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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/08/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.88/2023
Tra:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Valeria Rossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10/16, come da procura a margine dell'atto di appello Appellanti
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Feliziani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via F.lli Pellas n.20/C, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.845/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2 “In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.283 cpc per le motivazioni come tutte esposte in narrativa.
In via istruttoria ammettere e/o disporre la prova per testi come articolata dai convenuti in sede di memoria ex art.183, co.6, n.2 cpc del 4/7/2019, integralmente rigettata in I grado di Giudizio R.G.
n.2806/2018.
Nel merito, in via principale:
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e ad agire e/o comunque il difetto di capacità processuale di (P. IVA n. ) unico soggetto costituito Controparte_2 P.IVA_1
nel presente giudizio, non risultando alcun atto di intervento ex art.111 cpc e/o ex artt.105, 110 e 302 cpc di per le motivazioni come tutte esposte in narrativa;
Controparte_1
2) Attese le specifiche censure di cui in narrativa ed in riforma della sentenza n.845/2022 pronunciata
e pubblicata in data 7/12/2022 notificata a mezzo PEC in data 17/1/2023, resa inter partes dal
Tribunale Civile di Spoleto, in composizione monocratica, Dott.ssa Agata Stanga nel giudizio civile rubricato al R.G. n.2806/2018, accogliere domande formulate dall'odierna appellante in sede di comparsa di costituzione e risposta del 6/5/2019 e depositata nel giudizio con R.G. n.2806/2018 da ivi intendersi integralmente richiamate e trascritte e che comunque di seguito si trascrivono, con rigetto delle domande attoree in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per le motivazioni come tutte esposte in narrativa: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad agire ex art.100 cpc dell'odierna attrice Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni esposte in narrativa
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improponibilità improcedibilità e/o inammissibilità ed infondatezza dell'avversa azione giudiziaria di cui al presente giudizio e di tutti gli atti conseguenti, connessi e successivi. Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle avverse eccezioni, deduzioni e ragioni, nonché l'illegittimità, improcedibilità e/o inammissibilità ed infondatezza dell'avversa azione e di tutti gli atti conseguenti, connessi e successivi e, per l'effetto, respingere le domande come tutte svolte da parte attrice nei confronti dei convenuti attesa
l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art.2901 cc e comunque in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni come tutte esposte. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”
In via subordinata:
Solamente nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza impugnata dichiarare compensate tra le parti spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio per i motivi esposti in narrativa ovvero, in estremo subordine, comunque prevedere una diversa e più equa ripartizione delle stesse. Con ogni più ampia riserva di legge anche all'esito della avversaria eventuale costituzione in giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis respingere l'impugnazione proposta da , e con atto di appello del 15/2/2023 e Parte_4 Parte_1 Parte_2
proseguita da , in proprio e quale erede di , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
avverso la sentenza n.845/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto in persona del Giudice Dott.ssa
Agata Stanga, pubblicata in data 7/12/2022, e per l'effetto integralmente confermare la sentenza medesima.
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi professionali ex D.M.
n.55/2014.”.
Con ordinanza del 17/3/2023, a modifica del decreto emesso in data 4/3/2023, veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata avanzata dagli appellanti.
All'udienza dell'8/2/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Con istanza del 13/3/2024 veniva chiesto dichiararsi l'interruzione del procedimento, con concessione del termine per la relativa riassunzione: con ordinanza del 15/5/2024, dato atto della morte di avvenuta il 4/2/2024, veniva dichiarata l'interruzione del Parte_4
giudizio, poi riassunto con ricorso proposto da , sia in proprio sia in qualità di Parte_1 erede legittima di e da in data 8/7/2024. All'udienza del Parte_4 Parte_2
18/11/2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art.190 cpc.
Da ultimo, in data 16/4/2025, atteso che in relazione al trasferimento della Dott.ssa presso il Per_1
Tribunale di Spoleto veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo incarico, la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 19/5/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , (poi deceduto nel Parte_1 Parte_4
corso del presente grado di giudizio) e premettevano di essere stati convenuti in Parte_2 giudizio dalla -di seguito breviter (ora Parte_3 CP_3 Controparte_1
per veder dichiarati inefficaci nei propri confronti, ai sensi degli artt.2901 e ss. cc, gli
[...]
atti di donazione del 30/12/2013 a rogito Notaio Dott. (Rep. n.80357-Racc. n.18955) e Persona_2
del 25/7/2014 a rogito del medesimo Notaio (Rep. n.81182-Racc. n.19292). Nello specifico, parte attrice – riferivano la e i – asseriva che: con il primo contratto Parte_1 Pt_2 Parte_4
aveva donato in favore del figlio e della moglie , Parte_2 Parte_1 rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto dell'immobile censito al NCEU del Comune di Pt_3
al foglio n.166, particella n.47, sub. n.7; con il secondo contratto il predetto aveva donato in Pt_2
favore del figlio e della moglie, rispettivamente, la nuda proprietà per la quota di 2/4 e l'usufrutto vitalizio per la quota di 2/4 relativamente ai fabbricati censiti al NCEU del Comune di al Pt_3
foglio n.166, particella n.47, sub n.10, 11, 12 e 13; in epoca anteriore ai citati atti di disposizione, in data 4/2/2008, si era costituito garante – nei confronti di essa attrice – per l'importo Parte_4
massimo di euro 570.000,00 (poi aumentato a euro 735.000,00) in relazione alle obbligazioni assunte da Ennegi s.r.l. -oggi in liquidazione- di cui era anche socio e amministratore;
tale società era sua debitrice per euro 105.741,42 pari al residuo del finanziamento fondiario e per euro 129.153,42 a titolo di saldo negativo dei conti correnti n.14325 e n.14319; il posto che era amministratore Pt_2
e socio di maggioranza della società debitrice, non avrebbe potuto ignorare l'esposizione debitoria della società da lui garantita, esposizione debitoria già sussistente al tempo degli atti oggetto della presente revocatoria;
tramite i succitati atti di donazione, il predetto si era quindi spogliato Pt_2
di una parte consistente del proprio patrimonio immobiliare, pregiudicando la garanzia offerta in suo favore. Gli appellanti evidenziavano quindi che la aveva concluso in I grado chiedendo: in via CP_3 principale dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti ai sensi degli artt.2901 e ss. cc degli atti di donazione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda revocatoria, condannarsi i convenuti, in solido tra loro oppure in proporzione alle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni ad essa cagionati da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta accertata all'esito del giudizio ovvero in via equitativa. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
La e i davano poi atto di essersi costituiti in quella sede, contestando tutte le Parte_1 Pt_2
domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo, più nel dettaglio, che: la banca attrice non aveva in realtà alcun interesse ad agire in revocatoria perché i beni di cui al secondo atto di donazione erano già stati oggetto di pignoramento immobiliare – procedura rivelatasi poi infruttuosa stante il modesto valore degli stessi –, perché il patrimonio residuo del era del Pt_2
tutto idoneo a soddisfare le pretese creditorie di parte attrice e perché anche la era garante Parte_1
della società debitrice principale in forza di fideiussione prestata nel febbraio 2008 alle stesse condizioni del sicché la in relazione alla costituzione dei diritti di usufrutto in suo Pt_2 Pt_3 favore, non aveva subito alcun pregiudizio;
gli atti oggetto di revocatoria, sebbene formalmente a titolo gratuito, erano caratterizzati da una finalità solutoria-compensativa nell'ambito degli accordi di separazione intercorsi tra il donante e la dovendosi in conseguenza ricondurre, per ciò Parte_1 che attiene all'azione ex art.2901 cc, alla diversa disciplina degli atti a titolo oneroso;
comunque l'istituto di credito non aveva adeguatamente provato la sussistenza dei requisiti a fondamento dell'azione revocatoria;
peraltro, all'epoca delle donazioni, l'istituto di credito non aveva nemmeno passato a sofferenza le posizioni debitorie della società, operazione eseguita solo nel febbraio 2015.
Concludevano quindi chiedendo: in via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto dell'interesse ad agire ex art.100 cpc di parte attrice;
nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle avverse eccezioni, deduzioni e ragioni, nonché l'illegittimità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa azione e di tutti gli atti conseguenti, connessi e successivi e, per l'effetto, respingersi le domande ex adverso proposte; in via istruttoria, ammettersi prova per testi. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, rigettata l'istanza istruttoria di parte convenuta, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva:
“Dichiara l'inefficacia nei confronti di (già Controparte_4 [...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 cc, dell'atto di donazione del Parte_3
30/12/2013 ricevuto dal Notaio (Rep. n.80357-Racc. n.18955) e dell'atto di donazione del Per_2
25/7/2014 ricevuto dal medesimo Notaio (Rep. n.81182-Racc. n.19292); Per_2
Condanna i convenuti, nella misura indicata in motivazione, al pagamento in favore di
[...]
(già delle spese di lite che Controparte_4 Parte_3
si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali del 15%.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la e il censuravano la sentenza di I grado Parte_1 Pt_2
nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente qualificato come gratuiti gli atti di trasferimento per cui è causa sulla base dell'errato inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art.2901, co.1
n.1, cc, valutando erroneamente la documentazione in atti. A tale riguardo, con il quinto motivo di appello, evidenziavano che il Tribunale aveva erroneamente rigettato tutti i n.14 capitoli di prova, attestanti, a loro dire, l'onerosità degli atti per cui è causa: nello specifico, deducevano che nel corso del giudizio di I grado la aveva documentalmente provato che i suindicati atti, oltre a non Parte_1
essere stati perpetrati nella consapevolezza di aver recato pregiudizio alle avverse ragioni creditorie, traevano origine dalla crisi familiare tra il e la ed erano connotati dalla ratio Pt_2 Parte_1
solutorio-compensativa – essendo anche contemplati in sede di omologa della separazione consensuale – e, per tale ragione, dovevano ritenersi atti a titolo oneroso ex art.2901, co.1 n.2, cc. Posta quindi l'onerosità degli atti per cui è causa, l'istituto di credito avrebbe dovuto provare - e non l'aveva fatto- la c.d. partecipatio fraudis, dovendo anche il terzo – e quindi, nel caso di specie, la e il figlio – essere partecipe della consapevolezza del pregiudizio Parte_1 Parte_2
arrecato dall'atto al creditore.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello gli odierni appellanti, a prescindere dalla qualificazione degli atti per cui è causa come gratuiti ovvero onerosi, censuravano poi la sentenza del
Tribunale per aver accolto la domanda revocatoria ex adverso proposta, deducendo l'insussistenza del rapporto obbligatorio, l'inesistenza del profilo oggettivo dell'eventus damni e il difetto del profilo soggettivo della scientia damni.
Con il sesto motivo di appello, ancora, la e il impugnavano la decisione del Parte_1 Pt_2
primo Giudice laddove aveva omesso di pronunciarsi sulla carenza di legittimazione ad agire e/o comunque il difetto di capacità processuale della deducendo che, per effetto della fusione per CP_3 incorporazione risalente al 29/5/2019 di quest'ultima nel , la prima Controparte_1
sarebbe divenuta carente di legittimazione attiva e di capacità processuale nel giudizio di I grado: se quindi il a far data dalla citata fusione, era ed è l'unico soggetto legittimato, per contro nel CP_1
presente giudizio risultava costituita unicamente la non risultando alcun atto di intervento del CP_3
ex art.111 cpc e/o artt.105, 110 e 302 cpc. CP_1
Infine, con l'ultimo motivo di appello gli odierni appellanti impugnavano la sentenza del Tribunale per aver erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di interesse ex art.100 cpc in capo all'istituto di credito ad agire ai sensi dell'art.2901 cc attesa la sussistenza, in suo favore, della medesima obbligazione di garanzia anche in capo alla donataria , tale da rendere di fatto inutile Parte_1
l'azione revocatoria relativamente alle donazioni in favore di quest'ultima. Per tutti gli indicati motivi concludevano quindi come sopra.
Il , in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva qualificato gli atti dispositivi quali atti a titolo gratuito e non a titolo oneroso;
con riguardo al secondo, al terzo e al quarto motivo di gravame ha rilevato la piena correttezza dell'accertamento, da parte del Tribunale, della sussistenza del credito vantato dalla nei confronti della Ennegi, dell'elemento oggettivo CP_3 dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al donante, aggiungendo che nessuna delle prove articolate da parte appellante e giustamente non ammesse in I grado erano astrattamente idonea a dimostrare l'esistenza di un negozio dissimulato ai sensi dell'art.2725 cc. In merito, poi, agli ultimi motivi di appello l'istituto di credito ha evidenziato sia la sua legittimazione attiva, avendo provato la sua qualità di società incorporante della sia la sussistenza del suo CP_3 interesse ad agire ex art.100 cpc posto che la scissione tra la nuda proprietà e l'usufrutto era fatto comunque idoneo a pregiudicare le sue ragioni creditorie giacché lo avrebbe costretto ad agire (in caso di rigetto della revocatoria) con azioni esecutive separate contro due distinti soggetti.
Concludeva pertanto come sopra.
Orbene, devono essere preliminarmente esaminate sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ad agire e/o comunque il difetto di capacità processuale della per essere stata fusa per CP_3
incorporazione nel – unico soggetto legittimato, ma, a dire degli Controparte_1
odierni appellanti, né costituito né intervenuto nel presente giudizio – sia l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo alla banca.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della – oggetto del sesto motivo di CP_3
appello – se è vero che il Giudice di I grado aveva omesso di pronunciarsi sulla stessa, nondimeno è vero che la causa era stata intentata in I grado validamente nel 2018 ossia quando ancora la CP_3 non era stata incorporata nel;
successivamente quest'ultimo si era Controparte_1
costituito dimostrando la sua qualità di società incorporante poiché, con le note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25/10/2022, era stato dato atto che con l'atto di fusione del 29/5/2019 a rogito Notaio Dott. di Milano, rep. n.24288-racc. n.14499 (cfr. Persona_3
fascicolo I grado) la e il , in esecuzione delle rispettive delibere CP_3 Controparte_1
assembleari del 7/5/2019 e 9/5/2019, avevano dato attuazione al progetto di fusione mediante incorporazione, con efficacia dall'1/7/2019, della prima nella seconda e che, in conseguenza della citata fusione, la società incorporante era subentrata di pieno diritto ex art.2504 bis cc in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, in tutti i rapporti giuridici e in tutti i diritti reali e di credito sia anteriori che posteriori alla data di fusione, nulla escluso ed eccettuato, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio. Per quanto ad abundantiam si osserva poi che in merito al principio secondo cui l'unico onere incombente sull'incorporante è quello di provare tale sua qualità ai fini della legittimazione, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio
Cass. civ., Sez. Un., sent. n.21970 del 30/7/2021, la quale ha affermato che “…In presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art.2504 bis cc – secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell'incorporante – vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel
2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando l'applicazione dell'istituto, allora non congruente allo scopo. Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post-riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504 bis cc, attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa
a disporre, mediante l'art. 2504 bis cc, che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. La ratio degli artt.299 ss. cpc conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe
(art.24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza. In tal modo,
l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali…” (cfr. pag. n.36 e n.37) (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. V, sent.
n.7700 del 21/3/2024).
Ne consegue quindi, da una parte, che, posto che l'atto di fusione mediante incorporazione risale al maggio 2019 e il presente giudizio era stato instaurato nel dicembre 2018, chiaramente il giudizio in essere non poteva che essere instaurato dalla e, dall'altra parte, che a seguito del succitato atto CP_3
di fusione mediante incorporazione, i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la si CP_3
erano trasferiti in capo al , sicché la sentenza di definizione del giudizio Controparte_1
di I grado era stata correttamente pronunciata nei confronti di quest'ultimo. Va pertanto rigettata l'eccezione in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Parimenti da rigettare l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc – oggetto del settimo motivo di gravame – dovendosi al riguardo osservare che l'interesse della banca ad agire in revocatoria si fonda sul fatto che i due contratti di donazione avevano determinato una scissione tra l'usufrutto (trasmesso alla ) e la nuda proprietà (trasmessa al figlio degli Parte_1 Pt_2
immobili oggetto degli atti dispositivi, ciò rendendo più incerta e/o difficile la prospettiva di soddisfacimento del credito azionato. Ed invero, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, i cespiti per cui è causa – a fronte del ricongiungimento dei due diritti reali minori, ora in capo ai donatari, nella piena proprietà in capo al donante – presenterebbero indubbiamente un maggior valore di mercato e un inferiore dispendio di risorse per la banca creditrice avuto riguardo al ridotto risultato realizzativo connesso ad azioni esecutive separate in relazione alla nuda proprietà nei confronti del e all'usufrutto nei confronti della . Stante quindi la succitata scissione non coglie Pt_2 Parte_1
nel segno la doglianza di parte appellante laddove ha ribadito la carenza di interesse ad agire anche in ragione del fatto che l'istituto di credito avrebbe comunque potuto agire nei confronti della in forza della sua qualità di garante: è infatti agevole obiettare che gli atti di donazione Parte_1 per cui è causa avevano determinato l'effetto per cui alla banca creditrice rimaneva preclusa la possibilità di aggredire con un'unica esecuzione la piena proprietà dell'immobile, con ogni conseguenza in termini di scarsa possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni creditorie. Va pertanto rigettata l'eccezione in esame, così come anche riproposta nel presente giudizio stante la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al CP_1
Ciò premesso, si ritiene che l'appello sia infondato anche nel merito.
Quanto anzitutto alla questione controversa relativa alla qualificazione degli atti dispositivi oggetto del presente giudizio (cfr. primo motivo di appello), la Corte ritiene corretta la valutazione compiuta dal Tribunale che li aveva qualificati come atti a titolo gratuito e non già come atti a titolo oneroso, come diversamente sostenuto dagli odierni appellanti per via della loro finalità solutorio- compensativa relativamente alle controversie insorte tra e la moglie . Se Parte_4 Parte_1
infatti è vero che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sent. n.15603/2005 e ord.
n.10443/2019) ha affermato, relativamente all'azione revocatoria, una distinzione tra atti formalmente e sostanzialmente a titolo gratuito e atti formalmente a titolo gratuito, ma sostanzialmente a titolo oneroso in quanto caratterizzati dalla sopracitata funzione, nondimeno è vero che nel caso di specie non può applicarsi il succitato principio in ragione del fatto che la funzione che parte appellante vorrebbe attribuire agli atti per cui è causa non è stata sufficientemente provata – avendo la stessa solo dimostrato la sussistenza di controversie tra il e la nel Pt_2 Parte_1
periodo precedente agli atti di donazione oggetto di revocatoria e alla loro separazione – mentre una tale funzione non risulta in alcun modo trasfusa o in qualche modo richiamata nel complesso degli accordi di separazione personale dei coniugi (come, viceversa, comunemente avviene quando i coniugi si impegnano ad effettuare un trasferimento immobiliare sostitutivo dell'assegno di mantenimento in separata sede di fronte ad un notaio o inseriscono il trasferimento direttamente nell'accordo di separazione), né in alcun altro atto valevole come controdichiarazione che attestasse, ad esempio, la simulazione delle donazioni. In altri termini, né nei rogiti (cfr. doc. n.2 e 4-atto di citazione I grado) né nell'omologa della separazione (cfr. doc. n.10-comparsa di costituzione e risposta I grado) emergono indicazioni precise che possano consentire a questa Corte di ricondurre gli atti in esame alla dedotta funzione solutorio-compensativa: manca, dunque, un collegamento causale tra le donazioni, formalmente a titolo gratuito, e la funzione solutorio-compensativa di detti atti, la quale, se fosse stata provata, avrebbe reso gli atti de quibus a titolo oneroso per aver assolto all'obbligo di mantenimento o per aver avuto la funzione di ripianare il contenzioso sorto prima della separazione. Né la sopracitata funzione avrebbe potuto essere dimostrata con le reiterate istanze di prova testimoniale (cfr. seconda memoria istruttoria di parte convenuta) in quanto nessuno dei capitoli articolati – che a dire di parte appellante avrebbero dovuto dimostrare che gli atti oggetto dell'azione revocatoria traevano origine dalla crisi familiare ed erano quindi connotati dalla ratio solutorio- compensativa – era ed è astrattamente idoneo a scalfire il contenuto dei rogiti, dovendosi anche puntualizzare come, ai sensi dell'art.2725 cc, quando si è in presenza di atti che richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem anche detta prova deve essere fornita per iscritto: correttamente, quindi, tali istanze probatorie non erano state ammesse in I grado (cfr. per il giudizio di I grado il verbale dell'udienza del 22/10/2019) né possono essere ammesse in questa sede. Di qui la mancanza di prove in merito alla predetta funzione e alla natura onerosa degli atti di trasferimento controversi.
Dall'accertata gratuità degli atti in oggetto consegue il rigetto della riproposta doglianza con la quale la e il hanno sostenuto che parte avversa, relativamente all'elemento soggettivo Parte_1 Pt_2
della revocatoria, avrebbe dovuto provare, oltre la scientia damni del debitore, anche che essi, in qualità di terzi, fossero consapevoli del pregiudizio che gli atti di disposizione patrimoniali avrebbero arrecato alle ragioni creditorie. Peraltro, ammesso e non concesso che tali atti avessero potuto essere qualificati quali atti a titolo oneroso, la Corte ritiene sia appena il caso di osservare anche che la prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori in capo ai donatari sarebbe stata agevole ben potendo la stessa essere indiziariamente ricondotta agli strettissimi rapporti di parentela tra il donante e i donatari, il figlio e la moglie, che come tali debbono presumersi certamente a conoscenza dell'esistenza di un credito della banca nei confronti della società debitrice principale e quindi nei confronti di derivante dall'obbligazione di garanzia da questo assunta in Parte_4
favore della Ennegi per debiti contratti verso il predetto istituto di credito. Quanto poi alla posizione della , devesi altresì considerare che la stessa non solo, pure lei, era garante della società Parte_1 debitrice principale per l'importo di euro 570.000,00 in forza di fideiussione prestata nel febbraio
2008 (garanzia poi aumentata nel dicembre 2012 fino ad euro 735.000,00), ma che era anche titolare della quota sociale del 49% della Ennegi ed aveva inoltre rivestito dal maggio 2006 fino al dicembre
2013 anche la qualifica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato della società (cfr. in atti), sicché non poteva non essere pienamente a conoscenza della consistenza dei debiti societari verso l'istituto e quindi del pregiudizio che gli atti de quibus recavano alle ragioni creditorie della poi incorporata mediante fusione nel CP_3 CP_1
Dovranno poi rigettarsi anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che correttamente il Tribunale aveva affermato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Sussiste anzitutto il rapporto obbligatorio di garanzia tra e l'istituto di credito Parte_4
derivante dalla fideiussione sottoscritta dal in favore della Ennegi per debiti contratti da Pt_2 quest'ultima verso la banca in quanto, come condivisibilmente affermato anche dal Tribunale,
l'art.2901 cc, per l'esperimento dell'azione revocatoria, richiede la semplice esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa la fideiussione in relazione a obbligazioni future, gli atti del garante possono essere oggetto di revocatoria quantunque il credito sia eventuale, soggetto a termine o condizione ovvero litigioso. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.10594 dell'1/4/2022, che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che
“…concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n.1, prima parte, cc., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (ord. 3 giugno 2020,
n.10522) …” (cfr. precedenti conformi Cass. civ., sent. n.8680/2009). In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, posto che il fideiussore deve ritenersi vincolato sin dal momento della sottoscrizione della garanzia e, quindi, sin dal momento in cui viene ad esistenza il debito principale: nel caso in cui ci sia uno scoperto di conto corrente è chiaro che in presenza di un saldo negativo per il debitore principale sussiste un debito da ripianare, sicché, sin da questo momento, i garanti non possono compiere atti di disposizione idonei a pregiudicare le ragioni creditorie;
diversamente opinando non vi sarebbe tutela per la banca in relazione a manovre del garante che, preso atto della possibilità di dover pagare i debiti del soggetto garantito, ben potrebbe eludere la responsabilità patrimoniale su di esso incombente disponendo dei propri beni.
Ebbene, devesi quindi osservare che nemmeno l'ulteriore doglianza degli appellanti – ossia l'insussistenza del rapporto obbligatorio in quanto i crediti dell'istituto di credito erano oggetto di contestazione giudiziale, richiamando a tal fine i tre giudizi pendenti avanti il Tribunale di Spoleto
(rubricati al R.G. n.2403/2015, n.301/2018 e n.2751/2016) – coglie nel segno: tenuto conto del fatto che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito per cui sono ammessi non solo i crediti sottoposti a condizione o a termine, ma anche un'aspettativa di credito che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, ne consegue che anche il credito eventuale, come quello litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, ciò in coerenza con la funzione di tale azione che non persegue fini restitutori (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.4212 del
19/2/2020).
Il Tribunale ha poi condivisibilmente accertato sia l'altro presupposto oggettivo dell'eventus damni, consistente nella compromissione (totale o parziale) della garanzia patrimoniale, sia l'elemento soggettivo della scientia damni, consistente nella consapevolezza da parte del solo debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo da lui compiuto arreca alle ragioni creditorie, la cui prova “…può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato…” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ord.
n.16221 del 18/06/2019). Quanto all'eventus damni, posto che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui è revocabile anche l'atto che renda solo più difficile o incerta la realizzazione del credito, fermo restando l'onere della prova, a carico del debitore, che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria in ordine all'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.19207/2018), si rileva come gli odierni appellanti non abbiano adeguatamente provato la capienza del patrimonio di , Parte_4
essendosi limitati ad allegare la presenza di altri immobili nel suo patrimonio residuo ciò che, pur tuttavia, non consente neanche a questa Corte né di valutare l'eventuale sussistenza di diritti reali di garanzia gravanti sugli stessi né la concreta idoneità dei cespiti a garantire l'ingente esposizione debitoria a causa della quale era stata esperita l'azione revocatoria. Né peraltro può rilevare in contrario, per quanto sopra evidenziato, il fatto che il credito azionato era anche garantito dalle fideiussioni prestate dalla . Parte_1
Relativamente, infine, alla dimostrazione della scientia damni del si osserva come agli atti Pt_2
risultino le seguenti circostanze: le qualità di socio per il 51%, di amministratore della società debitrice da lui rivestite, nonché di Presidente del Consiglio di amministrazione;
la fideiussione da esso prestata era stata rilasciata nel 2008, precedentemente agli atti dispositivi in questione, e poi rinnovata nel dicembre 2012 con aumento dell'importo garantito, specificamente in concomitanza delle aperture di credito e della concessione di finanziamento da parte della gli atti di CP_3
donazione avevano ad oggetto gli unici beni, per quanto emerso nel presente giudizio, astrattamente idonei a soddisfare il credito azionato con la revocatoria. Ebbene, alla luce delle richiamate circostanze, non ci sono dubbi nell'affermare che il era ben consapevole dell'esposizione Pt_2
debitoria della società che gestiva e di cui si era costituito garante, così come era certamente conscio del fatto che l'alienazione dei beni immobili oggetto degli atti di donazione avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie. Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.88/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna e alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Parte_2
sostenute dal nel presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 8.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.88/2023
Tra:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Valeria Rossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10/16, come da procura a margine dell'atto di appello Appellanti
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Feliziani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via F.lli Pellas n.20/C, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.845/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2 “In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.283 cpc per le motivazioni come tutte esposte in narrativa.
In via istruttoria ammettere e/o disporre la prova per testi come articolata dai convenuti in sede di memoria ex art.183, co.6, n.2 cpc del 4/7/2019, integralmente rigettata in I grado di Giudizio R.G.
n.2806/2018.
Nel merito, in via principale:
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e ad agire e/o comunque il difetto di capacità processuale di (P. IVA n. ) unico soggetto costituito Controparte_2 P.IVA_1
nel presente giudizio, non risultando alcun atto di intervento ex art.111 cpc e/o ex artt.105, 110 e 302 cpc di per le motivazioni come tutte esposte in narrativa;
Controparte_1
2) Attese le specifiche censure di cui in narrativa ed in riforma della sentenza n.845/2022 pronunciata
e pubblicata in data 7/12/2022 notificata a mezzo PEC in data 17/1/2023, resa inter partes dal
Tribunale Civile di Spoleto, in composizione monocratica, Dott.ssa Agata Stanga nel giudizio civile rubricato al R.G. n.2806/2018, accogliere domande formulate dall'odierna appellante in sede di comparsa di costituzione e risposta del 6/5/2019 e depositata nel giudizio con R.G. n.2806/2018 da ivi intendersi integralmente richiamate e trascritte e che comunque di seguito si trascrivono, con rigetto delle domande attoree in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per le motivazioni come tutte esposte in narrativa: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad agire ex art.100 cpc dell'odierna attrice Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni esposte in narrativa
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improponibilità improcedibilità e/o inammissibilità ed infondatezza dell'avversa azione giudiziaria di cui al presente giudizio e di tutti gli atti conseguenti, connessi e successivi. Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle avverse eccezioni, deduzioni e ragioni, nonché l'illegittimità, improcedibilità e/o inammissibilità ed infondatezza dell'avversa azione e di tutti gli atti conseguenti, connessi e successivi e, per l'effetto, respingere le domande come tutte svolte da parte attrice nei confronti dei convenuti attesa
l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art.2901 cc e comunque in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni come tutte esposte. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”
In via subordinata:
Solamente nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza impugnata dichiarare compensate tra le parti spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio per i motivi esposti in narrativa ovvero, in estremo subordine, comunque prevedere una diversa e più equa ripartizione delle stesse. Con ogni più ampia riserva di legge anche all'esito della avversaria eventuale costituzione in giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis respingere l'impugnazione proposta da , e con atto di appello del 15/2/2023 e Parte_4 Parte_1 Parte_2
proseguita da , in proprio e quale erede di , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
avverso la sentenza n.845/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto in persona del Giudice Dott.ssa
Agata Stanga, pubblicata in data 7/12/2022, e per l'effetto integralmente confermare la sentenza medesima.
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi professionali ex D.M.
n.55/2014.”.
Con ordinanza del 17/3/2023, a modifica del decreto emesso in data 4/3/2023, veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata avanzata dagli appellanti.
All'udienza dell'8/2/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Con istanza del 13/3/2024 veniva chiesto dichiararsi l'interruzione del procedimento, con concessione del termine per la relativa riassunzione: con ordinanza del 15/5/2024, dato atto della morte di avvenuta il 4/2/2024, veniva dichiarata l'interruzione del Parte_4
giudizio, poi riassunto con ricorso proposto da , sia in proprio sia in qualità di Parte_1 erede legittima di e da in data 8/7/2024. All'udienza del Parte_4 Parte_2
18/11/2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art.190 cpc.
Da ultimo, in data 16/4/2025, atteso che in relazione al trasferimento della Dott.ssa presso il Per_1
Tribunale di Spoleto veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo incarico, la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 19/5/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , (poi deceduto nel Parte_1 Parte_4
corso del presente grado di giudizio) e premettevano di essere stati convenuti in Parte_2 giudizio dalla -di seguito breviter (ora Parte_3 CP_3 Controparte_1
per veder dichiarati inefficaci nei propri confronti, ai sensi degli artt.2901 e ss. cc, gli
[...]
atti di donazione del 30/12/2013 a rogito Notaio Dott. (Rep. n.80357-Racc. n.18955) e Persona_2
del 25/7/2014 a rogito del medesimo Notaio (Rep. n.81182-Racc. n.19292). Nello specifico, parte attrice – riferivano la e i – asseriva che: con il primo contratto Parte_1 Pt_2 Parte_4
aveva donato in favore del figlio e della moglie , Parte_2 Parte_1 rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto dell'immobile censito al NCEU del Comune di Pt_3
al foglio n.166, particella n.47, sub. n.7; con il secondo contratto il predetto aveva donato in Pt_2
favore del figlio e della moglie, rispettivamente, la nuda proprietà per la quota di 2/4 e l'usufrutto vitalizio per la quota di 2/4 relativamente ai fabbricati censiti al NCEU del Comune di al Pt_3
foglio n.166, particella n.47, sub n.10, 11, 12 e 13; in epoca anteriore ai citati atti di disposizione, in data 4/2/2008, si era costituito garante – nei confronti di essa attrice – per l'importo Parte_4
massimo di euro 570.000,00 (poi aumentato a euro 735.000,00) in relazione alle obbligazioni assunte da Ennegi s.r.l. -oggi in liquidazione- di cui era anche socio e amministratore;
tale società era sua debitrice per euro 105.741,42 pari al residuo del finanziamento fondiario e per euro 129.153,42 a titolo di saldo negativo dei conti correnti n.14325 e n.14319; il posto che era amministratore Pt_2
e socio di maggioranza della società debitrice, non avrebbe potuto ignorare l'esposizione debitoria della società da lui garantita, esposizione debitoria già sussistente al tempo degli atti oggetto della presente revocatoria;
tramite i succitati atti di donazione, il predetto si era quindi spogliato Pt_2
di una parte consistente del proprio patrimonio immobiliare, pregiudicando la garanzia offerta in suo favore. Gli appellanti evidenziavano quindi che la aveva concluso in I grado chiedendo: in via CP_3 principale dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti ai sensi degli artt.2901 e ss. cc degli atti di donazione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda revocatoria, condannarsi i convenuti, in solido tra loro oppure in proporzione alle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni ad essa cagionati da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta accertata all'esito del giudizio ovvero in via equitativa. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
La e i davano poi atto di essersi costituiti in quella sede, contestando tutte le Parte_1 Pt_2
domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo, più nel dettaglio, che: la banca attrice non aveva in realtà alcun interesse ad agire in revocatoria perché i beni di cui al secondo atto di donazione erano già stati oggetto di pignoramento immobiliare – procedura rivelatasi poi infruttuosa stante il modesto valore degli stessi –, perché il patrimonio residuo del era del Pt_2
tutto idoneo a soddisfare le pretese creditorie di parte attrice e perché anche la era garante Parte_1
della società debitrice principale in forza di fideiussione prestata nel febbraio 2008 alle stesse condizioni del sicché la in relazione alla costituzione dei diritti di usufrutto in suo Pt_2 Pt_3 favore, non aveva subito alcun pregiudizio;
gli atti oggetto di revocatoria, sebbene formalmente a titolo gratuito, erano caratterizzati da una finalità solutoria-compensativa nell'ambito degli accordi di separazione intercorsi tra il donante e la dovendosi in conseguenza ricondurre, per ciò Parte_1 che attiene all'azione ex art.2901 cc, alla diversa disciplina degli atti a titolo oneroso;
comunque l'istituto di credito non aveva adeguatamente provato la sussistenza dei requisiti a fondamento dell'azione revocatoria;
peraltro, all'epoca delle donazioni, l'istituto di credito non aveva nemmeno passato a sofferenza le posizioni debitorie della società, operazione eseguita solo nel febbraio 2015.
Concludevano quindi chiedendo: in via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto dell'interesse ad agire ex art.100 cpc di parte attrice;
nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle avverse eccezioni, deduzioni e ragioni, nonché l'illegittimità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa azione e di tutti gli atti conseguenti, connessi e successivi e, per l'effetto, respingersi le domande ex adverso proposte; in via istruttoria, ammettersi prova per testi. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, rigettata l'istanza istruttoria di parte convenuta, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva:
“Dichiara l'inefficacia nei confronti di (già Controparte_4 [...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 cc, dell'atto di donazione del Parte_3
30/12/2013 ricevuto dal Notaio (Rep. n.80357-Racc. n.18955) e dell'atto di donazione del Per_2
25/7/2014 ricevuto dal medesimo Notaio (Rep. n.81182-Racc. n.19292); Per_2
Condanna i convenuti, nella misura indicata in motivazione, al pagamento in favore di
[...]
(già delle spese di lite che Controparte_4 Parte_3
si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali del 15%.”.
Orbene, con il primo motivo di appello la e il censuravano la sentenza di I grado Parte_1 Pt_2
nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente qualificato come gratuiti gli atti di trasferimento per cui è causa sulla base dell'errato inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art.2901, co.1
n.1, cc, valutando erroneamente la documentazione in atti. A tale riguardo, con il quinto motivo di appello, evidenziavano che il Tribunale aveva erroneamente rigettato tutti i n.14 capitoli di prova, attestanti, a loro dire, l'onerosità degli atti per cui è causa: nello specifico, deducevano che nel corso del giudizio di I grado la aveva documentalmente provato che i suindicati atti, oltre a non Parte_1
essere stati perpetrati nella consapevolezza di aver recato pregiudizio alle avverse ragioni creditorie, traevano origine dalla crisi familiare tra il e la ed erano connotati dalla ratio Pt_2 Parte_1
solutorio-compensativa – essendo anche contemplati in sede di omologa della separazione consensuale – e, per tale ragione, dovevano ritenersi atti a titolo oneroso ex art.2901, co.1 n.2, cc. Posta quindi l'onerosità degli atti per cui è causa, l'istituto di credito avrebbe dovuto provare - e non l'aveva fatto- la c.d. partecipatio fraudis, dovendo anche il terzo – e quindi, nel caso di specie, la e il figlio – essere partecipe della consapevolezza del pregiudizio Parte_1 Parte_2
arrecato dall'atto al creditore.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello gli odierni appellanti, a prescindere dalla qualificazione degli atti per cui è causa come gratuiti ovvero onerosi, censuravano poi la sentenza del
Tribunale per aver accolto la domanda revocatoria ex adverso proposta, deducendo l'insussistenza del rapporto obbligatorio, l'inesistenza del profilo oggettivo dell'eventus damni e il difetto del profilo soggettivo della scientia damni.
Con il sesto motivo di appello, ancora, la e il impugnavano la decisione del Parte_1 Pt_2
primo Giudice laddove aveva omesso di pronunciarsi sulla carenza di legittimazione ad agire e/o comunque il difetto di capacità processuale della deducendo che, per effetto della fusione per CP_3 incorporazione risalente al 29/5/2019 di quest'ultima nel , la prima Controparte_1
sarebbe divenuta carente di legittimazione attiva e di capacità processuale nel giudizio di I grado: se quindi il a far data dalla citata fusione, era ed è l'unico soggetto legittimato, per contro nel CP_1
presente giudizio risultava costituita unicamente la non risultando alcun atto di intervento del CP_3
ex art.111 cpc e/o artt.105, 110 e 302 cpc. CP_1
Infine, con l'ultimo motivo di appello gli odierni appellanti impugnavano la sentenza del Tribunale per aver erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di interesse ex art.100 cpc in capo all'istituto di credito ad agire ai sensi dell'art.2901 cc attesa la sussistenza, in suo favore, della medesima obbligazione di garanzia anche in capo alla donataria , tale da rendere di fatto inutile Parte_1
l'azione revocatoria relativamente alle donazioni in favore di quest'ultima. Per tutti gli indicati motivi concludevano quindi come sopra.
Il , in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva qualificato gli atti dispositivi quali atti a titolo gratuito e non a titolo oneroso;
con riguardo al secondo, al terzo e al quarto motivo di gravame ha rilevato la piena correttezza dell'accertamento, da parte del Tribunale, della sussistenza del credito vantato dalla nei confronti della Ennegi, dell'elemento oggettivo CP_3 dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al donante, aggiungendo che nessuna delle prove articolate da parte appellante e giustamente non ammesse in I grado erano astrattamente idonea a dimostrare l'esistenza di un negozio dissimulato ai sensi dell'art.2725 cc. In merito, poi, agli ultimi motivi di appello l'istituto di credito ha evidenziato sia la sua legittimazione attiva, avendo provato la sua qualità di società incorporante della sia la sussistenza del suo CP_3 interesse ad agire ex art.100 cpc posto che la scissione tra la nuda proprietà e l'usufrutto era fatto comunque idoneo a pregiudicare le sue ragioni creditorie giacché lo avrebbe costretto ad agire (in caso di rigetto della revocatoria) con azioni esecutive separate contro due distinti soggetti.
Concludeva pertanto come sopra.
Orbene, devono essere preliminarmente esaminate sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ad agire e/o comunque il difetto di capacità processuale della per essere stata fusa per CP_3
incorporazione nel – unico soggetto legittimato, ma, a dire degli Controparte_1
odierni appellanti, né costituito né intervenuto nel presente giudizio – sia l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo alla banca.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della – oggetto del sesto motivo di CP_3
appello – se è vero che il Giudice di I grado aveva omesso di pronunciarsi sulla stessa, nondimeno è vero che la causa era stata intentata in I grado validamente nel 2018 ossia quando ancora la CP_3 non era stata incorporata nel;
successivamente quest'ultimo si era Controparte_1
costituito dimostrando la sua qualità di società incorporante poiché, con le note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25/10/2022, era stato dato atto che con l'atto di fusione del 29/5/2019 a rogito Notaio Dott. di Milano, rep. n.24288-racc. n.14499 (cfr. Persona_3
fascicolo I grado) la e il , in esecuzione delle rispettive delibere CP_3 Controparte_1
assembleari del 7/5/2019 e 9/5/2019, avevano dato attuazione al progetto di fusione mediante incorporazione, con efficacia dall'1/7/2019, della prima nella seconda e che, in conseguenza della citata fusione, la società incorporante era subentrata di pieno diritto ex art.2504 bis cc in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, in tutti i rapporti giuridici e in tutti i diritti reali e di credito sia anteriori che posteriori alla data di fusione, nulla escluso ed eccettuato, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio. Per quanto ad abundantiam si osserva poi che in merito al principio secondo cui l'unico onere incombente sull'incorporante è quello di provare tale sua qualità ai fini della legittimazione, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio
Cass. civ., Sez. Un., sent. n.21970 del 30/7/2021, la quale ha affermato che “…In presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art.2504 bis cc – secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell'incorporante – vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel
2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando l'applicazione dell'istituto, allora non congruente allo scopo. Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post-riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504 bis cc, attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa
a disporre, mediante l'art. 2504 bis cc, che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. La ratio degli artt.299 ss. cpc conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe
(art.24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza. In tal modo,
l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali…” (cfr. pag. n.36 e n.37) (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. V, sent.
n.7700 del 21/3/2024).
Ne consegue quindi, da una parte, che, posto che l'atto di fusione mediante incorporazione risale al maggio 2019 e il presente giudizio era stato instaurato nel dicembre 2018, chiaramente il giudizio in essere non poteva che essere instaurato dalla e, dall'altra parte, che a seguito del succitato atto CP_3
di fusione mediante incorporazione, i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la si CP_3
erano trasferiti in capo al , sicché la sentenza di definizione del giudizio Controparte_1
di I grado era stata correttamente pronunciata nei confronti di quest'ultimo. Va pertanto rigettata l'eccezione in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Parimenti da rigettare l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc – oggetto del settimo motivo di gravame – dovendosi al riguardo osservare che l'interesse della banca ad agire in revocatoria si fonda sul fatto che i due contratti di donazione avevano determinato una scissione tra l'usufrutto (trasmesso alla ) e la nuda proprietà (trasmessa al figlio degli Parte_1 Pt_2
immobili oggetto degli atti dispositivi, ciò rendendo più incerta e/o difficile la prospettiva di soddisfacimento del credito azionato. Ed invero, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, i cespiti per cui è causa – a fronte del ricongiungimento dei due diritti reali minori, ora in capo ai donatari, nella piena proprietà in capo al donante – presenterebbero indubbiamente un maggior valore di mercato e un inferiore dispendio di risorse per la banca creditrice avuto riguardo al ridotto risultato realizzativo connesso ad azioni esecutive separate in relazione alla nuda proprietà nei confronti del e all'usufrutto nei confronti della . Stante quindi la succitata scissione non coglie Pt_2 Parte_1
nel segno la doglianza di parte appellante laddove ha ribadito la carenza di interesse ad agire anche in ragione del fatto che l'istituto di credito avrebbe comunque potuto agire nei confronti della in forza della sua qualità di garante: è infatti agevole obiettare che gli atti di donazione Parte_1 per cui è causa avevano determinato l'effetto per cui alla banca creditrice rimaneva preclusa la possibilità di aggredire con un'unica esecuzione la piena proprietà dell'immobile, con ogni conseguenza in termini di scarsa possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni creditorie. Va pertanto rigettata l'eccezione in esame, così come anche riproposta nel presente giudizio stante la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al CP_1
Ciò premesso, si ritiene che l'appello sia infondato anche nel merito.
Quanto anzitutto alla questione controversa relativa alla qualificazione degli atti dispositivi oggetto del presente giudizio (cfr. primo motivo di appello), la Corte ritiene corretta la valutazione compiuta dal Tribunale che li aveva qualificati come atti a titolo gratuito e non già come atti a titolo oneroso, come diversamente sostenuto dagli odierni appellanti per via della loro finalità solutorio- compensativa relativamente alle controversie insorte tra e la moglie . Se Parte_4 Parte_1
infatti è vero che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sent. n.15603/2005 e ord.
n.10443/2019) ha affermato, relativamente all'azione revocatoria, una distinzione tra atti formalmente e sostanzialmente a titolo gratuito e atti formalmente a titolo gratuito, ma sostanzialmente a titolo oneroso in quanto caratterizzati dalla sopracitata funzione, nondimeno è vero che nel caso di specie non può applicarsi il succitato principio in ragione del fatto che la funzione che parte appellante vorrebbe attribuire agli atti per cui è causa non è stata sufficientemente provata – avendo la stessa solo dimostrato la sussistenza di controversie tra il e la nel Pt_2 Parte_1
periodo precedente agli atti di donazione oggetto di revocatoria e alla loro separazione – mentre una tale funzione non risulta in alcun modo trasfusa o in qualche modo richiamata nel complesso degli accordi di separazione personale dei coniugi (come, viceversa, comunemente avviene quando i coniugi si impegnano ad effettuare un trasferimento immobiliare sostitutivo dell'assegno di mantenimento in separata sede di fronte ad un notaio o inseriscono il trasferimento direttamente nell'accordo di separazione), né in alcun altro atto valevole come controdichiarazione che attestasse, ad esempio, la simulazione delle donazioni. In altri termini, né nei rogiti (cfr. doc. n.2 e 4-atto di citazione I grado) né nell'omologa della separazione (cfr. doc. n.10-comparsa di costituzione e risposta I grado) emergono indicazioni precise che possano consentire a questa Corte di ricondurre gli atti in esame alla dedotta funzione solutorio-compensativa: manca, dunque, un collegamento causale tra le donazioni, formalmente a titolo gratuito, e la funzione solutorio-compensativa di detti atti, la quale, se fosse stata provata, avrebbe reso gli atti de quibus a titolo oneroso per aver assolto all'obbligo di mantenimento o per aver avuto la funzione di ripianare il contenzioso sorto prima della separazione. Né la sopracitata funzione avrebbe potuto essere dimostrata con le reiterate istanze di prova testimoniale (cfr. seconda memoria istruttoria di parte convenuta) in quanto nessuno dei capitoli articolati – che a dire di parte appellante avrebbero dovuto dimostrare che gli atti oggetto dell'azione revocatoria traevano origine dalla crisi familiare ed erano quindi connotati dalla ratio solutorio- compensativa – era ed è astrattamente idoneo a scalfire il contenuto dei rogiti, dovendosi anche puntualizzare come, ai sensi dell'art.2725 cc, quando si è in presenza di atti che richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem anche detta prova deve essere fornita per iscritto: correttamente, quindi, tali istanze probatorie non erano state ammesse in I grado (cfr. per il giudizio di I grado il verbale dell'udienza del 22/10/2019) né possono essere ammesse in questa sede. Di qui la mancanza di prove in merito alla predetta funzione e alla natura onerosa degli atti di trasferimento controversi.
Dall'accertata gratuità degli atti in oggetto consegue il rigetto della riproposta doglianza con la quale la e il hanno sostenuto che parte avversa, relativamente all'elemento soggettivo Parte_1 Pt_2
della revocatoria, avrebbe dovuto provare, oltre la scientia damni del debitore, anche che essi, in qualità di terzi, fossero consapevoli del pregiudizio che gli atti di disposizione patrimoniali avrebbero arrecato alle ragioni creditorie. Peraltro, ammesso e non concesso che tali atti avessero potuto essere qualificati quali atti a titolo oneroso, la Corte ritiene sia appena il caso di osservare anche che la prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori in capo ai donatari sarebbe stata agevole ben potendo la stessa essere indiziariamente ricondotta agli strettissimi rapporti di parentela tra il donante e i donatari, il figlio e la moglie, che come tali debbono presumersi certamente a conoscenza dell'esistenza di un credito della banca nei confronti della società debitrice principale e quindi nei confronti di derivante dall'obbligazione di garanzia da questo assunta in Parte_4
favore della Ennegi per debiti contratti verso il predetto istituto di credito. Quanto poi alla posizione della , devesi altresì considerare che la stessa non solo, pure lei, era garante della società Parte_1 debitrice principale per l'importo di euro 570.000,00 in forza di fideiussione prestata nel febbraio
2008 (garanzia poi aumentata nel dicembre 2012 fino ad euro 735.000,00), ma che era anche titolare della quota sociale del 49% della Ennegi ed aveva inoltre rivestito dal maggio 2006 fino al dicembre
2013 anche la qualifica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato della società (cfr. in atti), sicché non poteva non essere pienamente a conoscenza della consistenza dei debiti societari verso l'istituto e quindi del pregiudizio che gli atti de quibus recavano alle ragioni creditorie della poi incorporata mediante fusione nel CP_3 CP_1
Dovranno poi rigettarsi anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che correttamente il Tribunale aveva affermato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Sussiste anzitutto il rapporto obbligatorio di garanzia tra e l'istituto di credito Parte_4
derivante dalla fideiussione sottoscritta dal in favore della Ennegi per debiti contratti da Pt_2 quest'ultima verso la banca in quanto, come condivisibilmente affermato anche dal Tribunale,
l'art.2901 cc, per l'esperimento dell'azione revocatoria, richiede la semplice esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa la fideiussione in relazione a obbligazioni future, gli atti del garante possono essere oggetto di revocatoria quantunque il credito sia eventuale, soggetto a termine o condizione ovvero litigioso. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.10594 dell'1/4/2022, che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che
“…concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n.1, prima parte, cc., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (ord. 3 giugno 2020,
n.10522) …” (cfr. precedenti conformi Cass. civ., sent. n.8680/2009). In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, posto che il fideiussore deve ritenersi vincolato sin dal momento della sottoscrizione della garanzia e, quindi, sin dal momento in cui viene ad esistenza il debito principale: nel caso in cui ci sia uno scoperto di conto corrente è chiaro che in presenza di un saldo negativo per il debitore principale sussiste un debito da ripianare, sicché, sin da questo momento, i garanti non possono compiere atti di disposizione idonei a pregiudicare le ragioni creditorie;
diversamente opinando non vi sarebbe tutela per la banca in relazione a manovre del garante che, preso atto della possibilità di dover pagare i debiti del soggetto garantito, ben potrebbe eludere la responsabilità patrimoniale su di esso incombente disponendo dei propri beni.
Ebbene, devesi quindi osservare che nemmeno l'ulteriore doglianza degli appellanti – ossia l'insussistenza del rapporto obbligatorio in quanto i crediti dell'istituto di credito erano oggetto di contestazione giudiziale, richiamando a tal fine i tre giudizi pendenti avanti il Tribunale di Spoleto
(rubricati al R.G. n.2403/2015, n.301/2018 e n.2751/2016) – coglie nel segno: tenuto conto del fatto che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito per cui sono ammessi non solo i crediti sottoposti a condizione o a termine, ma anche un'aspettativa di credito che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, ne consegue che anche il credito eventuale, come quello litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, ciò in coerenza con la funzione di tale azione che non persegue fini restitutori (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.4212 del
19/2/2020).
Il Tribunale ha poi condivisibilmente accertato sia l'altro presupposto oggettivo dell'eventus damni, consistente nella compromissione (totale o parziale) della garanzia patrimoniale, sia l'elemento soggettivo della scientia damni, consistente nella consapevolezza da parte del solo debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo da lui compiuto arreca alle ragioni creditorie, la cui prova “…può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato…” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ord.
n.16221 del 18/06/2019). Quanto all'eventus damni, posto che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui è revocabile anche l'atto che renda solo più difficile o incerta la realizzazione del credito, fermo restando l'onere della prova, a carico del debitore, che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria in ordine all'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.19207/2018), si rileva come gli odierni appellanti non abbiano adeguatamente provato la capienza del patrimonio di , Parte_4
essendosi limitati ad allegare la presenza di altri immobili nel suo patrimonio residuo ciò che, pur tuttavia, non consente neanche a questa Corte né di valutare l'eventuale sussistenza di diritti reali di garanzia gravanti sugli stessi né la concreta idoneità dei cespiti a garantire l'ingente esposizione debitoria a causa della quale era stata esperita l'azione revocatoria. Né peraltro può rilevare in contrario, per quanto sopra evidenziato, il fatto che il credito azionato era anche garantito dalle fideiussioni prestate dalla . Parte_1
Relativamente, infine, alla dimostrazione della scientia damni del si osserva come agli atti Pt_2
risultino le seguenti circostanze: le qualità di socio per il 51%, di amministratore della società debitrice da lui rivestite, nonché di Presidente del Consiglio di amministrazione;
la fideiussione da esso prestata era stata rilasciata nel 2008, precedentemente agli atti dispositivi in questione, e poi rinnovata nel dicembre 2012 con aumento dell'importo garantito, specificamente in concomitanza delle aperture di credito e della concessione di finanziamento da parte della gli atti di CP_3
donazione avevano ad oggetto gli unici beni, per quanto emerso nel presente giudizio, astrattamente idonei a soddisfare il credito azionato con la revocatoria. Ebbene, alla luce delle richiamate circostanze, non ci sono dubbi nell'affermare che il era ben consapevole dell'esposizione Pt_2
debitoria della società che gestiva e di cui si era costituito garante, così come era certamente conscio del fatto che l'alienazione dei beni immobili oggetto degli atti di donazione avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie. Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.88/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna e alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Parte_2
sostenute dal nel presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 8.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini