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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
19282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19282 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...] nata a [...] il [...] Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. BAIANO FRANCA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla via Campana n. 354
E
nato a [...] il [...] c.f.: CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. PIROLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia al suo indirizzo telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 31/10/2024 e Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio a CP_1
Pozzuoli il 09/05/2019 e che dalla loro unione era nata , il Per_1
13.06.2022 a Pozzuoli (NA), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM del 02.12.2024, il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà dei genitori della Parte_1 resta assegnata alla medesima con gli arredi ivi contenuti.
3. Il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale e CP_1 provvederà non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, in quanto coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi, a ritirare tutti i propri effetti personali previ accordi con la Parte_1
4. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre ove attualmente risiede. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2 5. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 della figlia , verserà all'altro genitore, entro il 10/20 di Per_1 ogni mese, la somma di euro 250,00 da rivalutarsi in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
SSN ( e volendo anche ludiche-sportive adeguatamente documentate) come da Protocollo del Tribunale di Napoli del
7/3/2018;
6. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
8. I ricorrenti, vista la tenera età della figlia, concorderanno di comune accordo, nel preminente interesse della minore e di volta in volta i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, salvo diverse modalità sempre concordate che tengano conto dell'interesse della piccola . Nelle fasi di crescita Per_1 della minore fin da ora le parti di comune accordo concordano che la stessa possa trascorrere con il padre /madre:
• 2/3 pomeriggi infrasettimanali, da indicare sin d'ora nel martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 21, giorni che possono variare a seconda degli impegni lavorativi degli istanti;
• i fine settimana alternati, dalle 9.00 del sabato alle 20.00 della domenica sera;
• per 15 gg consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per le vacanze natalizie, i genitori rispettando il principio dell'alternanza, terranno la bambina la Vigilia ed il Natale
l'uno e la vigilia ed il Capodanno l'altro, distribuendo
3 alternativamente gli altri giorni di vacanza scolastica, lo stesso criterio verrà rispettato per le vacanze pasquali.
• La minore sarà con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà se ricadenti in giorni non di visita, stesso criterio sarà attuato per le festività materne;
per il giorno del compleanno ed onomastico della bambina, qualora i genitori non riuscissero a festeggiare tali ricorrenze insieme, si ricorrerà comunque al principio dell'alternanza.
• Il padre stante la tenera età della minore potrà chiamare in videochiamata la bambina la sera all'ora di cena tutti i giorni nei quali non la tiene con sé;
• la corrispondenza informativa dei genitori riguardanti le decisioni per la crescita della minore e autorizzative vanno inviate per iscritto agli indirizzi email degli stessi;
• nel caso i ricorrenti intraprendessero relazioni con i nuovi partners, gli stessi dovranno essere esclusi da qualsiasi decisione riguardante la figlia minore nel rispetto dei ruoli genitoriali e per la serena crescita della minore.
Tanto premesso in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi ed alla tenera età di (2 anni). Per_1
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 26, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno CP_1
2019);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori condizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19282 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...] nata a [...] il [...] Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. BAIANO FRANCA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla via Campana n. 354
E
nato a [...] il [...] c.f.: CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. PIROLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia al suo indirizzo telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 31/10/2024 e Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio a CP_1
Pozzuoli il 09/05/2019 e che dalla loro unione era nata , il Per_1
13.06.2022 a Pozzuoli (NA), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM del 02.12.2024, il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà dei genitori della Parte_1 resta assegnata alla medesima con gli arredi ivi contenuti.
3. Il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale e CP_1 provvederà non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, in quanto coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi, a ritirare tutti i propri effetti personali previ accordi con la Parte_1
4. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre ove attualmente risiede. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2 5. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 della figlia , verserà all'altro genitore, entro il 10/20 di Per_1 ogni mese, la somma di euro 250,00 da rivalutarsi in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
SSN ( e volendo anche ludiche-sportive adeguatamente documentate) come da Protocollo del Tribunale di Napoli del
7/3/2018;
6. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
8. I ricorrenti, vista la tenera età della figlia, concorderanno di comune accordo, nel preminente interesse della minore e di volta in volta i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, salvo diverse modalità sempre concordate che tengano conto dell'interesse della piccola . Nelle fasi di crescita Per_1 della minore fin da ora le parti di comune accordo concordano che la stessa possa trascorrere con il padre /madre:
• 2/3 pomeriggi infrasettimanali, da indicare sin d'ora nel martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 21, giorni che possono variare a seconda degli impegni lavorativi degli istanti;
• i fine settimana alternati, dalle 9.00 del sabato alle 20.00 della domenica sera;
• per 15 gg consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per le vacanze natalizie, i genitori rispettando il principio dell'alternanza, terranno la bambina la Vigilia ed il Natale
l'uno e la vigilia ed il Capodanno l'altro, distribuendo
3 alternativamente gli altri giorni di vacanza scolastica, lo stesso criterio verrà rispettato per le vacanze pasquali.
• La minore sarà con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà se ricadenti in giorni non di visita, stesso criterio sarà attuato per le festività materne;
per il giorno del compleanno ed onomastico della bambina, qualora i genitori non riuscissero a festeggiare tali ricorrenze insieme, si ricorrerà comunque al principio dell'alternanza.
• Il padre stante la tenera età della minore potrà chiamare in videochiamata la bambina la sera all'ora di cena tutti i giorni nei quali non la tiene con sé;
• la corrispondenza informativa dei genitori riguardanti le decisioni per la crescita della minore e autorizzative vanno inviate per iscritto agli indirizzi email degli stessi;
• nel caso i ricorrenti intraprendessero relazioni con i nuovi partners, gli stessi dovranno essere esclusi da qualsiasi decisione riguardante la figlia minore nel rispetto dei ruoli genitoriali e per la serena crescita della minore.
Tanto premesso in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi ed alla tenera età di (2 anni). Per_1
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 26, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno CP_1
2019);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori condizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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