Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 683.
(Notificazione del provvedimento).
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce e' creditore dell'armatore non proprietario ed e' assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od ipoteche.
Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puo' prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalita' indicate dal secondo comma dell'articolo 650.
(Notificazione del provvedimento).
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce e' creditore dell'armatore non proprietario ed e' assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od ipoteche.
Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puo' prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalita' indicate dal secondo comma dell'articolo 650.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/11/2015, n. 1482Provvedimento: […] Osserva al riguardo la ricorrente che nessuna norma attribuisce alla Capitaneria il potere di annotare il sequestro nell'apposito registro in mancanza di una formale richiesta del creditore; infatti, secondo l'art. 683 cod. nav. il provvedimento di cui si discute “ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave”;inoltre, ai sensi dell'art. 684 cod. nav. “il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto alla matricola o nel registro”.Leggi di più...
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