Art. 1.
I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro, stabiliti dall' articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:
a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1955;
b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sara' esercitata dalla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.880 a chilometro per il periodo che va dal 1 gennaio 1956 alla data che il Ministro per i trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a norma dell' art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ;
c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a chilometro.
Le sovvenzioni di cui alle lettere b) e c) saranno assoggettate alle revisioni previste dall' articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e dall' articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237 .
Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare fino al 17 aprile 1959, alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in regime di concessione dal 1 gennaio 1956, e, per quelli da liquidare a partire dal 18 aprile 1959, alla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima nell'esercizio delle due linee.
I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro, stabiliti dall' articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:
a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1955;
b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sara' esercitata dalla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.880 a chilometro per il periodo che va dal 1 gennaio 1956 alla data che il Ministro per i trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a norma dell' art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ;
c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a chilometro.
Le sovvenzioni di cui alle lettere b) e c) saranno assoggettate alle revisioni previste dall' articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e dall' articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237 .
Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare fino al 17 aprile 1959, alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in regime di concessione dal 1 gennaio 1956, e, per quelli da liquidare a partire dal 18 aprile 1959, alla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima nell'esercizio delle due linee.