Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1337 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'Avv. TOCCO
[...] P.IVA_1
PASQUALE ed elettivamente domiciliata in VIALE ITALIA 2/P,ALCAMO
-ricorrente,opponente- contro
), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv.FARACI FABIO , elettivamente domiciliato in VIA ROSSOTTI, N.17
ALCAMO
-resistente,opposto-
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato- retribuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 5/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 30/07/2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 178/2024 del 12/07/2024 emesso da questo Tribunale in favore dell'opposto per l'importo di euro 4.655,18 relativamente ai crediti vantati medesimo per TFR pari a euro 2.384,96 ,retribuzione marzo 2024 euro 737,10, retribuzione aprile 2024 uro 1.533,12, oltre le spese legali del procedimento.
A sostegno della proposta opposizione, la parte ricorrente ha eccepito la compensazione con un credito di euro 8.388,81, derivante da pagamenti eccedenti rispetto al crediti risultanti dalle buste paga, per un importo complessivo di euro
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Impastato costituendosi in giudizio, a seguito di regolare Controparte_1
instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, avanzando domanda riconvenzionale, sostenendo di aver svolto un orario di lavoro effettivo di 60 ore settimanali (dal lunedì al sabato, 8:00-18:00, con punte di 15 ore giornaliere), Inquadramento errato: dal 6° al 5° livello (2020-2022) e dal 6° al 4° livello (2023-2024), mansioni superiori: da volantinaggio a installazione/programmazione insegne LED.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto con revoca del decreto opposto.
La parte ricorrente con la proposta opposizione non ha contestato il credito del lavoratore azionato in via monitoria , ma ha eccepito unicamente l'intervenuta compensazione per effetto di ulteriori pagamenti di importi complessivamente pari a euro 6000,00, anticipati dal datore per l'acquisito di una autovettura.
I documenti prodotti dalla parte opponente dimostrano l'esecuzione di n tre bonifici bancari in favore de ricorrente nelle date 25.11.2022, 02.12.2022 e 10.01.
2023, ciascuno dell'importo di € 2.000,00 e quindi per un totale di euro 6000 con la causale “acconto”.
Inoltre sono stati prodotti i bonifici corrispondenti ai prospetti paga dei rapporti di lavoro, ossia dall'8 settembre 2020 al 24 gennaio 2024 e, successivamente, dall'
11 marzo 2024 al 30 aprile 2024.
A fronte di tale produzione documentale, non è stata sollevata contestazione da parte dell'opposto e pertanto il conteggio riportato in ricorso, assai analitico, che presenta una differenza a credito della opponente di euro euro 8.388,81, con conseguente compensazione per il minore importo a credito del lavoratore opposto pari euro 4.655,18 (cfr. sulla compensazione atecnica, Cass. Ord. n.
10132 del 26.04.2018).
Quanto alla articolata domanda riconvenzionale dell'opposto, pur se astrattamente proponibile in quanto c.d. complanare (Cass. Cassazione civile,
Sez. I, sent. 24 marzo 2022, n. 9633,), se ne deve però dichiarare l'inammissibilità
2 per violazione dell'art 418 cpc, in quanto formulata senza la richiesta – prevista a pena di decadenza- di spostamento dell'udienza di discussione.
In definitiva, il ricorso va accolto con revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, mentre la domanda riconvenzionale dell'opposto va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 178/2024;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto;
3. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte opponente.
Trapani, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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