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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2781/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa UI RI- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Michela Gabriella Nocco); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonaridis) CP_1
all'udienza del 4.06.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento- è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ATP –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha negato la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta. Il CTU nel prendere posizione sulle osservazioni della parte istante ha precisato che: “il Sig.
va considerato invalido ultrasessantacinquenne con Pt_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67-99%. Egli è in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita”... corretto l'inquadramento attribuito dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio- grave 67-99%) mentre non risultano presenti i requisiti stabiliti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la natura della presente controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 4.06.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa UI RI
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa UI RI- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Michela Gabriella Nocco); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonaridis) CP_1
all'udienza del 4.06.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento- è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ATP –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha negato la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta. Il CTU nel prendere posizione sulle osservazioni della parte istante ha precisato che: “il Sig.
va considerato invalido ultrasessantacinquenne con Pt_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67-99%. Egli è in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita”... corretto l'inquadramento attribuito dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio- grave 67-99%) mentre non risultano presenti i requisiti stabiliti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la natura della presente controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 4.06.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa UI RI
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