TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 638 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente tra
(cod.fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Argirò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla via Nunzio Nasi 6 in
Catanzaro,;
ATTORE
e
( P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro alla Via Nuova n. 1;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni alla persona.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, di fronte al Tribunale di Catanzaro, per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
della somma di € 25.848,73, a titolo di risarcimento del danno, in conseguenza delle lesioni subite a seguito di una caduta verificatasi all'interno del TO in data 21.06.2017, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'infortunio de quo è da attribuirsi in via esclusiva alla Controparte_1
ai sensi per gli effetti degli artt.2051 e 2043 C.C.; condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore del sig. , della somma di € 25.848,73 a titolo di Parte_1
1 risarcimento del danno biologico subito dallo stesso ed a titolo di rimborso delle spese mediche da egli sostenute, in conseguenza dell'incidente de quo, in aderenza a quanto stabilito in consulenza medico legale offerta in atti ed alla Tabella predisposta per il Tribunale di Catanzaro/Milano, od alla maggiore o minore somma ritenuta congrua in corso di giudizio e nei limiti di competenza del
Giudice adito;
condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese competenze ed onorari per il presente giudizio.
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio Controparte_4
chiedendo al Tribunale di rigettare tutte le domande azionate da
[...] Parte_1
in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e peraltro non
[...]
provate. Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Pt_1
In via subordinata ridurre la pretesa risarcitoria nei limiti di giustizia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale , prova per testi e consulenza tecnica , ed all'udienza del 24 ottobre 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da nota di trattazione scritta chiedendo la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
-----------------------
La domanda attorea deve essere inquadrata nell'alveo dell'articolo 2051 c.c. avendo la stessa rappresentato di essere caduto all'interno del TO , mentre intento a fare la spesa CP_3
era inciampato a causa di una barra metallica posizionata in basso al banco frigo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più consolidato della giurisprudenza di legittimità cui il Tribunale ritiene di doversi interamente conformare, il danneggiato che agisca nei confronti del custode per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sul bene oggetto di custodia, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. 11802/2016 e cfr., da ultimo, Cass. S.U. n.
20943/2022).
Inoltre, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il custode ha l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere ovvero ad elidere il nesso causale (Cass. n. 18317/2015; Cass. n.
2 19998/2013). Il caso fortuito, infatti, attiene, non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non all'intrinseco dinamismo della cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti cagionato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia. Resta fermo che per “caso fortuito” debba intendersi anche il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno. Peraltro, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato (Cass. n. 10014/2017).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia dato prova della sussistenza dei presupposti per riconoscere la responsabilità dell' nella CP_3
causazione della sua caduta.
Invero, ferma la non contestazione sulla proprietà del luogo del sinistro da parte del convenuto, deve rilevarsi che non può dirsi raggiunta la prova che la caduta per cui è causa sia avvenuta nei termini descritti dall'attore.
Osserva, innanzitutto, il Tribunale che, dalla documentazione fotografica versata in atti dall'attore, ma anche dal convenuto, non è emerso alcun elemento che possa far ricondurre la caduta che ha interessato il alla cattiva tenuta delle barre metalliche posizionate sui Pt_1
banchi frigo da parte del locale convenuto, che si presentano ben visibili essendo la loro dimensione tale da essere facilmente rilevate dalla comune e diligente condotta dell'individuo e ben ancorate al pavimento, ovvero non presentano scostamenti dalla pavimentazione tale da poter provocare, quello si, la caduta delle persone.
Trattasi, infatti, di documentazione genericamente prodotta dalla difesa attorea la quale neppure ha specificato le precise dinamiche del fatto storico indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
La difesa attorea, nell'atto di citazione, si è, infatti, limitata ad affermare che “giunto in prossimità del banco surgelati, cadeva rovinosamente a terra, dopo aver urtato una barra metallica sporgente non segnalata e posta alla base del medesimo;
(all. doc.fotografica) e neppure nei successivi scritti difensivi ha meglio individuato il luogo e la dinamica del sinistro.
Invero dalla documentazione fotografica esibita risulta come le barre metalliche siano poste in basso sugli spigoli dei banco frigo, onde evitare urti con i carrelli.
Sufficientemente acclarata ai fini probatori, a parere del Tribunale, risultano le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice la quale escussa alla udienza del 25.02.2021 ha confermato” di essere presente al momento dell'accaduto, in quanto ero presente con mio marito ( sig. Parte_1
3 attore) mentre eravamo intenti a guardare i surgelati ; lui è caduto per via di una barra metallica posta sotto il banco dei surgelati”, ma nulla prova circa l'effettiva dinamica della caduta, ovvero se sia salito con i piedi su dette barre, se sia caduto perché il piede incastrato nella barra metallica, o ancora se intento a spingere il carrello della spesa sia andato a sbattere contro di esse ed abbia perso l'equilibrio; certo che dalla documentazione fotografica allegata non può dirsi che le sbarre non erano visibili, presentandosi di grossa pezzatura a perfettamente adiacenti agli spigoli del banco frigo, così come perfettamente ancorate al pavimento, lasciando libero il passaggio per il normale calpestio tra gli altri banchi della spesa. Peraltro l'attore , come provato dalla teste escussa , conosceva perfettamente i luoghi di causa avendo la moglie affermato “ preciso che noi andiamo spesso alla
”, (cfr. verbale udienza del 25.02.2021) inducendo a considerare che la caduta sia stata CP_3
provocata dalla distrazione del sig. intento nello scegliere i surgelati, piuttosto che nella Pt_1
barra di metallo perfettamente visibile, ancorata al pavimento ed adiacente agli spigoli del banco frigo.
La presenza della barra metallica, non può essere considerato quale elemento di ostacolo ai fini del nesso di causalità con l'evento, dovendo ritenersi invece la condotta poco attenta e distratta dell'attore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20986).
Ed ancora “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024, n. 12760).
Principio ribadito anche dalla giurisprudenza di merito “In tema di responsabilità da cose in custodia,
l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile,
4 il danno e che è stato altresì riconosciuto che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c. il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato” (Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 08/02/2024, n. 919).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, non può che affermarsi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente e che, pertanto, la domanda debba essere integralmente respinta essendo l'occorso riconducibile soltanto al comportamento colposo dell'attore, che ha omesso l'uso della ordinaria diligenza interrompendo il nesso causale richiesto dalla normativa invocata nel presente giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022,
n. 147, con riferimento al valore minimo, e ridotte del 50% attesa la modesta difficoltà della controversia.
Le spese di CTU liquidate come da decreto del 24.10.2022 devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_3
spese di lite del giudizio liquidate in complessivi € 1.270,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Catanzaro 31.03.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
5 6
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 638 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente tra
(cod.fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Argirò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla via Nunzio Nasi 6 in
Catanzaro,;
ATTORE
e
( P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro alla Via Nuova n. 1;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni alla persona.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, di fronte al Tribunale di Catanzaro, per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
della somma di € 25.848,73, a titolo di risarcimento del danno, in conseguenza delle lesioni subite a seguito di una caduta verificatasi all'interno del TO in data 21.06.2017, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'infortunio de quo è da attribuirsi in via esclusiva alla Controparte_1
ai sensi per gli effetti degli artt.2051 e 2043 C.C.; condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore del sig. , della somma di € 25.848,73 a titolo di Parte_1
1 risarcimento del danno biologico subito dallo stesso ed a titolo di rimborso delle spese mediche da egli sostenute, in conseguenza dell'incidente de quo, in aderenza a quanto stabilito in consulenza medico legale offerta in atti ed alla Tabella predisposta per il Tribunale di Catanzaro/Milano, od alla maggiore o minore somma ritenuta congrua in corso di giudizio e nei limiti di competenza del
Giudice adito;
condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese competenze ed onorari per il presente giudizio.
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio Controparte_4
chiedendo al Tribunale di rigettare tutte le domande azionate da
[...] Parte_1
in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e peraltro non
[...]
provate. Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Pt_1
In via subordinata ridurre la pretesa risarcitoria nei limiti di giustizia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale , prova per testi e consulenza tecnica , ed all'udienza del 24 ottobre 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da nota di trattazione scritta chiedendo la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
-----------------------
La domanda attorea deve essere inquadrata nell'alveo dell'articolo 2051 c.c. avendo la stessa rappresentato di essere caduto all'interno del TO , mentre intento a fare la spesa CP_3
era inciampato a causa di una barra metallica posizionata in basso al banco frigo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più consolidato della giurisprudenza di legittimità cui il Tribunale ritiene di doversi interamente conformare, il danneggiato che agisca nei confronti del custode per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sul bene oggetto di custodia, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. 11802/2016 e cfr., da ultimo, Cass. S.U. n.
20943/2022).
Inoltre, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il custode ha l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere ovvero ad elidere il nesso causale (Cass. n. 18317/2015; Cass. n.
2 19998/2013). Il caso fortuito, infatti, attiene, non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non all'intrinseco dinamismo della cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti cagionato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia. Resta fermo che per “caso fortuito” debba intendersi anche il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno. Peraltro, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato (Cass. n. 10014/2017).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia dato prova della sussistenza dei presupposti per riconoscere la responsabilità dell' nella CP_3
causazione della sua caduta.
Invero, ferma la non contestazione sulla proprietà del luogo del sinistro da parte del convenuto, deve rilevarsi che non può dirsi raggiunta la prova che la caduta per cui è causa sia avvenuta nei termini descritti dall'attore.
Osserva, innanzitutto, il Tribunale che, dalla documentazione fotografica versata in atti dall'attore, ma anche dal convenuto, non è emerso alcun elemento che possa far ricondurre la caduta che ha interessato il alla cattiva tenuta delle barre metalliche posizionate sui Pt_1
banchi frigo da parte del locale convenuto, che si presentano ben visibili essendo la loro dimensione tale da essere facilmente rilevate dalla comune e diligente condotta dell'individuo e ben ancorate al pavimento, ovvero non presentano scostamenti dalla pavimentazione tale da poter provocare, quello si, la caduta delle persone.
Trattasi, infatti, di documentazione genericamente prodotta dalla difesa attorea la quale neppure ha specificato le precise dinamiche del fatto storico indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
La difesa attorea, nell'atto di citazione, si è, infatti, limitata ad affermare che “giunto in prossimità del banco surgelati, cadeva rovinosamente a terra, dopo aver urtato una barra metallica sporgente non segnalata e posta alla base del medesimo;
(all. doc.fotografica) e neppure nei successivi scritti difensivi ha meglio individuato il luogo e la dinamica del sinistro.
Invero dalla documentazione fotografica esibita risulta come le barre metalliche siano poste in basso sugli spigoli dei banco frigo, onde evitare urti con i carrelli.
Sufficientemente acclarata ai fini probatori, a parere del Tribunale, risultano le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice la quale escussa alla udienza del 25.02.2021 ha confermato” di essere presente al momento dell'accaduto, in quanto ero presente con mio marito ( sig. Parte_1
3 attore) mentre eravamo intenti a guardare i surgelati ; lui è caduto per via di una barra metallica posta sotto il banco dei surgelati”, ma nulla prova circa l'effettiva dinamica della caduta, ovvero se sia salito con i piedi su dette barre, se sia caduto perché il piede incastrato nella barra metallica, o ancora se intento a spingere il carrello della spesa sia andato a sbattere contro di esse ed abbia perso l'equilibrio; certo che dalla documentazione fotografica allegata non può dirsi che le sbarre non erano visibili, presentandosi di grossa pezzatura a perfettamente adiacenti agli spigoli del banco frigo, così come perfettamente ancorate al pavimento, lasciando libero il passaggio per il normale calpestio tra gli altri banchi della spesa. Peraltro l'attore , come provato dalla teste escussa , conosceva perfettamente i luoghi di causa avendo la moglie affermato “ preciso che noi andiamo spesso alla
”, (cfr. verbale udienza del 25.02.2021) inducendo a considerare che la caduta sia stata CP_3
provocata dalla distrazione del sig. intento nello scegliere i surgelati, piuttosto che nella Pt_1
barra di metallo perfettamente visibile, ancorata al pavimento ed adiacente agli spigoli del banco frigo.
La presenza della barra metallica, non può essere considerato quale elemento di ostacolo ai fini del nesso di causalità con l'evento, dovendo ritenersi invece la condotta poco attenta e distratta dell'attore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20986).
Ed ancora “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024, n. 12760).
Principio ribadito anche dalla giurisprudenza di merito “In tema di responsabilità da cose in custodia,
l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile,
4 il danno e che è stato altresì riconosciuto che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c. il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato” (Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 08/02/2024, n. 919).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, non può che affermarsi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente e che, pertanto, la domanda debba essere integralmente respinta essendo l'occorso riconducibile soltanto al comportamento colposo dell'attore, che ha omesso l'uso della ordinaria diligenza interrompendo il nesso causale richiesto dalla normativa invocata nel presente giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022,
n. 147, con riferimento al valore minimo, e ridotte del 50% attesa la modesta difficoltà della controversia.
Le spese di CTU liquidate come da decreto del 24.10.2022 devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_3
spese di lite del giudizio liquidate in complessivi € 1.270,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Catanzaro 31.03.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
5 6