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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 5449 dell'anno 2022, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Marisa Di Iorio;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Inglese;
Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per divorzio giudiziale, ha adito questo Tribunale Parte_1 affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
. Controparte_1
Il matrimonio concordatario è stato contratto dalle parti in Roma il 9 settembre 2009, con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Roma, anno 2009, atto n. 00468, parte 2, Serie A05. Dalla loro unione è nato a [...] il [...]. Per_1
In data 16 giugno 2021 è stato emesso dal tribunale di Tivoli decreto di omologa della separazione consensuale, depositato in data 21 giugno 2021;
Ha esposto il ricorrente che:
- nei primissimi mesi dopo l'omologa della separazione ci sono stati dei seri dissensi tra la IG.ra e il IG. in merito alla gestione del figlio e al diritto del padre di vedere e frequentare CP_1 Pt_2 il minore, che hanno determinato il IG. ad adire nuovamente il Tribunale di Tivoli, salvo poi, Pt_2 rientrata la problematica, depositare la rinuncia e non dare seguito al contenzioso a tutela del minore e del proprio diritto alla genitorialità, avendo la madre cambiato atteggiamento nei confronti del padre mostrandosi più collaborativa, ritrovando così anche con il padre un equilibrio nella gestione delle necessità del minore;
- nel mese di ottobre 2021 la sig.ra si stabiliva in un appartamento sito sempre in Formello Via CP_1 delle Rubbie, 8 unitamente al minore;
tuttavia a seguito di incompatibilità/problematiche tra la IG.ra e la proprietaria dell'appartamento concesso in locazione alla medesima, la IG.ra CP_1 CP_1 chiedeva al IG. di poter accogliere stabilmente il minore per il pernottamento presso la sua Pt_2 abitazione (viale Gran Bretagna) nell'attesa che la stessa risolvesse i problemi con la proprietà; tuttavia in realtà i problemi con la locatrice sfociavano in frequenti liti (nelle quali sono intervenute altresì le forze dell'ordine), e anche in reciproche querele ed esposti (tra proprietaria e IG.ra ; CP_1
- in tale periodo la IG.ra chiamava spesso il IG. e la nuova compagna (IG.ra CP_1 Pt_1 [...]
per chiedere il loro supporto (materiale e morale), ovvero per prendere stabilmente il Per_2 minore allorquando partiva per LA AN ove aveva, da tempo, intrapreso una nuova relazione con il IG. ; Controparte_2
- dal mese di dicembre 2021 la IG.ra iniziava a trascorrere lunghi periodi di soggiorno a CP_1
LA AN (Brindisi) prendendo in locazione una abitazione in Vicolo Bonaventura 16 per consolidare la relazione con il nuovo compagno, lasciando quindi il figlio minore presso l'abitazione del padre ove, tuttora, ha la propria residenza, per poi decidere di trasferire definitivamente Per_1 la propria residenza, e intraprendere una nuova attività economica, nella provincia di Brindisi;
- il IG. si è reso dunque disponibile a tenere con sé stabilmente (come d'altronde è stato sin Pt_2 dalla separazione) il figlio al fine di consentire allo stesso di continuare il proprio stile di vita, Per_1 la frequentazione della scuola, degli amici e dei partenti, nonché per mantenere tutte le proprie abitudini;
- in data 5 settembre 2022 alle ore 7.00 della mattina, senza alcun preavviso, la IG.ra si CP_1 presentava presso l'abitazione del IG. , ove peraltro aveva fatto sopraggiungere una pattuglia Pt_2 di Carabinieri, ai quali aveva richiesto assistenza per prelevare il figlio in quanto, la stessa sosteneva che “per asseriti problemi con l'ex marito”, quest'ultimo, non le avrebbe permesso di prendere il figlio per portarselo a vivere con lei in Puglia tenuto conto del fatto che i genitori – in sede di separazione divenuta consensuale e omologata dal Giudice – avevano concordato di prevedere un affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre (che al momento della separazione era residente a [...]); in tale data il IG. acconsentiva a mandare il bambino in Pt_2
Puglia con la madre solamente per qualche giorno intimandole, in ogni caso, di riportarlo per l'inizio dell'anno scolastico essendo il bambino regolarmente iscritto alla classe seconda media della Regione
Lazio; seguiva una discussione tra le parti sulle discordanti posizioni che veniva mediata dai
Carabinieri intervenuti, i quali evidenziavano alla IG.ra come la scelta di trasferire in altra CP_1 regione il minore comportava necessariamente una previa autorizzazione del Giudice al mutamento delle condizioni di separazione e collocamento del minore. La IG.ra a quel punto, CP_1 acconsentiva di portare con sé il bambino solamente per una settimana per poi ricondurlo a Roma dove gli avrebbe permesso di frequentare la scuola media;
- vista la situazione attuale in cui il minore ormai da dicembre 2021 vive stabilmente con il padre (e dove ha i propri interessi), lo stesso ritiene quindi con il presente ricorso necessario modificare anche
“formalmente” e “ufficialmente” (posto che di fatto è già collocato su accordo di entrambi i genitori)
l'abitazione del minore e stabilirla presso di sé;
- Tutto ciò premesso, il IG. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_2
In via d'urgenza
1) Revocare il provvedimento di collocamento prevalente del minore presso la madre anche in considerazione che dal mese di dicembre 2021 la stessa si è trasferita a LA AN (BR) e ha lasciato stabilmente il minore presso l'abitazione del padre;
il conseguente assegno di mantenimento in favore del figlio, tutt'ora corrisposto alla madre dovrà essere revocato;
2) stabilire l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con abitazione prevalente Per_1 presso il padre nella casa familiare sita in Formello Roma Loc. Le Rughe, Viale Gran Bretagna
18/D;
Nel merito
3) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Roma, in data 9 settembre 2009, tra il IG. Parte_3
e la IG.ra atto 00468, parte 2, serie A05; Controparte_1
4) stabilire l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con abitazione prevalente Per_1 presso il padre nella casa familiare sita in Formello Roma Loc. Le Rughe, Viale Gran Bretagna
18/D;
5) i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, istruzione e salute del figlio ed eccezione di questioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte separatamente dai genitori in ragione dei tempi di rispettiva permanenza del figlio;
6) la sig.ra potrà vedere e frequentare il figlio quando vorrà nel rispetto delle CP_1 Per_1 esigenze e degli impegni scolastici e ricreativi del figlio;
ed inoltre, a titolo esemplificativo, potrà stare insieme al figlio un week end a settimane alterne, dal venerdì alla domenica e, nella settimana in cui non è previsto il week end, dal mercoledì dopo scuola al giovedì mattina, riaccompagnando il minore a scuola;
7 giorni nei periodi natalizi (24/31 dicembre o 31/06 oppure organizzando i giorni in modo tale che il minore trascorra il 24 con un genitore e 25 con l'altro, 31 dicembre con l'uno 1 gennaio con l'altro, 6 gennaio ad anni alterni), festività pasquali suddivise tra i genitori;
vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno che consentano al minore di trascorrere maggior tempo con la madre da giugno a settembre, con minimo 15 giorni di vacanza con il padre;
il minore potrà vedere e frequentare la madre, quando vorrà, anche oltre tale schema standard;
7) obbligo di ciascun genitore di informare l'altro del luogo ove il figlio si trova e di garantire la reperibilità;
8) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo ambedue lavoratori ed economicamente autonomi;
9) considerato il maggior tempo di permanenza del minore con il padre, in caso di abitazione prevalente presso il padre, entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio
, mentre il pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative) - che si Per_1 renderanno necessarie per il benessere e la migliore educazione e formazione del minore - sarà ripartito a carico delle parti nella misura del 50% facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra
Tribunale e Ordine Avvocati di Tivoli
10) Autorizzare fin d'ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia personali del figlio . Per_1
La resistente si è costituta in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n.2, lettera B), L. n.898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Roma in data 9 settembre 2009 dal IG. e Parte_3 la IG.ra , atto n. 00468, parte 2, serie A05; Controparte_1
b) stabilire l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre Per_1 nella sua residenza in Formello;
c) disporre che i genitori assumano di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, ad eccezione di questioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte separatamente dai genitori in ragione dei tempi di rispettiva permanenza del figlio;
d) disporre che il IG. potrà vedere e frequentare il figlio quando vorrà nel rispetto Pt_2 Per_1 delle esigenze e degli impegni scolastici e ricreativi del figlio e previo congruo preavviso all'altro genitore, ed inoltre, a titolo esemplificativo, potrà stare insieme al figlio un week end a settimane alterne, dal venerdì allunedì mattina e, nella settimana in cui non è previsto il week end, dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, riaccompagnando il minore a scuola;
7 giorni nei periodi natalizi
(24/31 dicembre o 31/06 oppure organizzando i giorni in modo tale che il minore trascorra il 24 con un genitore e 25 con l'altro, 31 dicembre con l'uno 1 gennaio con l'altro, 6 gennaio ad anni alterni), festività pasquali suddivise tra i genitori, vacanze estive suddivise equamente tra i genitori, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
e) disporre l'obbligo di ciascun genitore di informare l'altro del luogo ove il figlio si trova e di garantire la reperibilità;
f) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo ambedue lavoratori ed economicamente autonomi;
g) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , per il mantenimento del figlio , Pt_2 CP_1 Per_1 la somma di € 500,00 mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico bancario, e che il pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative) -che si renderanno necessarie per il benessere e la migliore educazione e formazione del minore -venga ripartito a carico delle parti nella misura del 50% facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra Tribunale e Ordine
Avvocati Roma del 17.12.2014;
h) autorizzare in d'ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia personali che del figlio
; Per_1
i) disporre che l'assegno unico sia percepito dalla resistente nella misura del 50%, con ordine immediato di corresponsione alla resistente, nella stessa misura, delle somme incamerate dal ricorrente dal mese di febbraio 2022;
j) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Ascoltato il minore all'udienza del 5 aprile 2024, il Presidente f.f. ha emesso ordinanza con la quale ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
- fermo restando l'affidamento condiviso, dispone il collocamento di , nato il Persona_3
16.07.2010, con tempi paritari presso le parti secondo le seguenti modalità: ciascun genitore terrà con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì successivo fino al rientro a scuola;
durante la settimana, rimarrà con la madre dal lunedì all'uscita da scuola fino alle Per_1 ore 19,00, ossia quando il padre, prendendolo dall'abitazione materna, lo terrà con sé per la cena ed il pernottamento, riaccompagnandolo a scuola l'indomani mattina. Il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì Santo al giorno di Pasqua (fino al pomeriggio alle ore 18,00 circa) e con l'altro genitore la sera di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive con ciascuno dei due genitori due settimane a luglio e due settimane ad agosto da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, a settimane alterne iniziando dalla madre;
secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le altre festività e per il giorno del compleanno. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti da assumere nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
- dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, annualmente rivalutabile in base ad indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli in data 29 ottobre
2018.
Con memoria integrativa depositata il 12 giugno 2024, parte ricorrente ha chiesto contestualmente che fosse pronunciata sentenza non definitiva sullo status e che fossero modificati i provvedimenti presidenziali, mentre parte resistente ha presentato istanza ex art. 473 bis.39 C.P.C.
Il Giudice istruttore, letta l'istanza di parte resistente, ha ammonito le parti, invitandole all'osservanza delle determinazioni assunte in favore del minore, con avviso che il mancato rispetto, laddove grave e rilevante, sarebbe stato valutato dal Tribunale tanto sotto il profilo sanzionatorio quanto sotto quello delle determinazioni concernenti il minore, nonché invitandole ad un uso responsabile dello strumento processuale
Con memoria integrativa depositata in data 21 ottobre 2024, parte resistente ha chiesto che venissero accolte le seguenti conclusioni:
- Pronunciare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Roma, in data 9 settembre 2009 tra il IG. e la IG.ra Parte_3
, trascritto nel Registro dello Stato civile di Roma dell'anno 2009, atto 00468, parte Controparte_1
2, serie A05;
- affidare in modo condiviso il figlio minore , disponendo il collocamento del minore Persona_3 con tempi paritari presso i genitori, a settimane alternate, fino alla domenica sera alle ore 20:00, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare di Formello, Via Ferrucci
2;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di rispettiva permanenza del figlio;
le decisioni di maggiore interesse per il minore afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , salvo le determinazioni del Giudice in caso di disaccordo;
Per_1
- Il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì Santo al giorno di Pasqua (fino al pomeriggio alle ore 18,00 circa) e con l'altro genitore la sera di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive con ciascuno dei due genitori due settimane a luglio e due settimane ad agosto da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, a settimane alterne iniziando dalla madre;
secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le altre festività e per il giorno del compleanno;
il figlio ogni anno trascorrerà con il padre la Festa del Papà e il di lui compleanno e con la madre il giorno della Festa della Mamma e il di lei compleanno, fatti salvi diversi accordi tra le parti da assumere nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche del minore;
- determinare in euro 500,00 l'assegno mensile attualmente fissato in euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile in base a indici ISTAT, posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, come concordato nelle condizioni di separazione;
- in subordine, confermare nella misura di euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento di cui all'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.04.2024;
- le spese straordinarie, individuate come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Tivoli ed il C.O.A. di Tivoli in data 29 ottobre 2018, saranno a carico di entrambi i genitori in uguale misura;
- stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo ambedue lavoratori ed economicamente autonomi.
- in via istruttoria si chiede disporre indagine tributaria sui redditi del ricorrente.
Con istanza depositata il 30 ottobre 2024, il sig. ha chiesto di voler disporre l'ascolto diretto Pt_2 del minore di anni quattordici all'udienza del 13/11/2024 anche in diverso orario;
Persona_3 oppure fissare con urgenza altra udienza.
All'udienza del 18 dicembre 2024, dopo la sua audizione, il Giudice ha evidenziato alle parti che il minore è stato molto chiaro nell'indicare le sue esigenze e la sua volontà e che è apparso pienamente capace di discernimento. È dunque opportuno che i genitori riflettano in ordine all'opportunità di una soluzione condivisa del divorzio, che tenga conto delle esigenze del ragazzo.
All'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i coniugi hanno comunicato di aver raggiunto un accordo di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Controparte_1 nata a [...] il [...], codice fiscale e nato C.F._1 Parte_3
a Roma il 24/05/1979, codice fiscale , contratto a Roma in data 9 settembre C.F._2
2009, atto 00468, parte 2, serie A05;
2) fino a quando la signora , che è in procinto di trasferirsi in Puglia per lavoro non avrà CP_1 perfezionato il trasferimento e comunque fino e non oltre la fine di febbraio 2025 il collocamento del minore seguirà le modalità tuttora in corso, eccetto che per il prelevamento del figlio dall'abitazione materna che lo o persona da lui delegata effettuerà alle ore 19:00, e pertanto vi sarà una Pt_2 collocazione paritaria di con entrambi i genitori e il padre verserà il mantenimento di € Per_1
300,00 per i soli mesi di gennaio 2025 e di febbraio 2025 entro il 20 di ciascun mese;
3) dal 1° marzo 2025, anche se la signora non avrà ancora perfezionato il trasferimento in CP_1
Puglia, fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, disporre la collocazione prevalente del minore presso il padre nella casa familiare sita in Formello (Rm), loc. Le Rughe, viale Gran Bretagna
18/D, con relativo spostamento della residenza anagrafica e mantenimento diretto del minore a decorrere da detto mese di marzo 2025 per i periodi di permanenza e spettanza;
4) disporre che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, tenuto conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione anche in ragione dei tempi di rispettiva permanenza di presso ciascuno;
Per_1
5) dal momento in cui la sig.ra si trasferirà in Puglia, la stessa potrà vedere il figlio CP_1 Per_1 due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera o anche tutti i fine settimana, come dallo stesso dichiarato a verbale, con rientro presso l'abitazione paterna alle ore 21:30/22:00, e comunque ogni volta che il minore ne faccia richiesta ma compatibilmente con la regolare e assidua frequenza scolastica e con gli impegni dello stesso sia scolastici che extrascolastici in modo da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilità del minore e il diritto alla bigenitorialità;
6) il figlio, se vorrà, trascorrerà inoltre con la madre le vacanze scolastiche natalizie e pasquali oppure ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio e ad anni alterni le vacanze pasquali, con ritorno nell'abitazione di Formello il giorno prima del rientro a scuola, nonché i mesi di giugno, dalla fine della scuola, e luglio;
agosto con il padre;
in caso di
“ponti” o altre ricorrenze religiose e laiche il figlio potrà di volta in volta decidere con quale dei genitori trascorrere i giorni di festa;
7) stante la collocazione così rimodulata, appare equo che ognuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo trascorso con lo stesso;
8) i biglietti aerei o del treno per lo spostamento del minore in Puglia e ritorno a Formello verranno pagati al 50% tra i genitori;
9) le spese straordinarie saranno suddivise nel 70% a carico del padre e nel 30% a carico della madre per i primi 6 mesi, da gennaio 2025 a giugno 2025; successivamente, da luglio 2025, saranno divise nel 50% ciascuno;
per l'individuazione delle spese straordinarie ci si riporta al Protocollo
d'Intesa siglato tra il Tribunale di Tivoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli in data
28/10/2018; 10) l'assegno unico INPS a decorrere dal 2025 sarà percepito nella misura del 50% da ognuno dei genitori;
11) disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento, essendo ambedue economicamente autonomi;
12) il signor e la signora a definizione delle rispettive posizioni Parte_3 Controparte_1 di dare - avere dichiarano di compensare integralmente le partite ad ogni e qualsiasi titolo reciprocamente spettanti e dovute;
la signora inoltre rinuncia specificatamente anche CP_1 all'ingiunzione di pagamento per cui è stato chiesto al Giudice di Pace di Tivoli – Proc. R.G. N.
3990/2024 - decreto ad oggi non ancora emesso dal Dott. Ermini, Giudice designato;
13) le parti al fine di eliminare ogni possibile elemento ostativo al dialogo e all'esercizio sereno del rapporto genitoriale dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per tutti i rapporti economici, patrimoniali e risarcitori insorti per il rapporto di coniugio e ad esso conseguiti;
14) i coniugi si danno mutuo consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio a sé stessi e anche al figlio;
Persona_3
15) Spese integralmente compensate tra le parti.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
Le condizioni a cui le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio non sono contrarie a norme imperative di legge e per l'effetto possono essere recepite in sentenza. Le stesse appaiono inoltre rispondenti alle esigenze del minore, per come dallo stesso rappresentate al Giudice istruttore.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che le parti hanno raggiunto un accordo di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 5449/2022
R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 ato a Roma il 24 maggio 1979 e nata a [...] il 23
[...] Controparte_1 aprile 1978 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, alle condizioni congiunte sopra riportate che si intendono qui interamente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
-manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai