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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Proc. N. 4650/2019 RG.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura di entrambe le parti costituite;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Il Giudice
dr.ssa AL PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona di G.U. dott.ssa AL PI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4650/2019 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, in persona del suo legale rapp.te p.t., P.IVA: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Simona Caruso;
attrice
E
, cf: n. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Aldo Pilone;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la soc. all'uopo esponendo che: - l'istante è Controparte_1 proprietaria di un appezzamento di terreno edificabile sito nel comune di Manocalzati (AV) alla Via Variante SS 7 bis – Contrada Piano, individuato nel NCT al foglio 3, part.lla n. 552 e che su tale terreno insiste un palo che sorregge i cavi della luce, abusivamente posto dalla società ENEL S.p.A. in quanto mai alcuna autorizzazione è stata concessa alla società fornitrice di energia elettrica da parte del titolare dell'immobile o dei suoi dante causa;
- che si configura, nella fattispecie, un illecito a carattere permanente;
- che notevoli sono i danni arrecati all'istante e alla sua proprietà.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di: - Accertare e dichiarare la responsabilità di ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., per l'arbitraria invasione del terreno dell'istante, per l'altrettanto arbitraria installazione di linea aerea elettrica con relativi appoggi, pali, tiranti ed opere a corredo, anche nel sottosuolo;
- per l'effetto, accertata la mancanza di qualsiasi titolo legittimante la costruzione di il mantenimento da parte della società convenuta della linea elettrica e delle opere relative alla proprietà dell'attore sia emessa condanna a carico della società convenuta ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione delle relative opere, pali, appoggi, il tutto con relativo ripristino dello status quo ante;
- sia emessa condanna a carico della convenuta ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'istante, per come saranno accertati in corso di causa in quell'altra maggiore o minore di giustizia che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo. Vinte le spese con attribuzione
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 14.1.2020 si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo il difetto di legittimazione ad agire in giudizio della società attrice Controparte_2 per non essere essa proprietaria della zona di suolo ove poggia il contestato sostegno. Si opponeva inoltre alla domanda risarcitoria in quanto priva di valido sostegno probatorio.
Tanto premesso, la soc. convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale di Avellino dichiarare improcedibile ovvero rigettare la domanda principale. Vinte le spese.
Dopo plurimi rinvii per bonario componimento, con ordinanza fuori udienza del 10.3.2025 il Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 5-quater, del D.lgs. 28/2010, disponeva l'esperimento del tentativo effettivo di mediazione (mediazione demandata), confermando la già fissata udienza del 7.10.2025 per la verifica dell'esito della mediazione demandata ed eventuale formulazione di proposta conciliativa. A tale data, constatato che la condizione di procedibilità non era stata soddisfatta, il Tribunale ha rinviato la causa per la discussione e decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 3.12.2025, ove, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito telematico della presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è improcedibile.
Giova premettere che l'art. 5 quater del d. lgs. n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 149/2022, ai sensi dell'art. 35, co. 1, di quest'ultimo, non si applica al presente processo, già pendente alla data del 28.02.2023, applicandosi allo stesso, invece, le disposizioni anteriormente vigenti, ed in particolare l'art. 5, co. 2, del d. lgs. n. 28/2010, nel testo introdotto dall'art. 84 del Decreto Legge del 21/06/2013 - N. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Quest'ultimo disponeva: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".
Tale norma conferisce al giudice un ampio potere discrezionale di inviare le parti in mediazione in qualsiasi fase del processo. La norma individua un preciso limite temporale all'esercizio di tale potere: "prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni". Questa formulazione chiarisce che il potere del giudice non si esaurisce con il semplice provvedimento che fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma perdura fino a quando tale udienza non si sia effettivamente tenuta e la fase di precisazione delle conclusioni non sia iniziata.
Pertanto, anche se il giudice ha già emesso una prima ordinanza con cui ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, egli conserva la facoltà di riconsiderare la propria decisione e, prima che tale udienza si svolga, di emettere un nuovo provvedimento. Con tale nuova ordinanza, il giudice può revocare la precedente fissazione dell'udienza e disporre l'invio delle parti in mediazione, ritenendola opportuna alla luce di una nuova valutazione degli elementi della causa (natura della controversia, comportamento delle parti, stato dell'istruzione).
Nella fattispecie, dopo una serie di rinvii per trattative pendenti, con l'ordinanza del 10.3.2025 è stata fissata l'udienza del 7.10.2025 per la verifica dell'esito della mediazione demandata, ferma comunque la facoltà del giudice, in tale udienza, di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
L'art. 5, comma 2, non impone un'apposita udienza di comparizione delle parti prima di emettere il provvedimento di invio in mediazione demandata.
Il potere del giudice è discrezionale e si esercita sulla base degli atti di causa e delle valutazioni che egli compie in autonomia ("valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza"). Non è quindi necessario che il giudice senta preventivamente le parti in un'udienza dedicata. Egli può emettere anche fuori udienza l'ordinanza, che verrà poi comunicata alle parti a cura della cancelleria.
L'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 111, co. 6, Cost., garantisce che la decisione del giudice non sia arbitraria, ma fondata su ragioni esplicite che giustifichino l'utilità di un tentativo di mediazione in quella specifica fase del processo. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come la finalità della mediazione demandata sia quella di favorire forme alternative di risoluzione delle liti, in un'ottica di efficienza e ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, N. 40035 del 14- 12-2021 e Cass. Civ., Sez. U, N. 3452 del 07-02-2024, in motivazione).
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (ordinanza n. 4133/2024) ha chiarito che il termine previsto per l'avvio della mediazione non è perentorio bensì ordinatorio: «In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche». Dunque, è nella facoltà delle parti dare impulso al procedimento di mediazione oltre il termine fissato dal giudice, ciò che conta è provvedere all'effettivo svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale entro l'udienza fissata per la verifica dell'esito dello stesso. «Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione» (Cass. 40035/2021).
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Nella note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, parte attrice chiedeva “ in accordo con l'Avv. Aldo Pilone … ulteriore rinvio in quanto si è in attesa da parte del notaio della data di stipula dell'atto transattivo” mentre parte convenuta comunicava “che tra le parti sono state sostanzialmente definite le trattative dirette al bonario componimento della lite, motivo per il quale le parti hanno ritenuto di non aderire all'invito al tentativo di mediazione disposto dal Tribunale con l'ordinanza del 10.03 2025”.
Il mancato esperimento della mediazione demandata impone la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea.
Considerato l'esito della lite e la circostanza per cui entrambe le parti hanno ritenuto, di comune accordo, di non procedere alla mediazione demandata, le spese di lite vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Avellino, 04.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa AL PI
Proc. N. 4650/2019 RG.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura di entrambe le parti costituite;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Il Giudice
dr.ssa AL PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona di G.U. dott.ssa AL PI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4650/2019 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, in persona del suo legale rapp.te p.t., P.IVA: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Simona Caruso;
attrice
E
, cf: n. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Aldo Pilone;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la soc. all'uopo esponendo che: - l'istante è Controparte_1 proprietaria di un appezzamento di terreno edificabile sito nel comune di Manocalzati (AV) alla Via Variante SS 7 bis – Contrada Piano, individuato nel NCT al foglio 3, part.lla n. 552 e che su tale terreno insiste un palo che sorregge i cavi della luce, abusivamente posto dalla società ENEL S.p.A. in quanto mai alcuna autorizzazione è stata concessa alla società fornitrice di energia elettrica da parte del titolare dell'immobile o dei suoi dante causa;
- che si configura, nella fattispecie, un illecito a carattere permanente;
- che notevoli sono i danni arrecati all'istante e alla sua proprietà.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di: - Accertare e dichiarare la responsabilità di ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., per l'arbitraria invasione del terreno dell'istante, per l'altrettanto arbitraria installazione di linea aerea elettrica con relativi appoggi, pali, tiranti ed opere a corredo, anche nel sottosuolo;
- per l'effetto, accertata la mancanza di qualsiasi titolo legittimante la costruzione di il mantenimento da parte della società convenuta della linea elettrica e delle opere relative alla proprietà dell'attore sia emessa condanna a carico della società convenuta ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione delle relative opere, pali, appoggi, il tutto con relativo ripristino dello status quo ante;
- sia emessa condanna a carico della convenuta ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'istante, per come saranno accertati in corso di causa in quell'altra maggiore o minore di giustizia che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo. Vinte le spese con attribuzione
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 14.1.2020 si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo il difetto di legittimazione ad agire in giudizio della società attrice Controparte_2 per non essere essa proprietaria della zona di suolo ove poggia il contestato sostegno. Si opponeva inoltre alla domanda risarcitoria in quanto priva di valido sostegno probatorio.
Tanto premesso, la soc. convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale di Avellino dichiarare improcedibile ovvero rigettare la domanda principale. Vinte le spese.
Dopo plurimi rinvii per bonario componimento, con ordinanza fuori udienza del 10.3.2025 il Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 5-quater, del D.lgs. 28/2010, disponeva l'esperimento del tentativo effettivo di mediazione (mediazione demandata), confermando la già fissata udienza del 7.10.2025 per la verifica dell'esito della mediazione demandata ed eventuale formulazione di proposta conciliativa. A tale data, constatato che la condizione di procedibilità non era stata soddisfatta, il Tribunale ha rinviato la causa per la discussione e decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 3.12.2025, ove, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito telematico della presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è improcedibile.
Giova premettere che l'art. 5 quater del d. lgs. n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 149/2022, ai sensi dell'art. 35, co. 1, di quest'ultimo, non si applica al presente processo, già pendente alla data del 28.02.2023, applicandosi allo stesso, invece, le disposizioni anteriormente vigenti, ed in particolare l'art. 5, co. 2, del d. lgs. n. 28/2010, nel testo introdotto dall'art. 84 del Decreto Legge del 21/06/2013 - N. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Quest'ultimo disponeva: “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".
Tale norma conferisce al giudice un ampio potere discrezionale di inviare le parti in mediazione in qualsiasi fase del processo. La norma individua un preciso limite temporale all'esercizio di tale potere: "prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni". Questa formulazione chiarisce che il potere del giudice non si esaurisce con il semplice provvedimento che fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma perdura fino a quando tale udienza non si sia effettivamente tenuta e la fase di precisazione delle conclusioni non sia iniziata.
Pertanto, anche se il giudice ha già emesso una prima ordinanza con cui ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, egli conserva la facoltà di riconsiderare la propria decisione e, prima che tale udienza si svolga, di emettere un nuovo provvedimento. Con tale nuova ordinanza, il giudice può revocare la precedente fissazione dell'udienza e disporre l'invio delle parti in mediazione, ritenendola opportuna alla luce di una nuova valutazione degli elementi della causa (natura della controversia, comportamento delle parti, stato dell'istruzione).
Nella fattispecie, dopo una serie di rinvii per trattative pendenti, con l'ordinanza del 10.3.2025 è stata fissata l'udienza del 7.10.2025 per la verifica dell'esito della mediazione demandata, ferma comunque la facoltà del giudice, in tale udienza, di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
L'art. 5, comma 2, non impone un'apposita udienza di comparizione delle parti prima di emettere il provvedimento di invio in mediazione demandata.
Il potere del giudice è discrezionale e si esercita sulla base degli atti di causa e delle valutazioni che egli compie in autonomia ("valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza"). Non è quindi necessario che il giudice senta preventivamente le parti in un'udienza dedicata. Egli può emettere anche fuori udienza l'ordinanza, che verrà poi comunicata alle parti a cura della cancelleria.
L'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 111, co. 6, Cost., garantisce che la decisione del giudice non sia arbitraria, ma fondata su ragioni esplicite che giustifichino l'utilità di un tentativo di mediazione in quella specifica fase del processo. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come la finalità della mediazione demandata sia quella di favorire forme alternative di risoluzione delle liti, in un'ottica di efficienza e ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, N. 40035 del 14- 12-2021 e Cass. Civ., Sez. U, N. 3452 del 07-02-2024, in motivazione).
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (ordinanza n. 4133/2024) ha chiarito che il termine previsto per l'avvio della mediazione non è perentorio bensì ordinatorio: «In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche». Dunque, è nella facoltà delle parti dare impulso al procedimento di mediazione oltre il termine fissato dal giudice, ciò che conta è provvedere all'effettivo svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale entro l'udienza fissata per la verifica dell'esito dello stesso. «Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione» (Cass. 40035/2021).
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Nella note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, parte attrice chiedeva “ in accordo con l'Avv. Aldo Pilone … ulteriore rinvio in quanto si è in attesa da parte del notaio della data di stipula dell'atto transattivo” mentre parte convenuta comunicava “che tra le parti sono state sostanzialmente definite le trattative dirette al bonario componimento della lite, motivo per il quale le parti hanno ritenuto di non aderire all'invito al tentativo di mediazione disposto dal Tribunale con l'ordinanza del 10.03 2025”.
Il mancato esperimento della mediazione demandata impone la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea.
Considerato l'esito della lite e la circostanza per cui entrambe le parti hanno ritenuto, di comune accordo, di non procedere alla mediazione demandata, le spese di lite vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Avellino, 04.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa AL PI