CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1094 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Baldi, elettivamente domiciliata come in Parte_1
atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Carolla CP_1
e Angelo Bellaroba, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24/2022 del Tribunale di Rieti, sez. Lavoro, pubblicata in data 01/02/2022.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
CP_
, premesso di aver ricevuto dall' in data 07.04.2021 la notifica di un atto di precetto Parte_1
per il pagamento della somma di euro 2.765,25 a titolo di spese legali cui era stata condannata in favore dell'Istituto previdenziale dal Tribunale di Rieti con sentenza n. 296/2014; di non esserle mai stato notificato il titolo esecutivo, neppure allegato al precetto, e di essere il credito vantato
CP_ ampiamente prescritto, ha convenuto in giudizio l' chiedendo di “dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- Dichiarare il precetto nullo/improcedibile.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” CP_ Il Tribunale, nella resistenza dell' convenuto, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuta infondato il ricorso argomentando che: a) con la sentenza del 1°luglio
2014 il Tribunale di Rieti aveva rigettato un ricorso proposto dalla condannandola in favore Pt_1
CP_ dell' convenuto in giudizio al pagamento delle spese di lite per complessivi € 2.260, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese
CP_ di ctu;
b) l' aveva intimato alla ricorrente il pagamento delle somme indicate, oltre i compensi per il precetto, con un primo atto di precetto del 31.08.2017, notificato in data 8 settembre 2017 (doc.
3 memoria di costituzione) e con successivo atto di precetto del 15.03.2021, notificato in data
CP_ 07.04.2021, per cui l'eccezione di prescrizione del credito dell' doveva essere rigettata;
c) era infondata anche l'eccezione di nullità del precetto risultando dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 8 settembre 2017, unitamente alla notifica dell'atto di precetto del 31.08.2017; d) la mancata indicazione della data del titolo esecutivo nell'atto di precetto del 15.03.2021 costituiva un'omissione meramente formale che non aveva impedito al debitore di sapere chi fosse il creditore, quale fosse il credito ed il titolo che lo sorreggeva;
e) in mancanza di ulteriori contestazioni in ordine al quantum debeatur il ricorso doveva essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata: 1) per non avere ritenuto palesemente viziato l'atto di precetto del 15.3.2021 e quindi incapace di produrre qualsiasi effetto giuridicamente vincolante;
2) per avere condannato alle spese di lite l'originaria ricorrente in possesso dei requisiti ex art. 42 comma 11 del D.L. 269/2003. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli incombenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di appello censura la gravata sentenza per non avere ritenuto Parte_1 viziato l'atto di precetto del 15.3.2021 che, in mancanza di un riferimento alle precedenti notifiche della sentenza n. 296/2014, non aveva permesso all'appellante di identificare il credito vantato.
La censura non è condivisibile.
CP_ E' documentato (all. 3 fascicolo primo grado che l'Istituto appellato aveva provveduto a notificare in data 8 settembre 2017 all'attuale appellante (raccomandata ricevuta dal destinatario presso il suo domicilio) atto di precetto per il pagamento della somma di euro 2.765,25 per spese e compensi liquidati giudizialmente, di cui al titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di
Rieti n. 296/2014 del 01/07/2014, indicata nella premessa dell'atto stesso e notificata unitamente all'atto di precetto in data 8 settembre 2017, come da relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario del
6 settembre 2017.
CP_ In assenza dell'intimato pagamento l' provvedeva poi a notificare al debitore in data 7 aprile
2021 il successivo atto di precetto del 15 marzo 2021, oggetto di opposizione.
Rileva il Collegio che correttamente il Tribunale, oltre a ritenere infondata l'eccezione di prescrizione formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ha disatteso anche l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per essere stato notificato alla ricorrente, diversamente da quanto da quest'ultima sostenuto, il titolo esecutivo giudiziale unitamente all'atto di precetto in data 8 settembre 2017.
Con riferimento all'eccepita mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo nel secondo atto di precetto del 15.3.2021 il giudice di prime cure, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto trattarsi di una irregolarità meramente formale che non aveva impedito al debitore di sapere chi fosse il creditore ed il tiolo alla base del credito.
La Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente affermato che “la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (Cass. sez. 6 ord. n. 19105 del 18/07/2018, conforme sez. 3 ord. n. 14275 del
05/05/2022).
Nella fattispecie in esame l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nell'atto di precetto del 15 marzo 2021 della data di notifica del titolo esecutivo che, per quanto sopra detto, era stato regolarmente notificato unitamente al precedente atto di precetto in data 8.9.2017, senza contestare che la notifica fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto.
Il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha pertanto affermato che tale irregolarità di natura formale non aveva impedito al debitore di avere conoscenza del credito, del titolo esecutivo e del creditore nei cui confronti avrebbe dovuto adempiere.
Il primo motivo di appello è quindi infondato.
Non può trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo con cui l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal Tribunale invocando il regime di esenzione previsto per i giudizi previdenziali per avere effettuato rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 42 l. 326/2003.
Trattasi di beneficio che non può essere riconosciuto, con riferimento al precedente grado di giudizio, in assenza di rituale dichiarazione resa ai sensi della norma testé citata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi, quale quello di specie, per prestazioni previdenziali o assistenziali, l'interessato ha l'onere di rendere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, delle condizioni reddituali indicate nell'articolo menzionato (e cioè la titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, “di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilite ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.
115").
Nel presente caso di specie l'odierna appellante aveva rilasciato tale dichiarazione nel ricorso di primo grado presentato in via telematica e sottoscritto solo dal suo difensore allegando a tale atto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che non contiene l'impegno a comunicare le eventuali variazioni reddituali e che risulta inidonea quindi, nel suo complesso, a realizzare i requisiti previsti dal citato art. 152 disp. att c.p.c per l'invocata esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Alla stregua delle considerazioni esposte l'appello non è dunque meritevole di accoglimento.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della decisione sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 7 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente CP_ grado di giudizio in favore dell' che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, ed oneri di legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, così deciso il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa