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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4849/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8214/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, VIII
Sezione, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 38418/2016, riservato in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.02.2025, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Foglia Manzillo (C.F. ) e dall'avv. Stefania Salzano C.F._2
(C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in C.F._3
appello;
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale p.t., (C.F./P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Caramiello, (C.F. P.IVA_1
), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione;
APPELLATA NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
Anna Maria Ziccardi (C.F. ), in virtù di procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta a tutti gli atti di causa ed alle documentazioni prodotte, alle eccezioni fin qui solevate che devono intendersi qui come per ripetute e trascritte, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate, con vittoria di spese e compensi con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. La domanda oggetto del presente appello risulta assolutamente fondata e provata, come emerge dalle evidenze della CTU la quale ha riconosciuto imprescindibilmente la responsabilità dell nella causazione del terribile e nefasto evento CP_3
dannoso che ha colpito il sig. e che da anni lo costringe a vivere in condizioni Pt_1
di gravissimo disagio, come emerge dalla documentazione depositata in atti. Si evidenzia che dalla rinnovazione della CTU volta a valutare l'operato dei sanitari del che ebbero in cura l'appellante, con particolare attenzione per quanto Pt_2
riguardante l'esecuzione dell'intervento del 11.04.2014 rispetto alla conformità ed al rispetto della legis artis ed alle buone prassi scientifiche.
1. l'intervento cardiochirurgico in questione è l'endoprotesi del tratto prossimale dell'aorta toracica;
esso in caso di dissezione aortica di tipo B non complicata non era mandatorio. In alcune casistiche del periodo esso era definito come “da prendere in considerazione” in un caso come quello del sig. ma esso è stato praticato Pt_1
senza una congrua motivazione tecnica che scaturisse dall'analisi dei costi e dei benefici, senza che vi fosse stata la valutazione delle reali condizioni di ipoperfusione periferica riportate nel modello di informazione e consenso e senza che vi fossero reali condizioni d'urgenza, vista la tempistica della programmazione diagnostica ed operatoria.
2. il danno biologico riscontrato è conseguenza diretta dell'incongruo e non motivato intervento chirurgico TEVAR.
3. Con le argomentazioni fornite nella analisi medico legale il danno è stato quantificato nella misura dell'85%. 4.
Ribadendo le difficoltà ad argomentare di I.T.P. può agevolmente quantificarsi il periodo di I.T.T., relativo al prolungamento della degenza ospedaliera e pari a giorni
425. In merito alle osservazioni formulate da controparte si rileva che le stesse sono state sollevare con evidente scopo di creare ulteriore confusione nella mente dei consulenti tecnici in sede consulenza tecnica, a cui comunque i CCTTUU rispondono compiutamente. Ritenuta la causa matura per la decisione si chiede che la stessa venga introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all' art. 190 cpc …”; per l “… nel riportarsi a tutti gli atti di causa, alla Controparte_1
documentazione prodotta in primo grado, ai verbali di causa nonché alle note di trattazione scritta, alle osservazioni alla bozza di CTU del CTP dell' CP_3
preso atto del deposito della CTU, della quale se ne contestano i contenuti nei limiti indicati nell'osservazioni del richiamato CTP riportate anche nella relazione di
Consulenza Medico Legale, ed alle quali ci si riporta integralmente, chiede all'Adito
Giudice: - In via Preliminare rigettare l'appello proposto per inammissibilità dello stesso per intervenuta violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. Nel
Merito rigettare l'appello proposto stante l'infondatezza dello stesso così come motivato negli atti di causa e per l'effetto confermare la sentenza …, stante la legittimità della stessa e la mancanza di errori nel procedimento seguito per rendere la stessa. Si riportano le conclusioni riportate anche nel giudizio di primo grado. -
Accertare e dichiarare, che la paraplegia di cui si discute è la diretta conseguenza della patologia da cui il signor risultava essere già affetto, così come risulta Pt_1
dalla documentazione probatoria allegata al fascicolo di primo grado. - Accogliere tutte le istanze così come proposte in primo grado. Specificamente accertare e dichiarare, che inizialmente la patologia del signor. è stata trattata Pt_1
farmacologicamente e solo con il peggioramento della stessa è stato necessario l'intervento. - Accertare e dichiarare, che la soluzione medica scelta risultava essere quella più adeguata rispetto alla soluzione di urgenza. - Accertare e dichiarare, che il primo intervento è stato fatto senza colpa imperizia e negligenza. - Accertare e dichiarare, che il secondo intervento di fronte all'insorgere delle problematiche sopra esposte doveva essere necessariamente effettuato. - Accertare e dichiarare, che le prestazioni professionali del personale medico sono esenti da colpa, negligenza ed imperizia. - Accertare e dichiarare la mancanza del nesso di causalità tra la asserita condotta del personale medico dell' e le successive lesioni e/o CP_4
sopravvenute patologie lamentate dal signor - Accertare e dichiarare, Pt_1
conseguenzialmente, la mancata responsabilità civile, precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale, individuale e solidale della E per Controparte_1
l'effetto respingere tutte le richieste formulate nell'atto di citazione dalla difesa del signor Nella denegata ipotesi in cui l'Adito Giudice dovesse ritenere Pt_1
responsabile la condotta medica del dottore convenuto, voglia accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell' per danno riconducibile CP_4
all'esclusiva condotta del medico e manlevare quest'ultima da qualsivoglia responsabilità, non incorrendo la stessa in alcun deficit organizzativo e gestionale e non essendo venuta meno a nessun obbligo che la legge le impone. …”; per “… chiede pertanto che l'adita Corte di Appello accolga le Controparte_2
seguenti conclusioni A) In via preliminare, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di dirimere la diatriba scientifica tra le tesi sostenute dagli ausiliari del Giudice e le Linee Guida operanti e poste in essere dal dott. ; B) CP_2
Sempre in via preliminare, confermare il provvedimento del Giudice di primo grado circa l'inammissibilità della documentazione tardivamente ed irritualmente prodotta nel giudizio di I° grado dall'odierno appellante e per l'effetto disporre l'esclusione dagli atti del giudizio della documentazione di cui all'elenco riportato alle pagg. 27 e
28 della presente comparsa e/o di qualunque ulteriore documento e/o perizia che non rientri tra quelli ritualmente depositati nel rispetto dei termini processuali;
C)
Ancora in via preliminare, denegare ogni avversa istanza istruttoria di ammissione di prova testimoniale in quanto inammissibile ed in conferente ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse richieste istruttorie, ammettere il concludente a prova diretta e contraria con i medesimi testi e sui medesimi capitoli di prova;
D) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal dott. in Parte_1
quanto infondato sia in fatto che in diritto oltre che inammissibile e improponibile, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza …; E) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, condannare l Controparte_5
a manlevare e tenere indenne il dott. da
[...] Controparte_2
qualsivoglia peso e/o onere derivante dal presente giudizio, …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 20.12.2016, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il dott. e l Controparte_2 Controparte_6
esponendo che: il 13/03/2014, per la comparsa di
[...]
sintomatologia epigastralgica, si recava presso il Pronto Soccorso S. Maria delle
Grazie di Pozzuoli;
le indagini eseguite presso la predetta struttura sanitaria addivenivano alla diagnosi di: "Dissecazione dell'aorta dall'arco fino all'emergenza delle arterie iliache"; atteso il quadro vascolare emerso dalle indagini strumentali eseguite al S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, veniva trasferito in data 14/03/2014 presso la Controparte_7
di Napoli;
al ricovero, le indagini strumentali e cliniche davano atto di una
[...]
sostanziale stabilità clinica;
infatti, non presentava segni e sintomi di danno d'organo, inoltre, gli esami di laboratorio risultavano nei limiti, i parametri emodinamici sufficienti, la diuresi era spontanea, gli arti erano caldi e ben perfusi ed il paziente risultava vigile, collaborante e scevro da dolore;
alla prima consulenza cardiochirurgia eseguita alle 19.00 del 14/03, lo specialista consigliava esclusivamente l'esecuzione di terapia medica ipotensivante, non ponendo indicazione al trattamento chirurgico;
nei giorni a venire, il quadro clinico continuò a mantenersi stazionario e una nuova angio-TC del 24/03/2014 mostrava una dissezione dall'emergenza dell'arteria succlavia sinistra con flap esteso sino all'origine dell'iliaca sinistra ed emergenza dal falso lume dell'arteria renale destra, il tutto in presenza di "omogenea e simmetrica opacizzazione degli organi parenchimatosi addominali"; in sostanza il quadro strumentale era pressoché immutato rispetto all'esame già eseguito nel Nosocomio di Pozzuoli;
dal 24/03/2014 sino all'11/04/2014 le condizioni di esso istante restavano sostanzialmente immutate;
ciò nonostante, in data 11/04/2014, veniva sottoposto ad intervento di impianto di endoprotesi aortica addominale (tipo Valiant) per via vascolare, intervento compiuto dal Dott. CP_2
; successivamente veniva eseguito un controllo fluoroangiografico ed
[...]
ecocardiografico transesofageo all'esito dei quali l'endoprotesi risultava "ben posizionata in aorta discendente senza evidenza di leak prossimali"; dopo l'intervento alle ore 18.30, una volta vigile e cosciente, veniva trasportato in Terapia Intensiva per essere estubato;
nelle ore a venire si assisteva ad alterazione dei parametri laboratoristici, cosicché si rendeva necessaria l'esecuzione di una Angio-TC di controllo urgente;
gli esami eseguiti nella stessa serata dell'11/04 documentavano una mancata espansione del falso lume dopo l'impianto endoprotesico toracico, oltre ad un difetto di opacizzazione a carico del rene destro;
tale difetto non era presente nella precedente Angio-TC; alle ore 01.25 del 12/04/2014 veniva sottoposto d'urgenza ad intervento chirurgico, questa volta non per la via vascolare, ma mediante accesso toracotomico e circolazione extracorporea, di "Espianto endoprotesi, Sostituzione dell'aorta toracica discendente con protesi tubulare VascutecK"; il decorso post- operatorio in Terapia Intensiva si presentava sin da subito complicato dalla persistenza di rilevanti perdite ematiche dai drenaggi, per cui in costanza di ventilazione e sedazione veniva sottoposto a trasfusioni ematiche e supporto con
Dobutamina e Noradrenalina;
nei giorni immediatamente successivi i report clinici documentavano l'assenza di sensibilità al di sotto dell'ombelico e di motilità agli arti inferiori;
inoltre, si presentava gravemente oligoanurico, tanto da richiedere un supporto emodiafiltrativo;
una volta estubato, continuava a necessitare di un supporto vasoattivo ed emodiafiltrativo con comparsa di episodi convulsivi.; con il trascorrere dei giorni le condizioni cliniche non subivano miglioramenti, sebbene in alcune fasi risultava collaborante, continuava a persistere una condizione di paraplegia e di instabilità respiratoria, tanto che si rendeva necessario un supporto ventilatorio meccanico mediante tracheotomia;
il 27/05/2014 in conseguenza della sussistenza di problematiche deglutitorie veniva sottoposto ad impiantazione di una gastrostomia percutanea (PEG); il 05/06/2014 veniva dimesso dall con Controparte_6
ambulanza rianimatoria per iniziare trattamento riabilitativo presso altra struttura specializzata;
ad oggi - in costanza di ricoveri finalizzati alla riabilitazione neuromotoria - era paraplegico e respirava in aria ambiente attraverso cannula tracheostomica, era disfagico per cui necessitava di nutrizione enterale a lungo termine mediante PEG;
per la presenza di paralisi vescicale definitiva, vuotava la vescica solo mediante cateterismo intermittente e risultava esser affetto da visibile tremore, definito dai sanitari difficilmente risolvibile;
si sottoponeva a frequenti e lunghi cicli di terapia antibiotica per infezioni ricorrenti delle vie respiratorie;
a causa dell'allettamento semipermanente presentava lesioni da decubito in regione sacrale ed ischiatica, come risultante da relazione emessa dall'Istituto di Montecatone, Servizio
Sanitario Regionale Emilia-Romagna, presso il quale era stato ricoverato per lunghi e diversi periodi dal Dicembre 2014 ad oggi, i sanitari era impossibilitati alla rimozione della cannula tracheale per il quadro neurologico di totale ipotonia con conseguente assenza di partecipazione volontaria e riflessa della muscolatura addominale del paziente;
inoltre, dalla stessa relazione emergeva una chiara impossibilità alla riparazione delle lesioni residue e impossibilità alla gestione delle secrezioni sia per la scarsa espansione polmonare che per l'assoluta ipotonia della parete addominale;
era attendersi dai Curanti dell'U.O.C. Controparte_7 [...]
- in ottemperanza alle specifiche direttive scientifiche Controparte_5 (Linee Guida) in materia vigenti all'epoca dei fatti - una strategia terapeutica diametralmente opposta, conservativa, basata sul solo trattamento medico e sullo stretto e periodico monitoraggio clinico/strumentale, piuttosto che l'opzione dell'intervento di rivascolarizzazione pacificamente non scevra da complicanze e da correlato elevato rischio di mortalità; che entrambe le procedure, inidoneamente indicate dai sanitari del avevano - come poteva attendersi dalla conoscenza Pt_2
delle raccomandazioni specialistiche (Linee Guida) internazionali - dato esito al peggior risultato attendibile: fallimento dell'endoprotesi e complicanze maggiori ed irreversibili per la conseguente, urgente ed indifferibile procedura chirurgica di sostituzione vascolare protesica;
tale inidonea condotta tecnico professionale aveva cagionato ingenti danni fisici e morali, stante la diagnosi definitiva di paraplegia che lo costringeva ad uno stile di vita ormai compromesso dal punto di vista fisico, morale ed economico;
sotto quest'ultimo profilo, in conseguenza degli eventi lesivi predetti aveva dovuto abbandonare la professione di geometra, prima svolta brillantemente, che gli garantiva stabilità economica e realizzazione personale.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “ Voglia l'On.le Tribunale Adito, contrariis reictis, accertare e dichiarare la responsabilità del dott. e della struttura sanitaria in cui lo Controparte_2
stesso svolge la propria professione, in relazione alle responsabilità di questi e di convesso all'accertamento delle lesioni patite dell'odierno attore, e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig.
nonché delle spese mediche sostenute – per un totale in giudizio Pt_3
determinabile con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano il dott. e l' i quali Controparte_2 Controparte_1
concludevano chiedendo il rigetto della domanda.
Rilevata dal Tribunale la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, veniva integrato l'iniziale atto introduttivo del giudizio e precisate le conclusioni nei termini seguenti: “accertare e dichiarare la responsabilità del dott. , sanitario responsabile dell'intervento Controparte_2
chirurgico e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite … nonché alle spese mediche sostenute per un totale determinabile
…in € 1.788.209,00 oltre spese da sostenere …; condannare l' Controparte_8
per le lesioni patite … e per l'effetto condannarlo al risarcimento di
[...]
tutti i danni conseguenti alle lesioni subite … nonché alle spese mediche sostenute per un totale determinabile …in € 1.788.209,00 oltre spese da sostenere …”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, veniva ammessa CTU medico legale;
la causa veniva riservata in decisione il
16.07.2020.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“-rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
e dell'
[...] Controparte_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
e dell liquidate, per ciascuno di Controparte_2 Controparte_1
essi, in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata e notificata il 01.12.2020, con citazione notificata in data 29.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 30.12.2020 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto annullare la sentenza …, essendo la stessa illogica, errata ed insufficientemente motivata anche alla luce delle considerazioni svolte in narrativa;
Tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, ai sottoscritti procuratori anticipatari. In subordine: li dove si ritenesse che la CTU e i relativi chiarimenti non fossero esaustivi e comunque necessitassero di una nuova specificazione, anche alla luce della riscontrata mancanza di completezza dell'elaborato peritale, mancando parte del quesito n. 3 formulato dalla dottoressa si chiede chiamare il CTU a formulare nuovi Per_1
chiarimenti, anche in merito alla correttezza dell'atto chirurgico posto in essere dal quale causa o concausa del danno sofferto dall' appellante;
Ancora in linea CP_2
subordinata: disporre una nuova CTU Medico-legale, prevendendo la presenza nel collegio peritale di un medico specialista in cardiochirurgia, ovvero procedere a integrazione del collegio peritale prevedendo la presenza di ulteriori specialisti della materia;
Sempre in subordine: in caso di rigetto dello spiegato gravame, dichiararsi comunque compensate le spese del giudizio di appello. In via istruttoria: si chiede procedersi all'espletamento dei mezzi di prova, già richiesti in primo grado, ed insistendo per l'espletamento di integrazione alla CTU e/o nuova consulenza tecnica di ufficio, nominando a tal fine anche uno specialista in cardiochirurgia”.
Si costituiva l' per l'accoglimento delle seguenti Controparte_9
conclusioni: “Accertare e dichiarare, che la paraplegia di cui si discute è la diretta conseguenza della patologia da cui il signor risultava essere già affetto, così Pt_1
come risulta dalla documentazione probatoria allegata al fascicolo di primo grado. -
Accogliere tutte le istanze così come proposte in primo grado. Specificamente accertare e dichiarare, che inizialmente la patologia del signor è stata trattata Pt_1
farmacologicamente e solo con il peggioramento della stessa è stato necessario l'intervento. - Accertare e dichiarare, che la soluzione medica scelta risultava essere quella più adeguata rispetto alla soluzione di urgenza. - Accertare e dichiarare, che il primo intervento è stato fatto senza colpa imperizia e negligenza. - Accertare e dichiarare, che il secondo intervento di fronte all'insorgere delle problematiche sopra esposte doveva essere necessariamente effettuato. - Accertare e dichiarare, che le prestazioni professionali del personale medico sono esenti da colpa, negligenza ed imperizia. - Accertare e dichiarare la mancanza del nesso di causalità tra la asserita condotta del personale medico dell' e le successive lesioni e/o CP_4
sopravvenute patologie lamentate dal signor - Accertare e dichiarare, Pt_1
conseguenzialmente, la mancata responsabilità civile, precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale, individuale e solidale della - E per Controparte_1 l'effetto respingere tutte le richieste formulate …Nella denegata ipotesi in cui l'Adito
Giudice dovesse ritenere responsabile la condotta medica del dottore convenuto, voglia accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell' per CP_4
danno riconducibile all'esclusiva condotta del medico e manlevare quest'ultima da qualsivoglia responsabilità, non incorrendo la stessa in alcun deficit organizzativo e gestionale e non essendo venuta meno a nessun obbligo che la legge le impone … “.
Si costitutiva, altresì, il dott. il quale, nel contestare l'avverso Controparte_2
dedotto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… confermare il provvedimento del Giudice di primo grado circa l'inammissibilità della documentazione tardivamente ed irritualmente prodotta nel giudizio di I° grado dall'odierno appellante e per l'effetto disporre l'esclusione dagli atti del giudizio della documentazione di cui all'elenco riportato alle pagg. 27 e 28 della presente comparsa e/o di qualunque ulteriore documento e/o perizia che non rientri tra quelli ritualmente depositati nel rispetto dei termini processuali;
D) Ancora in via preliminare, denegare ogni avversa istanza istruttoria di ammissione di prova testimoniale in quanto inammissibile ed inconferente;
E) Nel merito, rigettare l'appello …; F) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, in virtù della chiamata in causa tempestivamente effettuata con la comparsa depositata il 31.10.2017, condannare l
[...]
a manlevare e tenere indenne il dott. Controparte_10 Controparte_2
da qualsivoglia peso e/o onere derivante dal presente giudizio, per i motivi esposti in atti;
G) Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 16.04.2021, veniva rinviata al 07.07.2023 per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza, la causa veniva riservata in decisione per poi essere rimessa sul ruolo ai fini del rinnovo della consulenza tecnica medico – legale, svolta in primo grado;
conferito incarico a un collegio peritale, veniva concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 21.02.2025; a tale data, all'esito del deposito delle note nell'assegnato termine, la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 17.4.2025 e memoria di replica il 12.5.2025.
L depositava comparsa conclusionale il 14.4.2025 e Controparte_1
memoria di replica il 16.5.2025. depositava comparsa conclusionale il 22.4.2025 e memoria di Controparte_2
replica il 12.5.2025.
§ 3.
La gravata sentenza rigettava la domanda, con le seguenti motivazioni:
<… È pacifico che nei pazienti con dissezione aortica di tipo B, non complicata, si raccomanda un approccio primario con terapia medica e follow-up sia clinico che mediante angio TAC, salvo complicazioni tipiche tra le quali anche malperfusione.
La questione controversa è se si presentò la complicazione che giustificava l'intervento. Sul punto il CTU, nella relazione depositata il 26.4.2019, ha dato risposta negativa: <<il sig. , allorquando giunse all'osservazione parte_1
dei Sanitari dell dell di Napoli, era affetto da CP_7 Controparte_11
dissecazione dell'arco aortico distale, in corrispondenza dell'arteria succlavia sinistra, con estensione all'aorta discendente. Le risultanze degli esami strumentali
(TC addome con m.d.c.) … permettono di inquadrare la suddetta lesione vascolare in una dissecazione di tipo B … non complicata … In tale ottica, può ritenersi condivisibile la scelta di sottoporre il p. a trattamento antipertensivo, non ricorrendo l'indicazione all'intervento chirurgico di posizionamento di endoprotesi vascolare, in quanto tale approccio è raccomandato dalla letteratura specialistica nazionale ed internazionale. Errata, tuttavia, risulta la progettazione dell'intervento di posizionamento di endoprotesi dell'aorta toracica dell'11/04/2014, giacché anche in tale circostanza non ricorrevano indicazioni al trattamento chirurgico della dissecazione aortica di tipo B non complicata … In particolare, dalla scansione dei memoriali clinici emerge, una sostanziale stabilità delle condizioni generali del p., non risultando registrata un'ipertensione non controllabile, dolore refrattario, ovvero una sindrome di malperfusione. D'altro canto, l'esame angio-TC praticata in data 24/03 non evidenziava la presenza di rottura aortica, incremento di diametro e/o dell'estensione della dissecazione>> (cfr. pag. 30 relazione depositata il
26.4.19).
A seguito di chiarimenti richiesti con ordinanza del 18.5.19, circa la possibilità che l'aggravamento della patologia potesse desumersi dalle seguenti circostanze
(documentate dalla cartella clinica): 1) “dopo fisioterapia e dopo esercizio ad andatura lenta (camminata lenta) si manifestò dolore agli arti inferiori bilateralmente che scomparve con il riposo”; 2) l'angio TC del 24.3.2014 mostrò:
“flap intimale in corrispondenza dell'emergenza della succlavia sinistra con marcata competizione pressoria tra i due lumi nel tratto discendente prossimale (il lume vero
è ridotto ad una sottile semiluna anteriore) con breccia tra i due lumi al terzo medio del tratto discendente”; il CTU ha precisato che l'intervento sarebbe stato indicato solo se le complicazioni fossero state tali da mettere <<a repentaglio acutamente la vita del paziente (sindrome da malperfusione, progressione della dissezione, espansione delle dimensioni dell'aneurisma, ipertensione incontrollabili, emotorace)
(1, pag. 308). In tal caso si può decidere tra intervento chirurgico o stent, a seconda dei casi>> (cfr. pag. 25 della relazione integrativa del 9.7.19). Ma, secondo l'ausiliare, questa condizione non si verificò nella fattispecie di causa, perché <<il sig. , allorquando giunse all'osservazione parte_1
provocabili dopo sforzi lievi… Il quadro radiologico della TAC successivo, in buona parte sovrapponibile a quello rilevato durante la fase acuta, dunque si traduceva in una ischemia intermittente e reversibile dopo sforzi, limitata in quel momento ai solo arti inferiori. In ogni caso, non si trattava di una ischemia persistente di organi vitali ed apparati (visceri, midollo spinale…) che mettesse a repentaglio imminentemente la vita del paziente tanto da richiedere un intervento/intervenzione immediata (1, pag. 308). Secondo le Linee Guida congiunte di varie società scientifiche del settore, chirurgiche e cardiologiche … viene affermato inequivocabilmente (Classe I) che il trattamento della dissezione acuta tipo B è medico a meno che non intervengano complicazioni che mettano a repentaglio acutamente la vita del paziente (sindrome da malperfusione, progressione della dissezione, espansione delle dimensioni dell'aneurisma, ipertensione incontrollabili, emotorace) (1, pag. 308). … 3. Acute thoracic aortic dissection involving the descending aorta should be managed medically unless life-threatening complications develop (eg, malperfusion syndrome, progression of dissection, enlarging aneurysm, inability to control blood pressure or symptoms). 285,288,334–337. … .traduzione in italiano: la dissezione aortica toracica coinvolgente il tratto discendente dell'aorta (B) dovrebbe essere gestita medicalmente a meno che non si sviluppino complicazioni pericolose per la vita (per esempio sindrome da mal perfusione d'organo, progressione della dissezione, slargamento dell'aneurisma, impossibilità a controllare la pressione arteriosa o i sintomi)>> (cfr. pagg. 5 ss. della integrazione del 5/6/19). Queste conclusioni sono state contestate dai CTP dei convenuti i quali sostanzialmente sostengono che le condizioni originarie del sig. variarono “in peius”, con necessità di dover Pt_1
riconoscere un così detto shift da una condizione “non complicata” ad una
“complicata”. A tal fine, i CTP: […] assumono che: <<l'ischemia degli arti inferiori rientra nella sindrome da malperfusione, perché dovuta al coinvolgimento delle arterie periferiche, … se si considera fedelmente il referto angio tc presente documentazione medica va necessariamente considerato un passaggio che recita:
“con marcata competizione pressoria tra i due lumi nel tratto discendente prossimale
(il lume vero è ridotto ad una sottile semiluna anteriore) con breccia tra i due lumi al terzo medio del tratto discendente”. Ebbene tale passaggio riveste non poca importanza ai fini valutativi dal momento che – confrontato con il precedente esame praticato presso altra struttura – depone chiaramente per una evoluzione “in peius” della patologia aortica del paziente. L'ischemia che si manifestava con la claudicatio dopo uno sforzo lieve quale l'andatura lenta, non era pericolosa solo per gli arti inferiori, ma evidenziava una chiara sindrome da malperfusione per compressione del vero lume (come confermato dall'angioTC del 24-3) che andava trattata con l'impianto di endoprotesi … Le dissezioni aortiche acute di tipo B complicate da malperfusione sono quelle gravate da maggiore mortalità e solo il tempestivo riconoscimento e trattamento può assicurare una prognosi migliore. Come anticipato, la tesi del CTU, secondo cui non ci fu un aggravamento che giustificasse l'intervento, poggia su un duplice assunto sintetizzato a pag. 6 della integrazione depositata il 5.6.2019 (sostanzialmente ribadito nelle altre relazioni): 1) [ci fu]
<<ischemia intermittente e reversibile dopo sforzi, limitata in quel momento solo agli arti inferiori… non si trattava di una ischemia persistente di organi vitali ed apparati (visceri, midollo spinale … 2) -che mettesse a repentaglio imminentemente la vita del paziente tanto da richiedere un intervento/intervenzione immediata>>;
l'ischemia non mise a repentaglio imminentemente la vita del paziente (tanto che fu operato l'11 aprile, benché il preteso aggravamento fosse stato diagnosticato il
20/24 marzo);
Il primo assunto è che l'intervento sarebbe stato giustificato solo se l'ischemia avesse riguardato organi vitali ed apparati, mentre qui aveva interessato solo gli arti inferiori.
Questa affermazione contrasta con quanto lo stesso CTU ha scritto a proposito delle dissecazioni complicate. Infatti, alla pag. 25 della relazione depositata il 26.4.2019, si legge: <<le dissecazioni complicate comprendono le rotture, gli aumenti di diametro, l'estensione della dissecazione, un'ipertensione non controllabile, dei dolori refrattari, una sindrome malperfusione e o la comparsa un aneurisma. sono quelle indenni dagli elementi citati in precedenza.
Queste classificazioni sono importanti, in quanto permettono di stabilire degli elementi prognostici e di realizzare le scelte terapeutiche. Molto schematicamente, le dissecazioni di tipo A acute e di tipo B complicate comportano un rischio vitale maggiore... La sindrome di malperfusione può portare a ischemie nei territori interessati: cervello, arto superiore, midollo, fegato, tubo digerente, reni e arti inferiori. La presenza di una complicanza ischemica è un fattore prognostico molto sfavorevole, poiché la mortalità ospedaliera è triplicata. Tutte queste complicanze non trattate sono rapidamente mortali>>. In sostanza il CTU dice che anche l'ischemia agli arti inferiori (quindi non solo quella che interessa organi vitali e apparati) può essere sintomo di una dissecazione complicata che, se non trattata, può essere mortale. Ed anche i CTP dell'attore (dott.ri e Per_2 Per_3 Per_4
riconoscono che la dissezione di tipo B “può necessitare di un trattamento alternativo (percutaneo o chirurgico), ma solo nei casi di dissezione … complicata … dall'evidenza di una malperfusione viscerale o periferica” (cfr. parere medico-legale datato 30.6.2016). Sul punto, va poi conclusivamente osservato che non è condivisibile l'osservazione di parte attrice, ribadita in conclusionale, secondo cui non ci sarebbe prova della esistenza di una claudicatio. Sulla presenza di questa condizione si è ampiamente soffermato il CTU, che l'ha ribadita anche nella relazione integrativa finale depositata il 9.7.19, condivisa in ogni sua parte dai CTP di parte attrice (cfr. note del 23.6.19, a firma dei dott.ri e Per_2 Per_3
“…a seguito di attenta lettura della bozza di CTU a firma del Prof. Per_4 [...]
è possibile condividere in ogni sua parte l'elaborato”). Per_5
*****
Il secondo assunto, secondo cui l'intervento sarebbe stato giustificato solo in caso di pericolo imminente per la vita, è smentito dalla letteratura richiamata dallo stesso
CTU che non richiede il requisito dell'imminenza del pericolo di vita.
L'espressione <> va tradotta (e così è stata tradotta anche dal CTU) come <>, senza riferimento al requisito dell'imminenza. Nella fattispecie di causa, il fatto che il rischio morte non fosse imminente, non significa che non ci fosse. Significa solo che l'intervento non era da fare con urgenza dopo l'Angio-TC del 24/3. E non rileva neppure che il paziente il giorno prima dell'intervento fosse in condizioni cliniche generali stabili, apiretico e asintomatico (cfr. cartella clinica), non potendosi evidentemente trarre da queste (sole) circostanze la conclusione che l'intervento non fosse necessario, essendo ben altre, e ben più serie, le ragioni che lo giustificavano.
Si deve perciò concludere che la scelta di procedere all'intervento fu giustificata dall'aggravamento delle condizioni del paziente. Aggravamento dimostrato dall'insorgere della ischemia agli arti inferiori che, benchè non interessasse organi vitali ed apparati, era comunque un fattore prognostico molto sfavorevole, predittivo di un rischio morte, benchè non imminente.
Alla luce di quanto esposto innanzi, la domanda va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo
2014 n. 55.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico di . Sentenza Parte_1
esecutiva ex lege. >>.
§ 4.
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di gravame con il quale parte appellante critica la decisione del Tribunale di ritenere in parte inammissibile la documentazione dalla stessa riprodotta a seguito di mancato rinvenimento della stessa presso la Cancelleria;
in particolare, sul punto il Tribunale ha statuito:
“Preliminarmente appare opportuno fare chiarezza sulla questione (che tuttavia, come si vedrà, è irrilevante ai fini della decisione), sollevata dalla difesa di parte attrice (con nota del 16.6.2020), circa lo smarrimento da parte dell'Ufficio, e/o addirittura la sottrazione da parte di terzi, della propria produzione di parte, contenente la documentazione medica (asseritamente) depositata in precedenza in corso di causa. Sul punto, questo giudicante ha già osservato che la produzione di parte attrice risultava ritualmente ritirata, sicchè era prospettabile solo la sua ricostruzione, nel contraddittorio delle parti (cfr. decreto del 18.6.2020).
Il ritiro è documentato dalla firma apposta dall'Avv. Salzano, per l'Avv. Foglia
Manzillo, in calce al verbale di udienza del 13 febbraio 2020.
Per procedere alla ricostruzione, il GI rimetteva la causa sul ruolo, per l'udienza del
16.7.2020. Il difensore del dott. contestava la possibilità di procedere a ricostruzione, CP_2
ritenendo l'istanza tardiva e inammissibile.
In ossequio al provvedimento del 18 giugno 2020, l'Avv. Foglia Manzillo, per l'attore,
In data 24.6.2020, ha depositato:
“- cartella clinica n. 2014/4147 del pronto soccorso Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli, relativa al ricovero dal 13/03/2014 al 14/03/2014;
- cartella clinica n. 2014/13684 dell Controparte_7
di Napoli relativa al ricovero dal 14/03/2014 al 5/06/2014;
- cartella clinica n. 2014/986 del Reparto di Degenza Ordinaria- Gravi Miolesioni della Clinica S. Maugeri di Telese Terme relativa al ricovero dal 5/06/2014 al
10/12/2014;
- perizia a firma dei dottori e presente nel fascicolo Per_2 Per_3 Per_4
telematico come allegato alle note ex art. 183 comma VI secondo termine c.p.c;
- fogli di lume già depositati nel fascicolo cartaceo e presente agli atti;
- relazione relativa al ricovero presso il Montecatone Rehabilitation Institute dal
05/06/2014 al 10/12/2014, già depositata nel fascicolo cartaceo e presente agli atti”
(cfr. nota di deposito del 24 giugno, a firma dell'Avv. Foglia Manzillo).
Con note scritte depositate l'8.7.2020, il difensore dell'attore ha chiesto ammettersi la documentazione depositata, in quanto già presente nel giudizio.
Con note scritte depositate in data 9.7.2020, l'Avv. Ziccardi, difensore del dott.
, ha testualmente replicato: CP_2
<< ... In riferimento alla documentazione depositata dall'attore in data 25.06.2020,
l'Avv. Ziccardi, fa rilevare l'inammissibilità di tale deposito ... anche perché la documentazione oggi allegata da controparte non risulta mai essere stata presente né depositata nel fascicolo di parte, né tantomeno nel fascicolo d'ufficio.
I documenti depositati dall'attore il 25.06.2020 non risultano, infatti, allegati e depositati in nessun atto di parte, in nessun verbale di causa, in nessuna CTP nè tantomeno nella CTU ... L'unica “documentazione medica” a cui fa riferimento l'attore nell'istanza depositata il 17.06.2020 (pag. 1 rigo 5-6-) si rinviene allegata alla II° memoria ex art. 183 c.p.c., con la quale il signor deposita una serie di certificati medici;
Pt_1
NON, invece, tutta la documentazione che, in maniera illegittima ed inammissibile, ha invece depositato controparte con il deposito del 25.06.2020...>>.
Dopo essersi opposta alla possibilità di fare entrare nel processo i documenti depositati dall'attore il 25.06.2020, e non prodotti in giudizio entro il termine di cui all'art. 183/6 c.p.c., l'Avv. Ziccardi ha aggiunto:
<<per mero tuziorismo difensivo l'odierna convenuta disconosce ed impugna la documentazione prodotta ... ed in particolare:
- la cartella clinica n. 13684 dell in quanto quest'ultima è priva di Controparte_6
timbri di congiunzione nonché priva dell'attestazione di conformità dell'Ente ospedaliero che ne rilascia la relativa copia conforme:
- la cartella clinica n. 986 della risulta priva Controparte_12
anch'essa di timbri di congiunzione e dell'attestazione di conformità dell'Ente ospedaliero che ne rilascia la relativa copia conforme, risultando provvista solamente di un semplice timbro della .. Tanto premesso, si deve CP_12
osservare quanto segue.
“Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti
(oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli
(Sez. 1 -, Ordinanza n. 14661 del 29/05/2019). Appaiono perciò corrette le osservazioni contenute nelle note scritte depositate in data 9.7.2020 dall'Avv. Ziccardi, nella parte in cui eccepisce che l'attore non ha ritualmente introdotto nel giudizio le cartelle cliniche.
Infatti, questi documenti non sono indicati né tra quelli offerti in comunicazione con l'atto di citazione (cfr. ivi, ultima pagina), né tra quelli inseriti nella produzione di parte (cfr. il relativo indice). Inoltre non risultano essere stati depositati con le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e/o in una qualche udienza istruttoria.
E tuttavia, la cartella clinica relativa al ricovero e all'intervento subito dal sig. presso l' è stata depositata in giudizio tempestivamente Pt_1 Controparte_6
proprio dalla . Sicchè, tale documento è sicuramente Controparte_1
utilizzabile. Ed è il solo documento realmente rilevante per la decisione della causa.
Infatti, le altre due cartelle (n. 2014/4147 del pronto soccorso Santa Maria delle
Grazie di Pozzuoli, relativa al ricovero dal 13/03/2014 al 14/03/2014 e n. 2014/986 del Reparto di Degenza Ordinaria- Gravi Miolesioni della Clinica S. Maugeri di
Telese Terme relativa al ricovero dal 5/06/2014 al 10/12/2014) non contengono elementi utili per il giudizio sulla responsabilità dei convenuti.”.
In particolare, parte appellante evidenzia che la mancanza della documentazione veniva denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, procedimento che si concludeva con il decreto di archiviazione e nel quale il Sostituto
Procuratore della Repubblica dopo avere ascoltato il teste, che riferiva della estrazione di una piccola parte del fascicolo processuale, non contenente la documentazione medica, faceva richiesta di archiviazione, poiché ignoti gli autori del fatto (sottrazione o smarrimento del fascicolo); ribadisce che contrariamente a quanto assunto in sentenza e nel provvedimento autorizzativo della ricostruzione, esso appellante aveva ritirato una sola produzione, ossia quella contenente i documenti fiscali e le spese mediche, non le cartelle cliniche poste in un separato faldone;
deduce in merito alla operatività delle disposizioni di cui agli articoli 74 e 87 disp.
Att. Cpc, per le quali “i documenti devono essere indicati in un apposito foliario” che il Tribunale non ha considerato che se l'intero faldone delle cartelle cliniche manca, manca anche un foliario indicativo dei singoli documenti;
evidenzia che il professore
CTU nominato in primo grado, dopo aver prestato giuramento ha ritirato Per_6
la documentazione ad oggi mancante e nella sua consulenza tecnica l'ha elencata.
Sulla scorta di tali presupposti, parte appellante ha chiesto l'ammissione delle due cartelle cliniche (n. 2014/4147 del pronto soccorso Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli, relativa al ricovero dal 13/03/2014 al 14/03/2014 e n. 2014/986 del Reparto di Degenza Ordinaria- Gravi Microlesioni della Clinica S. Maugeri di Telese Terme relativa al ricovero dal 5/06/2014 al 10/12/2014) non ammesse dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Ed invero, né la denuncia né la circostanza che la documentazione sia stata visionata dal CTU comprovano l'avvenuto deposito delle cartelle oggetto di contestazione nel rispetto delle preclusioni di rito;
assorbente è, poi, la considerazione che la documentazione in questione non è analiticamente indicata in nessuno degli atti difensivi depositati in primo grado né in quest'ultimi risulta depositato un faldone contenente la medesima documentazione, ovvero un foliario ove sono indicate le suddette cartelle.
Per tali considerazioni, fatta eccezione della cartella clinica relativa al ricovero e all'intervento subito da presso l non sono state Parte_1 Controparte_6
ammesse né la cartella relativa al ricovero presso il reparto di Degenza ordinaria della
Clinica S. Maugeri di Telese Terme né quella cartella relativa al ricovero presso il
Montecatone Rehabilitation.
§ 5.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'impugnata sentenza siccome emessa in totale contrasto con le risultanze della CTU medico legale sulla base di una personale interpretazione da parte del Tribunale delle integrazioni formulate dal consulente, prive di criteri logici e scientifici;
assume che il Tribunale avrebbe dovuto, in ragione delle ritenute incongruenze nell'elaborato peritale e dei relativi chiarimenti del CTU, nonché in ragione della richieste di controparte, procedere alla rinnovazione della consulenza. Con il terzo motivo, parte appellante evidenzia che l'iter logico seguito dal Tribunale si pone in contrasto con quanto stabilito dal CTU, siccome ha ritenuto di sposare la tesi sostenuta dalla difesa del Dott. , che si basa su osservazioni svolte da uno CP_2
specialista, esperto in malattie respiratorie, senza una chiara motivazione logica e scientifica;
assume che secondo le conclusioni del CTU, esso appellante soffriva una dissecazione aortica di tipo B non complicata, per la quale non vi era alcuna indicazione all'intervento ma alla sola terapia ipertensiva farmacologia;
dagli esami praticati e dalla lettura dei dati contenuti nella carella clinica non vi erano segni né di mal perfusione né di peggioramento delle condizioni di salute tali da richiedere o giustificare la scelta chirurgica effettuata;
evidenzia che a seguito dei chiarimenti richiesti, circa la possibilità di aggravamento della patologia, il CTU dichiarava che
1)“ dopo la fisioterapia e dopo l' esercizio ad andatura lenta(camminata lenta) si manifestò dolore agli arti inferiori, che scomparve con il riposo”…,2) l'angio TC del
24.03.2014 mostrò: “ il flap intimale in corrispondenza della succlavia sinistra con marcata competizione pressoria tra i due lumi del tratto discendente prossimale (il vero lume è ridotto ad una sottile semiluna anteriore) con breccia tra i due lumi al terzi medio del tratto discendente”… il paziente manifestava esclusivamente una sintomatologia definibile claudicatio intermittens stadio IIb, secondo Il che Pt_4
significa dolori agli arti inferiori provocabili dopo sforzi lievi. Ciò era evidentemente dovuto all' interferenza del flap intimale, che si estendeva dal sito della dissezione fino ed oltre la biforcazione aortica. “ ; che pertanto, secondo il CTU la claudicatio post sforzo non era segno di aggravamento della patologia;
che, tuttavia il Tribunale ha affermato che l'assunto del CTU Dott. secondo il quale l'intervento Per_5
sarebbe giustificato solo in caso di pericolo imminente di vita, sarebbe smentito dalla letteratura che lo stesso CTU avrebbe richiamato, ossia nell'espressione “life- threatening complications” traducibile con “complicazioni pericolose per la vita”, che non fa, quindi, riferimento al requisito dell'imminenza; evidenzia che secondo il
Tribunale l'asserzione del CTU, contenuta nell'integrazione depositata il 05.06.2019, per cui l'intervento sarebbe giustificato solo se l'ischemia avesse riguardato organi vitali ed apparati, mentre nel caso di specie aveva interessato soltanto gli arti inferiori contrasta con quelle contenute nella relazione dello stesso CTU, depositata il
26.04.2019, in particolare che “l'ischemia agli arti inferiori può essere sintomo di una dissecazione complicata che, se non trattata, può essere mortale”; secondo il
Tribunale, “la scelta di procedere all'intervento fu giustificata dall'aggravamento delle condizioni del paziente. Aggravamento dimostrato dall'insorgere della ischemia agli arti inferiori che, benché non interessasse organi vitali ed apparati, era comunque un fattore prognostico molto sfavorevole, predittivo di un rischio morte, benché non imminente”, sicché, benché il rischio morte non fosse imminente, non significava che non ci fosse e la sola l'Angio-TC del 24.03 avrebbe dimostrato la esistenza di un pericolo imminente.
Parte appellante evidenzia di aver richiesto parere tecnico al Prof. Dott. Per_7
specializzato in chirurgia toracica e cardiovascolare, il quale ha, in
[...]
particolare, rilevato che “… restano sconosciute le indicazioni (giustificative) all'intervento che non vengono formulate in nessun foglio del diario clinico. ..in cartella non sono nemmeno riportati dati concernenti eventuali esami doppler degli arti inferiori, né indici Crurali-Brachiali (Wilson) ad indicare, anche con approssimazione obbiettiva, le condizioni di circolo - periferiche, clinicamente normali ad eccezione di lieve dolenzia agli arti inferiori in corso di mobilizzazione, che scompare a riposo, riferibile ad uno stadio 1- 2b secondo , che Parte_5
alcuna malperfusione ed altro sintomo fosse presente al momento dell'intervento; anzi, in prima battuta si evidenzia che la fase acuta, era stata superata grazie alla terapia farmacologica, trasformandosi in fase sub acuta, come testimonia vari dati presenti nella cartella clinica del MO … (pressione arteriosa stabilizzata, efficacia della terapia farmacologica), tutto già dopo una settimana dalla somministrazione della terapia ipertensiva;
, … “… la terapia di elezione nelle forme non complicate di dissezione aortica tipo B resta, alla luce dei due studi INSTEAD ed altri reports (15,21,24,26), e secondo le Linee Guide delle maggiori società scientifiche del settore (6,10), la terapia medica antiipertensiva ottimale applicata rigorosamente, con un'imbattibile sopravvivenza del 95,6 %. - 97,2%,; che l'endoprotesi è stata impiantata in data 11.04.2014, a distanza di 30 giorni dall'evento acuto di dissezione, in una fase definita “subacuta” allorché la mortalità più elevata, persino per la più severa dissezione A, diminuisce significativamente già dopo 14 giorni dall'evento, senza che nel frattempo, da ben 18 giorni dall'ultima
TAC, ci sia stato una nuova ridefinizione del quadro radiologico e funzionale del paziente, (quello clinico era assolutamente negativo, quello ematochimico senza variazioni patologiche), quindi in mancanza di evidenza di segni di malperfusione o peggioramento della malattia, Il paziente viene operato. E tutto ciò in nome di una presunta, da parte dei medici, “complicazione che può causare serio pericolo per la vita del paziente”, che comunque non viene esplicitata per scritto in nessun foglio della cartella clinica;
alla luce del decorso clinico e dai dati obbiettivi clinici ed ematochimici, non c'è mai stato un solo istante uno stato di serio pericolo di vita dell'ammalato, fino alla sera dopo l'impianto della endoprotesi. … dalla lettura comparata di tutti i suddetti scritti si evince che il paziente era affetto da una dissecazione aortica di tipo B non complicata, in ragione del fatto che non vi era né rottura aortica né segni e/o sintomi di mal perfusione d'organo; l'arteria femorale di destra era sì occlusa ma la circolazione collaterale consentiva perfusione periferica, come dimostrato dall'esame TC eseguito in data 13/03/2014; … si ravvisa un errore nella condotta dei convenuti attuali appellati, i quali avevano scelto la via dell'intervento, in quanto il paziente non era affetto da una dissecazione aortica complicata, bensì da una dissecazione tipo B non complicata, configurando così un erroneo inquadramento diagnostico/terapeutico; peraltro, l'insuccesso dell'intervento di endoprotesi vascolare ha reso necessario sottoporre il paziente ad intervento in regime di urgenza di protesi aortica, in data 12/04/2014 e tale secondo intervento chirurgico, avendo necessitato di fasi di clampaggio aortico, ha aggravato il quadro ischemico produttivo della lesione spinale di cui è portatore il periziando.
Parte appellante conclude che il quadro patologico caratterizzato da paraplegia flaccida con assenza di sensibilità superficiale e profonda a carico degli arti inferiori e mancato controllo sfinteriale, è in nesso di causa con l'intervento effettuato in data
11/04/2014 presso il Presidio Ospedaliero Monaldi di Napoli, con danno biologico a carattere permanente, in misura non inferiore al 90%; meritevole di ulteriore valutazione la sofferenza morale patita in ordine alle ripercussioni negative sulla propria qualità di vita, nonché il danno alla capacità lavorativa specifica che, vista la gravità del danno biologico, ne integra sostanzialmente la perdita, con cessazione dell'attività professionale di geometra, quale emerge dalle dichiarazioni dei redditi che superavano i 40.000,00 euro annui.
§ 6.
I su trascritti motivi sono fondati.
Come accennato nella premessa in fatto, alla luce delle contestazioni alla CTU espletata in primo grado ad opera dei CTP degli odierni appellati, cui ha dato seguito il Tribunale e delle ulteriori deduzioni tecniche esposte nel proposto appello, è stata disposta la rinnovazione dalla CTU medica legale, demandando al nominato collegio di verificare se l'intervento eseguito di endoprotesi aortica addominale per via vascolare sia stata la strategia terapeutica corretta in relazione alle condizioni di salute in cui versava all'atto del ricovero presso l Parte_1 CP_6
in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale e in base alla
[...]
letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale ed alle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca dei fatti di causa.
I nominati CTU hanno concluso nei seguenti termini: <l'intervento cardiochirurgico in questione è l'endoprotesi del tratto prossimale dell'aorta toracica- esso caso di dissezione aortica tipo b” non complicata era mandatorio. alcune casistiche periodo definito come “da prendere considerazione un quello sig. ma stato praticato pt_1
senza una congrua motivazione tecnica che scaturisse dall'analisi dei costi e dei benefici, senza che vi fosse stata la valutazione delle reali condizioni di ipoperfusione periferica riportate nel modello di informazione e consenso e senza che vi fossero reali condizioni d'urgenza, vista la tempistica della programmazione diagnostica ed operatoria>>.
In particolare, i CTU sono giunti alla su trascritta conclusione, rilevando quanto segue: “dalla disamina della documentazione in nostro possesso si può affermare che al momento del ricovero, il sig. era affetto da dissezione Aortica di tipo B”, e Pt_1
cioè una dissecazione della parete aortica che veniva ad interessare la parte finale dell'arco aortico e si estendeva fino alle arterie iliache.
Le dissezioni acute dell'aorta discendente Tipo B vengono raggruppate in due gruppi fondamentali: Non complicate e Complicate.
Tradizionalmente, i casi “non complicati”, come quello del sig. vengono Pt_1
trattati con terapia medica ottimale [TMO] che comprende anche l'uso di farmaci che riducano l'impulso dell'onda sfigmica, ... [Ca -antagonisti e ”'bloccanti] controllando efficacemente i valori pressori e monitorando continuamente l'insorgenza di eventuali segni premonitori di “complicazione” che possono essere riassunti in mal -perfusione e rottura coperta o scoperta della dissezione.
… L'inquadramento nell'ambito dei casi “complicato o non complicato”, dipende essenzialmente dal decorso clinico del paziente, dal reale epifenomeno dell'alterazione anatomica dell'aorta e della eventuale conseguente alterata perfusione dei distretti.
Secondo le Linee Guida della FSC il termine ”complicato' significa: dolori persistenti o ricorrenti;
ipertensione incontrollabile nonostante la terapia medica ottimale progressione della patologia aortica con espansione della stessa e conseguente mal-perfusione degli organi;
rottura dell'aorta con emopericardio e/o emoperitoneo. Orbene, secondo il diario clinico in atti, nel corso dell'intera degenza
“ante endoprotesi” è il sig. non ha mai riportato alcuna delle complicazioni Pt_1
sopra elencate…. Unico punto di incertezza valutativa è (quella) … relativa a dolori a carico degli arti inferiori dopo FKT che scomparve con il riposo. … questo è
l'unico dato che potrebbe inquadrarsi quale elemento clinico di progressione della patologia aortica. In realtà la TC del 14.3.2014, quella in cui si evidenziava la dissezione dell'intera aorta discendente, riportava “occlusione completa della femorale comune di destra sebbene riabitata a valle. Tale quadro perfusivo, già di per sé, poteva determinare, almeno a destra, un dolore crampiforme all'arto inferiore in caso di richiesta di un maggior apporto di sangue, quindi una discrepanza tra richiesta e flusso temporaneo, non cronico e duraturo e quindi non si
è trattato di un “dolore persistente o ricorrente” che secondo le Linee Guida definisce il termine di dissezione e “complicata'.
Infatti, una volta a riposo il paziente è rimasto asintomatico durante tutto il prosieguo del ricovero e fino all'inserimento dell'endoprotesi ed in tale periodo di degenza non venne riportato alcun dato clinico o strumentale [Doppler], nessuna variazione enzimatica [CFK], né fu proposto nessun ulteriore esame contrasto- grafico che confermasse la diagnosi di mal -perfusione.
L'altro punto controverso nell'analisi della progressione della malattia è rappresentato dalla lettura dell'Angio - TC di controllo effettuata il 24.03.14 che evidenziava: “– Flap di dissezione aortica originante un corrispondenza dell'emergenza della succlavia sinistra con marcata competizione pressoria tra i due lumi [il lume vero È ridotto ad una sottile semiluna anteriore], con breccia tra i lumi al terzo medio del tratto discendente e decorso spiraliforme del lume vero con flap esteso sino all'origine dell'arteria iliaca comune destra omogenea e simmetrica opacizzazione degli organi”. Tale quadro è tipico delle modifiche dinamiche della parete intimale, rispetto a quelle statiche. L'aspetto dei due lumi era dovuto al carattere di dinamicità che comportava uno sbandieramento della membrana intimale e ciò è confermato, .. dal fatto che gli organi parenchimali continuavano ad essere ben perfusi e tali sono rimasti per i successivi giorni fino all'intervento dell'11.4.2014. In realtà, proprio per la “competizione pressoria” tra i due lumi aortici, quello vero e quello falso, il trattamento ideale da prendere in considerazione doveva prevedere un'ampia fenestrazione dei due lumi e decomprimere la pressione vigente nel falso lume, intervento praticabile, nella maggior parte dei casi per via endovascolare. Il punto fondamentale di questa analisi è rappresentato dalla reale opportunità di procedere all'intervento di protesizzazione vascolare con tecnica TFVAR, …. non poter inquadrare il caso clinico del sig. a tutto l'11.4.2014 [giorno Pt_1
dell'intervento con TFVAR] come un caso complicato. Ciò va ulteriormente parametrato con la possibilità di definire meglio le indicazioni e prevedere i possibili risultati del TFVAR con l'analisi della combinazione di diversi fattori, quali diametro del falso lume, la localizzazione di flap prossimali, mancanza di un rientro distale, estensione della dissezione, origine dei vasi periferici, che concorrono significativamente all'aspettativa di risultato con impianto di TFVAR.
Il trattamento con TFVAR nelle dissezioni limitate alle sole zone alte dell'aorta discendente, ovvero dalla succlavia sinistra al terzo medio dell'aorta, comporta un rimodellamento effettivo dell'aorta, sia a breve che a lungo termine- laddove la dissezione interessa l'aorta viscerale fino alla biforcazione iliaca, come nel caso del sig. si può verificare ad una dilatazione aneurismatica delle zone non trattate Pt_1
con TFVAR ed un mancato rimodellamento del lume e ciò per un possibile incremento pressorio all'interno del falso lume, che può causare un incremento del diametro aortico….
Se i sanitari dell'azienda appellata, … avessero deciso per la per ovviare CP_13
alla sintomatologia occorsa al paziente in data 20.3.2014, l'intervento appare oltremodo tardivo e, in ogni caso, con ritardo non giustificato dal diario clinico. Tale ritardo è da ritenere presente in ogni caso, anche se si fa riferimento angio -TAC del
24.3.2014 [ultimo esame strumentale prima dell'intervento], … da cui deve ricavarsi,
… un solo dato: se essa fosse stata la spia di un reale restringimento del vero lume aortico con la dedotta ipoperfusione delle arterie che da esso traevano origine e degli organi loro tributari, l'intervento di endoprotesi vascolare è stato praticato dopo ben 18 giorni, …
Non è quindi la complessa e controversa analisi dei risultati dell'angio -TAC, né il diario clinico fanno ritenere imprudente la decisione del chirurgo appellato, quanto la tempistica ella sua attuazione e la sproporzione tra la decisione operatoria [non opportunamente motivata in cartella] e la relativa stabilità dell'omeostasi generale, circostanza aggravata dalla mancata esplorazione diagnostica incruenta degli assi arteriosi degli arti a conferma di quanto sospettato clinicamente in data 20.3.2014 e mai più confermato.
Si deve concludere che l'intervento di endoprotesi con TFVAR … indicato in caso di dissezione aortica di tipo B complicata, ma pur ritenuto possibile, dalle linee guida del periodo, anche in caso di dissezione di tipo B non complicata, sia stato programmato senza una rivalutazione dei dati clinici e soprattutto adducendo una ipoperfusione periferica che in realtà non è stata documentata. Questa circostanza assume maggior rilevanza se raffrontata ai considerevoli rischi connessi con la procedura [paraplegia 3'] ... Dall'atto chirurgico è scaturito un evento prevedibile, legato ad una verosimile ischemia midollare dorsale alta, …, è ovvio, non si sarebbe verificato se l'intervento chirurgico non fosse stato praticato o se si fosse proceduto ad una decompressione chirurgica del falso lume mediante fenestrazione distale della membrana dissecante. Il posizionamento di una endoprotesi toracica con tecnica TFVAR ha consentito un rimodellamento del solo segmento aortico interessato, mentre nel segmento a valle [terzo inferiore dell'aorta toracica ed aorta addominale fino alla biforcazione], si è verosimilmente determinata una dilatazione aneurismatica o comunque un mancato rimodellamento delle stesse sezioni aortiche, in virtù dell'incremento pressorio all'interno del falso lume di tale segmento. Il quadro clinico presentato dal sig. è quindi una diretta conseguenza Pt_1
dell'impianto di endoprotesi aortica toracica…
Il danno è inquadrabile, in maniera riassuntiva, nell'ambito della voce [tratta dalle
“Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico è della SIMLA] “paraplegia che non consente il controllo del tronco, comprensivi anche dei danni accessori riscontrati ed in ogni caso riconducibili all'evento in argomento [necessità di PFG, cistostomia, esiti di tracheostomia]. Tale danno, … non può, se non in minima parte, inquadrarsi come danno differenziale rispetto agli esiti della patologia di base. … proprio in virtù dell'assenza di segni di ipoperfusione periferica pre - chirurgica e per le conclusioni cui si è pervenuti circa l'inopportunità e l'imprudenza nel praticare l'intervento nelle circostanze di CP_13
tempo e di condizioni cliniche rilevate al momento dell'opzione chirurgica, si ritiene che il danno complessivo debba essere quantificato in perfetta aderenza con il percentile previsto dal bareme impiegato.
L'intervento di endoprotesi aortica toracica non è stata, quindi, la strategia terapeutica corretta per il sig. anche se l'impianto TFVAR era ritenuto Pt_1
possibile [“dovrebbe essere considerato”] in alcune casistiche del periodo- essa non
è stata motivata da evidenze cliniche che facessero optare per una diversa opzione rispetto alla TMO ed in ogni caso, l'opzione chirurgica, in qualche modo
“sperimentale rispetto alla condizione di dissezione tipo B” non complicata, non è stata motivata ed illustrata convenientemente al paziente cui è stato fornito un modello di informazione contenente una dato clinico [ipoperfusione periferica] che non risulta confermato da dati strumentali o clinici presenti in cartella. Il quadro clinico esitale all'ischemia midollare direttamente correlata all'intervento chirurgico
è di gravissima entità ed è stato quantificato in danno biologico dell'85%”>>.
Alla stregua dei su trascritti esiti peritali, improntati su un ragionamento immune da censure, siccome espresso sulla scorta di criteri logici e tecnici oltre che della disamina delle linee guida vigenti al tempo dei fatti, non è dubitabile l'errata scelta terapeutica praticata sulla persona del sicché dei danni che ad oggi patisce in Pt_1
conseguenza di tale scelta terapeutica, seppur riconducibili ad una complicanza prevedibile e non prevenibile dell'eseguito intervento, devono rispondere gli odierni appellati. Al riguardo, va precisato che tenuto conto dell'epoca dei fatti per cui è causa non sono applicabili le norme poste dagli artt. 33 comma 1 del d.l. n. 158/12, convertito nella legge n. 189/12 (cd. legge Balduzzi in parte de qua oggi abrogata) e dall'art. 7 comma 3 della successiva legge n. 24/17, segnatamente con riferimento ai criteri di accertamento della colpa e valutazione della diligenza, che non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass.
8.11.2019 n. 28811; Cass. 11.11.2019 n. 28994) -; sicché va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ.., della violazione di siffatto obbligo;
inoltre, è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza e, dunque, sia oggettivamente non imputabile all'agente (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. III, 05/03/2024, n.5922); nella specie, una siffatta prova non è stata fornita dagli odierni appellati.
§ 7.
L sanitaria in primo grado e nel presente ha chiesto di ritenere la stessa non CP_1
responsabile non essendo riconducibile l'evento lesivo in questione ad un deficit organizzativo e gestionale e di essere manlevata dal medico da qualsivoglia responsabilità; entrambe le richieste non sono accoglibili.
La Suprema Corte ha precisato che nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass. 20/10/2021, n. 29001; Cass. 07/11/2024,
n. 28642).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la struttura sanitaria potrebbe agire in rivalsa nei confronti del medico, ritenuto responsabile, fino ad un massimo del 50% dell'importo risarcitorio riconosciuto al danneggiato, perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, mentre si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità, soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/06/2025,
n.15446). Nella specie, tuttavia, non sussistono i presupposti tantomeno per accogliere anche solo in parte la domanda di manleva – regresso esperita dall per le considerazioni che seguono. Parte_6
L'appellato , dirigente cardiologo, dipendente dell CP_2 Controparte_5
– fatto pacifico -, in primo grado ha dedotto l'obbligo dell'Azienda
[...]
ospedaliera di tenerlo indenne dalle conseguenze del giudizio (anche per quanto attiene alle spese legali), in virtù del disposto di cui all'art. 21 del CCNL 2005 – il cui stralcio è stato prodotto in primo grado – secondo cui “Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25(pag. 128) del
CCNL del 8 giugno 2000 I biennio economico (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.”
Il testo contrattuale su trascritto esclude la rivalsa dell' nei confronti del CP_1
medico, in caso di dolo e colpa grave: nella specie, in assenza di prova, il cui onere grava sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di manleva spiegata dall' CP_1
L'appellato , nel richiamare l'anzidetto articolo del CCNL, ha chiesto, altresì, CP_2
di essere manlevato dalla datrice, da ogni peso e conseguenza derivante dal CP_1
presente giudizio, ma la domanda non è accoglibile. La disposizione contrattuale su trascritta è nel senso dell'obbligo della Struttura sanitaria di procurare al medico una adeguata garanzia assicurativa per la r.c. terzi e non già di manlevare tout court il medico a prescindere dai presupposti di totale responsabilità della medesima Struttura, ipotesi che non si rinviene nel caso di specie.
Piuttosto, il mancato adempimento dell'obbligo predetto potrebbe fondare un'azione di risarcimento danni conseguenti alla mancata garanzia, come nel caso esaminato dalla Cassazione nella pronuncia n. 2741/2024; di certo, il mancato assolvimento da parte della Struttura sanitaria dell'obbligo di procurare al medico una adeguata garanzia assicurativa per la r.c. terzi non consente alla stessa di agire in rivalsa nei suoi confronti al di fuori delle ipotesi previste, di responsabilità connotata da dolo o colpa grave, disposizione del CCNL di immediata portata precettiva.
Pertanto, entrambe le domande di manleva vanno rigettate e gli appellati vanno condannati al risarcimento dei danni subiti dal come più innanzi quantificati, Pt_1
in via solidale ai sensi dell'art. 2055 cc, disposizione applicabile pacificamente anche alla responsabilità contrattuale.
§ 8.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali patiti da , la Corte Parte_1
ritiene di far riferimento alla relazione depositata dai C.T.U. nominati nel presente grado secondo i quali a seguito del contestato intervento le condizioni di salute del sono le seguenti: <paziente allettato, con paralisi flaccida degli arti inferiori, pt_1
perdita di sensibilità e motilità dai metameri toracici U'° circa fino in periferia. Fsiti cicatriziali di ampi decubiti a livello occipitale, sacrale, femoro iliaco bilaterale, calcaneare e regione dorsale del piede bilateralmente. Presenza di tracheostomia, gastrostomia, cistostomia. Perdita spontanea di feci. sistola uretrale di circa due cm al terzo medio dell'uretra peniena>>.
Come su evidenziato, il danno biologico riscontrato, quantificato nella misura dell'85% è conseguenza diretta dell'incongruo e non motivato intervento chirurgico
TFVAR. Gli ausiliari hanno, inoltre, quantificato come I.T.T. il prolungamento della degenza ospedaliera post - chirurgica (fino al 26.6.2015) pari a complessivi giorni
425, conseguente all'intervento di TFVAR.
Per procedere alla monetizzazione del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Pt_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto. Pertanto, essendo stata riconosciuta al un'invalidità nella Pt_1
misura dell'85%, avendo lo stesso all'epoca del fatto dannoso l'età di 53 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad €
893.818,00, di cui € 595.879,00 per danno biologico relazionale e € 297.939,00 per danno sofferenza;
quest'ultimo, di certo, emerge per presunzione ex art. 2729 c.c. dalle dedotte circostanze, emergenti dai documenti allegati, circa le cure e gli interventi riabilitativi cui parte appellante si è sottoposta in conseguenza delle lesioni subite a seguito dell'intervento detto.
Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, essendo, a tal fine, necessaria,
l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, implicando la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass.
n. 23778 del 2014; Cass. n.24210 /2015). Nella specie, non risultano allegate circostanze siffatte. Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che al Mesca va riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale, quale accertata dagli ausiliari, un risarcimento pari ad € 48.875,00 (€ 115,00 X 425 giorni).
Quanto al dedotto danno patrimoniale, non sono riconoscibili le dedotte spese mediche sostenute non rivenendosi documentazione allegata che ne provi l'esborso - tantomeno nel folario <>; lo stesso CTU, nominato in primo grado, al quale è stato demandato, altresì, l'accertamento in merito alla congruità delle stesse, si è limitato ad affermare < risultano congrui>> nonché << saranno da liquidarsi eventuali spese documentate non a carico del SSN>>.
Quanto, invece, al danno consistente nei costi degli interventi riabilitativi cui dovrà sottoporsi il il CTU nominato in primo grado, con accertamento non oggetto Pt_1
di censura, ha affermato che <<è altamente probabile che in futuro il dovrà Pt_1
sottoporsi ad ulteriori interventi terapeutici e riabilitativi di complicanze causalmente riconducibili agli esiti dell'ischemia midollare, i cui costi non sono allo stato definibili per impossibilità di predire la frequenza di ricorrenza e la gravità di espressività clinica delle predette complicanze>>.
Infine, il ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al mancato Pt_1
guadagno derivante dall'attività professionale svolta prima dell'evento de quo e completamente abbondonata, per la cui quantificazione, anzi capitalizzazione, ha richiamato i parametri di riferimento stabiliti dal CSM, allegati agli atti di incontro di studio del 30.6.1989; pertanto, il ha nella sostanza richiesto il lucro cessante Pt_1
futuro, di riduzione permanente della capacità lavorativa specifica.
Il danno in questione consiste nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite e dalla conseguente riduzione della capacità lavorativa specifica e sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro. Secondo la Suprema Corte, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice puo' procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi
(cfr: Cass. n. 26534 del 2013; Cass. n. 16628/2023; Cass. 35663/2023).
Insomma, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in presenza di lesioni cd. macropermanenti e di prova - anche con presunzioni semplici - del pregresso svolgimento di attività lavorativa, possa presumersi iuris tantum l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del danneggiato.
Nella specie, parte appellante ha prodotto in primo grado dichiarazioni dei redditi degli anni 2012, 2013 e 2014, dalle quali si evince l'attività di geometra dalla stessa esercitata prima dell'evento de quo, l'iscrizione al relativo albo dal 1989 nonché i
<>, derivanti dalla medesima attività. Stante le gravi condizioni di salute in cui versa il di certo in toto incompatibili con la Pt_1
qualifica professionale e l'attività svolta, ricorre senza dubbio l'ipotesi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e la cessazione della capacità di guadagno, con conseguente totale perdita dei redditi ritraibili dalla attività professionale in precedenza svolta.
Ai fini della quantificazione del danno de quo la prevalente giurisprudenza di legittimità sposa il metodo della cd. capitalizzazione anticipata, consistente nel moltiplicare il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “montante di anticipazione”, ovvero, del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro. Tale danno è stato per lo più quantificato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, ma secondo la Suprema Corte il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato secondo la detta disposizione normativa, che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantisce l'integrale ristoro del danno e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 21 marzo 2022 n.
9002 e Cass. 2 maggio 2022 n. 13727); la Suprema Corte, annullando le decisioni che hanno applicato le obsolete tabelle del 1922, ha offerto anche una prospettiva di soluzione, ovvero, applicare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano ( cfr. Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
Al riguardo, soccorre la tabella realizzata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano il 14 dicembre 2022, la quale utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, l'età del soggetto danneggiato al momento della capitalizzazione, la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, il sesso del danneggiato per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione;
un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente e variabile in relazione alla effettiva durata da parte di Enti internazionali europei
(tassi EIOPA), una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani.
Utilizzando, dunque, i criteri elaborati dal detto Osservatorio sulla base dei detti parametri, che, in breve, si fondano su una formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici
(rapportati ai diversi archi temporali) e con l'inflazione attesa, tenuto conto dell'età del all'epoca dell'evento dannoso, ovvero 53 e del numero di anni futuri per i Pt_1
quali il reddito non verrà percepito, ovvero 14 anni, stante l'attuale età pensionabile di 67 anni, si individua il coefficiente numerico moltiplicativo, nella specie, 14,29, che va moltiplicato per l'importo di reddito annuo perso;
il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri.
Quanto al reddito da porre a base del calcolo, la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile analogicamente l'art. 137 del codice delle assicurazioni secondo cui nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni;
al riguardo, secondo la Suprema Corte la detta norma attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. III, 29/08/2024, n.23330).
Inoltre, il reddito che la vittima verosimilmente perderà ogni anno va rivalutato alla data odierna in base all'indice FOI dell'ISTAT.
Pertanto, tenuto conto dei detti criteri e del reddito di € 46.889,00, quale reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione anno 2013, periodo d'imposta 2012, rivalutato ad oggi pari a € 57.157,69, moltiplicato per 14,29, si perviene al risultato di
€ 816.783,00, che rappresenta la capitalizzazione di quella rendita per la durata di 14 anni. Tuttavia, va evidenziato che per tale voce di danno parte appellante abbia richiesto specificatamente l'importo complessivo di € 730.160,00, senza alcuna ulteriore richiesta di liquidazione del danno “secondo giustizia ed equità” ovvero
“maggiore o minore” e tale somma non può essere superata, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. 12159/2021). In definitiva, a titolo di danno, non patrimoniale e patrimoniale, va liquidato, in favore di , l'importo complessivo di € 1.672.853,00, oltre gli Parte_1
interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242), con la precisazione che gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria spettano d'ufficio – cfr. Cass. 6711/2021 -.
Nella specie, l'importo di € 1.672.853,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, all'11/04/2014 – data dell'erroneo intervento -, risulta pari a € 1.383.666,67 (indice a quo 107,4 -indice ad quem 121,1) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 195.254,51, fino al 31.5.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Non spettano sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 1.868.107,51 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass.
10/10/14), gli interessi corrispettivi, non essendo stati richiesti.
§ 9.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, con conseguente condanna, in via solidale, dell'
[...]
al risarcimento del danno nella misura di € Controparte_14
1.868.107,51.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza dell' Controparte_14
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma
[...]
del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari medi e senza riconoscimento degli aumenti richiesti dai difensori nella nota spese per complessità e urgenza, non ravvisandovi i presupposti, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro € 2.000.000, nel quale risulta compreso il decisum. Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto nei due gradi di giudizio, vanno poste a carico dell in via solidale. Le spese Controparte_14
processuali sostenute da vanno distratte in favore degli avv.ti Parte_1
Fabio Foglia Manzillo e Stefania Salzano, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c. Vanno distratte in favore del solo avv. Fabio Foglia Manzillo, che si è dichiarato antistatario, gli esborsi relativi al primo e al secondo grado di giudizio nonché quello relativo alle spese di CTP Dott. come da fattura e Persona_7
bonifico allegati agli atti.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc III comma, posto che non si rinviene nelle difese spiegate dagli odierni appellati la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza o dell'inammissibilità delle proprie difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 29.12.2020, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna, in via solidale, l' Controparte_14
al pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Parte_1
1.868.107,51; b) Condanna, in via solidale, l' Controparte_14
alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 1.750,00 per esborsi e in euro 37.951,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 2.556,00 per esborsi e in euro 34.001,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione dei compensi in favore degli avv.ti Fabio Foglia Manzillo e Stefania Salzano e degli esborsi, comprese le spese di CTP precisate in parte motiva, in favore del solo avv. Fabio Foglia Manzillo. Pone a carico dell'
[...]
in via solidale, le spese di CTU liquidate con Controparte_14
separati decreti in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_15
Cucco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4849/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8214/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, VIII
Sezione, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 38418/2016, riservato in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.02.2025, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Foglia Manzillo (C.F. ) e dall'avv. Stefania Salzano C.F._2
(C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in C.F._3
appello;
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale p.t., (C.F./P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Caramiello, (C.F. P.IVA_1
), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione;
APPELLATA NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
Anna Maria Ziccardi (C.F. ), in virtù di procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta a tutti gli atti di causa ed alle documentazioni prodotte, alle eccezioni fin qui solevate che devono intendersi qui come per ripetute e trascritte, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate, con vittoria di spese e compensi con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. La domanda oggetto del presente appello risulta assolutamente fondata e provata, come emerge dalle evidenze della CTU la quale ha riconosciuto imprescindibilmente la responsabilità dell nella causazione del terribile e nefasto evento CP_3
dannoso che ha colpito il sig. e che da anni lo costringe a vivere in condizioni Pt_1
di gravissimo disagio, come emerge dalla documentazione depositata in atti. Si evidenzia che dalla rinnovazione della CTU volta a valutare l'operato dei sanitari del che ebbero in cura l'appellante, con particolare attenzione per quanto Pt_2
riguardante l'esecuzione dell'intervento del 11.04.2014 rispetto alla conformità ed al rispetto della legis artis ed alle buone prassi scientifiche.
1. l'intervento cardiochirurgico in questione è l'endoprotesi del tratto prossimale dell'aorta toracica;
esso in caso di dissezione aortica di tipo B non complicata non era mandatorio. In alcune casistiche del periodo esso era definito come “da prendere in considerazione” in un caso come quello del sig. ma esso è stato praticato Pt_1
senza una congrua motivazione tecnica che scaturisse dall'analisi dei costi e dei benefici, senza che vi fosse stata la valutazione delle reali condizioni di ipoperfusione periferica riportate nel modello di informazione e consenso e senza che vi fossero reali condizioni d'urgenza, vista la tempistica della programmazione diagnostica ed operatoria.
2. il danno biologico riscontrato è conseguenza diretta dell'incongruo e non motivato intervento chirurgico TEVAR.
3. Con le argomentazioni fornite nella analisi medico legale il danno è stato quantificato nella misura dell'85%. 4.
Ribadendo le difficoltà ad argomentare di I.T.P. può agevolmente quantificarsi il periodo di I.T.T., relativo al prolungamento della degenza ospedaliera e pari a giorni
425. In merito alle osservazioni formulate da controparte si rileva che le stesse sono state sollevare con evidente scopo di creare ulteriore confusione nella mente dei consulenti tecnici in sede consulenza tecnica, a cui comunque i CCTTUU rispondono compiutamente. Ritenuta la causa matura per la decisione si chiede che la stessa venga introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all' art. 190 cpc …”; per l “… nel riportarsi a tutti gli atti di causa, alla Controparte_1
documentazione prodotta in primo grado, ai verbali di causa nonché alle note di trattazione scritta, alle osservazioni alla bozza di CTU del CTP dell' CP_3
preso atto del deposito della CTU, della quale se ne contestano i contenuti nei limiti indicati nell'osservazioni del richiamato CTP riportate anche nella relazione di
Consulenza Medico Legale, ed alle quali ci si riporta integralmente, chiede all'Adito
Giudice: - In via Preliminare rigettare l'appello proposto per inammissibilità dello stesso per intervenuta violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. Nel
Merito rigettare l'appello proposto stante l'infondatezza dello stesso così come motivato negli atti di causa e per l'effetto confermare la sentenza …, stante la legittimità della stessa e la mancanza di errori nel procedimento seguito per rendere la stessa. Si riportano le conclusioni riportate anche nel giudizio di primo grado. -
Accertare e dichiarare, che la paraplegia di cui si discute è la diretta conseguenza della patologia da cui il signor risultava essere già affetto, così come risulta Pt_1
dalla documentazione probatoria allegata al fascicolo di primo grado. - Accogliere tutte le istanze così come proposte in primo grado. Specificamente accertare e dichiarare, che inizialmente la patologia del signor. è stata trattata Pt_1
farmacologicamente e solo con il peggioramento della stessa è stato necessario l'intervento. - Accertare e dichiarare, che la soluzione medica scelta risultava essere quella più adeguata rispetto alla soluzione di urgenza. - Accertare e dichiarare, che il primo intervento è stato fatto senza colpa imperizia e negligenza. - Accertare e dichiarare, che il secondo intervento di fronte all'insorgere delle problematiche sopra esposte doveva essere necessariamente effettuato. - Accertare e dichiarare, che le prestazioni professionali del personale medico sono esenti da colpa, negligenza ed imperizia. - Accertare e dichiarare la mancanza del nesso di causalità tra la asserita condotta del personale medico dell' e le successive lesioni e/o CP_4
sopravvenute patologie lamentate dal signor - Accertare e dichiarare, Pt_1
conseguenzialmente, la mancata responsabilità civile, precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale, individuale e solidale della E per Controparte_1
l'effetto respingere tutte le richieste formulate nell'atto di citazione dalla difesa del signor Nella denegata ipotesi in cui l'Adito Giudice dovesse ritenere Pt_1
responsabile la condotta medica del dottore convenuto, voglia accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell' per danno riconducibile CP_4
all'esclusiva condotta del medico e manlevare quest'ultima da qualsivoglia responsabilità, non incorrendo la stessa in alcun deficit organizzativo e gestionale e non essendo venuta meno a nessun obbligo che la legge le impone. …”; per “… chiede pertanto che l'adita Corte di Appello accolga le Controparte_2
seguenti conclusioni A) In via preliminare, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di dirimere la diatriba scientifica tra le tesi sostenute dagli ausiliari del Giudice e le Linee Guida operanti e poste in essere dal dott. ; B) CP_2
Sempre in via preliminare, confermare il provvedimento del Giudice di primo grado circa l'inammissibilità della documentazione tardivamente ed irritualmente prodotta nel giudizio di I° grado dall'odierno appellante e per l'effetto disporre l'esclusione dagli atti del giudizio della documentazione di cui all'elenco riportato alle pagg. 27 e
28 della presente comparsa e/o di qualunque ulteriore documento e/o perizia che non rientri tra quelli ritualmente depositati nel rispetto dei termini processuali;
C)
Ancora in via preliminare, denegare ogni avversa istanza istruttoria di ammissione di prova testimoniale in quanto inammissibile ed in conferente ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse richieste istruttorie, ammettere il concludente a prova diretta e contraria con i medesimi testi e sui medesimi capitoli di prova;
D) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal dott. in Parte_1
quanto infondato sia in fatto che in diritto oltre che inammissibile e improponibile, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza …; E) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, condannare l Controparte_5
a manlevare e tenere indenne il dott. da
[...] Controparte_2
qualsivoglia peso e/o onere derivante dal presente giudizio, …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 20.12.2016, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il dott. e l Controparte_2 Controparte_6
esponendo che: il 13/03/2014, per la comparsa di
[...]
sintomatologia epigastralgica, si recava presso il Pronto Soccorso S. Maria delle
Grazie di Pozzuoli;
le indagini eseguite presso la predetta struttura sanitaria addivenivano alla diagnosi di: "Dissecazione dell'aorta dall'arco fino all'emergenza delle arterie iliache"; atteso il quadro vascolare emerso dalle indagini strumentali eseguite al S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, veniva trasferito in data 14/03/2014 presso la Controparte_7
di Napoli;
al ricovero, le indagini strumentali e cliniche davano atto di una
[...]
sostanziale stabilità clinica;
infatti, non presentava segni e sintomi di danno d'organo, inoltre, gli esami di laboratorio risultavano nei limiti, i parametri emodinamici sufficienti, la diuresi era spontanea, gli arti erano caldi e ben perfusi ed il paziente risultava vigile, collaborante e scevro da dolore;
alla prima consulenza cardiochirurgia eseguita alle 19.00 del 14/03, lo specialista consigliava esclusivamente l'esecuzione di terapia medica ipotensivante, non ponendo indicazione al trattamento chirurgico;
nei giorni a venire, il quadro clinico continuò a mantenersi stazionario e una nuova angio-TC del 24/03/2014 mostrava una dissezione dall'emergenza dell'arteria succlavia sinistra con flap esteso sino all'origine dell'iliaca sinistra ed emergenza dal falso lume dell'arteria renale destra, il tutto in presenza di "omogenea e simmetrica opacizzazione degli organi parenchimatosi addominali"; in sostanza il quadro strumentale era pressoché immutato rispetto all'esame già eseguito nel Nosocomio di Pozzuoli;
dal 24/03/2014 sino all'11/04/2014 le condizioni di esso istante restavano sostanzialmente immutate;
ciò nonostante, in data 11/04/2014, veniva sottoposto ad intervento di impianto di endoprotesi aortica addominale (tipo Valiant) per via vascolare, intervento compiuto dal Dott. CP_2
; successivamente veniva eseguito un controllo fluoroangiografico ed
[...]
ecocardiografico transesofageo all'esito dei quali l'endoprotesi risultava "ben posizionata in aorta discendente senza evidenza di leak prossimali"; dopo l'intervento alle ore 18.30, una volta vigile e cosciente, veniva trasportato in Terapia Intensiva per essere estubato;
nelle ore a venire si assisteva ad alterazione dei parametri laboratoristici, cosicché si rendeva necessaria l'esecuzione di una Angio-TC di controllo urgente;
gli esami eseguiti nella stessa serata dell'11/04 documentavano una mancata espansione del falso lume dopo l'impianto endoprotesico toracico, oltre ad un difetto di opacizzazione a carico del rene destro;
tale difetto non era presente nella precedente Angio-TC; alle ore 01.25 del 12/04/2014 veniva sottoposto d'urgenza ad intervento chirurgico, questa volta non per la via vascolare, ma mediante accesso toracotomico e circolazione extracorporea, di "Espianto endoprotesi, Sostituzione dell'aorta toracica discendente con protesi tubulare VascutecK"; il decorso post- operatorio in Terapia Intensiva si presentava sin da subito complicato dalla persistenza di rilevanti perdite ematiche dai drenaggi, per cui in costanza di ventilazione e sedazione veniva sottoposto a trasfusioni ematiche e supporto con
Dobutamina e Noradrenalina;
nei giorni immediatamente successivi i report clinici documentavano l'assenza di sensibilità al di sotto dell'ombelico e di motilità agli arti inferiori;
inoltre, si presentava gravemente oligoanurico, tanto da richiedere un supporto emodiafiltrativo;
una volta estubato, continuava a necessitare di un supporto vasoattivo ed emodiafiltrativo con comparsa di episodi convulsivi.; con il trascorrere dei giorni le condizioni cliniche non subivano miglioramenti, sebbene in alcune fasi risultava collaborante, continuava a persistere una condizione di paraplegia e di instabilità respiratoria, tanto che si rendeva necessario un supporto ventilatorio meccanico mediante tracheotomia;
il 27/05/2014 in conseguenza della sussistenza di problematiche deglutitorie veniva sottoposto ad impiantazione di una gastrostomia percutanea (PEG); il 05/06/2014 veniva dimesso dall con Controparte_6
ambulanza rianimatoria per iniziare trattamento riabilitativo presso altra struttura specializzata;
ad oggi - in costanza di ricoveri finalizzati alla riabilitazione neuromotoria - era paraplegico e respirava in aria ambiente attraverso cannula tracheostomica, era disfagico per cui necessitava di nutrizione enterale a lungo termine mediante PEG;
per la presenza di paralisi vescicale definitiva, vuotava la vescica solo mediante cateterismo intermittente e risultava esser affetto da visibile tremore, definito dai sanitari difficilmente risolvibile;
si sottoponeva a frequenti e lunghi cicli di terapia antibiotica per infezioni ricorrenti delle vie respiratorie;
a causa dell'allettamento semipermanente presentava lesioni da decubito in regione sacrale ed ischiatica, come risultante da relazione emessa dall'Istituto di Montecatone, Servizio
Sanitario Regionale Emilia-Romagna, presso il quale era stato ricoverato per lunghi e diversi periodi dal Dicembre 2014 ad oggi, i sanitari era impossibilitati alla rimozione della cannula tracheale per il quadro neurologico di totale ipotonia con conseguente assenza di partecipazione volontaria e riflessa della muscolatura addominale del paziente;
inoltre, dalla stessa relazione emergeva una chiara impossibilità alla riparazione delle lesioni residue e impossibilità alla gestione delle secrezioni sia per la scarsa espansione polmonare che per l'assoluta ipotonia della parete addominale;
era attendersi dai Curanti dell'U.O.C. Controparte_7 [...]
- in ottemperanza alle specifiche direttive scientifiche Controparte_5 (Linee Guida) in materia vigenti all'epoca dei fatti - una strategia terapeutica diametralmente opposta, conservativa, basata sul solo trattamento medico e sullo stretto e periodico monitoraggio clinico/strumentale, piuttosto che l'opzione dell'intervento di rivascolarizzazione pacificamente non scevra da complicanze e da correlato elevato rischio di mortalità; che entrambe le procedure, inidoneamente indicate dai sanitari del avevano - come poteva attendersi dalla conoscenza Pt_2
delle raccomandazioni specialistiche (Linee Guida) internazionali - dato esito al peggior risultato attendibile: fallimento dell'endoprotesi e complicanze maggiori ed irreversibili per la conseguente, urgente ed indifferibile procedura chirurgica di sostituzione vascolare protesica;
tale inidonea condotta tecnico professionale aveva cagionato ingenti danni fisici e morali, stante la diagnosi definitiva di paraplegia che lo costringeva ad uno stile di vita ormai compromesso dal punto di vista fisico, morale ed economico;
sotto quest'ultimo profilo, in conseguenza degli eventi lesivi predetti aveva dovuto abbandonare la professione di geometra, prima svolta brillantemente, che gli garantiva stabilità economica e realizzazione personale.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “ Voglia l'On.le Tribunale Adito, contrariis reictis, accertare e dichiarare la responsabilità del dott. e della struttura sanitaria in cui lo Controparte_2
stesso svolge la propria professione, in relazione alle responsabilità di questi e di convesso all'accertamento delle lesioni patite dell'odierno attore, e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig.
nonché delle spese mediche sostenute – per un totale in giudizio Pt_3
determinabile con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano il dott. e l' i quali Controparte_2 Controparte_1
concludevano chiedendo il rigetto della domanda.
Rilevata dal Tribunale la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, veniva integrato l'iniziale atto introduttivo del giudizio e precisate le conclusioni nei termini seguenti: “accertare e dichiarare la responsabilità del dott. , sanitario responsabile dell'intervento Controparte_2
chirurgico e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite … nonché alle spese mediche sostenute per un totale determinabile
…in € 1.788.209,00 oltre spese da sostenere …; condannare l' Controparte_8
per le lesioni patite … e per l'effetto condannarlo al risarcimento di
[...]
tutti i danni conseguenti alle lesioni subite … nonché alle spese mediche sostenute per un totale determinabile …in € 1.788.209,00 oltre spese da sostenere …”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, veniva ammessa CTU medico legale;
la causa veniva riservata in decisione il
16.07.2020.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“-rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
e dell'
[...] Controparte_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
e dell liquidate, per ciascuno di Controparte_2 Controparte_1
essi, in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata e notificata il 01.12.2020, con citazione notificata in data 29.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 30.12.2020 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto annullare la sentenza …, essendo la stessa illogica, errata ed insufficientemente motivata anche alla luce delle considerazioni svolte in narrativa;
Tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, ai sottoscritti procuratori anticipatari. In subordine: li dove si ritenesse che la CTU e i relativi chiarimenti non fossero esaustivi e comunque necessitassero di una nuova specificazione, anche alla luce della riscontrata mancanza di completezza dell'elaborato peritale, mancando parte del quesito n. 3 formulato dalla dottoressa si chiede chiamare il CTU a formulare nuovi Per_1
chiarimenti, anche in merito alla correttezza dell'atto chirurgico posto in essere dal quale causa o concausa del danno sofferto dall' appellante;
Ancora in linea CP_2
subordinata: disporre una nuova CTU Medico-legale, prevendendo la presenza nel collegio peritale di un medico specialista in cardiochirurgia, ovvero procedere a integrazione del collegio peritale prevedendo la presenza di ulteriori specialisti della materia;
Sempre in subordine: in caso di rigetto dello spiegato gravame, dichiararsi comunque compensate le spese del giudizio di appello. In via istruttoria: si chiede procedersi all'espletamento dei mezzi di prova, già richiesti in primo grado, ed insistendo per l'espletamento di integrazione alla CTU e/o nuova consulenza tecnica di ufficio, nominando a tal fine anche uno specialista in cardiochirurgia”.
Si costituiva l' per l'accoglimento delle seguenti Controparte_9
conclusioni: “Accertare e dichiarare, che la paraplegia di cui si discute è la diretta conseguenza della patologia da cui il signor risultava essere già affetto, così Pt_1
come risulta dalla documentazione probatoria allegata al fascicolo di primo grado. -
Accogliere tutte le istanze così come proposte in primo grado. Specificamente accertare e dichiarare, che inizialmente la patologia del signor è stata trattata Pt_1
farmacologicamente e solo con il peggioramento della stessa è stato necessario l'intervento. - Accertare e dichiarare, che la soluzione medica scelta risultava essere quella più adeguata rispetto alla soluzione di urgenza. - Accertare e dichiarare, che il primo intervento è stato fatto senza colpa imperizia e negligenza. - Accertare e dichiarare, che il secondo intervento di fronte all'insorgere delle problematiche sopra esposte doveva essere necessariamente effettuato. - Accertare e dichiarare, che le prestazioni professionali del personale medico sono esenti da colpa, negligenza ed imperizia. - Accertare e dichiarare la mancanza del nesso di causalità tra la asserita condotta del personale medico dell' e le successive lesioni e/o CP_4
sopravvenute patologie lamentate dal signor - Accertare e dichiarare, Pt_1
conseguenzialmente, la mancata responsabilità civile, precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale, individuale e solidale della - E per Controparte_1 l'effetto respingere tutte le richieste formulate …Nella denegata ipotesi in cui l'Adito
Giudice dovesse ritenere responsabile la condotta medica del dottore convenuto, voglia accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell' per CP_4
danno riconducibile all'esclusiva condotta del medico e manlevare quest'ultima da qualsivoglia responsabilità, non incorrendo la stessa in alcun deficit organizzativo e gestionale e non essendo venuta meno a nessun obbligo che la legge le impone … “.
Si costitutiva, altresì, il dott. il quale, nel contestare l'avverso Controparte_2
dedotto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… confermare il provvedimento del Giudice di primo grado circa l'inammissibilità della documentazione tardivamente ed irritualmente prodotta nel giudizio di I° grado dall'odierno appellante e per l'effetto disporre l'esclusione dagli atti del giudizio della documentazione di cui all'elenco riportato alle pagg. 27 e 28 della presente comparsa e/o di qualunque ulteriore documento e/o perizia che non rientri tra quelli ritualmente depositati nel rispetto dei termini processuali;
D) Ancora in via preliminare, denegare ogni avversa istanza istruttoria di ammissione di prova testimoniale in quanto inammissibile ed inconferente;
E) Nel merito, rigettare l'appello …; F) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, in virtù della chiamata in causa tempestivamente effettuata con la comparsa depositata il 31.10.2017, condannare l
[...]
a manlevare e tenere indenne il dott. Controparte_10 Controparte_2
da qualsivoglia peso e/o onere derivante dal presente giudizio, per i motivi esposti in atti;
G) Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 16.04.2021, veniva rinviata al 07.07.2023 per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza, la causa veniva riservata in decisione per poi essere rimessa sul ruolo ai fini del rinnovo della consulenza tecnica medico – legale, svolta in primo grado;
conferito incarico a un collegio peritale, veniva concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 21.02.2025; a tale data, all'esito del deposito delle note nell'assegnato termine, la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 17.4.2025 e memoria di replica il 12.5.2025.
L depositava comparsa conclusionale il 14.4.2025 e Controparte_1
memoria di replica il 16.5.2025. depositava comparsa conclusionale il 22.4.2025 e memoria di Controparte_2
replica il 12.5.2025.
§ 3.
La gravata sentenza rigettava la domanda, con le seguenti motivazioni:
<… È pacifico che nei pazienti con dissezione aortica di tipo B, non complicata, si raccomanda un approccio primario con terapia medica e follow-up sia clinico che mediante angio TAC, salvo complicazioni tipiche tra le quali anche malperfusione.
La questione controversa è se si presentò la complicazione che giustificava l'intervento. Sul punto il CTU, nella relazione depositata il 26.4.2019, ha dato risposta negativa: <<il sig. , allorquando giunse all'osservazione parte_1
dei Sanitari dell dell di Napoli, era affetto da CP_7 Controparte_11
dissecazione dell'arco aortico distale, in corrispondenza dell'arteria succlavia sinistra, con estensione all'aorta discendente. Le risultanze degli esami strumentali
(TC addome con m.d.c.) … permettono di inquadrare la suddetta lesione vascolare in una dissecazione di tipo B … non complicata … In tale ottica, può ritenersi condivisibile la scelta di sottoporre il p. a trattamento antipertensivo, non ricorrendo l'indicazione all'intervento chirurgico di posizionamento di endoprotesi vascolare, in quanto tale approccio è raccomandato dalla letteratura specialistica nazionale ed internazionale. Errata, tuttavia, risulta la progettazione dell'intervento di posizionamento di endoprotesi dell'aorta toracica dell'11/04/2014, giacché anche in tale circostanza non ricorrevano indicazioni al trattamento chirurgico della dissecazione aortica di tipo B non complicata … In particolare, dalla scansione dei memoriali clinici emerge, una sostanziale stabilità delle condizioni generali del p., non risultando registrata un'ipertensione non controllabile, dolore refrattario, ovvero una sindrome di malperfusione. D'altro canto, l'esame angio-TC praticata in data 24/03 non evidenziava la presenza di rottura aortica, incremento di diametro e/o dell'estensione della dissecazione>> (cfr. pag. 30 relazione depositata il
26.4.19).
A seguito di chiarimenti richiesti con ordinanza del 18.5.19, circa la possibilità che l'aggravamento della patologia potesse desumersi dalle seguenti circostanze
(documentate dalla cartella clinica): 1) “dopo fisioterapia e dopo esercizio ad andatura lenta (camminata lenta) si manifestò dolore agli arti inferiori bilateralmente che scomparve con il riposo”; 2) l'angio TC del 24.3.2014 mostrò:
“flap intimale in corrispondenza dell'emergenza della succlavia sinistra con marcata competizione pressoria tra i due lumi nel tratto discendente prossimale (il lume vero
è ridotto ad una sottile semiluna anteriore) con breccia tra i due lumi al terzo medio del tratto discendente”; il CTU ha precisato che l'intervento sarebbe stato indicato solo se le complicazioni fossero state tali da mettere <<a repentaglio acutamente la vita del paziente (sindrome da malperfusione, progressione della dissezione, espansione delle dimensioni dell'aneurisma, ipertensione incontrollabili, emotorace)
(1, pag. 308). In tal caso si può decidere tra intervento chirurgico o stent, a seconda dei casi>> (cfr. pag. 25 della relazione integrativa del 9.7.19). Ma, secondo l'ausiliare, questa condizione non si verificò nella fattispecie di causa, perché <<il sig. , allorquando giunse all'osservazione parte_1
provocabili dopo sforzi lievi… Il quadro radiologico della TAC successivo, in buona parte sovrapponibile a quello rilevato durante la fase acuta, dunque si traduceva in una ischemia intermittente e reversibile dopo sforzi, limitata in quel momento ai solo arti inferiori. In ogni caso, non si trattava di una ischemia persistente di organi vitali ed apparati (visceri, midollo spinale…) che mettesse a repentaglio imminentemente la vita del paziente tanto da richiedere un intervento/intervenzione immediata (1, pag. 308). Secondo le Linee Guida congiunte di varie società scientifiche del settore, chirurgiche e cardiologiche … viene affermato inequivocabilmente (Classe I) che il trattamento della dissezione acuta tipo B è medico a meno che non intervengano complicazioni che mettano a repentaglio acutamente la vita del paziente (sindrome da malperfusione, progressione della dissezione, espansione delle dimensioni dell'aneurisma, ipertensione incontrollabili, emotorace) (1, pag. 308). … 3. Acute thoracic aortic dissection involving the descending aorta should be managed medically unless life-threatening complications develop (eg, malperfusion syndrome, progression of dissection, enlarging aneurysm, inability to control blood pressure or symptoms). 285,288,334–337. … .traduzione in italiano: la dissezione aortica toracica coinvolgente il tratto discendente dell'aorta (B) dovrebbe essere gestita medicalmente a meno che non si sviluppino complicazioni pericolose per la vita (per esempio sindrome da mal perfusione d'organo, progressione della dissezione, slargamento dell'aneurisma, impossibilità a controllare la pressione arteriosa o i sintomi)>> (cfr. pagg. 5 ss. della integrazione del 5/6/19). Queste conclusioni sono state contestate dai CTP dei convenuti i quali sostanzialmente sostengono che le condizioni originarie del sig. variarono “in peius”, con necessità di dover Pt_1
riconoscere un così detto shift da una condizione “non complicata” ad una
“complicata”. A tal fine, i CTP: […] assumono che: <<l'ischemia degli arti inferiori rientra nella sindrome da malperfusione, perché dovuta al coinvolgimento delle arterie periferiche, … se si considera fedelmente il referto angio tc presente documentazione medica va necessariamente considerato un passaggio che recita:
“con marcata competizione pressoria tra i due lumi nel tratto discendente prossimale
(il lume vero è ridotto ad una sottile semiluna anteriore) con breccia tra i due lumi al terzo medio del tratto discendente”. Ebbene tale passaggio riveste non poca importanza ai fini valutativi dal momento che – confrontato con il precedente esame praticato presso altra struttura – depone chiaramente per una evoluzione “in peius” della patologia aortica del paziente. L'ischemia che si manifestava con la claudicatio dopo uno sforzo lieve quale l'andatura lenta, non era pericolosa solo per gli arti inferiori, ma evidenziava una chiara sindrome da malperfusione per compressione del vero lume (come confermato dall'angioTC del 24-3) che andava trattata con l'impianto di endoprotesi … Le dissezioni aortiche acute di tipo B complicate da malperfusione sono quelle gravate da maggiore mortalità e solo il tempestivo riconoscimento e trattamento può assicurare una prognosi migliore. Come anticipato, la tesi del CTU, secondo cui non ci fu un aggravamento che giustificasse l'intervento, poggia su un duplice assunto sintetizzato a pag. 6 della integrazione depositata il 5.6.2019 (sostanzialmente ribadito nelle altre relazioni): 1) [ci fu]
<<ischemia intermittente e reversibile dopo sforzi, limitata in quel momento solo agli arti inferiori… non si trattava di una ischemia persistente di organi vitali ed apparati (visceri, midollo spinale … 2) -che mettesse a repentaglio imminentemente la vita del paziente tanto da richiedere un intervento/intervenzione immediata>>;
l'ischemia non mise a repentaglio imminentemente la vita del paziente (tanto che fu operato l'11 aprile, benché il preteso aggravamento fosse stato diagnosticato il
20/24 marzo);
Il primo assunto è che l'intervento sarebbe stato giustificato solo se l'ischemia avesse riguardato organi vitali ed apparati, mentre qui aveva interessato solo gli arti inferiori.
Questa affermazione contrasta con quanto lo stesso CTU ha scritto a proposito delle dissecazioni complicate. Infatti, alla pag. 25 della relazione depositata il 26.4.2019, si legge: <<le dissecazioni complicate comprendono le rotture, gli aumenti di diametro, l'estensione della dissecazione, un'ipertensione non controllabile, dei dolori refrattari, una sindrome malperfusione e o la comparsa un aneurisma. sono quelle indenni dagli elementi citati in precedenza.
Queste classificazioni sono importanti, in quanto permettono di stabilire degli elementi prognostici e di realizzare le scelte terapeutiche. Molto schematicamente, le dissecazioni di tipo A acute e di tipo B complicate comportano un rischio vitale maggiore... La sindrome di malperfusione può portare a ischemie nei territori interessati: cervello, arto superiore, midollo, fegato, tubo digerente, reni e arti inferiori. La presenza di una complicanza ischemica è un fattore prognostico molto sfavorevole, poiché la mortalità ospedaliera è triplicata. Tutte queste complicanze non trattate sono rapidamente mortali>>. In sostanza il CTU dice che anche l'ischemia agli arti inferiori (quindi non solo quella che interessa organi vitali e apparati) può essere sintomo di una dissecazione complicata che, se non trattata, può essere mortale. Ed anche i CTP dell'attore (dott.ri e Per_2 Per_3 Per_4
riconoscono che la dissezione di tipo B “può necessitare di un trattamento alternativo (percutaneo o chirurgico), ma solo nei casi di dissezione … complicata … dall'evidenza di una malperfusione viscerale o periferica” (cfr. parere medico-legale datato 30.6.2016). Sul punto, va poi conclusivamente osservato che non è condivisibile l'osservazione di parte attrice, ribadita in conclusionale, secondo cui non ci sarebbe prova della esistenza di una claudicatio. Sulla presenza di questa condizione si è ampiamente soffermato il CTU, che l'ha ribadita anche nella relazione integrativa finale depositata il 9.7.19, condivisa in ogni sua parte dai CTP di parte attrice (cfr. note del 23.6.19, a firma dei dott.ri e Per_2 Per_3
“…a seguito di attenta lettura della bozza di CTU a firma del Prof. Per_4 [...]
è possibile condividere in ogni sua parte l'elaborato”). Per_5
*****
Il secondo assunto, secondo cui l'intervento sarebbe stato giustificato solo in caso di pericolo imminente per la vita, è smentito dalla letteratura richiamata dallo stesso
CTU che non richiede il requisito dell'imminenza del pericolo di vita.
L'espressione <
Si deve perciò concludere che la scelta di procedere all'intervento fu giustificata dall'aggravamento delle condizioni del paziente. Aggravamento dimostrato dall'insorgere della ischemia agli arti inferiori che, benchè non interessasse organi vitali ed apparati, era comunque un fattore prognostico molto sfavorevole, predittivo di un rischio morte, benchè non imminente.
Alla luce di quanto esposto innanzi, la domanda va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo
2014 n. 55.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico di . Sentenza Parte_1
esecutiva ex lege. >>.
§ 4.
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di gravame con il quale parte appellante critica la decisione del Tribunale di ritenere in parte inammissibile la documentazione dalla stessa riprodotta a seguito di mancato rinvenimento della stessa presso la Cancelleria;
in particolare, sul punto il Tribunale ha statuito:
“Preliminarmente appare opportuno fare chiarezza sulla questione (che tuttavia, come si vedrà, è irrilevante ai fini della decisione), sollevata dalla difesa di parte attrice (con nota del 16.6.2020), circa lo smarrimento da parte dell'Ufficio, e/o addirittura la sottrazione da parte di terzi, della propria produzione di parte, contenente la documentazione medica (asseritamente) depositata in precedenza in corso di causa. Sul punto, questo giudicante ha già osservato che la produzione di parte attrice risultava ritualmente ritirata, sicchè era prospettabile solo la sua ricostruzione, nel contraddittorio delle parti (cfr. decreto del 18.6.2020).
Il ritiro è documentato dalla firma apposta dall'Avv. Salzano, per l'Avv. Foglia
Manzillo, in calce al verbale di udienza del 13 febbraio 2020.
Per procedere alla ricostruzione, il GI rimetteva la causa sul ruolo, per l'udienza del
16.7.2020. Il difensore del dott. contestava la possibilità di procedere a ricostruzione, CP_2
ritenendo l'istanza tardiva e inammissibile.
In ossequio al provvedimento del 18 giugno 2020, l'Avv. Foglia Manzillo, per l'attore,
In data 24.6.2020, ha depositato:
“- cartella clinica n. 2014/4147 del pronto soccorso Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli, relativa al ricovero dal 13/03/2014 al 14/03/2014;
- cartella clinica n. 2014/13684 dell Controparte_7
di Napoli relativa al ricovero dal 14/03/2014 al 5/06/2014;
- cartella clinica n. 2014/986 del Reparto di Degenza Ordinaria- Gravi Miolesioni della Clinica S. Maugeri di Telese Terme relativa al ricovero dal 5/06/2014 al
10/12/2014;
- perizia a firma dei dottori e presente nel fascicolo Per_2 Per_3 Per_4
telematico come allegato alle note ex art. 183 comma VI secondo termine c.p.c;
- fogli di lume già depositati nel fascicolo cartaceo e presente agli atti;
- relazione relativa al ricovero presso il Montecatone Rehabilitation Institute dal
05/06/2014 al 10/12/2014, già depositata nel fascicolo cartaceo e presente agli atti”
(cfr. nota di deposito del 24 giugno, a firma dell'Avv. Foglia Manzillo).
Con note scritte depositate l'8.7.2020, il difensore dell'attore ha chiesto ammettersi la documentazione depositata, in quanto già presente nel giudizio.
Con note scritte depositate in data 9.7.2020, l'Avv. Ziccardi, difensore del dott.
, ha testualmente replicato: CP_2
<< ... In riferimento alla documentazione depositata dall'attore in data 25.06.2020,
l'Avv. Ziccardi, fa rilevare l'inammissibilità di tale deposito ... anche perché la documentazione oggi allegata da controparte non risulta mai essere stata presente né depositata nel fascicolo di parte, né tantomeno nel fascicolo d'ufficio.
I documenti depositati dall'attore il 25.06.2020 non risultano, infatti, allegati e depositati in nessun atto di parte, in nessun verbale di causa, in nessuna CTP nè tantomeno nella CTU ... L'unica “documentazione medica” a cui fa riferimento l'attore nell'istanza depositata il 17.06.2020 (pag. 1 rigo 5-6-) si rinviene allegata alla II° memoria ex art. 183 c.p.c., con la quale il signor deposita una serie di certificati medici;
Pt_1
NON, invece, tutta la documentazione che, in maniera illegittima ed inammissibile, ha invece depositato controparte con il deposito del 25.06.2020...>>.
Dopo essersi opposta alla possibilità di fare entrare nel processo i documenti depositati dall'attore il 25.06.2020, e non prodotti in giudizio entro il termine di cui all'art. 183/6 c.p.c., l'Avv. Ziccardi ha aggiunto:
<<per mero tuziorismo difensivo l'odierna convenuta disconosce ed impugna la documentazione prodotta ... ed in particolare:
- la cartella clinica n. 13684 dell in quanto quest'ultima è priva di Controparte_6
timbri di congiunzione nonché priva dell'attestazione di conformità dell'Ente ospedaliero che ne rilascia la relativa copia conforme:
- la cartella clinica n. 986 della risulta priva Controparte_12
anch'essa di timbri di congiunzione e dell'attestazione di conformità dell'Ente ospedaliero che ne rilascia la relativa copia conforme, risultando provvista solamente di un semplice timbro della .. Tanto premesso, si deve CP_12
osservare quanto segue.
“Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti
(oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli
(Sez. 1 -, Ordinanza n. 14661 del 29/05/2019). Appaiono perciò corrette le osservazioni contenute nelle note scritte depositate in data 9.7.2020 dall'Avv. Ziccardi, nella parte in cui eccepisce che l'attore non ha ritualmente introdotto nel giudizio le cartelle cliniche.
Infatti, questi documenti non sono indicati né tra quelli offerti in comunicazione con l'atto di citazione (cfr. ivi, ultima pagina), né tra quelli inseriti nella produzione di parte (cfr. il relativo indice). Inoltre non risultano essere stati depositati con le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e/o in una qualche udienza istruttoria.
E tuttavia, la cartella clinica relativa al ricovero e all'intervento subito dal sig. presso l' è stata depositata in giudizio tempestivamente Pt_1 Controparte_6
proprio dalla . Sicchè, tale documento è sicuramente Controparte_1
utilizzabile. Ed è il solo documento realmente rilevante per la decisione della causa.
Infatti, le altre due cartelle (n. 2014/4147 del pronto soccorso Santa Maria delle
Grazie di Pozzuoli, relativa al ricovero dal 13/03/2014 al 14/03/2014 e n. 2014/986 del Reparto di Degenza Ordinaria- Gravi Miolesioni della Clinica S. Maugeri di
Telese Terme relativa al ricovero dal 5/06/2014 al 10/12/2014) non contengono elementi utili per il giudizio sulla responsabilità dei convenuti.”.
In particolare, parte appellante evidenzia che la mancanza della documentazione veniva denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, procedimento che si concludeva con il decreto di archiviazione e nel quale il Sostituto
Procuratore della Repubblica dopo avere ascoltato il teste, che riferiva della estrazione di una piccola parte del fascicolo processuale, non contenente la documentazione medica, faceva richiesta di archiviazione, poiché ignoti gli autori del fatto (sottrazione o smarrimento del fascicolo); ribadisce che contrariamente a quanto assunto in sentenza e nel provvedimento autorizzativo della ricostruzione, esso appellante aveva ritirato una sola produzione, ossia quella contenente i documenti fiscali e le spese mediche, non le cartelle cliniche poste in un separato faldone;
deduce in merito alla operatività delle disposizioni di cui agli articoli 74 e 87 disp.
Att. Cpc, per le quali “i documenti devono essere indicati in un apposito foliario” che il Tribunale non ha considerato che se l'intero faldone delle cartelle cliniche manca, manca anche un foliario indicativo dei singoli documenti;
evidenzia che il professore
CTU nominato in primo grado, dopo aver prestato giuramento ha ritirato Per_6
la documentazione ad oggi mancante e nella sua consulenza tecnica l'ha elencata.
Sulla scorta di tali presupposti, parte appellante ha chiesto l'ammissione delle due cartelle cliniche (n. 2014/4147 del pronto soccorso Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli, relativa al ricovero dal 13/03/2014 al 14/03/2014 e n. 2014/986 del Reparto di Degenza Ordinaria- Gravi Microlesioni della Clinica S. Maugeri di Telese Terme relativa al ricovero dal 5/06/2014 al 10/12/2014) non ammesse dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Ed invero, né la denuncia né la circostanza che la documentazione sia stata visionata dal CTU comprovano l'avvenuto deposito delle cartelle oggetto di contestazione nel rispetto delle preclusioni di rito;
assorbente è, poi, la considerazione che la documentazione in questione non è analiticamente indicata in nessuno degli atti difensivi depositati in primo grado né in quest'ultimi risulta depositato un faldone contenente la medesima documentazione, ovvero un foliario ove sono indicate le suddette cartelle.
Per tali considerazioni, fatta eccezione della cartella clinica relativa al ricovero e all'intervento subito da presso l non sono state Parte_1 Controparte_6
ammesse né la cartella relativa al ricovero presso il reparto di Degenza ordinaria della
Clinica S. Maugeri di Telese Terme né quella cartella relativa al ricovero presso il
Montecatone Rehabilitation.
§ 5.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'impugnata sentenza siccome emessa in totale contrasto con le risultanze della CTU medico legale sulla base di una personale interpretazione da parte del Tribunale delle integrazioni formulate dal consulente, prive di criteri logici e scientifici;
assume che il Tribunale avrebbe dovuto, in ragione delle ritenute incongruenze nell'elaborato peritale e dei relativi chiarimenti del CTU, nonché in ragione della richieste di controparte, procedere alla rinnovazione della consulenza. Con il terzo motivo, parte appellante evidenzia che l'iter logico seguito dal Tribunale si pone in contrasto con quanto stabilito dal CTU, siccome ha ritenuto di sposare la tesi sostenuta dalla difesa del Dott. , che si basa su osservazioni svolte da uno CP_2
specialista, esperto in malattie respiratorie, senza una chiara motivazione logica e scientifica;
assume che secondo le conclusioni del CTU, esso appellante soffriva una dissecazione aortica di tipo B non complicata, per la quale non vi era alcuna indicazione all'intervento ma alla sola terapia ipertensiva farmacologia;
dagli esami praticati e dalla lettura dei dati contenuti nella carella clinica non vi erano segni né di mal perfusione né di peggioramento delle condizioni di salute tali da richiedere o giustificare la scelta chirurgica effettuata;
evidenzia che a seguito dei chiarimenti richiesti, circa la possibilità di aggravamento della patologia, il CTU dichiarava che
1)“ dopo la fisioterapia e dopo l' esercizio ad andatura lenta(camminata lenta) si manifestò dolore agli arti inferiori, che scomparve con il riposo”…,2) l'angio TC del
24.03.2014 mostrò: “ il flap intimale in corrispondenza della succlavia sinistra con marcata competizione pressoria tra i due lumi del tratto discendente prossimale (il vero lume è ridotto ad una sottile semiluna anteriore) con breccia tra i due lumi al terzi medio del tratto discendente”… il paziente manifestava esclusivamente una sintomatologia definibile claudicatio intermittens stadio IIb, secondo Il che Pt_4
significa dolori agli arti inferiori provocabili dopo sforzi lievi. Ciò era evidentemente dovuto all' interferenza del flap intimale, che si estendeva dal sito della dissezione fino ed oltre la biforcazione aortica. “ ; che pertanto, secondo il CTU la claudicatio post sforzo non era segno di aggravamento della patologia;
che, tuttavia il Tribunale ha affermato che l'assunto del CTU Dott. secondo il quale l'intervento Per_5
sarebbe giustificato solo in caso di pericolo imminente di vita, sarebbe smentito dalla letteratura che lo stesso CTU avrebbe richiamato, ossia nell'espressione “life- threatening complications” traducibile con “complicazioni pericolose per la vita”, che non fa, quindi, riferimento al requisito dell'imminenza; evidenzia che secondo il
Tribunale l'asserzione del CTU, contenuta nell'integrazione depositata il 05.06.2019, per cui l'intervento sarebbe giustificato solo se l'ischemia avesse riguardato organi vitali ed apparati, mentre nel caso di specie aveva interessato soltanto gli arti inferiori contrasta con quelle contenute nella relazione dello stesso CTU, depositata il
26.04.2019, in particolare che “l'ischemia agli arti inferiori può essere sintomo di una dissecazione complicata che, se non trattata, può essere mortale”; secondo il
Tribunale, “la scelta di procedere all'intervento fu giustificata dall'aggravamento delle condizioni del paziente. Aggravamento dimostrato dall'insorgere della ischemia agli arti inferiori che, benché non interessasse organi vitali ed apparati, era comunque un fattore prognostico molto sfavorevole, predittivo di un rischio morte, benché non imminente”, sicché, benché il rischio morte non fosse imminente, non significava che non ci fosse e la sola l'Angio-TC del 24.03 avrebbe dimostrato la esistenza di un pericolo imminente.
Parte appellante evidenzia di aver richiesto parere tecnico al Prof. Dott. Per_7
specializzato in chirurgia toracica e cardiovascolare, il quale ha, in
[...]
particolare, rilevato che “… restano sconosciute le indicazioni (giustificative) all'intervento che non vengono formulate in nessun foglio del diario clinico. ..in cartella non sono nemmeno riportati dati concernenti eventuali esami doppler degli arti inferiori, né indici Crurali-Brachiali (Wilson) ad indicare, anche con approssimazione obbiettiva, le condizioni di circolo - periferiche, clinicamente normali ad eccezione di lieve dolenzia agli arti inferiori in corso di mobilizzazione, che scompare a riposo, riferibile ad uno stadio 1- 2b secondo , che Parte_5
alcuna malperfusione ed altro sintomo fosse presente al momento dell'intervento; anzi, in prima battuta si evidenzia che la fase acuta, era stata superata grazie alla terapia farmacologica, trasformandosi in fase sub acuta, come testimonia vari dati presenti nella cartella clinica del MO … (pressione arteriosa stabilizzata, efficacia della terapia farmacologica), tutto già dopo una settimana dalla somministrazione della terapia ipertensiva;
, … “… la terapia di elezione nelle forme non complicate di dissezione aortica tipo B resta, alla luce dei due studi INSTEAD ed altri reports (15,21,24,26), e secondo le Linee Guide delle maggiori società scientifiche del settore (6,10), la terapia medica antiipertensiva ottimale applicata rigorosamente, con un'imbattibile sopravvivenza del 95,6 %. - 97,2%,; che l'endoprotesi è stata impiantata in data 11.04.2014, a distanza di 30 giorni dall'evento acuto di dissezione, in una fase definita “subacuta” allorché la mortalità più elevata, persino per la più severa dissezione A, diminuisce significativamente già dopo 14 giorni dall'evento, senza che nel frattempo, da ben 18 giorni dall'ultima
TAC, ci sia stato una nuova ridefinizione del quadro radiologico e funzionale del paziente, (quello clinico era assolutamente negativo, quello ematochimico senza variazioni patologiche), quindi in mancanza di evidenza di segni di malperfusione o peggioramento della malattia, Il paziente viene operato. E tutto ciò in nome di una presunta, da parte dei medici, “complicazione che può causare serio pericolo per la vita del paziente”, che comunque non viene esplicitata per scritto in nessun foglio della cartella clinica;
alla luce del decorso clinico e dai dati obbiettivi clinici ed ematochimici, non c'è mai stato un solo istante uno stato di serio pericolo di vita dell'ammalato, fino alla sera dopo l'impianto della endoprotesi. … dalla lettura comparata di tutti i suddetti scritti si evince che il paziente era affetto da una dissecazione aortica di tipo B non complicata, in ragione del fatto che non vi era né rottura aortica né segni e/o sintomi di mal perfusione d'organo; l'arteria femorale di destra era sì occlusa ma la circolazione collaterale consentiva perfusione periferica, come dimostrato dall'esame TC eseguito in data 13/03/2014; … si ravvisa un errore nella condotta dei convenuti attuali appellati, i quali avevano scelto la via dell'intervento, in quanto il paziente non era affetto da una dissecazione aortica complicata, bensì da una dissecazione tipo B non complicata, configurando così un erroneo inquadramento diagnostico/terapeutico; peraltro, l'insuccesso dell'intervento di endoprotesi vascolare ha reso necessario sottoporre il paziente ad intervento in regime di urgenza di protesi aortica, in data 12/04/2014 e tale secondo intervento chirurgico, avendo necessitato di fasi di clampaggio aortico, ha aggravato il quadro ischemico produttivo della lesione spinale di cui è portatore il periziando.
Parte appellante conclude che il quadro patologico caratterizzato da paraplegia flaccida con assenza di sensibilità superficiale e profonda a carico degli arti inferiori e mancato controllo sfinteriale, è in nesso di causa con l'intervento effettuato in data
11/04/2014 presso il Presidio Ospedaliero Monaldi di Napoli, con danno biologico a carattere permanente, in misura non inferiore al 90%; meritevole di ulteriore valutazione la sofferenza morale patita in ordine alle ripercussioni negative sulla propria qualità di vita, nonché il danno alla capacità lavorativa specifica che, vista la gravità del danno biologico, ne integra sostanzialmente la perdita, con cessazione dell'attività professionale di geometra, quale emerge dalle dichiarazioni dei redditi che superavano i 40.000,00 euro annui.
§ 6.
I su trascritti motivi sono fondati.
Come accennato nella premessa in fatto, alla luce delle contestazioni alla CTU espletata in primo grado ad opera dei CTP degli odierni appellati, cui ha dato seguito il Tribunale e delle ulteriori deduzioni tecniche esposte nel proposto appello, è stata disposta la rinnovazione dalla CTU medica legale, demandando al nominato collegio di verificare se l'intervento eseguito di endoprotesi aortica addominale per via vascolare sia stata la strategia terapeutica corretta in relazione alle condizioni di salute in cui versava all'atto del ricovero presso l Parte_1 CP_6
in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale e in base alla
[...]
letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale ed alle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca dei fatti di causa.
I nominati CTU hanno concluso nei seguenti termini: <l'intervento cardiochirurgico in questione è l'endoprotesi del tratto prossimale dell'aorta toracica- esso caso di dissezione aortica tipo b” non complicata era mandatorio. alcune casistiche periodo definito come “da prendere considerazione un quello sig. ma stato praticato pt_1
senza una congrua motivazione tecnica che scaturisse dall'analisi dei costi e dei benefici, senza che vi fosse stata la valutazione delle reali condizioni di ipoperfusione periferica riportate nel modello di informazione e consenso e senza che vi fossero reali condizioni d'urgenza, vista la tempistica della programmazione diagnostica ed operatoria>>.
In particolare, i CTU sono giunti alla su trascritta conclusione, rilevando quanto segue: “dalla disamina della documentazione in nostro possesso si può affermare che al momento del ricovero, il sig. era affetto da dissezione Aortica di tipo B”, e Pt_1
cioè una dissecazione della parete aortica che veniva ad interessare la parte finale dell'arco aortico e si estendeva fino alle arterie iliache.
Le dissezioni acute dell'aorta discendente Tipo B vengono raggruppate in due gruppi fondamentali: Non complicate e Complicate.
Tradizionalmente, i casi “non complicati”, come quello del sig. vengono Pt_1
trattati con terapia medica ottimale [TMO] che comprende anche l'uso di farmaci che riducano l'impulso dell'onda sfigmica, ... [Ca -antagonisti e ”'bloccanti] controllando efficacemente i valori pressori e monitorando continuamente l'insorgenza di eventuali segni premonitori di “complicazione” che possono essere riassunti in mal -perfusione e rottura coperta o scoperta della dissezione.
… L'inquadramento nell'ambito dei casi “complicato o non complicato”, dipende essenzialmente dal decorso clinico del paziente, dal reale epifenomeno dell'alterazione anatomica dell'aorta e della eventuale conseguente alterata perfusione dei distretti.
Secondo le Linee Guida della FSC il termine ”complicato' significa: dolori persistenti o ricorrenti;
ipertensione incontrollabile nonostante la terapia medica ottimale progressione della patologia aortica con espansione della stessa e conseguente mal-perfusione degli organi;
rottura dell'aorta con emopericardio e/o emoperitoneo. Orbene, secondo il diario clinico in atti, nel corso dell'intera degenza
“ante endoprotesi” è il sig. non ha mai riportato alcuna delle complicazioni Pt_1
sopra elencate…. Unico punto di incertezza valutativa è (quella) … relativa a dolori a carico degli arti inferiori dopo FKT che scomparve con il riposo. … questo è
l'unico dato che potrebbe inquadrarsi quale elemento clinico di progressione della patologia aortica. In realtà la TC del 14.3.2014, quella in cui si evidenziava la dissezione dell'intera aorta discendente, riportava “occlusione completa della femorale comune di destra sebbene riabitata a valle. Tale quadro perfusivo, già di per sé, poteva determinare, almeno a destra, un dolore crampiforme all'arto inferiore in caso di richiesta di un maggior apporto di sangue, quindi una discrepanza tra richiesta e flusso temporaneo, non cronico e duraturo e quindi non si
è trattato di un “dolore persistente o ricorrente” che secondo le Linee Guida definisce il termine di dissezione e “complicata'.
Infatti, una volta a riposo il paziente è rimasto asintomatico durante tutto il prosieguo del ricovero e fino all'inserimento dell'endoprotesi ed in tale periodo di degenza non venne riportato alcun dato clinico o strumentale [Doppler], nessuna variazione enzimatica [CFK], né fu proposto nessun ulteriore esame contrasto- grafico che confermasse la diagnosi di mal -perfusione.
L'altro punto controverso nell'analisi della progressione della malattia è rappresentato dalla lettura dell'Angio - TC di controllo effettuata il 24.03.14 che evidenziava: “– Flap di dissezione aortica originante un corrispondenza dell'emergenza della succlavia sinistra con marcata competizione pressoria tra i due lumi [il lume vero È ridotto ad una sottile semiluna anteriore], con breccia tra i lumi al terzo medio del tratto discendente e decorso spiraliforme del lume vero con flap esteso sino all'origine dell'arteria iliaca comune destra omogenea e simmetrica opacizzazione degli organi”. Tale quadro è tipico delle modifiche dinamiche della parete intimale, rispetto a quelle statiche. L'aspetto dei due lumi era dovuto al carattere di dinamicità che comportava uno sbandieramento della membrana intimale e ciò è confermato, .. dal fatto che gli organi parenchimali continuavano ad essere ben perfusi e tali sono rimasti per i successivi giorni fino all'intervento dell'11.4.2014. In realtà, proprio per la “competizione pressoria” tra i due lumi aortici, quello vero e quello falso, il trattamento ideale da prendere in considerazione doveva prevedere un'ampia fenestrazione dei due lumi e decomprimere la pressione vigente nel falso lume, intervento praticabile, nella maggior parte dei casi per via endovascolare. Il punto fondamentale di questa analisi è rappresentato dalla reale opportunità di procedere all'intervento di protesizzazione vascolare con tecnica TFVAR, …. non poter inquadrare il caso clinico del sig. a tutto l'11.4.2014 [giorno Pt_1
dell'intervento con TFVAR] come un caso complicato. Ciò va ulteriormente parametrato con la possibilità di definire meglio le indicazioni e prevedere i possibili risultati del TFVAR con l'analisi della combinazione di diversi fattori, quali diametro del falso lume, la localizzazione di flap prossimali, mancanza di un rientro distale, estensione della dissezione, origine dei vasi periferici, che concorrono significativamente all'aspettativa di risultato con impianto di TFVAR.
Il trattamento con TFVAR nelle dissezioni limitate alle sole zone alte dell'aorta discendente, ovvero dalla succlavia sinistra al terzo medio dell'aorta, comporta un rimodellamento effettivo dell'aorta, sia a breve che a lungo termine- laddove la dissezione interessa l'aorta viscerale fino alla biforcazione iliaca, come nel caso del sig. si può verificare ad una dilatazione aneurismatica delle zone non trattate Pt_1
con TFVAR ed un mancato rimodellamento del lume e ciò per un possibile incremento pressorio all'interno del falso lume, che può causare un incremento del diametro aortico….
Se i sanitari dell'azienda appellata, … avessero deciso per la per ovviare CP_13
alla sintomatologia occorsa al paziente in data 20.3.2014, l'intervento appare oltremodo tardivo e, in ogni caso, con ritardo non giustificato dal diario clinico. Tale ritardo è da ritenere presente in ogni caso, anche se si fa riferimento angio -TAC del
24.3.2014 [ultimo esame strumentale prima dell'intervento], … da cui deve ricavarsi,
… un solo dato: se essa fosse stata la spia di un reale restringimento del vero lume aortico con la dedotta ipoperfusione delle arterie che da esso traevano origine e degli organi loro tributari, l'intervento di endoprotesi vascolare è stato praticato dopo ben 18 giorni, …
Non è quindi la complessa e controversa analisi dei risultati dell'angio -TAC, né il diario clinico fanno ritenere imprudente la decisione del chirurgo appellato, quanto la tempistica ella sua attuazione e la sproporzione tra la decisione operatoria [non opportunamente motivata in cartella] e la relativa stabilità dell'omeostasi generale, circostanza aggravata dalla mancata esplorazione diagnostica incruenta degli assi arteriosi degli arti a conferma di quanto sospettato clinicamente in data 20.3.2014 e mai più confermato.
Si deve concludere che l'intervento di endoprotesi con TFVAR … indicato in caso di dissezione aortica di tipo B complicata, ma pur ritenuto possibile, dalle linee guida del periodo, anche in caso di dissezione di tipo B non complicata, sia stato programmato senza una rivalutazione dei dati clinici e soprattutto adducendo una ipoperfusione periferica che in realtà non è stata documentata. Questa circostanza assume maggior rilevanza se raffrontata ai considerevoli rischi connessi con la procedura [paraplegia 3'] ... Dall'atto chirurgico è scaturito un evento prevedibile, legato ad una verosimile ischemia midollare dorsale alta, …, è ovvio, non si sarebbe verificato se l'intervento chirurgico non fosse stato praticato o se si fosse proceduto ad una decompressione chirurgica del falso lume mediante fenestrazione distale della membrana dissecante. Il posizionamento di una endoprotesi toracica con tecnica TFVAR ha consentito un rimodellamento del solo segmento aortico interessato, mentre nel segmento a valle [terzo inferiore dell'aorta toracica ed aorta addominale fino alla biforcazione], si è verosimilmente determinata una dilatazione aneurismatica o comunque un mancato rimodellamento delle stesse sezioni aortiche, in virtù dell'incremento pressorio all'interno del falso lume di tale segmento. Il quadro clinico presentato dal sig. è quindi una diretta conseguenza Pt_1
dell'impianto di endoprotesi aortica toracica…
Il danno è inquadrabile, in maniera riassuntiva, nell'ambito della voce [tratta dalle
“Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico è della SIMLA] “paraplegia che non consente il controllo del tronco, comprensivi anche dei danni accessori riscontrati ed in ogni caso riconducibili all'evento in argomento [necessità di PFG, cistostomia, esiti di tracheostomia]. Tale danno, … non può, se non in minima parte, inquadrarsi come danno differenziale rispetto agli esiti della patologia di base. … proprio in virtù dell'assenza di segni di ipoperfusione periferica pre - chirurgica e per le conclusioni cui si è pervenuti circa l'inopportunità e l'imprudenza nel praticare l'intervento nelle circostanze di CP_13
tempo e di condizioni cliniche rilevate al momento dell'opzione chirurgica, si ritiene che il danno complessivo debba essere quantificato in perfetta aderenza con il percentile previsto dal bareme impiegato.
L'intervento di endoprotesi aortica toracica non è stata, quindi, la strategia terapeutica corretta per il sig. anche se l'impianto TFVAR era ritenuto Pt_1
possibile [“dovrebbe essere considerato”] in alcune casistiche del periodo- essa non
è stata motivata da evidenze cliniche che facessero optare per una diversa opzione rispetto alla TMO ed in ogni caso, l'opzione chirurgica, in qualche modo
“sperimentale rispetto alla condizione di dissezione tipo B” non complicata, non è stata motivata ed illustrata convenientemente al paziente cui è stato fornito un modello di informazione contenente una dato clinico [ipoperfusione periferica] che non risulta confermato da dati strumentali o clinici presenti in cartella. Il quadro clinico esitale all'ischemia midollare direttamente correlata all'intervento chirurgico
è di gravissima entità ed è stato quantificato in danno biologico dell'85%”>>.
Alla stregua dei su trascritti esiti peritali, improntati su un ragionamento immune da censure, siccome espresso sulla scorta di criteri logici e tecnici oltre che della disamina delle linee guida vigenti al tempo dei fatti, non è dubitabile l'errata scelta terapeutica praticata sulla persona del sicché dei danni che ad oggi patisce in Pt_1
conseguenza di tale scelta terapeutica, seppur riconducibili ad una complicanza prevedibile e non prevenibile dell'eseguito intervento, devono rispondere gli odierni appellati. Al riguardo, va precisato che tenuto conto dell'epoca dei fatti per cui è causa non sono applicabili le norme poste dagli artt. 33 comma 1 del d.l. n. 158/12, convertito nella legge n. 189/12 (cd. legge Balduzzi in parte de qua oggi abrogata) e dall'art. 7 comma 3 della successiva legge n. 24/17, segnatamente con riferimento ai criteri di accertamento della colpa e valutazione della diligenza, che non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass.
8.11.2019 n. 28811; Cass. 11.11.2019 n. 28994) -; sicché va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ.., della violazione di siffatto obbligo;
inoltre, è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza e, dunque, sia oggettivamente non imputabile all'agente (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. III, 05/03/2024, n.5922); nella specie, una siffatta prova non è stata fornita dagli odierni appellati.
§ 7.
L sanitaria in primo grado e nel presente ha chiesto di ritenere la stessa non CP_1
responsabile non essendo riconducibile l'evento lesivo in questione ad un deficit organizzativo e gestionale e di essere manlevata dal medico da qualsivoglia responsabilità; entrambe le richieste non sono accoglibili.
La Suprema Corte ha precisato che nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass. 20/10/2021, n. 29001; Cass. 07/11/2024,
n. 28642).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la struttura sanitaria potrebbe agire in rivalsa nei confronti del medico, ritenuto responsabile, fino ad un massimo del 50% dell'importo risarcitorio riconosciuto al danneggiato, perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, mentre si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità, soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/06/2025,
n.15446). Nella specie, tuttavia, non sussistono i presupposti tantomeno per accogliere anche solo in parte la domanda di manleva – regresso esperita dall per le considerazioni che seguono. Parte_6
L'appellato , dirigente cardiologo, dipendente dell CP_2 Controparte_5
– fatto pacifico -, in primo grado ha dedotto l'obbligo dell'Azienda
[...]
ospedaliera di tenerlo indenne dalle conseguenze del giudizio (anche per quanto attiene alle spese legali), in virtù del disposto di cui all'art. 21 del CCNL 2005 – il cui stralcio è stato prodotto in primo grado – secondo cui “Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25(pag. 128) del
CCNL del 8 giugno 2000 I biennio economico (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.”
Il testo contrattuale su trascritto esclude la rivalsa dell' nei confronti del CP_1
medico, in caso di dolo e colpa grave: nella specie, in assenza di prova, il cui onere grava sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di manleva spiegata dall' CP_1
L'appellato , nel richiamare l'anzidetto articolo del CCNL, ha chiesto, altresì, CP_2
di essere manlevato dalla datrice, da ogni peso e conseguenza derivante dal CP_1
presente giudizio, ma la domanda non è accoglibile. La disposizione contrattuale su trascritta è nel senso dell'obbligo della Struttura sanitaria di procurare al medico una adeguata garanzia assicurativa per la r.c. terzi e non già di manlevare tout court il medico a prescindere dai presupposti di totale responsabilità della medesima Struttura, ipotesi che non si rinviene nel caso di specie.
Piuttosto, il mancato adempimento dell'obbligo predetto potrebbe fondare un'azione di risarcimento danni conseguenti alla mancata garanzia, come nel caso esaminato dalla Cassazione nella pronuncia n. 2741/2024; di certo, il mancato assolvimento da parte della Struttura sanitaria dell'obbligo di procurare al medico una adeguata garanzia assicurativa per la r.c. terzi non consente alla stessa di agire in rivalsa nei suoi confronti al di fuori delle ipotesi previste, di responsabilità connotata da dolo o colpa grave, disposizione del CCNL di immediata portata precettiva.
Pertanto, entrambe le domande di manleva vanno rigettate e gli appellati vanno condannati al risarcimento dei danni subiti dal come più innanzi quantificati, Pt_1
in via solidale ai sensi dell'art. 2055 cc, disposizione applicabile pacificamente anche alla responsabilità contrattuale.
§ 8.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali patiti da , la Corte Parte_1
ritiene di far riferimento alla relazione depositata dai C.T.U. nominati nel presente grado secondo i quali a seguito del contestato intervento le condizioni di salute del sono le seguenti: <paziente allettato, con paralisi flaccida degli arti inferiori, pt_1
perdita di sensibilità e motilità dai metameri toracici U'° circa fino in periferia. Fsiti cicatriziali di ampi decubiti a livello occipitale, sacrale, femoro iliaco bilaterale, calcaneare e regione dorsale del piede bilateralmente. Presenza di tracheostomia, gastrostomia, cistostomia. Perdita spontanea di feci. sistola uretrale di circa due cm al terzo medio dell'uretra peniena>>.
Come su evidenziato, il danno biologico riscontrato, quantificato nella misura dell'85% è conseguenza diretta dell'incongruo e non motivato intervento chirurgico
TFVAR. Gli ausiliari hanno, inoltre, quantificato come I.T.T. il prolungamento della degenza ospedaliera post - chirurgica (fino al 26.6.2015) pari a complessivi giorni
425, conseguente all'intervento di TFVAR.
Per procedere alla monetizzazione del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Pt_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto. Pertanto, essendo stata riconosciuta al un'invalidità nella Pt_1
misura dell'85%, avendo lo stesso all'epoca del fatto dannoso l'età di 53 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad €
893.818,00, di cui € 595.879,00 per danno biologico relazionale e € 297.939,00 per danno sofferenza;
quest'ultimo, di certo, emerge per presunzione ex art. 2729 c.c. dalle dedotte circostanze, emergenti dai documenti allegati, circa le cure e gli interventi riabilitativi cui parte appellante si è sottoposta in conseguenza delle lesioni subite a seguito dell'intervento detto.
Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, essendo, a tal fine, necessaria,
l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, implicando la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass.
n. 23778 del 2014; Cass. n.24210 /2015). Nella specie, non risultano allegate circostanze siffatte. Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che al Mesca va riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale, quale accertata dagli ausiliari, un risarcimento pari ad € 48.875,00 (€ 115,00 X 425 giorni).
Quanto al dedotto danno patrimoniale, non sono riconoscibili le dedotte spese mediche sostenute non rivenendosi documentazione allegata che ne provi l'esborso - tantomeno nel folario <>; lo stesso CTU, nominato in primo grado, al quale è stato demandato, altresì, l'accertamento in merito alla congruità delle stesse, si è limitato ad affermare < risultano congrui>> nonché << saranno da liquidarsi eventuali spese documentate non a carico del SSN>>.
Quanto, invece, al danno consistente nei costi degli interventi riabilitativi cui dovrà sottoporsi il il CTU nominato in primo grado, con accertamento non oggetto Pt_1
di censura, ha affermato che <<è altamente probabile che in futuro il dovrà Pt_1
sottoporsi ad ulteriori interventi terapeutici e riabilitativi di complicanze causalmente riconducibili agli esiti dell'ischemia midollare, i cui costi non sono allo stato definibili per impossibilità di predire la frequenza di ricorrenza e la gravità di espressività clinica delle predette complicanze>>.
Infine, il ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al mancato Pt_1
guadagno derivante dall'attività professionale svolta prima dell'evento de quo e completamente abbondonata, per la cui quantificazione, anzi capitalizzazione, ha richiamato i parametri di riferimento stabiliti dal CSM, allegati agli atti di incontro di studio del 30.6.1989; pertanto, il ha nella sostanza richiesto il lucro cessante Pt_1
futuro, di riduzione permanente della capacità lavorativa specifica.
Il danno in questione consiste nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite e dalla conseguente riduzione della capacità lavorativa specifica e sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro. Secondo la Suprema Corte, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice puo' procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi
(cfr: Cass. n. 26534 del 2013; Cass. n. 16628/2023; Cass. 35663/2023).
Insomma, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in presenza di lesioni cd. macropermanenti e di prova - anche con presunzioni semplici - del pregresso svolgimento di attività lavorativa, possa presumersi iuris tantum l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del danneggiato.
Nella specie, parte appellante ha prodotto in primo grado dichiarazioni dei redditi degli anni 2012, 2013 e 2014, dalle quali si evince l'attività di geometra dalla stessa esercitata prima dell'evento de quo, l'iscrizione al relativo albo dal 1989 nonché i
<>, derivanti dalla medesima attività. Stante le gravi condizioni di salute in cui versa il di certo in toto incompatibili con la Pt_1
qualifica professionale e l'attività svolta, ricorre senza dubbio l'ipotesi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e la cessazione della capacità di guadagno, con conseguente totale perdita dei redditi ritraibili dalla attività professionale in precedenza svolta.
Ai fini della quantificazione del danno de quo la prevalente giurisprudenza di legittimità sposa il metodo della cd. capitalizzazione anticipata, consistente nel moltiplicare il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “montante di anticipazione”, ovvero, del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro. Tale danno è stato per lo più quantificato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, ma secondo la Suprema Corte il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato secondo la detta disposizione normativa, che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantisce l'integrale ristoro del danno e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 21 marzo 2022 n.
9002 e Cass. 2 maggio 2022 n. 13727); la Suprema Corte, annullando le decisioni che hanno applicato le obsolete tabelle del 1922, ha offerto anche una prospettiva di soluzione, ovvero, applicare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano ( cfr. Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
Al riguardo, soccorre la tabella realizzata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano il 14 dicembre 2022, la quale utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, l'età del soggetto danneggiato al momento della capitalizzazione, la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, il sesso del danneggiato per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione;
un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente e variabile in relazione alla effettiva durata da parte di Enti internazionali europei
(tassi EIOPA), una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani.
Utilizzando, dunque, i criteri elaborati dal detto Osservatorio sulla base dei detti parametri, che, in breve, si fondano su una formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici
(rapportati ai diversi archi temporali) e con l'inflazione attesa, tenuto conto dell'età del all'epoca dell'evento dannoso, ovvero 53 e del numero di anni futuri per i Pt_1
quali il reddito non verrà percepito, ovvero 14 anni, stante l'attuale età pensionabile di 67 anni, si individua il coefficiente numerico moltiplicativo, nella specie, 14,29, che va moltiplicato per l'importo di reddito annuo perso;
il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri.
Quanto al reddito da porre a base del calcolo, la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile analogicamente l'art. 137 del codice delle assicurazioni secondo cui nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni;
al riguardo, secondo la Suprema Corte la detta norma attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. III, 29/08/2024, n.23330).
Inoltre, il reddito che la vittima verosimilmente perderà ogni anno va rivalutato alla data odierna in base all'indice FOI dell'ISTAT.
Pertanto, tenuto conto dei detti criteri e del reddito di € 46.889,00, quale reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione anno 2013, periodo d'imposta 2012, rivalutato ad oggi pari a € 57.157,69, moltiplicato per 14,29, si perviene al risultato di
€ 816.783,00, che rappresenta la capitalizzazione di quella rendita per la durata di 14 anni. Tuttavia, va evidenziato che per tale voce di danno parte appellante abbia richiesto specificatamente l'importo complessivo di € 730.160,00, senza alcuna ulteriore richiesta di liquidazione del danno “secondo giustizia ed equità” ovvero
“maggiore o minore” e tale somma non può essere superata, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. 12159/2021). In definitiva, a titolo di danno, non patrimoniale e patrimoniale, va liquidato, in favore di , l'importo complessivo di € 1.672.853,00, oltre gli Parte_1
interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242), con la precisazione che gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria spettano d'ufficio – cfr. Cass. 6711/2021 -.
Nella specie, l'importo di € 1.672.853,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, all'11/04/2014 – data dell'erroneo intervento -, risulta pari a € 1.383.666,67 (indice a quo 107,4 -indice ad quem 121,1) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 195.254,51, fino al 31.5.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Non spettano sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 1.868.107,51 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass.
10/10/14), gli interessi corrispettivi, non essendo stati richiesti.
§ 9.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, con conseguente condanna, in via solidale, dell'
[...]
al risarcimento del danno nella misura di € Controparte_14
1.868.107,51.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza dell' Controparte_14
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma
[...]
del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari medi e senza riconoscimento degli aumenti richiesti dai difensori nella nota spese per complessità e urgenza, non ravvisandovi i presupposti, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro € 2.000.000, nel quale risulta compreso il decisum. Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto nei due gradi di giudizio, vanno poste a carico dell in via solidale. Le spese Controparte_14
processuali sostenute da vanno distratte in favore degli avv.ti Parte_1
Fabio Foglia Manzillo e Stefania Salzano, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c. Vanno distratte in favore del solo avv. Fabio Foglia Manzillo, che si è dichiarato antistatario, gli esborsi relativi al primo e al secondo grado di giudizio nonché quello relativo alle spese di CTP Dott. come da fattura e Persona_7
bonifico allegati agli atti.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc III comma, posto che non si rinviene nelle difese spiegate dagli odierni appellati la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza o dell'inammissibilità delle proprie difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 29.12.2020, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna, in via solidale, l' Controparte_14
al pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Parte_1
1.868.107,51; b) Condanna, in via solidale, l' Controparte_14
alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 1.750,00 per esborsi e in euro 37.951,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 2.556,00 per esborsi e in euro 34.001,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione dei compensi in favore degli avv.ti Fabio Foglia Manzillo e Stefania Salzano e degli esborsi, comprese le spese di CTP precisate in parte motiva, in favore del solo avv. Fabio Foglia Manzillo. Pone a carico dell'
[...]
in via solidale, le spese di CTU liquidate con Controparte_14
separati decreti in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_15
Cucco.