Ordinanza 19 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/04/2019, n. 11032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11032 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2019 |
Testo completo
guente ORDINANZA sul ricorso 17306-2014 proposto da: COMUNE DI CHIURO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CICERONE
44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORWECNS, ce lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO MARCHESI;
- ricorrente -
contro
ENEL PRODUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
PAISIELLO
33 - STUDIO DI TANNO E ASSOCIATI - presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAULETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSAMARIA NICASTRO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM.TRIE.REG. di MILANO, depositata il 12/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO. R.G.N. 17306-14 RITENUTO CHE: Il Comune di Chiuro ricorre per la cassazione della sentenza, n. 165/44/13, della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia, svolgendo due motivi. I giudici di merito avevano ac- colto l'appello proposto da Enel Produzione S.p.A. avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio n. 35/1/11, in controversia riguardante l'impugnazione di due avvisi di accertamento (anni di imposta 2003 e 2004), per omesso versamento dell' ICI relativa ad immobili, non accata- stati, facenti parte di un sistema articolato per la produzione idroelettrica, riguardante diversi comuni e riferito alla centrale di trasformazione "di Boffetto". Tali immobili non erano stati inseriti nel modello DOCFA, presentato dalla società contribu- ente per l'attribuzione della rendita catastale. La società Enel Produzione S.p.A. si è costituita con controricorso. Il Comune di Chiuro ha presentato memorie.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo si denuncia violazione del combinato di- sposto di cui agli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., at- teso che i giudici di appello si sarebbero espressi con riferi- mento ad un rapporto tributario diverso da quello dedotto in giudizio, che determinerebbe l'estraneità del decisum alla fatti- specie concreta oggetto di controversia. Parte ricorrente la- menta che la sentenza impugnata farebbe riferimento ad una fattispecie impositiva differente da quella oggetto del conten- dere ed in particolare: a) a pag.1 e 3 i "beni oggetto della con- troversia" vengono indicati come "argine destro, argine sini- stro, alveo opere idrauliche", corrispondenti al fg. 2 mappale 120", mentre quelli realmente oggetto di controversia sono beni diversi, sia per consistenza che per identificativo catasta- le;
b) a pag. 3 fa riferimento alla "centrale elettrica di Mona- stero" e, quindi, ad un impianto idroelettrico totalmente estra- neo al Comune di Castello di Chiurio e dislocato in tutt'altro ambito territoriale della Provincia di Sondrio;
c) a pag.2 dà at- to della "nuova rendita catastale attribuita con atto notificato agli immobili della centrale e alle relative opere idrauliche" e della tesi difensiva che questa "potrà produrre effetto ai fini ICI soltanto le annualità successive al primo gennaio 2009", men- tre nel caso di specie la regolarizzazione catastale dei beni ac- certati non sarebbe avvenuta.
2. Per ragioni di priorità logica va esaminata l' eccezione di i- nammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del principio di autosufficienza, proposta, con controricorso, da Enel Produzione S.p.A., in ragione della mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, atteso che parte ricorrente si sa- rebbe limitata ad una semplice elencazione cronologica degli atti processuali dei giudizi di primo e secondo grado, senza provvedere alla indicazione delle questioni prospettate nei pre- cedenti gradi di merito e senza selezionare, tra tutte, quelle ri- levanti al fine del presente giudizio di legittimità.
2.1.La censura è infondata, essendo chiara dalla piana lettura del ricorso l'esposizione del contenuto degli atti del processo, con riferimento ai diversi gradi di merito, evincibile anche dallo svolgimento dei motivi (Cass. n. 17036 del 2018); pertanto è agevolmente consentita a questa Corte una precisa ed imme- diata cognizione dei fatti di causa.
3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato, per le conside- razioni che seguono.
3.1.Non è circostanza contestata che la società contribuente ha provveduto, con la procedura DOCFA, ad un accatastamento parziale dei beni immobili che compongono l'impianto di pro- duzione idroelettrica, escludendo altre componenti del com- plesso idroelettrico quali il canale di raccolta delle acque, l'area serbatoio del "Bagnetto", lo sbarramento "del Baghetto" e di relativi spazi di servizio. Non è, altresì, in contestazione, es- sendo stato illustrato anche nel controricorso, che oggetto di accertamento è la Centrale Idroelettrica di Boffetto, e quindi le opere di sbarramento del Baghetto, l'area serbatoio Baghetto, il canale di raccolta e le aree esterne (v. pag. 24 controricor- so). Invero, in relazione alla controversia in esame, la senten- za impugnata non ha statuito sui reali fatti di causa, occupan- dosi di un'altra fattispecie. Dal contenuto della decisione emer- ge che la Commissione Tributaria Regionale si è riferita ad un fatto diverso da quello oggetto del giudizio, avendo statuito su beni immobili differenti da quelli indicati nell'avviso di accerta- mento, e precisamente riguardo alla unità immobiliare definita come "centrale elettrica di Monastero", di cui vengono indicati manufatti "consistenti nell'argine destro e sinistro - alveo fg.2 mappale 120". E' evidente, allora, che i giudici di appello han- no reso una motivazione apparente, non riconducibile alla pre- tesa tributaria oggetto dell'atto impugnato, tenuto conto che non è possibile il controllo sulla esattezza e sulla logicità del ragionamento. Questa Corte ha, infatti, chiarito che: "La moti- vazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo", quando, benché graficamente esi- stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della de- cisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inido- nee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formulazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla per le più varie ipotetiche congetture"(Cass. n. 22232 del 2016).
4. Il secondo motivo, con cui si è denunciato violazione dell'art. 5, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., resta assorbito in ragione dell'accoglimento del primo, potendo le censure ivi dedotte es- sere eventualmente riproposte innanzi al giudice del rinvio.
5.In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commis- sione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa compo- sizione, anche per la liquidazi