Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1397
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott.ssa Luisa Intini del Tribunale di Catania, riguarda una controversia tra due coppie di coniugi in merito alla regolarità di una finestra che consente il passaggio di luce e aria. Le parti attrici hanno richiesto la dichiarazione dell'irregolarità della finestra, sostenendo che essa violasse le disposizioni dell'art. 901 c.c. riguardanti l'altezza minima per le aperture. Inoltre, hanno chiesto che la parte convenuta fosse obbligata a rendere conforme la finestra alle prescrizioni di legge, chiudendo la parte inferiore fino all'altezza consentita.

La parte convenuta, al contrario, ha eccepito che l'apertura dovesse essere considerata una "veduta" piuttosto che una "luce", sostenendo di aver acquisito per usucapione il diritto di veduta. Tuttavia, il Giudice ha ritenuto che la finestra non consentisse un affaccio adeguato, come dimostrato dalla consulenza tecnica, che ha evidenziato l'impossibilità di sporgersi. Pertanto, il Giudice ha dichiarato la finestra come luce irregolare, ordinando alla parte convenuta di murare la porzione inferiore della finestra per conformarla alle prescrizioni di legge e condannandola al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme codicistiche, evidenziando l'importanza della regolarità delle aperture nei rapporti di vicinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1397
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 1397
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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