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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/09/2024, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
n.911/ 2021 R.G.
In relazione all'udienza del 17 Settembre 2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta sostitutive delle note a verbale nell'udienza di discussione.
Il giudice ha quindi pronunciato la seguente sentenza, ai sensi del combinato disposto ex art.281sexies e 127ter CPC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott.ssa Maria Teresa Nocifora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 911/2021 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA Parte_1
n. ), P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Nedo Corti,
- Parte Attrice
nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
), P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Antonino Muscarà,
- Parte Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Pag. 1 di 6 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in atti.
Con atto di citazione notificato in data 18/06/2021, a convenuto Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il , esponendo di Parte_2 essere creditrice nei confronti di quest'ultimo in virtù di crediti pervenuti a seguito di atto di cessione di crediti da parte della società “ENERGETIC S.P.A.”, notificato all'ente convenuto.
Ha chiesto, quindi, “nel merito per la causale di cui in premessa, dichiarare il diritto di credito di nei confronti del (..) e Parte_1 Parte_2 conseguentemente condannare l'Ente a pagare alla società (..) la Parte_1
somma per capitale euro 387.557,44 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 18-6-2021 ad euro 74.845,41 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro
e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 1.840,00, quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb. Forf. spese generali 15%, c. p. a. 4%, iva 22%)”.
Si è costituito in giudizio in data 08/10/2021 il , Parte_2
eccependo: 1) la nullità e/o inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica tra il comune convenuto (ceduto) e la società ENERGETIC S.P.A. (cedente) con conseguente nullità del contratto di cessione del credito;
2) l'assenza di copertura finanziaria per la somministrazione di energia elettrica con violazione dell'art. 191 T.U.E.L. e conseguente nullità del contratto;
3) in subordine, sulla determinazione del quantum dovuto, di avere già provveduto a corrispondere alla la complessiva somma di euro Parte_1
342.619,26 e quindi al pagamento della quasi totalità dell'importo richiesto dall'attrice.
L'ente convenuto ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti domande: “Respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, dichiarando
l'insussistenza del presunto credito vantato, e non provato, dalla , in Parte_1
persona del r.l. pro-tempore, previa declaratoria di inesistenza e/o nullità del contratto tra
Pag. 2 di 6 Energetic S.p.a. ed il , e del contratto di cessione del credito e/o Parte_2
factoring stipulato tra Energetic s.p.a e;
2) Ritenere e dichiarare il Parte_1
contratto tra Energetic S.p.a. ed il comune di , nullo e/o inesistente per i Parte_2
motivi meglio articolati al punto B) della comparsa, dichiarando l'insussistenza del presunto credito vantato, e non provato, dalla , in persona del r.l. pro-tempore, nei Parte_1
confronti dell'Ente convenuto;
3) in via subordinata, in relazione al quantum richiesto, conteggiare le somme già corrisposte dal comune convenuta a parte attrice;
4) Con vittoria di spese competente ed onorari da distrarre in favore del procuratore costituito”.
A seguito della concessione dei chiesti termini cui all'art. 183, comma VI, CPC e del rigetto delle richieste istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/07/2023.
Precisate le conclusioni dalle parti come da note scritte in atti, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione, fissata per il 17/09/2014.
******
La domanda di parte attrice è infondata e deve, quindi, essere rigettata per i motivi di seguito specificati.
1. NULLITA' DEL CONTRATTO
L'ente convenuto ha eccepito preliminarmente l'assenza in atti di un valido contratto di acquisto di fornitura di energia elettrica da parte del , Parte_2
ritenendo, quindi, nulla e/o inesistente la successiva cessione dei crediti da parte di
ENERGETIC S.P.A. a Parte_1
La Banca attrice, dato atto in corso di causa e nelle note conclusive dell'avvenuto parziale pagamento da parte dell'ente convenuto delle fatture insolute indicate nell'atto di citazione per il complessivo ammontare di euro 344.765,61, ha replicato alle eccezioni di parte convenuta asserendo che le stesse sono incompatibili con i pagamenti eseguiti dall'ente convenuto, poiché questi ultimi presuppongono la conclusione del contratto, l'accettazione della cessione del credito e la copertura finanziaria.
La Banca attrice ha, altresì, prodotto in giudizio l'ordine diretto d'acquisto dell'ente convenuto.
Orbene, costituisce jus receptum il principio per cui i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e la sua mancanza determina la nullità del contratto, anche quando la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, rispondendo il requisito della
Pag. 3 di 6 forma scritta al fine precipuo di identificare esattamente il contenuto negoziale e di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Ciò comporta, per giurisprudenza costante, che la volontà della P.A. debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non possa essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi;
e che il contratto debba essere consacrato in un unico documento, contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, come nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del R.D. 2240 del 1923.
In detta ipotesi eccezionale di contratto stipulato “a distanza”, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della P.A. né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 C.C. (v. Cass. Civ. sent. n. 12316/2015).
Nel dettaglio, quale cessionaria dei crediti di ENERGETIC Parte_1
S.P.A., non ha prodotto alcun contratto nella forma prevista, bensì l'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente dal dipendente comunale Parte_3
Preliminarmente, va osservato che non appare necessario soffermarsi sull'idoneità del potere del dipendente comunale di emettere un ordine diretto di acquisto nell'interesse dell'ente, in quanto è questione subordinata alla prova dell'esistenza di un valido contratto scritto.
Invero, l'idoneità del potere è questione subordinata alla validità delle modalità di perfezionamento del contratto che, come anticipato supra, non è possibile riscontrare nella fattispecie.
Ora, a pag. 2 della Convenzione tra ed ENERGETIC S.P.A., lettere e) ed f), è CP_1 previsto “e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le
Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno all'acquisto di quantitativi minimi o CP_1
predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni
Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali;
nei predetti Ordinativi di Fornitura
Pag. 4 di 6 saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione”.
L'ordine diretto di acquisto prodotto da parte attrice (ordinativo di fornitura) non può costituire elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con gli enti pubblici, mancando un'accettazione scritta di ENERGETIC S.P.A.
La stessa citata Convenzione prevede l'obbligo per il Fornitore di accettare, entro un certo limite, gli Ordinativi di Fornitura.
Detta accettazione, però, deve necessariamente essere espressa e non desumersi dal silenzio
(assenso) del fornitore entro un determinato lasso di tempo (cfr. pagg. 4 e 5 delle Condizioni generali della Convenzione); ciò nel rispetto della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della Pubblica Amministrazione.
Né tantomeno l'invio delle fatture commerciali può considerarsi elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con gli Enti pubblici.
Di conseguenza deve ritenersi nullo il contratto asseritamente stipulato tra l'Ente locale ed il fornitore di energia elettrica.
Inoltre, nel caso di specie manca, altresì, l'impegno di spesa previsto, sempre a pena di nullità, dall'art. 191 TUEL.
Sul punto si è più volte pronunciata la Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 Pag. 6 di 7 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto” (v. Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n.33768).
Dalla nullità del contratto, deriva la sua inefficacia e quindi nessun importo è dovuto a tale titolo dall'ente convenuto a Controparte_2
ogni altra domanda.
[...]
4. SPESE PROCESSUALI
Pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa a seguito della ridotta pretesa creditoria come precisata nelle note conclusive rispetto a quanto richiesto nell'atto di citazione, secondo i parametri medi - ad eccezione dell'attività istruttoria in cui devono applicarsi i parametri minimi in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria - di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione del procuratore ex art.93 CPC, va disposta la distrazione dei compensi in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. RIGETTA LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE,
II. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida in euro 2.9050,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonino Muscarà.
Così deciso all'udienza del 17 Settembre 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 6 di 6
In relazione all'udienza del 17 Settembre 2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta sostitutive delle note a verbale nell'udienza di discussione.
Il giudice ha quindi pronunciato la seguente sentenza, ai sensi del combinato disposto ex art.281sexies e 127ter CPC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott.ssa Maria Teresa Nocifora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 911/2021 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA Parte_1
n. ), P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Nedo Corti,
- Parte Attrice
nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
), P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Antonino Muscarà,
- Parte Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Pag. 1 di 6 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in atti.
Con atto di citazione notificato in data 18/06/2021, a convenuto Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il , esponendo di Parte_2 essere creditrice nei confronti di quest'ultimo in virtù di crediti pervenuti a seguito di atto di cessione di crediti da parte della società “ENERGETIC S.P.A.”, notificato all'ente convenuto.
Ha chiesto, quindi, “nel merito per la causale di cui in premessa, dichiarare il diritto di credito di nei confronti del (..) e Parte_1 Parte_2 conseguentemente condannare l'Ente a pagare alla società (..) la Parte_1
somma per capitale euro 387.557,44 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 18-6-2021 ad euro 74.845,41 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro
e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 1.840,00, quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb. Forf. spese generali 15%, c. p. a. 4%, iva 22%)”.
Si è costituito in giudizio in data 08/10/2021 il , Parte_2
eccependo: 1) la nullità e/o inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica tra il comune convenuto (ceduto) e la società ENERGETIC S.P.A. (cedente) con conseguente nullità del contratto di cessione del credito;
2) l'assenza di copertura finanziaria per la somministrazione di energia elettrica con violazione dell'art. 191 T.U.E.L. e conseguente nullità del contratto;
3) in subordine, sulla determinazione del quantum dovuto, di avere già provveduto a corrispondere alla la complessiva somma di euro Parte_1
342.619,26 e quindi al pagamento della quasi totalità dell'importo richiesto dall'attrice.
L'ente convenuto ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti domande: “Respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, dichiarando
l'insussistenza del presunto credito vantato, e non provato, dalla , in Parte_1
persona del r.l. pro-tempore, previa declaratoria di inesistenza e/o nullità del contratto tra
Pag. 2 di 6 Energetic S.p.a. ed il , e del contratto di cessione del credito e/o Parte_2
factoring stipulato tra Energetic s.p.a e;
2) Ritenere e dichiarare il Parte_1
contratto tra Energetic S.p.a. ed il comune di , nullo e/o inesistente per i Parte_2
motivi meglio articolati al punto B) della comparsa, dichiarando l'insussistenza del presunto credito vantato, e non provato, dalla , in persona del r.l. pro-tempore, nei Parte_1
confronti dell'Ente convenuto;
3) in via subordinata, in relazione al quantum richiesto, conteggiare le somme già corrisposte dal comune convenuta a parte attrice;
4) Con vittoria di spese competente ed onorari da distrarre in favore del procuratore costituito”.
A seguito della concessione dei chiesti termini cui all'art. 183, comma VI, CPC e del rigetto delle richieste istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/07/2023.
Precisate le conclusioni dalle parti come da note scritte in atti, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione, fissata per il 17/09/2014.
******
La domanda di parte attrice è infondata e deve, quindi, essere rigettata per i motivi di seguito specificati.
1. NULLITA' DEL CONTRATTO
L'ente convenuto ha eccepito preliminarmente l'assenza in atti di un valido contratto di acquisto di fornitura di energia elettrica da parte del , Parte_2
ritenendo, quindi, nulla e/o inesistente la successiva cessione dei crediti da parte di
ENERGETIC S.P.A. a Parte_1
La Banca attrice, dato atto in corso di causa e nelle note conclusive dell'avvenuto parziale pagamento da parte dell'ente convenuto delle fatture insolute indicate nell'atto di citazione per il complessivo ammontare di euro 344.765,61, ha replicato alle eccezioni di parte convenuta asserendo che le stesse sono incompatibili con i pagamenti eseguiti dall'ente convenuto, poiché questi ultimi presuppongono la conclusione del contratto, l'accettazione della cessione del credito e la copertura finanziaria.
La Banca attrice ha, altresì, prodotto in giudizio l'ordine diretto d'acquisto dell'ente convenuto.
Orbene, costituisce jus receptum il principio per cui i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e la sua mancanza determina la nullità del contratto, anche quando la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, rispondendo il requisito della
Pag. 3 di 6 forma scritta al fine precipuo di identificare esattamente il contenuto negoziale e di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Ciò comporta, per giurisprudenza costante, che la volontà della P.A. debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non possa essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi;
e che il contratto debba essere consacrato in un unico documento, contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, come nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del R.D. 2240 del 1923.
In detta ipotesi eccezionale di contratto stipulato “a distanza”, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della P.A. né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 C.C. (v. Cass. Civ. sent. n. 12316/2015).
Nel dettaglio, quale cessionaria dei crediti di ENERGETIC Parte_1
S.P.A., non ha prodotto alcun contratto nella forma prevista, bensì l'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente dal dipendente comunale Parte_3
Preliminarmente, va osservato che non appare necessario soffermarsi sull'idoneità del potere del dipendente comunale di emettere un ordine diretto di acquisto nell'interesse dell'ente, in quanto è questione subordinata alla prova dell'esistenza di un valido contratto scritto.
Invero, l'idoneità del potere è questione subordinata alla validità delle modalità di perfezionamento del contratto che, come anticipato supra, non è possibile riscontrare nella fattispecie.
Ora, a pag. 2 della Convenzione tra ed ENERGETIC S.P.A., lettere e) ed f), è CP_1 previsto “e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le
Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno all'acquisto di quantitativi minimi o CP_1
predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni
Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali;
nei predetti Ordinativi di Fornitura
Pag. 4 di 6 saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione”.
L'ordine diretto di acquisto prodotto da parte attrice (ordinativo di fornitura) non può costituire elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con gli enti pubblici, mancando un'accettazione scritta di ENERGETIC S.P.A.
La stessa citata Convenzione prevede l'obbligo per il Fornitore di accettare, entro un certo limite, gli Ordinativi di Fornitura.
Detta accettazione, però, deve necessariamente essere espressa e non desumersi dal silenzio
(assenso) del fornitore entro un determinato lasso di tempo (cfr. pagg. 4 e 5 delle Condizioni generali della Convenzione); ciò nel rispetto della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della Pubblica Amministrazione.
Né tantomeno l'invio delle fatture commerciali può considerarsi elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con gli Enti pubblici.
Di conseguenza deve ritenersi nullo il contratto asseritamente stipulato tra l'Ente locale ed il fornitore di energia elettrica.
Inoltre, nel caso di specie manca, altresì, l'impegno di spesa previsto, sempre a pena di nullità, dall'art. 191 TUEL.
Sul punto si è più volte pronunciata la Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 Pag. 6 di 7 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto” (v. Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n.33768).
Dalla nullità del contratto, deriva la sua inefficacia e quindi nessun importo è dovuto a tale titolo dall'ente convenuto a Controparte_2
ogni altra domanda.
[...]
4. SPESE PROCESSUALI
Pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa a seguito della ridotta pretesa creditoria come precisata nelle note conclusive rispetto a quanto richiesto nell'atto di citazione, secondo i parametri medi - ad eccezione dell'attività istruttoria in cui devono applicarsi i parametri minimi in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria - di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione del procuratore ex art.93 CPC, va disposta la distrazione dei compensi in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. RIGETTA LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE,
II. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida in euro 2.9050,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonino Muscarà.
Così deciso all'udienza del 17 Settembre 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 6 di 6