Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2780/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2780/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 7.5.2025
e vertente
TRA
P.IVA: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Avellino (AV) alla Contrada Sant'Eustachio n. 22, in persona del suo legale liquidatore pro tempore. sig. , c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo,
dall'avv. Walter Mauriello, c.f.: , con il quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Avellino alla via F. Iannaccone n.
7. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n.
di fax: 0825/35799 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del della Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico, c.f.: C.F._3
, dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in
[...]
Napoli alla via Santa Lucia n. 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
egione.campania.it e fax n. 081.7963685. Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da Parte_1
conclusioni rassegnate con note depositate in data 21.8.2024 e, quindi,
riportandosi al ricorso introduttivo ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, tutto quanto premesso,
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta,
ex artt. 2043 e 2051 cc, per gli eventi di cui in narrativa e per i danni causati
al fabbricato per uso commerciale articolato su due livelli fuori terra censito
in NCEU al foglio n.41 particella n. 2362 sito in Avellino alla via F.lli 3
Troncone di proprietà dell'attrice;
- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della chiesta
complessiva somma di Euro 70.000,00 – come descritta nella consulenza di
parte allegata -, oltre danno da lucro cessante da quantificarsi in corso di
causa, ovvero di quella maggiore o minore somma che scaturirà in corso di
causa con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del primo
allagamento all'effettivo soddisfo, sempre nei limiti di competenza del
Giudice adito;
- Con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi in favore del
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore, come da comparsa di costituzione, e quindi:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero in subordine l'incompetenza ed irresponsabilità di Controparte_1
tale ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità
ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alle
competenze degli enti indicati nel presente atto;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perchè improcedibile, Controparte_1
inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la
responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze consortili e degli
altri enti previste per legge;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente 4
giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 26.5.2021 alla , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, , Parte_1
premettendo di essere proprietaria di un fabbricato per uso commerciale,
articolato su due livelli fuori terra, sito in Avellino alla via F.lli Troncone -
loc. Tufarole, riportato in catasto al foglio 41, particella 2362, esponeva che nei giorni 28.9.2020 e 15.10.2020, a seguito di piogge abbondanti, il torrente
Fenestrelle aveva straripato, con conseguente tracimazione delle acque che si erano riversavate nel proprio immobile.
Precisava che sul luogo, per entrambi gli eventi, erano intervenuti i
Vigili del Fuoco preposti.
Deduceva che gli ingenti danni riportati in conseguenza delle esondazioni citate (danni alle pareti del locale fino all'altezza di 150 cm., alle
porte interne, alla pavimentazione, ai pezzi igienico/sanitari del vano WC,
alle scaffalature insieme ai prodotti di ferramenta sulle stesse collocate a
deposito e alle numerose statue di bronzo) ammontavano complessivamente ad € 70.000,00, come da perizia di stima redatta dall'ing. Persona_1
depositata in atti.
Specificava, inoltre, che gli eventi in esame erano stati la diretta conseguenza dell'omessa manutenzione in cui versava ormai da anni il letto del torrente Fenestrelle, da sempre ingombro di materiale arido, arbusti e fango.
Rappresentava, infine, che la responsabilità era addebitabile alla 5
quale ente precostituito per legge alla conservazione, Controparte_1
manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale,
richiamando all'uopo la normativa di settore.
Da ultimo, rilevava che a nulla erano valsi gli inviti di messa in mora inviati per il risarcimento del danno subito.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 25.1.2022, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della CP_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176
[...]
R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
In data 12.6.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente,
in mancanza di prova della titolarità dei beni e dell'attività commerciale,
nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Provincia
di Avellino, del Comune di Avellino e dell'Autorità di Bacino.
Al riguardo, la resistente Regione deduceva che, considerato che il
Torrente Fenestrelle è il principale affluente del Fiume Sabato, con il D.M.
19/9/1996 (allegato 1 quater della comparsa di costituzione) lo Stato si era riservato la propria competenza esclusiva sul detto fiume - estesa, dunque,
anche agli affluenti di quest'ultimo, tra i quali, per l'appunto, il corso d'acqua per cui è causa - esercitata per delega dalla Provincia di Avellino.
Osservava, inoltre, che essendo il detto corso d'acqua inglobato nella rete di scarico di acque reflue e piovane del Comune di Avellino, esso aveva 6
di fatto perso il suo carattere di demanialità, esulando, pertanto, la sua manutenzione dalla competenza della Da ultimo, la resistente CP_1
richiamava il d.lgs. 152/06 che aveva attribuito una competenza di polizia idraulica sul bacino all'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, la quale,
in seguito alla deliberazione CIPE 8/2012, aveva beneficiato di finanziamenti per un “intervento di regimazione torrente Fenestrelle nei comuni delle
province di AV e BN”.
Nel merito, la resistente deduceva la mancata prova dell'evento e l'assoluta infondatezza della domanda nel quantum, non essendo la stessa supportata dagli idonei elementi probatori (titoli di acquisto dei beni danneggiati, bolle di trasporto a discarica nonché le fatture dei lavori di ripristino eseguiti) e, infine, chiedeva accertarsi il rispetto della distanza legale dal piede degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 96 lettera f) del R.D.
523/1904.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente,
previa delega al Tribunale di Avellino ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D.
1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 3.12.2025, per poi essere anticipata all'udienza del
7.5.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto dell'11.4.2024 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 7.5.2025 riservava la causa in 7
decisione.
***********************
Preliminarmente merita di essere accolta l'eccezione, sollevata dalla relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente. CP_1
Osserva il Collegio, in linea di principio, che quando l'oggetto del giudizio è costituito dalla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un bene di cui l'attore deduce di essere proprietario, la legittimazione attiva va tenuta distinta dalla titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Sul punto, giova ripercorrere i passaggi fondamentali della sentenza della Corte di cassazione SS.UU. n. 2951 del 16.02.2016, a cui il Collegio
ritiene di aderire, che al riguardo statuisce che “L'istituto della "legittimazione
ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in
giudizio. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un
ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità
dell'ordinamento. (…) La legittimazione ad agire serve ad individuare la
titolarità del diritto ad agire in giudizio. (…)
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire,
altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa
prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non
appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al
merito della causa, alla fondatezza della domanda. (...).
Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è il risarcimento
del danno subito da un immobile e tra gli elementi costitutivi della domanda
vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato. 8
Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve
dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di
causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene danneggiato. Il
diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, e quindi della tutela
giudiziaria, ma è un elemento costitutivo di quel diritto. In generale, peraltro,
chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto
sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che
vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona.
Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla
ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto,
appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il
fondamento.
Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che
promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai
fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della
posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
Ebbene, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, manca la prova della titolarità del diritto in capo alla richiamata ricorrente.
Infatti, deduce di essere proprietaria di un fabbricato Parte_1
per uso commerciale, sito in Avellino alla via F.lli Troncone - loc. Tufarole,
riportato in catasto al foglio 41, particella 2362, senza aver mai depositato il relativo titolo di proprietà né alcuna visura della società da cui desumere che l'attività commerciale in esame venisse esercitata nell'immobile danneggiato.
Né possono costituire prova della proprietà del fabbricato in questione i rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino del 28.9.2020 e del 9
15.10.2020, nei quali, peraltro, nell'apposta sezione “Dati generali”, viene riportato come “richiedente” il sig. (legale liquidatore p.t. Parte_2
della società attrice), non indicato altresì quale “proprietario” (la relativa voce non è compilata).
Inoltre, ad abundantiam, si osserva che nel corso della prova testimoniale svolta all'udienza del 19.3.2024 innanzi al Tribunale di Avellino,
delegato ex art. 203 c.p.c., nessuno dei testi escussi ha confermato che la ricorrente aveva la disponibilità dell'immobile in questione e dei beni ivi collocati all'epoca delle esondazioni.
In conclusione, non ha fornito alcuna prova certa Parte_1
di essere titolare dell'immobile per il cui danneggiamento ha chiesto il risarcimento dei danni;
pertanto, in mancanza di prova della titolarità del bene danneggiato, così come prospettato in ricorso - questione questa avente carattere assorbente - la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente va senz'altro rigettata.
Le spese e competenze per il presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile alla fattispecie ratione temporis (cfr.
art. 7 dec. cit.), secondo lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia e tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società [...]
, con ricorso notificato in data 26.5.2021 Parte_3
alla , in persona del legale rapp.te pro tempore, disattesa Controparte_1
ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna , in persona del suo Parte_1
legale liquidatore pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite che liquida, in favore della in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro – tempore, nella misura di complessivi € 6.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo