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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6218 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sig.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3570 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza cartolare del 28.10.2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Cipriani;
APPELLANTE
E
in persona del curatore p.t. Avv. Irene Controparte_1
D'Orio C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dell'Olmo. P.IVA_1
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Il Fallimento in persona del curatore, proponeva azione di responsabilità Controparte_1 ex artt. 146 comma 2 L.F. e 2746 c.c. affermando che: (i) in data 06.03.2014 veniva dichiarato il Fallimento della (ii) dalle indagini svolte e dall'esame delle scritture contabili Controparte_1 della società ora fallita emergeva che l'amministratore unico della società, non Parte_1 aveva osservato gli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale, in quanto risultavano ammanchi per oltre € 100.199,65; (iii) peraltro, lo non aveva consegnato al curatore la Parte_1 contabilità degli anni 2013 e 2014, né il veicolo Renault Megane BM 490 GJ, di proprietà della società.
Il chiedeva dunque che il Tribunale accertasse e dichiarasse la mancata consegna della CP_1 contabilità della società da parte dello e del veicolo suindicato, nonché che accertasse Parte_2
l'ammanco di € 100.199,65; conseguentemente, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno e alla consegna dell'ammanco.
Si costituiva parte convenuta contestando quando ex adverso affermato e chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale n. 554/15 mod. 21 e, nel merito, il rigetto delle domande attoree per manifesta infondatezza ed illegittimità dell'azione di responsabilità intrapresa. Asseriva, in particolare, che non erano state considerate le componenti passive del bilancio d'esercizio 2012, riportandosi alla propria consulenza di parte;
che, all'esito della perquisizione operata per delega del Procuratore della Repubblica di Velletri, la P.G. operante rinveniva la documentazione contabile di cui si lamentava la mancata consegna;
che il veicolo tg. BM 490 GJ era un relitto con un valore irrisorio;
che mancava il nesso di casualità tra inadempimento e danno.
Alla udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I., ritenuto non sussistere rapporto di pregiudizialità tra la domanda e l'accertamento penale, assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio incaricando il
CTU di verificare “se la contabilità della società sia stata tenuta o meno Controparte_1 regolarmente e se fosse completa – in caso di risposta negativa, indicando specificamente quali fossero le incompletezze o le irregolarità; se vifosse realmente, all'epoca del fallimento, una disponibilità di cassa di € 100.199,65 (o di altro ammontare eventualmente accertato); in caso di risposta affermativa al precedente quesito, dica se risulti dagli atti l'utilizzo di tale somma o di parte di essa”.
§1.2 - Il Tribunale, all'esito, decideva come segue: “ Condanna a risarcire al Parte_1
a somma di € 100.199,95 a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla dichiarazione del fallimento fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo, a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento;
2) Rigetta le restanti domande ed eccezioni;
3) Condanna a rifondere a favore dello Stato le spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in Euro 545,00 per spese ed in Euro 13.430,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge;
4) Spese di CTU a carico del soccombente”.
§1.3 - Il giudice di primo grado, espletata la detta istruttoria e respinta l'istanza ex art. 295 CPC con riguardo alla pendenza del processo penale per assenza di pregiudizialità, a sostegno della decisione formulava le seguenti considerazioni: “…Conviene premettere alcune considerazioni di ordine generale in tema di responsabilità degli amministratori. Secondo la giurisprudenza, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. presenta natura unitaria e cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2392 e 2393 c.c., sia dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 c.c.. L'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 c.c., in particolare, si fonda sulla violazione perpetrata dagli amministratori, nell'esercizio delle loro attribuzioni, di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia, che si sia tradotta in pregiudizio per il patrimonio sociale. Invece,
l'azione ex art. 2934 c.c. integra una fattispecie di responsabilità extracontrattuale ed è volta alla reintegrazione del patrimonio sociale, leso nella sua integrità dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore (cfr. ex multis Cass. n. 10937/97, Cass. 25977/2008). È conseguentemente onere della parte attrice quello di dimostrare, da un lato, la violazione dell'obbligo di adempiere con la necessaria diligenza gli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali e, dall'altro lato, di dimostrare la sussistenza di un danno imputabile al comportamento posto in essere dall'amministratore.
Per le società a responsabilità limitata, l'art. 2476 c.c. dispone che gli amministratori sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.
Trattasi della speciale diligenza richiesta, ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, al professionista. Si osserva che, ai fini della risarcibilità del danno, parte attrice deve allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini summenzionati, nonché provare l'esistenza di un danno concreto, che si estrinsechi nel depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, nonché nella possibilità di ricondurre detta lesione alla condotta dell'amministratore inadempiente. Invero, grava sull'amministratore l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, rispetto agli addebiti contestati, dell'adempimento, manifestatosi nell'osservanza dei doveri e degli obblighi imposti (cfr. Cass. n. 22911/2010). L'esame del nesso causale si definisce mediante un duplice giudizio, il primo diretto all'individuazione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, ed il secondo diretto, di contro, a determinare l'entità del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. Sul tema della quantificazione del danno, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto.
Le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta della documentazione contabile, non sono pertanto di per sé causa di danno e fonte di obbligo risarcitorio a carico dell'amministratore, in quanto dovrà sempre essere verificata l'esistenza di concreti danni patrimoniali patiti dalla società in conseguenza della condotta dell'organo amministrativo. Più precisamente, tale ultima verifica è compresa nell'onere di allegazione e prova gravante sull'attore
“potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606). Orbene, nel caso di specie tra gli atti di mala gestio imputati all'amministratore figura l'omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili societarie. Il C.T.U. nel suo elaborato ha concluso di non potersi esprimere sulla corretta tenuta della contabilità, atteso che “le scritture contabili e i documenti della società fallita risultano parziali, mancando partitari, le fatture di acquisto, le fatture di vendita, gli estratti conto bancari ed ogni altra documentazione relativa alle registrazioni contabili effettuate sui registri IVA e sul libro giornale della società con sede in Valmontone, Via Colle Verdone n. 1/A”. Controparte_2
Non si tratta, pertanto, di mere irregolarità formali, dovendosi invero ritenere che l'amministratore abbia violato specifiche disposizioni di legge, con il conseguente pregiudizio per il patrimonio sociale.
Ciò posto, quanto all'addebito individuato dalla curatela e costituito dalla mancata osservazione degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale, risultando ammanchi per oltre €
100.199,65, l'attore sostiene, in punto di fatto, che dalla contabilità della società fallita non risulta che l'uscita in questione avesse una causale e che si tratterebbe quindi di cessione di liquidità "distrattiva", effettuata in danno della società fallita. In diritto, l'attore sostiene che tale operazione sia fonte di responsabilità dell'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., e che il danno si debba quantificare in misura pari all'ammontare complessivo dell'ammanco.
Secondo parte convenuta la società “alla luce del bilancio d'esercizio 2012 aveva si in cassa la somma di € 100.199,95, ma anche un totale passività verso fornitori pari ad € 186.455,56, oltre che € 4.676,47
a titolo di debiti per fornitori esteri. In sostanza da tale dato oggettivo si evincono consistenti ammanchi e componenti negative che la curatela fallimentare ha omesso di accertare con riferimento alle propria deduzioni contabili” (così a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, il C.T.U. si è così espresso: “la società fallita alla data del 31 dicembre 2012, ha indicato in bilancio una disponibilità di cassa pari ad euro 100.199,65. […] A seguito delle movimentazioni riscontrate dall' esame del conto cassa, individuato nella contabilità con il numero di partitario 31.01.01, si è rilevato un' eccedenza delle entrate rispetto alle uscite pari ad euro 7.320,00, che sono andate ad incrementare il saldo finale alla data 31 dicembre 2012, di euro 100.199,65. Non si dispone del libro giornale relativo all' anno 2014, della società necessario per i riscontri Controparte_2 successivi alla data del 31 dicembre 2013”. In conclusione, l'attore afferma che risulta una disponibilità di cassa della quale non si conosce l'utilizzo; i convenuti non negano che risultasse la disponibilità di cassa, ma rilevano che non sono state prese in considerazione le componenti negative del bilancio, senza tuttavia indicare come effettivamente le somme sarebbero state utilizzate;
il C.T.U. conferma, per quanto di sua competenza, di non aver reperito documenti idonei a ricostruire l'utilizzo della somma di denaro. In questa situazione, si può dunque ritenere provato che la somma di € 100.199,65 risultante dal bilancio al 31 dicembre 2012, non rinvenuta alla dichiarazione di fallimento, risulta mancare per motivi che non è stato possibile ricostruire. Si può inoltre ritenere accertato che tale evento abbia depauperato ingiustificatamente il patrimonio della società, risolvendosi in un danno patrimoniale.
La condotta dell'amministratore, ad avviso di questo Tribunale, si qualifica come una violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, e tale da comportare la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2746 c.c..
Infatti, uno dei principali doveri di ogni amministratore è quello di astenersi da atti dispersivi del patrimonio.
È poi stata provata da parte del l'effettiva esistenza di un danno per la società, essendo CP_1 stato allegato in maniera precisa il comportamento dell'amministratore non conforme allo statuto o alla legge, il danno ed il nesso di causalità. Peraltro, come sopra ricordato, qualora l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda impossibile al curatore fornire la prova del nesso causale, la condotta va considerata di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio. Pertanto, l'addebito è fondato e la domanda risarcitoria va accolta.
Il quantum del risarcimento corrisponde ad € 100.199,65, come richiesto. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così liquidata deve essere applicata la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno (nel caso di specie la dichiarazione di fallimento) fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo, a decorrere dalla data del fallimento.
In ordine alla mancata consegna al fallimento del veicolo Renault Megane BM 490 GJ, di proprietà della società, si tratta di circostanza incontestata. Lo stesso convenuto nei suoi scritti conclusivi così scrive: “La distrazione di cui si duole controparte anche circa il fatto che la avesse Controparte_1 occultato il veicolo tg. BM 490 GJ è anch'essa del tutto priva di rilevanza giuridica, ritenuto che trattasi di un veicolo assai vetusto di scarso valore economico, anzi acquistato nell'anno 2009 alla trascurabile somma di € 2.000,00 prezzo irrisorio che alla data del fallimento, di fatto occorso il 06.03.2014 (quindi cinque anni dopo dall'acquisto di un veicolo che aveva percorso già molti Km) non avrebbe più avuto un valore censibile né più commerciabile”. Tuttavia, parte attrice, che ne era onerata, non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a stimare se e quale residuo valore conservasse, alla data del fallimento, il succitato veicolo. Anzi, pur avendo fatto riferimento in citazione al certificato della motorizzazione relativo al veicolo, nulla ha prodotto;
così creando una situazione di vuoto probatorio che, trattandosi di tema di prova certamente nella piena disponibilità dell'attore, non può essere il Tribunale a colmare inammissibilmente d'ufficio. La domanda di risarcimento del danno deve essere conseguentemente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.Lgs 115/02 TU Spese di giustizia (attesa l'ammissione del al gratuito CP_1 patrocinio) come in dispositivo secondo il D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata”.
§ 2 — Ha proposto appello l'originario convenuto contestando la sentenza di primo grado Parte_1
e chiedendo “ in rito ed in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Velletri in favore del Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di imprese disporre la rimessione del giudizio dianzi ad esso quale giudice competente in primo grado;
in via principale e nel merito: in totale riforma della sentenza appellata, disporre il rigetto della domanda di risarcimento del danno come proposta perché infondata in fatto
e diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha resistito la curatela della chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza in atti la Corte respingeva l'istanza inibitoria formulata da parte appellante. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe- come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello , composto di 7 pagine, è articolato in due motivi.
§3.1 – Con il primo motivo – titolato “ Difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Velletri adito per competenza per materia del Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di imprese” - l'appellantesi duole del difetto di giurisdizione del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata trattandosi di azioni sociali di responsabilità contro gli amministratori, e quindi materia d'impresa, la cui competenza è da ascrivere in via esclusiva alla apposita sezione specializzata presso il Tribunale di Roma.
§3.2 Con il secondo motivo – titolato “ Nel merito: erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per mancata prova del danno oggetto di condanna al risarcimento” – l'appellante si duole della erroneità della sentenza, deducendo che il CTU non avrebbe pienamente risposto alla prima parte del secondo quesito posto dal giudice di prime cure, ovvero “se vi fosse realmente, all' epoca del fallimento, una disponibilità di cassa di € 100.199,65 (o di altro ammontare eventualmente accertato); in caso di risposta affermativa al precedente quesito, dica se risulti dagli atti l'utilizzo di tale somma o di parte di essa”. Aggiunge, poi, l'appellante che come dalla sentenza del procedimento penale risulta che il giudice ha assolto l'imputato per la condotta distrattiva di cui all'art. 216 L.F., commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
§4- L'appello è ai limiti della temerarietà.
§4.1 – Quanto al primo motivo, oltre a dover rilevarsi che la sentenza è stata emessa in formazione collegale sicchè non può determinarsi in ogni caso alcun rilievo di nullità, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato (come del resto ha fatto il primo giudice anche nella parte in cui ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio e negando la pregiudizialità del giudizio penale) la peculiarità dell'azione del curatore fallimentare, nella sua “unione” tra azione contrattuale ed extracontrattuale, con la conseguenza evidente che non può farsi riferimento alla materia squisitamente societaria di competenza della sezione specializzata (v. per tutte Cass. Sez. Unite n.
5089 del 26/02/2025). Nulla, invece, parte appellante spende con riguardo a detta giurisprudenza, alla quale si è conformato il Tribunale, anche sotto il profilo della unitarietà dell'azione e dell'unico simultaneo processo.
Peraltro, se poi si voleva far valere una incompetenza territoriale, era onere del convenuto formulare tempestivamente la relativa eccezione, mentre al riguardo nulla viene detto in sede di gravame.
§3.2 – E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di appello. Innanzitutto, è ' condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla completezza della CTU che nel rispondere al quesito proposto ha rilevato come fossero esistenti le passività in esame, chiarendo che: “Alla stregua di quanto sopra, si evidenzia che la società fallita alla data del
31 dicembre 2012, ha indicato in bilancio una disponibilità di cassa pari ad euro 100.199,65”.
L'unico motivo per cui il CTU non ha potuto dimostrare l'esistenza della passività al momento del fallimento – avente data 08.06.2016 – ma solo relativamente all'anno 2012 sta nella circostanza che le scritture contabili successive allo stesso anno risultavano mancanti in tutto o in parte. La responsabilità di tale mancanza è da ascrivere integralmente allo condividendosi così le Parte_1 conclusioni a cui è giunto il Tribunale. L'appellante, tuttavia, insiste argomentando come la sentenza penale di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. per la condotta distrattiva di cui all'art. 216 L.F. costituisca elemento di prova utile a propendere per l'assenza di responsabilità dell'unico amministratore Parte_1
Occorre innanzitutto premettere che la consulenza tecnica in parola è stata elaborata e redatta successivamente al rinvio a giudizio dello in quanto depositata dal CTU in data 02.10.2019, Parte_1 ovvero durante il procedimento penale. Ciò non ha consentito al giudice penale di prenderne visione all'interno del processo, né tantomeno di fondarvi piena prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Ne consegue che la decisione di assolvere per insufficienza di prove (art. 530 co. 2 c.p.p.) l'imputato in merito alla sua condotta distrattiva ex art. 216 co.
1-2 L.F. non può screditare in alcun modo una consulenza tecnica successivamente prodotta d'ufficio nel diverso e parallelo giudizio civile, che invece riconosce evidenti responsabilità in capo all'imputato penalmente assolto.
Va, poi, aggiunto che l'aver escluso che lo abbia “distratto” la somma non incide in alcun Parte_1 modo sulla sua responsabilità per “mala gestio” e, quindi, per assenza di perizia e vigilanza, condotta omissiva che proprio dal procedimento penale emerge con chiarezza a proposito della tenuta delle scritture contabile, elementi probatori che ben possono essere utilizzati ex art. 116 CPC in questa sede, anche perché lo stesso ha invocato l'utilizzabilità di detta sentenza penale. Parte_1
La sentenza, quindi, va confermata sul punto con le seguenti integrazioni.
Va, infatti, evidenziato come il criterio che ha veicolato il giudice penale a propendere per l'assolvimento dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., fosse ben diverso da quello che guida il giudice civile, laddove chiamato a stabilire la presenza del nesso di casualità, o alla valutazione di una prova: come noto e pacifico, infatti, l'onere di rinvenire una colpa “oltre ogni ragionevole dubbio”, è differente e meno stringente rispetto alla “ragionevole probabilità” di stampo civilistico.
Ne consegue che il giudice civile – oltre ad avere una mera facoltà di attribuire al giudizio penale valore di argomento di prova (art. 116 c.p.c.), non essendo quindi certamente vincolato alle conclusioni definite dal giudizio penale – è inoltre ben libero di giungere a conclusioni radicalmente diverse anche sul piano della responsabilità, oltre che su quello di valutazione delle prove.
Pertanto, nel presente giudizio lo – che quale appellante aveva gli oneri di allegazione e di Parte_1 prova – non ha fornito alcuna giustificazione né tanto meno riscontro in ordine alla utilizzazione di detta somma, non rinvenuta nelle casse della società fallita da parte del curatore, al quale neppure sono stati forniti riscontri documentali circa la destinazione della stessa, sicchè anche a voler escludere una distrazione operata dallo stesso (come ha fatto il giudice penale), Parte_1 quest'ultimo – nella sua qualità – aveva, come già detto sopra, un onere di vigilanza e di gestione di detta somma, per la quale non è dato conoscere la effettiva destinazione.
Tanto esposto, il gravame va respinto . § 6 — Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.Lgs 115/02 TU Spese di giustizia (attesa l'ammissione del CP_1 al gratuito patrocinio con provvedimento del giudice delegato in data 13 novembre 2023 in atti) secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi (anche in ragione della procedura di inibitoria), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali (se dovuti). Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 515/2023 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00
- oltre accessori se dovuti – in favore dello Stato ex art. 133 D.Lgs 115/02;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sig.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3570 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza cartolare del 28.10.2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Cipriani;
APPELLANTE
E
in persona del curatore p.t. Avv. Irene Controparte_1
D'Orio C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dell'Olmo. P.IVA_1
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Il Fallimento in persona del curatore, proponeva azione di responsabilità Controparte_1 ex artt. 146 comma 2 L.F. e 2746 c.c. affermando che: (i) in data 06.03.2014 veniva dichiarato il Fallimento della (ii) dalle indagini svolte e dall'esame delle scritture contabili Controparte_1 della società ora fallita emergeva che l'amministratore unico della società, non Parte_1 aveva osservato gli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale, in quanto risultavano ammanchi per oltre € 100.199,65; (iii) peraltro, lo non aveva consegnato al curatore la Parte_1 contabilità degli anni 2013 e 2014, né il veicolo Renault Megane BM 490 GJ, di proprietà della società.
Il chiedeva dunque che il Tribunale accertasse e dichiarasse la mancata consegna della CP_1 contabilità della società da parte dello e del veicolo suindicato, nonché che accertasse Parte_2
l'ammanco di € 100.199,65; conseguentemente, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno e alla consegna dell'ammanco.
Si costituiva parte convenuta contestando quando ex adverso affermato e chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale n. 554/15 mod. 21 e, nel merito, il rigetto delle domande attoree per manifesta infondatezza ed illegittimità dell'azione di responsabilità intrapresa. Asseriva, in particolare, che non erano state considerate le componenti passive del bilancio d'esercizio 2012, riportandosi alla propria consulenza di parte;
che, all'esito della perquisizione operata per delega del Procuratore della Repubblica di Velletri, la P.G. operante rinveniva la documentazione contabile di cui si lamentava la mancata consegna;
che il veicolo tg. BM 490 GJ era un relitto con un valore irrisorio;
che mancava il nesso di casualità tra inadempimento e danno.
Alla udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I., ritenuto non sussistere rapporto di pregiudizialità tra la domanda e l'accertamento penale, assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio incaricando il
CTU di verificare “se la contabilità della società sia stata tenuta o meno Controparte_1 regolarmente e se fosse completa – in caso di risposta negativa, indicando specificamente quali fossero le incompletezze o le irregolarità; se vifosse realmente, all'epoca del fallimento, una disponibilità di cassa di € 100.199,65 (o di altro ammontare eventualmente accertato); in caso di risposta affermativa al precedente quesito, dica se risulti dagli atti l'utilizzo di tale somma o di parte di essa”.
§1.2 - Il Tribunale, all'esito, decideva come segue: “ Condanna a risarcire al Parte_1
a somma di € 100.199,95 a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla dichiarazione del fallimento fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo, a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento;
2) Rigetta le restanti domande ed eccezioni;
3) Condanna a rifondere a favore dello Stato le spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in Euro 545,00 per spese ed in Euro 13.430,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge;
4) Spese di CTU a carico del soccombente”.
§1.3 - Il giudice di primo grado, espletata la detta istruttoria e respinta l'istanza ex art. 295 CPC con riguardo alla pendenza del processo penale per assenza di pregiudizialità, a sostegno della decisione formulava le seguenti considerazioni: “…Conviene premettere alcune considerazioni di ordine generale in tema di responsabilità degli amministratori. Secondo la giurisprudenza, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. presenta natura unitaria e cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2392 e 2393 c.c., sia dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 c.c.. L'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 c.c., in particolare, si fonda sulla violazione perpetrata dagli amministratori, nell'esercizio delle loro attribuzioni, di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia, che si sia tradotta in pregiudizio per il patrimonio sociale. Invece,
l'azione ex art. 2934 c.c. integra una fattispecie di responsabilità extracontrattuale ed è volta alla reintegrazione del patrimonio sociale, leso nella sua integrità dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore (cfr. ex multis Cass. n. 10937/97, Cass. 25977/2008). È conseguentemente onere della parte attrice quello di dimostrare, da un lato, la violazione dell'obbligo di adempiere con la necessaria diligenza gli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali e, dall'altro lato, di dimostrare la sussistenza di un danno imputabile al comportamento posto in essere dall'amministratore.
Per le società a responsabilità limitata, l'art. 2476 c.c. dispone che gli amministratori sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.
Trattasi della speciale diligenza richiesta, ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, al professionista. Si osserva che, ai fini della risarcibilità del danno, parte attrice deve allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini summenzionati, nonché provare l'esistenza di un danno concreto, che si estrinsechi nel depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, nonché nella possibilità di ricondurre detta lesione alla condotta dell'amministratore inadempiente. Invero, grava sull'amministratore l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, rispetto agli addebiti contestati, dell'adempimento, manifestatosi nell'osservanza dei doveri e degli obblighi imposti (cfr. Cass. n. 22911/2010). L'esame del nesso causale si definisce mediante un duplice giudizio, il primo diretto all'individuazione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, ed il secondo diretto, di contro, a determinare l'entità del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. Sul tema della quantificazione del danno, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto.
Le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta della documentazione contabile, non sono pertanto di per sé causa di danno e fonte di obbligo risarcitorio a carico dell'amministratore, in quanto dovrà sempre essere verificata l'esistenza di concreti danni patrimoniali patiti dalla società in conseguenza della condotta dell'organo amministrativo. Più precisamente, tale ultima verifica è compresa nell'onere di allegazione e prova gravante sull'attore
“potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606). Orbene, nel caso di specie tra gli atti di mala gestio imputati all'amministratore figura l'omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili societarie. Il C.T.U. nel suo elaborato ha concluso di non potersi esprimere sulla corretta tenuta della contabilità, atteso che “le scritture contabili e i documenti della società fallita risultano parziali, mancando partitari, le fatture di acquisto, le fatture di vendita, gli estratti conto bancari ed ogni altra documentazione relativa alle registrazioni contabili effettuate sui registri IVA e sul libro giornale della società con sede in Valmontone, Via Colle Verdone n. 1/A”. Controparte_2
Non si tratta, pertanto, di mere irregolarità formali, dovendosi invero ritenere che l'amministratore abbia violato specifiche disposizioni di legge, con il conseguente pregiudizio per il patrimonio sociale.
Ciò posto, quanto all'addebito individuato dalla curatela e costituito dalla mancata osservazione degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale, risultando ammanchi per oltre €
100.199,65, l'attore sostiene, in punto di fatto, che dalla contabilità della società fallita non risulta che l'uscita in questione avesse una causale e che si tratterebbe quindi di cessione di liquidità "distrattiva", effettuata in danno della società fallita. In diritto, l'attore sostiene che tale operazione sia fonte di responsabilità dell'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., e che il danno si debba quantificare in misura pari all'ammontare complessivo dell'ammanco.
Secondo parte convenuta la società “alla luce del bilancio d'esercizio 2012 aveva si in cassa la somma di € 100.199,95, ma anche un totale passività verso fornitori pari ad € 186.455,56, oltre che € 4.676,47
a titolo di debiti per fornitori esteri. In sostanza da tale dato oggettivo si evincono consistenti ammanchi e componenti negative che la curatela fallimentare ha omesso di accertare con riferimento alle propria deduzioni contabili” (così a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, il C.T.U. si è così espresso: “la società fallita alla data del 31 dicembre 2012, ha indicato in bilancio una disponibilità di cassa pari ad euro 100.199,65. […] A seguito delle movimentazioni riscontrate dall' esame del conto cassa, individuato nella contabilità con il numero di partitario 31.01.01, si è rilevato un' eccedenza delle entrate rispetto alle uscite pari ad euro 7.320,00, che sono andate ad incrementare il saldo finale alla data 31 dicembre 2012, di euro 100.199,65. Non si dispone del libro giornale relativo all' anno 2014, della società necessario per i riscontri Controparte_2 successivi alla data del 31 dicembre 2013”. In conclusione, l'attore afferma che risulta una disponibilità di cassa della quale non si conosce l'utilizzo; i convenuti non negano che risultasse la disponibilità di cassa, ma rilevano che non sono state prese in considerazione le componenti negative del bilancio, senza tuttavia indicare come effettivamente le somme sarebbero state utilizzate;
il C.T.U. conferma, per quanto di sua competenza, di non aver reperito documenti idonei a ricostruire l'utilizzo della somma di denaro. In questa situazione, si può dunque ritenere provato che la somma di € 100.199,65 risultante dal bilancio al 31 dicembre 2012, non rinvenuta alla dichiarazione di fallimento, risulta mancare per motivi che non è stato possibile ricostruire. Si può inoltre ritenere accertato che tale evento abbia depauperato ingiustificatamente il patrimonio della società, risolvendosi in un danno patrimoniale.
La condotta dell'amministratore, ad avviso di questo Tribunale, si qualifica come una violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, e tale da comportare la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2746 c.c..
Infatti, uno dei principali doveri di ogni amministratore è quello di astenersi da atti dispersivi del patrimonio.
È poi stata provata da parte del l'effettiva esistenza di un danno per la società, essendo CP_1 stato allegato in maniera precisa il comportamento dell'amministratore non conforme allo statuto o alla legge, il danno ed il nesso di causalità. Peraltro, come sopra ricordato, qualora l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda impossibile al curatore fornire la prova del nesso causale, la condotta va considerata di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio. Pertanto, l'addebito è fondato e la domanda risarcitoria va accolta.
Il quantum del risarcimento corrisponde ad € 100.199,65, come richiesto. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così liquidata deve essere applicata la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno (nel caso di specie la dichiarazione di fallimento) fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo, a decorrere dalla data del fallimento.
In ordine alla mancata consegna al fallimento del veicolo Renault Megane BM 490 GJ, di proprietà della società, si tratta di circostanza incontestata. Lo stesso convenuto nei suoi scritti conclusivi così scrive: “La distrazione di cui si duole controparte anche circa il fatto che la avesse Controparte_1 occultato il veicolo tg. BM 490 GJ è anch'essa del tutto priva di rilevanza giuridica, ritenuto che trattasi di un veicolo assai vetusto di scarso valore economico, anzi acquistato nell'anno 2009 alla trascurabile somma di € 2.000,00 prezzo irrisorio che alla data del fallimento, di fatto occorso il 06.03.2014 (quindi cinque anni dopo dall'acquisto di un veicolo che aveva percorso già molti Km) non avrebbe più avuto un valore censibile né più commerciabile”. Tuttavia, parte attrice, che ne era onerata, non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a stimare se e quale residuo valore conservasse, alla data del fallimento, il succitato veicolo. Anzi, pur avendo fatto riferimento in citazione al certificato della motorizzazione relativo al veicolo, nulla ha prodotto;
così creando una situazione di vuoto probatorio che, trattandosi di tema di prova certamente nella piena disponibilità dell'attore, non può essere il Tribunale a colmare inammissibilmente d'ufficio. La domanda di risarcimento del danno deve essere conseguentemente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.Lgs 115/02 TU Spese di giustizia (attesa l'ammissione del al gratuito CP_1 patrocinio) come in dispositivo secondo il D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata”.
§ 2 — Ha proposto appello l'originario convenuto contestando la sentenza di primo grado Parte_1
e chiedendo “ in rito ed in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Velletri in favore del Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di imprese disporre la rimessione del giudizio dianzi ad esso quale giudice competente in primo grado;
in via principale e nel merito: in totale riforma della sentenza appellata, disporre il rigetto della domanda di risarcimento del danno come proposta perché infondata in fatto
e diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha resistito la curatela della chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza in atti la Corte respingeva l'istanza inibitoria formulata da parte appellante. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe- come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello , composto di 7 pagine, è articolato in due motivi.
§3.1 – Con il primo motivo – titolato “ Difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Velletri adito per competenza per materia del Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di imprese” - l'appellantesi duole del difetto di giurisdizione del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata trattandosi di azioni sociali di responsabilità contro gli amministratori, e quindi materia d'impresa, la cui competenza è da ascrivere in via esclusiva alla apposita sezione specializzata presso il Tribunale di Roma.
§3.2 Con il secondo motivo – titolato “ Nel merito: erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per mancata prova del danno oggetto di condanna al risarcimento” – l'appellante si duole della erroneità della sentenza, deducendo che il CTU non avrebbe pienamente risposto alla prima parte del secondo quesito posto dal giudice di prime cure, ovvero “se vi fosse realmente, all' epoca del fallimento, una disponibilità di cassa di € 100.199,65 (o di altro ammontare eventualmente accertato); in caso di risposta affermativa al precedente quesito, dica se risulti dagli atti l'utilizzo di tale somma o di parte di essa”. Aggiunge, poi, l'appellante che come dalla sentenza del procedimento penale risulta che il giudice ha assolto l'imputato per la condotta distrattiva di cui all'art. 216 L.F., commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
§4- L'appello è ai limiti della temerarietà.
§4.1 – Quanto al primo motivo, oltre a dover rilevarsi che la sentenza è stata emessa in formazione collegale sicchè non può determinarsi in ogni caso alcun rilievo di nullità, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato (come del resto ha fatto il primo giudice anche nella parte in cui ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio e negando la pregiudizialità del giudizio penale) la peculiarità dell'azione del curatore fallimentare, nella sua “unione” tra azione contrattuale ed extracontrattuale, con la conseguenza evidente che non può farsi riferimento alla materia squisitamente societaria di competenza della sezione specializzata (v. per tutte Cass. Sez. Unite n.
5089 del 26/02/2025). Nulla, invece, parte appellante spende con riguardo a detta giurisprudenza, alla quale si è conformato il Tribunale, anche sotto il profilo della unitarietà dell'azione e dell'unico simultaneo processo.
Peraltro, se poi si voleva far valere una incompetenza territoriale, era onere del convenuto formulare tempestivamente la relativa eccezione, mentre al riguardo nulla viene detto in sede di gravame.
§3.2 – E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di appello. Innanzitutto, è ' condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla completezza della CTU che nel rispondere al quesito proposto ha rilevato come fossero esistenti le passività in esame, chiarendo che: “Alla stregua di quanto sopra, si evidenzia che la società fallita alla data del
31 dicembre 2012, ha indicato in bilancio una disponibilità di cassa pari ad euro 100.199,65”.
L'unico motivo per cui il CTU non ha potuto dimostrare l'esistenza della passività al momento del fallimento – avente data 08.06.2016 – ma solo relativamente all'anno 2012 sta nella circostanza che le scritture contabili successive allo stesso anno risultavano mancanti in tutto o in parte. La responsabilità di tale mancanza è da ascrivere integralmente allo condividendosi così le Parte_1 conclusioni a cui è giunto il Tribunale. L'appellante, tuttavia, insiste argomentando come la sentenza penale di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. per la condotta distrattiva di cui all'art. 216 L.F. costituisca elemento di prova utile a propendere per l'assenza di responsabilità dell'unico amministratore Parte_1
Occorre innanzitutto premettere che la consulenza tecnica in parola è stata elaborata e redatta successivamente al rinvio a giudizio dello in quanto depositata dal CTU in data 02.10.2019, Parte_1 ovvero durante il procedimento penale. Ciò non ha consentito al giudice penale di prenderne visione all'interno del processo, né tantomeno di fondarvi piena prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Ne consegue che la decisione di assolvere per insufficienza di prove (art. 530 co. 2 c.p.p.) l'imputato in merito alla sua condotta distrattiva ex art. 216 co.
1-2 L.F. non può screditare in alcun modo una consulenza tecnica successivamente prodotta d'ufficio nel diverso e parallelo giudizio civile, che invece riconosce evidenti responsabilità in capo all'imputato penalmente assolto.
Va, poi, aggiunto che l'aver escluso che lo abbia “distratto” la somma non incide in alcun Parte_1 modo sulla sua responsabilità per “mala gestio” e, quindi, per assenza di perizia e vigilanza, condotta omissiva che proprio dal procedimento penale emerge con chiarezza a proposito della tenuta delle scritture contabile, elementi probatori che ben possono essere utilizzati ex art. 116 CPC in questa sede, anche perché lo stesso ha invocato l'utilizzabilità di detta sentenza penale. Parte_1
La sentenza, quindi, va confermata sul punto con le seguenti integrazioni.
Va, infatti, evidenziato come il criterio che ha veicolato il giudice penale a propendere per l'assolvimento dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., fosse ben diverso da quello che guida il giudice civile, laddove chiamato a stabilire la presenza del nesso di casualità, o alla valutazione di una prova: come noto e pacifico, infatti, l'onere di rinvenire una colpa “oltre ogni ragionevole dubbio”, è differente e meno stringente rispetto alla “ragionevole probabilità” di stampo civilistico.
Ne consegue che il giudice civile – oltre ad avere una mera facoltà di attribuire al giudizio penale valore di argomento di prova (art. 116 c.p.c.), non essendo quindi certamente vincolato alle conclusioni definite dal giudizio penale – è inoltre ben libero di giungere a conclusioni radicalmente diverse anche sul piano della responsabilità, oltre che su quello di valutazione delle prove.
Pertanto, nel presente giudizio lo – che quale appellante aveva gli oneri di allegazione e di Parte_1 prova – non ha fornito alcuna giustificazione né tanto meno riscontro in ordine alla utilizzazione di detta somma, non rinvenuta nelle casse della società fallita da parte del curatore, al quale neppure sono stati forniti riscontri documentali circa la destinazione della stessa, sicchè anche a voler escludere una distrazione operata dallo stesso (come ha fatto il giudice penale), Parte_1 quest'ultimo – nella sua qualità – aveva, come già detto sopra, un onere di vigilanza e di gestione di detta somma, per la quale non è dato conoscere la effettiva destinazione.
Tanto esposto, il gravame va respinto . § 6 — Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.Lgs 115/02 TU Spese di giustizia (attesa l'ammissione del CP_1 al gratuito patrocinio con provvedimento del giudice delegato in data 13 novembre 2023 in atti) secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi (anche in ragione della procedura di inibitoria), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali (se dovuti). Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 515/2023 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00
- oltre accessori se dovuti – in favore dello Stato ex art. 133 D.Lgs 115/02;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore