Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2174/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto
…………………………. SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
ANGRI ALLA VIA ING. MESSINA N. 6, presso lo studio dell'Avv. PENTANGELO ANTONIO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ATTORE E (C.F. E P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in VIA CIRCUMVALLAZIONE, 55 AVELLINO, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI IORIO, unitamente all'Avv. IACOBELLI MARINA (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura in atti CONVENUTO
C.F. E P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in LUNGOMARE G. TAFURI N. 15 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. ANDREA BARATTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
l' e la premettendo quanto segue: Controparte_2 Controparte_1 la società attrice svolge l'attività industriale di trasformazione e vendita dei prodotti derivati dal vetro, prevalentemente parabrezza, lunotti ed altri simili elementi destinati
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che i relativi impianti industriali sono alimentati con energia elettrica somministrata da che a sua volta Controparte_1
è “cliente grossista” di ex art. 2 comma 5 D.Lgs. 79/99, cioè CP_2 Controparte_2
“… la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea”; che infatti la Società Edison Energia S.p.A., ai sensi dell'art.
5.2 del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto il 14/11/2014, ha stipulato per conto dell'attrice il contratto di distribuzione di energia elettrica con la Società
[...]
che si è obbligata verso l'attrice a fornire il “…trasporto di Controparte_2 energia elettrica con continuità” (art. 15.1 contratto distribuzione); che tuttavia, a partire dalle ore 17.00 del 20 luglio 2015, lo stabilimento dell'attrice in Fisciano è rimasto a lungo privo dell'energia elettrica, a causa di una prolungata interruzione nella somministrazione, durata circa 29 ore;
che tale interruzione ha irrimediabilmente paralizzato il ciclo di lavorazione del vetro, causando un ingente danno all'attrice che ha potuto riprendere solo dopo due giorni dall'inizio dell'interruzione; che l'art.
3.2 del contratto di somministrazione di energia elettrica del 14/11/2014, dispone testualmente che “… le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione … attengono ai rapporti tra cliente ed il Distributore al quale ogni Punto di Prelievo del Cliente è collegato”; che invero il ripristino della fornitura è avvenuto, ad opera di solo dopo plurimi interventi di Controparte_2 sostituzione dei giunti ed altri componenti della linea, a riprova del fatto che questa era deteriorata dal tempo e inadeguata allo scopo di servire i molteplici siti industriali presenti in zona;
che l'intervento di riparazione è durato più di 24 ore ed ha del tutto paralizzato il ciclo produttivo dell'attrice, provocando a quest'ultima un ingente danno in termini di lucro cessante e in termini di danno emergente. Parte attrice evidenziava che l'attività dalla stessa svolta ha un ciclo produttivo che richiede necessariamente l'apporto di energia elettrica e che la mancanza di energia, anche transitoria, è idonea ad arrestare l'intero ciclo produttivo con perdite economiche considerevoli per l'attrice, che è costretta a richiedere l'intervento di tecnici specializzati per la riparazione e il riavvio degli impianti e dunque attendere i tempi necessari e nient'affatto brevi per il corretto ripristino dell'intera catena produttiva;
l'improvvisa interruzione dell'energia elettrica provoca l'improvviso arresto dell'intero impianto produttivo e ciò non è privo di conseguenze: ad esso infatti conseguono danni dipendenti sia dall'arresto degli impianti, sia dalla perdita delle materie prime;
infatti, al verificarsi di un'interruzione di energia elettrica, la macchina caricatrice dei vetri non sostiene più la lastra, che quindi si infrange: in conseguenza gli addetti agli impianti sono obbligati a bloccare l'intera linea di produzione per rimuovere i residui di vetro presenti nei macchinari;
anche le materie prime conservate nelle sale frigo, si danneggiano e devono essere necessariamente scartate dalla produzione: in dette sale, l'alimentazione di energia è indispensabile per mantenere stabili i livelli di umidità e temperatura, al fine di conservare i materiali in condizioni ottimali per la lavorazione;
tutti i vetri che poi non completano correttamente il ciclo, in parte necessitano di un ulteriore passaggio nello stesso macchinario e in parte si
N.R.G. 2174/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 danneggiano irrimediabilmente e vengono quindi smaltiti come rifiuti;
in modo analogo anche i fogli di PVB in lavorazione, in assenza di umidità e temperatura controllate, degenerano e non sono riutilizzabili. Pertanto, evidenziava che le conseguenze dell'interruzione della fornitura di energia elettrica, soprattutto se senza preavviso e protratte per lunghi periodi, sono di notevolissimo impatto dannoso per l'attrice, che oltre a perdere tutta la materia prima in corso di lavorazione, è costretta ad eseguire operazioni ripristino dell'intera linea di lavorazione che oltre ad essere tutt'altro che agevoli, richiedono tempi sia di preparazione che di esecuzione molto lunghi. Nel caso di specie questi eventi si erano verificati nello stabilimento in cui Parte_1 vi era stata l'interruzione di energia elettrica per circa 29 ore in data 20 luglio 2015, con la conseguenza che lo stabilimento ha dovuto eseguire tutte le operazioni di pulizia impianti e smaltimento come rifiuti di una enorme quantità di materiali, per poi riprendere la produzione dopo i lunghi ma indispensabili tempi di corretto riavvio degli impianti e di attesa del raggiungimento delle alte temperature di esercizio dei forni, con significative perdite di ore di produzione oltre all'aggravio dei consumi energetici necessari al rimessione in pristino delle funzionalità degli impianti medesimi. Affermava quindi sussistere la responsabilità ex art. 1218 c.c. delle società convenute a causa dell'interruzione ingiustificata e prolungata della fornitura di energia elettrica, imputabile unicamente alla condotta inadempiente delle convenute, in particolare per l'assoluta inadeguatezza del sistema di somministrazione/distribuzione dell'energia elettrica, non ultimo il difetto di ordinaria manutenzione della rete, interruzione che ha cagionato danni alla società attrice, sia per la paralisi dell'attività sia per il danneggiamento della materia prima in stoccaggio che di quella in corso di lavorazione, sia per il costo della mano d'opera per il tempo di paralisi e per il tempo necessario per il ripristino dell'attività produttiva. Con riguardo al danno, parte attrice lo quantificava in € 167.300,00 per l'annullamento di ordini da parte dei clienti, € 38.017,92 per la mancata vendita, € 184.087,63 per la perdita delle materie prime deperibili e dei semilavorati non più recuperabili, € 3.255,00 per il costo della mano d'opera straordinaria richiesta per il recupero delle ore di produzione perse;
€ 31.236,00 per i danneggiamenti agli impianti;
€ 23.445,00per la riorganizzazione dei trasporti, per un totale di € 280.041,55. Concludeva pertanto chiedendo: "Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità delle Società convenute per l'inadempimento dell'obbligo di fornire, con continuità e senza interruzioni, l'energia elettrica nello stabilimento dell'attrice in Fisciano;
- per l'effetto e per le causali di cui in premessa, condannare le Società convenute al risarcimento del danno in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., quantificato in € 280.041,55 o nella somma maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria, maggiorato degli interessi di mora e della rivaluta-zione monetaria, il tutto entro i limiti dello scaglione "f' della tabella per il calcolo del contributo unificato (€ 520.000,00)”. Si costituiva eccependo, in via preliminare l'incompetenza per CP_1 territorio del giudice adito, operando il foro convenzionale stabilito in via esclusiva. Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva derivante da clausola
N.R.G. 2174/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 contrattuale di esonero di responsabilità, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, trattandosi di mero venditore dell'energia elettrica, distribuita dalla
[...]
. CP_2
Eccepiva altresì l'omessa prova dell'interruzione protrattasi per il tempo dichiarato, del nesso causale tra l'evento ed il lamentato danno, il cui importo si presenta proporzionato, non avendo tra l'altro l'attore provato di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno, munendosi di semplici strumenti idonei a prevenire eventuali e prevedibili anomalie o abbassamenti di tensioni, dotati di sistema di alimentazione a protezione degli apparecchi, per evitare perturbazioni o fluttuazioni della corrente elettrica. Si costituiva , eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione priva degli elementi previsti dall'art. 163 cpc e seg.; eccepiva la necessità che la società attrice provi la propria legittimazione attiva, il fatto storico, il conseguente nesso causale e i danni. Eccepiva altresì la non imputabilità dell'interruzione e la tempestività della società intervenuta per ripristinare nell'immediato il servizio. Istruita la causa, escussi i testi ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
N.R.G. 2174/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12). Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla , dal momento che, se è vero che il contratto prevede la competenza CP_1 esclusiva del foro di Roma, tale contratto è stato stipulato tra la e CP_1 [...]
. CP_2
Con riguardo invece al contratto stipulato tra l'attrice e l' pur prevedendo l'art. 21 CP_2 la competenza esclusiva del foro di Milano, l'eccezione di incompetenza non è stata sollevata della convenuta nella comparsa di risposta e, trattandosi Controparte_2 di competenza derogabile, non poteva essere sollevata d'ufficio dal giudice. L'eccezione di incompetenza va quindi disattesa.
2. Sul merito. Tra le parti risultano stipulati 2 contratti: il primo, di somministrazione/vendita, è stato sottoscritto tra Sicurglas ed il 14/11/2014; il secondo, di fornitura o trasporto CP_1 dell'energia all'utilizzatore finale, è stato sottoscritto tra ed CP_1 Controparte_2 nell'interesse della per il trasporto e la consegna a destinazione dell'energia Parte_1 elettrica. In primo luogo, deve ritenersi che nessuna responsabilità possa rinvenirsi per l'interruzione di fornitura di energia elettrica in capo alla , mero venditore, CP_1 potendo la domanda risarcitoria essere avanzata solo nei confronti del distributore. Costituisce ormai orientamento consolidato, quantomeno a far data della nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 13533/01), quello secondo cui " In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa..." (tra le tante, cass. n. 826/15). Posto che, nel caso di specie, non è in discussione che l'azione risarcitoria intrapresa dall'attore sia di tipo contrattuale, su quest'ultimo incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale, dell'esistenza del danno e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte indicato come causa efficiente del pregiudizio lamentato, incombendo viceversa sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento. Così tracciate, in termini di principio, le coordinate di riferimento, va osservato, passando ad esaminare l'ipotesi qui in discorso, che l'attore assolveva il proprio onere probatorio indicando il, peraltro non contestato (e quindi non bisognoso di prova),
N.R.G. 2174/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 titolo contrattuale e allegando l'avverso inadempimento consistito nella interruzione della fornitura di energia elettrica. Nel caso di specie se è vero che parte convenuta non ha provato Controparte_2 che l'interruzione non fosse ad essa imputabile, è altresì vero che risulta configurabile un concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., dal momento che, come rilevato dal CTU in sede di sopralluogo e dallo stesso ctp di parte attrice, la Parte_1 sia all'atto del black out che ad oggi, detiene all'interno del layout esclusivamente n.2 gruppi elettrogeni con una potenza resa di circa 160kw cadauno che, considerato l'impianto produttivo della parte attrice nonché il fabbisogno energetico pari a circa 3Mw, non avrebbero potuto sopperire all'interruzione. Inoltre, pur ritenendo astrattamente compatibili i danni denunciati dall'attore con il black out, il CTU non ha potuto procedere alla quantificazione degli stessi, non avendo parte attrice fornito adeguato supporto probatorio dei lamentati danni non essendo stati prodotti documenti utili al fine di accertare tutti i danni lamentati da parte attrice, non essendovi alcuna documentazione formale tipo: fatture di smaltimento dei materiali danneggiati, fatture di acquisto nuovi macchinari o parti di esse, fatture per riparazione e/o sostituzione macchinari, documentazione che attesti effettivamente l'annullamento degli ordini eccetera, essendo allegati meri prospetti o tabelle riepilogative, che non fanno riferimento a documenti formali. Nel dettaglio, parte attrice lamenta di aver subito un danno pari ad € 280.041,55, così ripartito: € 38.017,92 per conseguente mancato margine: tuttavia alcun documento (bilancio, visura camerale) è stato depositato per confrontare il fatturato relativo agli anni precedenti, né alcuna richiesta di annullamento di ordini da parte dei clienti è stato depositato;
€ 184.087,63 per perdita materie prime, semilavorati e prodotti finiti: tuttavia alcun certificato di smaltimento rifiuti è stato depositato;
€ 31.236,00 per materiale danneggiato e sostituito o riparato;
parte attrice fa riferimento all'intervento di una imprecisata ditta esterna ma alcuna fattura è stata prodotta;
€ 23.445,00 per spese extra costo trasporti eccezionali: tuttavia alcun Documento Di Trasporto o di consegna merci è stato depositato;
€ 3.255,00 per spese extra costo manodopera: tuttavia alcun foglio presenze dipendenti è stato depositato. La domanda attorea va pertanto rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalle convenute. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2174/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa CP_1 Controparte_2 così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice;
N.R.G. 2174/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 2. condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. pone definitivamente a carico della le spese di Parte_1
CTU, liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2174/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7