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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 348/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 348/2019 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Neri Parte_1 C.F._1
(c.f. pec: Appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
(deceduta), (c.f. , rappresentata e difesa, anche Controparte_1 C.F._3 disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti Alberto AN (c.f. ) pec: C.F._4
e RT AN (c.f. ) Email_2 C.F._5
Appellata Email_3
Oggetto: usucapione -appello avverso la sentenza n. 1576/2018 emessa e pubblicata il 26/10/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria, non notificata, proc n. 2888/2017 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1 luglio 2017. avanzava al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 domanda di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione rispetto ad alcuni terreni, ricadenti nei Comuni di Melito Porto Salvo e San Lorenzo ed intestati a Controparte_1 affermando di possederli da più di venti anni uti dominus e di non aver mai avuto interferenze da parte della convenuta.
si costituiva in giudizio contestando fermamente la domanda attorea e Controparte_1 ricostruendo, tramite copiosa produzione documentale, una lunga e complessa vicenda giudiziale che aveva riguardato il padre dell'attore, , affittuario dei fondi di proprietà , che Persona_1 CP_1 si era conclusa definitivamente nel 2003 allorquando la convenuta rientrava nel possesso esclusivo dei terreni, alcuni dei quali oggetto del presente giudizio.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata decisa in primo grado con la sentenza 1576/2018 , che ha respinto la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato il 12.04.2019 l'odierno appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 1576/2018, chiedendone la riforma e l'accoglimento dell'originaria domanda
Costituitasi l'appellata, all'udienza collegiale del 02.12.2019 l'appellante ha insistito nella richiesta di sospensiva della sentenza gravata, istanza che è stata dichiarata inammissibile con riferimento al capo della decisione di rigetto della domanda .
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, l'avv. RT AN con note di trattazione depositate per l'udienza del 23.10.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato la morte della propria assistita avvenuta in data 10.12.2019. Controparte_1
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 23.10.2023 e comunicata a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 301 c.p.c.;
Successivamente, con decreto del 03.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti ha depositato note;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; che, non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza n. 1576/2018 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 26/10/2018, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 348/2019 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Neri Parte_1 C.F._1
(c.f. pec: Appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
(deceduta), (c.f. , rappresentata e difesa, anche Controparte_1 C.F._3 disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti Alberto AN (c.f. ) pec: C.F._4
e RT AN (c.f. ) Email_2 C.F._5
Appellata Email_3
Oggetto: usucapione -appello avverso la sentenza n. 1576/2018 emessa e pubblicata il 26/10/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria, non notificata, proc n. 2888/2017 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1 luglio 2017. avanzava al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 domanda di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione rispetto ad alcuni terreni, ricadenti nei Comuni di Melito Porto Salvo e San Lorenzo ed intestati a Controparte_1 affermando di possederli da più di venti anni uti dominus e di non aver mai avuto interferenze da parte della convenuta.
si costituiva in giudizio contestando fermamente la domanda attorea e Controparte_1 ricostruendo, tramite copiosa produzione documentale, una lunga e complessa vicenda giudiziale che aveva riguardato il padre dell'attore, , affittuario dei fondi di proprietà , che Persona_1 CP_1 si era conclusa definitivamente nel 2003 allorquando la convenuta rientrava nel possesso esclusivo dei terreni, alcuni dei quali oggetto del presente giudizio.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata decisa in primo grado con la sentenza 1576/2018 , che ha respinto la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato il 12.04.2019 l'odierno appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 1576/2018, chiedendone la riforma e l'accoglimento dell'originaria domanda
Costituitasi l'appellata, all'udienza collegiale del 02.12.2019 l'appellante ha insistito nella richiesta di sospensiva della sentenza gravata, istanza che è stata dichiarata inammissibile con riferimento al capo della decisione di rigetto della domanda .
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, l'avv. RT AN con note di trattazione depositate per l'udienza del 23.10.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato la morte della propria assistita avvenuta in data 10.12.2019. Controparte_1
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 23.10.2023 e comunicata a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 301 c.p.c.;
Successivamente, con decreto del 03.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti ha depositato note;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; che, non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza n. 1576/2018 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 26/10/2018, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito