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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10833/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice Unico della Terza
Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 10833/2020 promossa
DA
, nato ad [...] in data [...] C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F.: , entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Acireale Corso Sicilia n. 33, presso lo studio del procuratore legale Avv. Nunzio Manciagli che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
-parte attrice-
CONTRO , nata in [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._3
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Acireale, Via Felice Paradiso n. 1, presso lo studio dell'Avv. Venerando Gambino
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- parte convenuta -
Avente ad oggetto: luci e vedute ex artt. 900 c.c. e ss.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del giorno 1° ottobre 2020, i coniugi Parte_1
e hanno chiamato in giudizio dinanzi a Questo Tribunale Parte_2 CP_1
e chiesto di:
[...]
“Dichiarare che la finestra che consente il passaggio di luce e aria dal cortile
della proprietà dei coniugi all'immobile della signora , Controparte_2 CP_1
pur essendo munita di inferriata e di una grata fissa in metallo, è irregolare, poiché
ha il lato inferiore ad un'altezza di un metro dal piano di calpestio e, quindi, in
violazione dell'articolo 901 del cc, che ne prevede il limite ad un'altezza di 250
centimetri.
Dichiarare che i coniugi hanno il diritto, ai sensi del Controparte_2
secondo comma dell'art. 902 del cc, di esigere che la finestra sita nell'immobile
della signora che consente il passaggio di aria e luce, sia resa conforme alle CP_1
prescrizioni dell'art. 901 del cc.
Dichiarare che la signora è obbligata a rendere la luce conforme CP_1
alle prescrizioni dell'articolo 901 del cc, ed in conseguenza chiudere la finestra fino all'altezza di centimetri duecentocinquanta dal piano di calpestio, lasciandola per
la parte residua.
Condannare la signora a rendere conforme la finestra alle CP_1
prescrizioni di cui all'articolo 901 del cc ed, in conseguenza, ordinare alla signora
di chiudere la finestra luce irregolare fino all'altezza di centimetri CP_1
duecentocinquanta dal piano di calpestio.”
Più precisamente, nell'immobile sito in Acireale alla via Carpinati, la proprietà della parte attrice è confinante con quella di parte convenuta, avendo la prima ingresso dal civico n. 9 e la seconda dal civico n.11; Lungo uno dei muri perimetrali dell'immobile di parte convenuta è posta una finestra, che si affaccia sulla corte di proprietà attrice.
e hanno dedotto dell'irregolarità della Parte_1 Parte_2
luce in oggetto, chiedendo pertanto che sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo 901 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 15 dicembre 2020, CP_1
si è opposta alla domanda attorea, ritenendo che la finestra non si ascriva
[...]
alla fattispecie della luce, ma piuttosto a quella della veduta, motivando quanto dedotto, secondo la circostanza per cui, l'apertura in oggetto, assicurerebbe “una
visuale agevole e comoda sulla proprietà degli attori sia frontalmente sia
obliquamente sia lateralmente”.
Sulla base di tale ultimo assunto, ha eccepito in via CP_1
riconvenzionale di aver acquistato per usucapione la servitù di veduta,
deducendo dell'esistenza della finestra, per come oggi appare, da oltre un ventennio. Con provvedimento del giorno 3 febbraio 2021, il Giudice istruttore Dott.
Mario Accardo ha disposto che si procedesse alla mediazione obbligatoria in relazione alla domanda attorea, e fissato l'udienza di prosecuzione del giudizio per il dì 29 ottobre 2021 ore 9.00.
All'udienza del 19 ottobre 2022, il Giudice, ritenuto che fosse da disporsi consulenza tecnica d'ufficio, per tutti gli accertamenti ben specificati nella memoria attorea del 31 dicembre 2021, rigettata l'istanza di estensione del mandato chiesta da parte convenuta, Ha disposto C.T.U. ed all'uopo nominato l'ing. Persona_1
Infine, all'udienza del 16 ottobre 2024, datosi atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice Dott.ssa. Luisa Intini, ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questi i fatti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
In tema di aperture sul fondo del vicino, la legge non ammette l'esistenza di un "tertium genus" oltre alle luci ed alle vedute, ne consegue che debba essere valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto.
Il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione,
tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, “non può condurre all'acquisto, per usucapione della
corrispondente servitù.” (cfr. in tal senso, Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
34824 del 17 novembre 2021). Questo Giudicante non ignora che un'apertura munita di inferriata possa comunque essere considerata veduta anziché luce, ma ciò solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltreché di fronte anche obliquamente o lateralmente e quindi ad esempio nel caso in cui “abbia maglie così larghe da consentire di
esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del
muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro.”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7745 del 20 luglio 1999.
Al fine quindi, di qualificare un'apertura quale veduta, non si reputa sufficiente che si possa osservare al di fuori di essa, ma è richiesto l'ulteriore requisito di ciò che viene definito in altre pronunce dello stesso tenore come
“comodo affaccio”.
Sulla base di quanto osservato nella propria relazione dall'ing. Persona_1
incaricato di eseguire “tutti gli accertamenti ben specificati nella
[...]
memoria attorea del 31.12.2021”, è possibile affermare, che l'atto del prospicere
dall'apertura in oggetto è del tutto impossibile posto che nella perizia espletata si legge invero che: “Nonostante la limitata altezza del davanzale della finestra
(inferiore ad un metro), tenuto conto della presenza della griglia fissa, è fisicamente
impossibile sporgersi dalla finestra non potendo in alcun modo superare il piano
ideale costituito dalla faccia esterna della parete;
quindi, la finestra non permette
una qualsiasi prospectio in alienum.”
La finestra in oggetto, pertanto, non può considerarsi quale veduta;
essa è
invero una luce irregolare;
per l'effetto, non può essere accolta l'eccezione di parte convenuta volta al far dichiarare l'acquisto a titolo originario ovvero per destinazione del padre di famiglia della servitù di veduta. Per tutto quanto sin qui esposto, ricondotti i principi di diritto al caso in esame, questo Giudice ritenuto che la finestra in oggetto sia da considerarsi una luce irregolare e che sussista per la parte attrice il diritto di richiedere che la stessa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo 901 c.c., dichiara la finestra in oggetto quale luce irregolare, e per l'effetto, condanna la parte convenuta CP_1
a murare la porzione inferiore della finestra, per quanto sia sufficiente a
[...]
ridurre il suo margine inferiore all'altezza di due metri e mezzo (250 cm) dal piano di calpestio.
Secondo soccombenza la parte convenuta deve rifondere parte CP_1
attrice delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M.
147/2022 (valore della causa euro 5.100,00) per le quattro fasi espletate, in euro
2.550,00 per compensi di difesa, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso forfettario delle spese generali come da d.m. cit.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 10833/2020
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la finestra di cui in parte motiva quale luce irregolare, e per l'effetto;
condanna la parte convenuta, , a murare la porzione inferiore CP_1
della finestra, per quanto sia sufficiente a ridurre il suo margine inferiore all'altezza di due metri e mezzo (250 cm) dal piano di calpestio.
condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
, della somma di euro 2.550,00, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per onorari ed € 125,00 per rimborso delle spese vive.
Deciso in Catania il 6.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice Unico della Terza
Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 10833/2020 promossa
DA
, nato ad [...] in data [...] C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F.: , entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Acireale Corso Sicilia n. 33, presso lo studio del procuratore legale Avv. Nunzio Manciagli che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
-parte attrice-
CONTRO , nata in [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._3
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Acireale, Via Felice Paradiso n. 1, presso lo studio dell'Avv. Venerando Gambino
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- parte convenuta -
Avente ad oggetto: luci e vedute ex artt. 900 c.c. e ss.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del giorno 1° ottobre 2020, i coniugi Parte_1
e hanno chiamato in giudizio dinanzi a Questo Tribunale Parte_2 CP_1
e chiesto di:
[...]
“Dichiarare che la finestra che consente il passaggio di luce e aria dal cortile
della proprietà dei coniugi all'immobile della signora , Controparte_2 CP_1
pur essendo munita di inferriata e di una grata fissa in metallo, è irregolare, poiché
ha il lato inferiore ad un'altezza di un metro dal piano di calpestio e, quindi, in
violazione dell'articolo 901 del cc, che ne prevede il limite ad un'altezza di 250
centimetri.
Dichiarare che i coniugi hanno il diritto, ai sensi del Controparte_2
secondo comma dell'art. 902 del cc, di esigere che la finestra sita nell'immobile
della signora che consente il passaggio di aria e luce, sia resa conforme alle CP_1
prescrizioni dell'art. 901 del cc.
Dichiarare che la signora è obbligata a rendere la luce conforme CP_1
alle prescrizioni dell'articolo 901 del cc, ed in conseguenza chiudere la finestra fino all'altezza di centimetri duecentocinquanta dal piano di calpestio, lasciandola per
la parte residua.
Condannare la signora a rendere conforme la finestra alle CP_1
prescrizioni di cui all'articolo 901 del cc ed, in conseguenza, ordinare alla signora
di chiudere la finestra luce irregolare fino all'altezza di centimetri CP_1
duecentocinquanta dal piano di calpestio.”
Più precisamente, nell'immobile sito in Acireale alla via Carpinati, la proprietà della parte attrice è confinante con quella di parte convenuta, avendo la prima ingresso dal civico n. 9 e la seconda dal civico n.11; Lungo uno dei muri perimetrali dell'immobile di parte convenuta è posta una finestra, che si affaccia sulla corte di proprietà attrice.
e hanno dedotto dell'irregolarità della Parte_1 Parte_2
luce in oggetto, chiedendo pertanto che sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo 901 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 15 dicembre 2020, CP_1
si è opposta alla domanda attorea, ritenendo che la finestra non si ascriva
[...]
alla fattispecie della luce, ma piuttosto a quella della veduta, motivando quanto dedotto, secondo la circostanza per cui, l'apertura in oggetto, assicurerebbe “una
visuale agevole e comoda sulla proprietà degli attori sia frontalmente sia
obliquamente sia lateralmente”.
Sulla base di tale ultimo assunto, ha eccepito in via CP_1
riconvenzionale di aver acquistato per usucapione la servitù di veduta,
deducendo dell'esistenza della finestra, per come oggi appare, da oltre un ventennio. Con provvedimento del giorno 3 febbraio 2021, il Giudice istruttore Dott.
Mario Accardo ha disposto che si procedesse alla mediazione obbligatoria in relazione alla domanda attorea, e fissato l'udienza di prosecuzione del giudizio per il dì 29 ottobre 2021 ore 9.00.
All'udienza del 19 ottobre 2022, il Giudice, ritenuto che fosse da disporsi consulenza tecnica d'ufficio, per tutti gli accertamenti ben specificati nella memoria attorea del 31 dicembre 2021, rigettata l'istanza di estensione del mandato chiesta da parte convenuta, Ha disposto C.T.U. ed all'uopo nominato l'ing. Persona_1
Infine, all'udienza del 16 ottobre 2024, datosi atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice Dott.ssa. Luisa Intini, ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questi i fatti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
In tema di aperture sul fondo del vicino, la legge non ammette l'esistenza di un "tertium genus" oltre alle luci ed alle vedute, ne consegue che debba essere valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto.
Il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione,
tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, “non può condurre all'acquisto, per usucapione della
corrispondente servitù.” (cfr. in tal senso, Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
34824 del 17 novembre 2021). Questo Giudicante non ignora che un'apertura munita di inferriata possa comunque essere considerata veduta anziché luce, ma ciò solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltreché di fronte anche obliquamente o lateralmente e quindi ad esempio nel caso in cui “abbia maglie così larghe da consentire di
esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del
muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro.”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7745 del 20 luglio 1999.
Al fine quindi, di qualificare un'apertura quale veduta, non si reputa sufficiente che si possa osservare al di fuori di essa, ma è richiesto l'ulteriore requisito di ciò che viene definito in altre pronunce dello stesso tenore come
“comodo affaccio”.
Sulla base di quanto osservato nella propria relazione dall'ing. Persona_1
incaricato di eseguire “tutti gli accertamenti ben specificati nella
[...]
memoria attorea del 31.12.2021”, è possibile affermare, che l'atto del prospicere
dall'apertura in oggetto è del tutto impossibile posto che nella perizia espletata si legge invero che: “Nonostante la limitata altezza del davanzale della finestra
(inferiore ad un metro), tenuto conto della presenza della griglia fissa, è fisicamente
impossibile sporgersi dalla finestra non potendo in alcun modo superare il piano
ideale costituito dalla faccia esterna della parete;
quindi, la finestra non permette
una qualsiasi prospectio in alienum.”
La finestra in oggetto, pertanto, non può considerarsi quale veduta;
essa è
invero una luce irregolare;
per l'effetto, non può essere accolta l'eccezione di parte convenuta volta al far dichiarare l'acquisto a titolo originario ovvero per destinazione del padre di famiglia della servitù di veduta. Per tutto quanto sin qui esposto, ricondotti i principi di diritto al caso in esame, questo Giudice ritenuto che la finestra in oggetto sia da considerarsi una luce irregolare e che sussista per la parte attrice il diritto di richiedere che la stessa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo 901 c.c., dichiara la finestra in oggetto quale luce irregolare, e per l'effetto, condanna la parte convenuta CP_1
a murare la porzione inferiore della finestra, per quanto sia sufficiente a
[...]
ridurre il suo margine inferiore all'altezza di due metri e mezzo (250 cm) dal piano di calpestio.
Secondo soccombenza la parte convenuta deve rifondere parte CP_1
attrice delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M.
147/2022 (valore della causa euro 5.100,00) per le quattro fasi espletate, in euro
2.550,00 per compensi di difesa, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso forfettario delle spese generali come da d.m. cit.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 10833/2020
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la finestra di cui in parte motiva quale luce irregolare, e per l'effetto;
condanna la parte convenuta, , a murare la porzione inferiore CP_1
della finestra, per quanto sia sufficiente a ridurre il suo margine inferiore all'altezza di due metri e mezzo (250 cm) dal piano di calpestio.
condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
, della somma di euro 2.550,00, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per onorari ed € 125,00 per rimborso delle spese vive.
Deciso in Catania il 6.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini