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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1245 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1245/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARUFFALDI ROBERTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La casa coniugale in locazione rimane nella disponibilità della sig.ra ove la Parte_1
medesima rimarrà a vivere con le figlie sino a nuova sistemazione, mentre il sig. Parte_2
provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro la fine di luglio 2025;
3. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai due genitori, con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
4. Salvo accordi diversi ed ulteriori, presi tra le parti in occasione di specifiche necessità reciproche e/o delle minori, durante il periodo scolastico le bambine trascorreranno il lunedì con il padre sino alle ore 21,00 il quale le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, i giorni di martedì, mercoledì con la madre, il giovedì mattina la madre le accompagnerà a scuola e il padre le andrà a prendere all'uscita da scuola e terrà con sé le bambine il venerdì sino al sabato mattina, il sabato e la domenica staranno con la madre sino alle ore 19,00 quando le accompagnerà presso l'abitazione del padre, la settimana successiva il padre terrà con sé le bambine il lunedì sino alle ore 21,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre che terrà le bambine sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola e il padre le andrà a prendere all'uscita da scuola e le terrà con sé il venerdì, sabato e domenica sino alle ore 19,00 quando le riaccompagnerà presso l'abitazione delle madre e così a settimane alterne. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 10 giorni consecutivi;
ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di vacanza entro fine maggio;
Nelle vacanze natalizie le minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e dal 25 al
31 sino alle ore 15,00 con l'altro genitore ad anni alterni, il 31 dicembre alle ore 15,00 il genitore con cui sono le minori le accompagnerà presso l'abitazione dell'altro genitore con il quale resteranno sino al 7 gennaio quando le riaccompagnerà a scuola;
Le vacanze pasquali suddivise al 50% ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5. Il padre provvede al contributo al mantenimento delle minori versando alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia); a far data dal mese di giugno 2030 il padre provvederà al contributo al mantenimento delle minori versando alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) sempre che le condizioni economiche dei genitori non subiscano delle variazioni e sempre che i periodi di collocamento delle minori presso ciascun genitore non subiscano variazioni, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle minori, secondo l'elenco di cui al protocollo di intesa avvocati/magistrati del Tribunale di Asti del 07/07/2017 che qui si intende richiamato;
6. Il padre verserà alla sig.ra la metà dell'assegno unico che attualmente percepisce;
Parte_1
qualora sarà la sig.ra a percepirlo verserà la metà al sig. ; Parte_1 Parte_2
7. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, pertanto non è dovuto alcun mantenimento e/o sostegno alimentare reciproco;
8. I coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente;
9. I medesimi si impegnano altresì a comunicarsi vicendevolmente ogni mutamento di residenza e/o domicilio e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità o comunque dei documenti necessari alle figlie minori”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
OL (MI) il 19/07/1977, celebrato in MONCALVO in data 24/07/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1245/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARUFFALDI ROBERTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La casa coniugale in locazione rimane nella disponibilità della sig.ra ove la Parte_1
medesima rimarrà a vivere con le figlie sino a nuova sistemazione, mentre il sig. Parte_2
provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro la fine di luglio 2025;
3. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai due genitori, con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
4. Salvo accordi diversi ed ulteriori, presi tra le parti in occasione di specifiche necessità reciproche e/o delle minori, durante il periodo scolastico le bambine trascorreranno il lunedì con il padre sino alle ore 21,00 il quale le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, i giorni di martedì, mercoledì con la madre, il giovedì mattina la madre le accompagnerà a scuola e il padre le andrà a prendere all'uscita da scuola e terrà con sé le bambine il venerdì sino al sabato mattina, il sabato e la domenica staranno con la madre sino alle ore 19,00 quando le accompagnerà presso l'abitazione del padre, la settimana successiva il padre terrà con sé le bambine il lunedì sino alle ore 21,00 quando le riaccompagnerà a casa della madre che terrà le bambine sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola e il padre le andrà a prendere all'uscita da scuola e le terrà con sé il venerdì, sabato e domenica sino alle ore 19,00 quando le riaccompagnerà presso l'abitazione delle madre e così a settimane alterne. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 10 giorni consecutivi;
ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di vacanza entro fine maggio;
Nelle vacanze natalizie le minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e dal 25 al
31 sino alle ore 15,00 con l'altro genitore ad anni alterni, il 31 dicembre alle ore 15,00 il genitore con cui sono le minori le accompagnerà presso l'abitazione dell'altro genitore con il quale resteranno sino al 7 gennaio quando le riaccompagnerà a scuola;
Le vacanze pasquali suddivise al 50% ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5. Il padre provvede al contributo al mantenimento delle minori versando alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia); a far data dal mese di giugno 2030 il padre provvederà al contributo al mantenimento delle minori versando alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) sempre che le condizioni economiche dei genitori non subiscano delle variazioni e sempre che i periodi di collocamento delle minori presso ciascun genitore non subiscano variazioni, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle minori, secondo l'elenco di cui al protocollo di intesa avvocati/magistrati del Tribunale di Asti del 07/07/2017 che qui si intende richiamato;
6. Il padre verserà alla sig.ra la metà dell'assegno unico che attualmente percepisce;
Parte_1
qualora sarà la sig.ra a percepirlo verserà la metà al sig. ; Parte_1 Parte_2
7. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, pertanto non è dovuto alcun mantenimento e/o sostegno alimentare reciproco;
8. I coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente;
9. I medesimi si impegnano altresì a comunicarsi vicendevolmente ogni mutamento di residenza e/o domicilio e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità o comunque dei documenti necessari alle figlie minori”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
OL (MI) il 19/07/1977, celebrato in MONCALVO in data 24/07/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.