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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Visone, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
Carlino Adele,
Appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: art. 1676 c.c. – responsabilità del committente in caso di appalto ad un'ATI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.5.2022, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la sentenza n. 6603/2021 pubblicata il 23.11.2021, emessa dal
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva rigettato la domanda di condanna in solido del , ex art. 1676 c.c., limitando la condanna alla sola Controparte_1 [...]
quale datrice di lavoro, di pagamento delle somme analiticamente Controparte_3
richieste per ciascun ricorrente, a titolo di scatti di anzianità, nell'ambito dell'appalto di servizi socio- assistenziali, aggiudicato dal predetto all' CP_1 CP_4 CP_5
Gli appellanti lamentavano l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1676 cc, avendo ritenuto insussistente il vincolo di solidarietà tra il e la in particolare, osservavano CP_1 CP_2 CP_2 che, alla luce della natura giuridica dell' quale aggregazione temporanea di imprese priva di CP_4 autonomia giuridica, doveva escludersi l'esistenza di un soggetto interposto tra la stazione appaltante ed il datore di lavoro, sicchè il Comune poteva certamente esser chiamato quale responsabile solidale per i crediti dei lavoratori. Ribadita la compresenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1676 cc, gli appellanti concludevano, dunque, per la parziale riforma della sentenza anche in punto di spese.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva il insistendo per il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, siccome il presupposto per l'operatività della garanzia ex art. 1676 cc - che opera “fino alla concorrenza del debito” del committente verso l'appaltatore – presuppone, a monte, l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due soggetti. Nello specifico, invece, il Comune di aveva commissionato l'appalto per i servizi di assistenza sociale Controparte_1
non al datore di lavoro (ossia la , ma alla ATI (Associazione Temporanea Controparte_3
d'imprese) costituita dalla e dalla Aido;
solo l'ATI, pertanto, era Controparte_3
titolare di un diritto di credito nei confronti del committente. Dalla titolarità formale e sostanziale del
Contr contratto di appalto e dei crediti in capo alla iscenderebbe, secondo l'appellato, la conseguenza che l'art 1676 cc non è applicabile alla singola impresa facente parte dell'Associazione giacchè manca un rapporto diretto tra la stessa ed il committente per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta.
In ogni caso, osservava l'appellato, difettavano i presupposti per l'operare dell'art. 1676 cc: non sussistevano crediti liquidi ed esigibili all'atto della domanda, così come relazionato dal competente
Dirigente nella nota prot. N. 48337/2020; tra l'altro, tutti i pregressi crediti della erano Parte_4
stati oggetto di cessione a favore della cfr cessione rep 8508 del 16.3.2015). Controparte_6
In subordine - con riferimento all'atto di transazione del 16.12.2019 con il quale la Controparte_3 si era obbligata nei confronti dell'Ente a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere ed al contempo a manlevare e mantenere indenne il per quanto dovuto ai lavoratori in virtù del CP_1
contratto rep. 5256 e da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti CP_2 CP_1
inadempimenti e/o violazioni normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi (art. 4 dell'atto di transazione) – ha chiesto di dichiarare la CP_2 obbligata a manlevare e mantenere indenne il da ogni conseguenza derivante dall'eventuale CP_1 accoglimento dell'avverso ricorso.
Il Comune appellato concludeva, quindi, per la conferma della sentenza e chiedeva il rigetto dell'appello. Ins subordine chiedeva di dichiarare la tenuta alla manleva. CP_2
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per il 23.11.2023, rinviata fino all'udienza del 20.2.2025, nella quale la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è fondato.
Si rinvia ai sensi dell'art. 118 d.att. c.p.c. al precedente di questa sezione n. 4280 de 2023 (rel. Del
Prete) le cui motivazioni si condividono e di seguito si riportano.
Va, in diritto, osservato che nell'ambito della legislazione di settore che si è occupata di forme di raggruppamento di imprese rilevante è quella sugli appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici
(1.109/1994); il fenomeno, in tempi recenti, era stato definito dal D.lgvo n. 163 del 2006 art.3 comma
20 secondo cui: "Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta". La norma è poi stata abrogata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici), che nel disciplinare, all'art. 46, gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indica anche “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”; si specifica al co.
12 dell'art. 48 del d. lgs n. 50 cit. che “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario… Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.”.
Il Codice degli appalti pubblici (art. 48), inoltre, distingue tra ATI orizzontali e verticali, intendendo per raggruppamento temporaneo di tipo verticale quello in cui un solo operatore realizza i lavori della categoria prevalente o, nel caso di forniture o servizi, in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali anche in termini economici dal bando ed, invece, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale, invece, viene inteso quello in cui tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di lavori o di prestazione. L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Proprio nell'ambito degli appalti pubblici sono intervenute le prime decisioni della Corte di
Cassazione che hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di imprese come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. E' stata sancita l'ammissibilità nel nostro ordinamento "del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo soltanto interno, non esteriorizzato e senza costituire un'impresa autonoma dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente per oggetto la gestione in comune di un appalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria" (Cass. civ. 3 24-2-1975 n.681).
E' stato osservato che le principali caratteristiche del nuovo contratto sono individuabili, da un lato, nell'autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall'altro, nella presenza di una minima organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche. L'associazione temporanea di imprese è caratterizzata dall'occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione (cfr. Cass. n. 24063/2015).
Del resto, è lo stesso legislatore a precisare che: “Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.” (art. 48 co.
16 cit.)
Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici, si sostanzia quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto (art 48. co 15 sopra cit.), salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5-1998 n. 4728).
In tal senso, la Corte ha altresì precisato che in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. (vedi
Cass.29- 12-2011 n. 29737).
Pertanto, la configurazione come A.T.I spiega la sua efficacia giuridica solo nei rapporti interni tra la stazione appaltante ed i soggetti facenti parte dell'ATI stessa, senza che quest'ultima possa identificare un nuovo soggetto passivo: essa non dissolve la soggettività dei suoi componenti in una distinta e autonoma persona giuridica (v. in tal senso, per tutte, Cons Stato, V, 12 febbraio 2008, n. 490; Ad.
Plen., 15 aprile 2010, n. 1) rimanendo esclusa la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (Cass. n.5751 del 3.3.2020;
Cass. n. 24883/2015; Cass. 15129/2015).
Contr Il rapporto tra l' la va, quindi, ricostruito nei soli termini di mandato con Controparte_3
rappresentanza ed è proprio entro i limiti del potere rappresentativo che la mandataria coop. ha CP_2
agito nei confronti del Comune appaltante, in nome e per conto delle mandanti raggruppate in ATI.
Tenendo conto, dunque, dei principi espressi - ed, in particolare, del fatto che l'ATI non è un soggetto giuridico e, pertanto, ad essa non è imputabile il rapporto obbligatorio derivante dall'aggiudicazione dell'appalto, ma è il solo “intermediario” attraverso cui le imprese riunite si sono interfacciate con la stazione appaltante in virtù del conferimento di un mandato speciale - va allora correttamente interpretata la previsione di cui all'art. 1676 c.c., in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto loro è dovuto per l'attività lavorativa prestata in esecuzione dell'appalto fino alla concorrenza del debito che il committente ha con l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
L'appaltatore – i cui dipendenti hanno diritto a beneficiare della garanzia in esame – ovverosia il soggetto giuridico titolare del rapporto di appalto resta, pur sempre, ciascuna delle imprese nel cui Contr nome e nel cui interesse agisce la mandataria e non l' he non è un soggetto di diritto distinto.
D'altra parte, a ritenere diversamente, i dipendenti delle imprese appaltatrici raggruppate in ATI perderebbero la garanzia della realizzazione dei crediti retributivi assicurata dall'art. 1676 c.c. e sarebbero, quindi, irragionevolmente sottoposti ad un trattamento diverso e deteriore rispetto ai dipendenti di imprese non temporaneamente raggruppate.
Va, quindi, affermata la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. del committente per i crediti CP_1
vantati dai dipendenti della sussistendone i requisiti: 1) l'esistenza di un rapporto di Controparte_2
lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo;
2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
3) l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore - datore di lavoro;
4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli .
Il appellato contesta l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento CP_1
della proposizione della domanda.
Ebbene, dalla documentazione depositata, sin dal I grado, risulta che alla data in cui il CP_1
riceveva la diffida stragiudiziale a mezzo pec, il 4.3.2019, non aveva ancora provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo per l'appalto; ed, infatti, con provvedimento del 13.5.2015 il dirigente del settore programmazione economica attestava l'esistenza del credito e il non ha provato CP_1
l'estinzione dello stesso in data precedente alla diffida.
Del resto, gli appellanti hanno prodotto ulteriore documentazione agli atti del giudizio che viene acquisita, sia perché successiva alla data del deposito del ricorso di primo grado, sia perché ne è necessaria l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in presenza di significativa pista probatoria come sopra evidenziato.
Dalla determina del 4.5.2020 emerge che a tale data esisteva ancora un debito del in relazione CP_1 all'appalto pari almeno ad euro 557.804,79. Un'ulteriore traccia dell'esistenza del credito emerge dall'ordinanza di assegnazione n. 1356 del 2020 emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Quindi, al momento della notifica della diffida stragiudiziale il era ancora debitore. CP_1
Né può avere valenza contraria, la dichiarazione – invocata dall'ente appellato - del Dirigente ai
Servizi Sociali che attesta l'inesistenza di crediti a favore della in quanto: a) resa Controparte_3
con riguardo alla situazione debitoria in essere in data successiva alla diffida;
b) attinente ai rapporti con la sola cooperativa”, che non viene individuata nella sua qualità di mandataria, non CP_2
potendosi escludere – stante la tesi dell'ente diretta a sostenere l'autonomia soggettiva dell'ATI – che essa non si riferisca al debito con “l'ATI ”. CP_5
Infine, il ha eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata responsabilità solidale, alla luce CP_1 del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti dei pregressi crediti della a Parte_4
favore della (cessione rep 8508 del 16.3.2015). Rileva, tuttavia, il Collegio in primo Controparte_6
luogo la genericità delle allegazioni circa il contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019.
Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il si è CP_1 impegnato a pagare alla l'importo di € 1.050.000,00, che riguarda, per la maggior Controparte_3 parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti in quanto solo la somma di
€ 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio. Inoltre, il non ha offerto prova dell'attuazione CP_1
del citato accordo transattivo.
Per le stesse ragioni non può poi accogliersi la richiesta di manleva, formulata in subordine dall'Ente.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va condannato il in solido Controparte_1
con la cooperativa , al pagamento in favore al pagamento in favore di ciascuna parte appellante CP_2
delle seguenti somme:
- per € 770,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_1
2019;
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_2
2019; -
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_3
2019;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese del doppio grado si compensano tra tutte le parti, attesa l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti.
PQM
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che per il resto conferma:
- condanna la ed il , Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore al pagamento in favore di ciascuna parte appellante delle seguenti somme:
- per € 770,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_1
2019;
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_2
2019; -
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_3
2019;
-compensa le spese del doppio grado nei confronti del Comune appellato.
Napoli 20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Arturo Avolio dr.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Visone, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
Carlino Adele,
Appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: art. 1676 c.c. – responsabilità del committente in caso di appalto ad un'ATI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.5.2022, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la sentenza n. 6603/2021 pubblicata il 23.11.2021, emessa dal
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva rigettato la domanda di condanna in solido del , ex art. 1676 c.c., limitando la condanna alla sola Controparte_1 [...]
quale datrice di lavoro, di pagamento delle somme analiticamente Controparte_3
richieste per ciascun ricorrente, a titolo di scatti di anzianità, nell'ambito dell'appalto di servizi socio- assistenziali, aggiudicato dal predetto all' CP_1 CP_4 CP_5
Gli appellanti lamentavano l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1676 cc, avendo ritenuto insussistente il vincolo di solidarietà tra il e la in particolare, osservavano CP_1 CP_2 CP_2 che, alla luce della natura giuridica dell' quale aggregazione temporanea di imprese priva di CP_4 autonomia giuridica, doveva escludersi l'esistenza di un soggetto interposto tra la stazione appaltante ed il datore di lavoro, sicchè il Comune poteva certamente esser chiamato quale responsabile solidale per i crediti dei lavoratori. Ribadita la compresenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1676 cc, gli appellanti concludevano, dunque, per la parziale riforma della sentenza anche in punto di spese.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva il insistendo per il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, siccome il presupposto per l'operatività della garanzia ex art. 1676 cc - che opera “fino alla concorrenza del debito” del committente verso l'appaltatore – presuppone, a monte, l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due soggetti. Nello specifico, invece, il Comune di aveva commissionato l'appalto per i servizi di assistenza sociale Controparte_1
non al datore di lavoro (ossia la , ma alla ATI (Associazione Temporanea Controparte_3
d'imprese) costituita dalla e dalla Aido;
solo l'ATI, pertanto, era Controparte_3
titolare di un diritto di credito nei confronti del committente. Dalla titolarità formale e sostanziale del
Contr contratto di appalto e dei crediti in capo alla iscenderebbe, secondo l'appellato, la conseguenza che l'art 1676 cc non è applicabile alla singola impresa facente parte dell'Associazione giacchè manca un rapporto diretto tra la stessa ed il committente per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta.
In ogni caso, osservava l'appellato, difettavano i presupposti per l'operare dell'art. 1676 cc: non sussistevano crediti liquidi ed esigibili all'atto della domanda, così come relazionato dal competente
Dirigente nella nota prot. N. 48337/2020; tra l'altro, tutti i pregressi crediti della erano Parte_4
stati oggetto di cessione a favore della cfr cessione rep 8508 del 16.3.2015). Controparte_6
In subordine - con riferimento all'atto di transazione del 16.12.2019 con il quale la Controparte_3 si era obbligata nei confronti dell'Ente a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere ed al contempo a manlevare e mantenere indenne il per quanto dovuto ai lavoratori in virtù del CP_1
contratto rep. 5256 e da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti CP_2 CP_1
inadempimenti e/o violazioni normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi (art. 4 dell'atto di transazione) – ha chiesto di dichiarare la CP_2 obbligata a manlevare e mantenere indenne il da ogni conseguenza derivante dall'eventuale CP_1 accoglimento dell'avverso ricorso.
Il Comune appellato concludeva, quindi, per la conferma della sentenza e chiedeva il rigetto dell'appello. Ins subordine chiedeva di dichiarare la tenuta alla manleva. CP_2
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per il 23.11.2023, rinviata fino all'udienza del 20.2.2025, nella quale la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è fondato.
Si rinvia ai sensi dell'art. 118 d.att. c.p.c. al precedente di questa sezione n. 4280 de 2023 (rel. Del
Prete) le cui motivazioni si condividono e di seguito si riportano.
Va, in diritto, osservato che nell'ambito della legislazione di settore che si è occupata di forme di raggruppamento di imprese rilevante è quella sugli appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici
(1.109/1994); il fenomeno, in tempi recenti, era stato definito dal D.lgvo n. 163 del 2006 art.3 comma
20 secondo cui: "Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta". La norma è poi stata abrogata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici), che nel disciplinare, all'art. 46, gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indica anche “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”; si specifica al co.
12 dell'art. 48 del d. lgs n. 50 cit. che “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario… Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.”.
Il Codice degli appalti pubblici (art. 48), inoltre, distingue tra ATI orizzontali e verticali, intendendo per raggruppamento temporaneo di tipo verticale quello in cui un solo operatore realizza i lavori della categoria prevalente o, nel caso di forniture o servizi, in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali anche in termini economici dal bando ed, invece, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale, invece, viene inteso quello in cui tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di lavori o di prestazione. L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Proprio nell'ambito degli appalti pubblici sono intervenute le prime decisioni della Corte di
Cassazione che hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di imprese come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. E' stata sancita l'ammissibilità nel nostro ordinamento "del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo soltanto interno, non esteriorizzato e senza costituire un'impresa autonoma dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente per oggetto la gestione in comune di un appalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria" (Cass. civ. 3 24-2-1975 n.681).
E' stato osservato che le principali caratteristiche del nuovo contratto sono individuabili, da un lato, nell'autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall'altro, nella presenza di una minima organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche. L'associazione temporanea di imprese è caratterizzata dall'occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione (cfr. Cass. n. 24063/2015).
Del resto, è lo stesso legislatore a precisare che: “Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.” (art. 48 co.
16 cit.)
Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici, si sostanzia quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto (art 48. co 15 sopra cit.), salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5-1998 n. 4728).
In tal senso, la Corte ha altresì precisato che in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. (vedi
Cass.29- 12-2011 n. 29737).
Pertanto, la configurazione come A.T.I spiega la sua efficacia giuridica solo nei rapporti interni tra la stazione appaltante ed i soggetti facenti parte dell'ATI stessa, senza che quest'ultima possa identificare un nuovo soggetto passivo: essa non dissolve la soggettività dei suoi componenti in una distinta e autonoma persona giuridica (v. in tal senso, per tutte, Cons Stato, V, 12 febbraio 2008, n. 490; Ad.
Plen., 15 aprile 2010, n. 1) rimanendo esclusa la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (Cass. n.5751 del 3.3.2020;
Cass. n. 24883/2015; Cass. 15129/2015).
Contr Il rapporto tra l' la va, quindi, ricostruito nei soli termini di mandato con Controparte_3
rappresentanza ed è proprio entro i limiti del potere rappresentativo che la mandataria coop. ha CP_2
agito nei confronti del Comune appaltante, in nome e per conto delle mandanti raggruppate in ATI.
Tenendo conto, dunque, dei principi espressi - ed, in particolare, del fatto che l'ATI non è un soggetto giuridico e, pertanto, ad essa non è imputabile il rapporto obbligatorio derivante dall'aggiudicazione dell'appalto, ma è il solo “intermediario” attraverso cui le imprese riunite si sono interfacciate con la stazione appaltante in virtù del conferimento di un mandato speciale - va allora correttamente interpretata la previsione di cui all'art. 1676 c.c., in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto loro è dovuto per l'attività lavorativa prestata in esecuzione dell'appalto fino alla concorrenza del debito che il committente ha con l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
L'appaltatore – i cui dipendenti hanno diritto a beneficiare della garanzia in esame – ovverosia il soggetto giuridico titolare del rapporto di appalto resta, pur sempre, ciascuna delle imprese nel cui Contr nome e nel cui interesse agisce la mandataria e non l' he non è un soggetto di diritto distinto.
D'altra parte, a ritenere diversamente, i dipendenti delle imprese appaltatrici raggruppate in ATI perderebbero la garanzia della realizzazione dei crediti retributivi assicurata dall'art. 1676 c.c. e sarebbero, quindi, irragionevolmente sottoposti ad un trattamento diverso e deteriore rispetto ai dipendenti di imprese non temporaneamente raggruppate.
Va, quindi, affermata la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. del committente per i crediti CP_1
vantati dai dipendenti della sussistendone i requisiti: 1) l'esistenza di un rapporto di Controparte_2
lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo;
2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
3) l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore - datore di lavoro;
4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli .
Il appellato contesta l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento CP_1
della proposizione della domanda.
Ebbene, dalla documentazione depositata, sin dal I grado, risulta che alla data in cui il CP_1
riceveva la diffida stragiudiziale a mezzo pec, il 4.3.2019, non aveva ancora provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo per l'appalto; ed, infatti, con provvedimento del 13.5.2015 il dirigente del settore programmazione economica attestava l'esistenza del credito e il non ha provato CP_1
l'estinzione dello stesso in data precedente alla diffida.
Del resto, gli appellanti hanno prodotto ulteriore documentazione agli atti del giudizio che viene acquisita, sia perché successiva alla data del deposito del ricorso di primo grado, sia perché ne è necessaria l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in presenza di significativa pista probatoria come sopra evidenziato.
Dalla determina del 4.5.2020 emerge che a tale data esisteva ancora un debito del in relazione CP_1 all'appalto pari almeno ad euro 557.804,79. Un'ulteriore traccia dell'esistenza del credito emerge dall'ordinanza di assegnazione n. 1356 del 2020 emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Quindi, al momento della notifica della diffida stragiudiziale il era ancora debitore. CP_1
Né può avere valenza contraria, la dichiarazione – invocata dall'ente appellato - del Dirigente ai
Servizi Sociali che attesta l'inesistenza di crediti a favore della in quanto: a) resa Controparte_3
con riguardo alla situazione debitoria in essere in data successiva alla diffida;
b) attinente ai rapporti con la sola cooperativa”, che non viene individuata nella sua qualità di mandataria, non CP_2
potendosi escludere – stante la tesi dell'ente diretta a sostenere l'autonomia soggettiva dell'ATI – che essa non si riferisca al debito con “l'ATI ”. CP_5
Infine, il ha eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata responsabilità solidale, alla luce CP_1 del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti dei pregressi crediti della a Parte_4
favore della (cessione rep 8508 del 16.3.2015). Rileva, tuttavia, il Collegio in primo Controparte_6
luogo la genericità delle allegazioni circa il contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019.
Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il si è CP_1 impegnato a pagare alla l'importo di € 1.050.000,00, che riguarda, per la maggior Controparte_3 parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti in quanto solo la somma di
€ 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio. Inoltre, il non ha offerto prova dell'attuazione CP_1
del citato accordo transattivo.
Per le stesse ragioni non può poi accogliersi la richiesta di manleva, formulata in subordine dall'Ente.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va condannato il in solido Controparte_1
con la cooperativa , al pagamento in favore al pagamento in favore di ciascuna parte appellante CP_2
delle seguenti somme:
- per € 770,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_1
2019;
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_2
2019; -
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_3
2019;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese del doppio grado si compensano tra tutte le parti, attesa l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti.
PQM
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che per il resto conferma:
- condanna la ed il , Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore al pagamento in favore di ciascuna parte appellante delle seguenti somme:
- per € 770,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_1
2019;
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_2
2019; -
- per : € 836,55 a titolo di scatti di anzianità per il periodo gennaio 2018 – febbraio Parte_3
2019;
-compensa le spese del doppio grado nei confronti del Comune appellato.
Napoli 20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Arturo Avolio dr.ssa Vincenza Totaro