aveva inoltrato all'Erario (doc. 4 oppost.).
Ivi, infatti, la ceduta dichiarava che “risulta che vi sia stata versata la somma di euro 18.719,71, mentre la somma a Voi destinata (quale residuo del quinto del TFR pignorato del dipendente
[...]
pari ad euro 4.030,59) ammontava ad €1.922,58”; per tale ragione, edotta dell'errore Persona_1
commesso e dei limiti stabiliti ex lege, esortava l'Agenzia delle Entrate al versamento della “differenza, tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto esservi erogato, ammontante ad €. 16.797,13, [in quanto tale somma] doveva, peraltro, essere riconosciuta in favore di quale cessionaria del Controparte_1 contratto di cessione” (doc. 4 oppost.).
L'opponente, pertanto, era ben consapevole di detti limiti.
Posto che vi è coincidenza tra l'importo azionato con il procedimento monitorio e quello che la medesima parte opponente dichiara di aver corrisposto erroneamente all'Agenzia delle Entrate ne deriva che l'odierna opposizione deve essere rigettata integralmente dovendosi confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 127/2023 del 04.01.2023 n. R.G. 23255/2022 con il quale il Tribunale di Torino aveva ingiunto alla società di Parte_1 corrispondere, in favore di la somma di €. 16.797,13. Controparte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00) con liquidazione delle prime due fasi e di quella decisoria secondo i valori medi e di quella istruttoria, non essendo state depositate memorie, nei valori minimi.
Non si ritiene di concedere la maggiorazione del 30% richiesta da parte opposta - ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014 - per la redazione dell'atto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale dei documenti allegati, in quanto non si riviene alcuna utilità dei collegamenti ipertestuali in ragione dell'esiguità dei documenti prodotti in atti (Cass. ord. 37692/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge integralmente l'opposizione proposta dalla società Parte_1
, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torino recante il n. 127/2023
[...]
del 04.01.2023 n. R.G. 23255/2022;
Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali del giudizio di opposizione che pagina 6 di 7 liquida in €. 4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino in data 1 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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