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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 43/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA Tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 12:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. SERAFINA ERRANTE in sostituzione dell'avv. FUMAROLA Parte_1
GIOVANNI BATTISTA;
Per è presente l'avv. MICHELA BOTTANI, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, CP_1 giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Richiama la circolare 171 del 1989. Esibisce ricevuta protocollata di ricezione della domanda. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Fa presente che dal sistema web non risulta la ricevuta di controparte. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FUMAROLA Parte_1 C.F._1 presso te domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_1 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 21/01/2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “piaccia al Giudice Ill.mo; contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso, accertata la sussistenza in capo al ricorrente, del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1° gennaio 2022, Condannare conseguentemente tenuto l' – in persona del legale rappresentante pro tempore - a corrispondere in favore del Sig. , i CP_1 Parte_1 ratei di pensione di vecchiaia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, oltre interessi come per legge. Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso del contributo unificato di € 43,00 e alle spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M.
55/14, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni B. Fumarola, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo CP_1 per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente, ex-lavoratore dipendente destinatario di pensione n. 001-490513063388 Cat. VO, liquidata con decorrenza dal 01.03.2022, alla retrodatazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata in cumulo, alla data del 01.01.2022.
I seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, non sono contestati e risultano dai documenti prodotti da
1 entrambe le parti: - il rapporto di lavoro dipendente del ricorrente fino alla data delle dimissioni volontarie rassegnate con efficacia dal 01.01.2022 (doc. n. 5 ric.; cfr. con doc. n. 1 ric. e con doc. n. 1 res.); - la maturazione dei requisiti di n. 42 anni e 10 mesi di contribuzione nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, corrispondenti a 2227 contributi settimanali (v. estratto conto previdenziale, doc. n. 1 ric., doc. n. 1 res.); i requisiti anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione (da distinguersi rispetto alla data di decorrenza del trattamento pensionistico) erano posseduti fin dal mese di luglio del 2021, come riconosciuto da CP_1 che afferma che il trattamento avrebbe potuto essere erogato dall'agosto del 2021; - la presentazione alla sede di n. 3 domande di pensione di vecchiaia anticipata tramite il patronato: a) la prima datata 23.07.2021, CP_1 con decorrenza dal primo mese successivo, in relazione alla quale il ricorrente riconosce di aver proseguito l'attività di lavoro subordinato dietro proposta del proprio datore di lavoro e dunque di non aver posseduto il requisito della cessazione dell'attività di lavoro (docc. nn. 3 e 3bis ric.; doc. n. 2 res.); la domanda veniva respinta da (doc. n. 4 ric. e n. 5 res.); b) la seconda datata 27.12.2021, con decorrenza dal primo mese CP_1 successivo (docc. nn. 6 e 6bis ric.); c) la terza datata 06.02.2022, con decorrenza dal primo mese successivo
(doc. n. 8 ric.; doc. n. 3 res.); - la liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal mese di marzo
2022. afferma che alla data di presentazione della prima domanda, quella datata 23.07.2021, il ricorrente CP_1 risultava occupato e ripercorre il tenore dell'art. 22 della L. n. 153/1969.
Afferma di non aver ricevuto altra domanda di pensione anticipata nel mese di dicembre 2021 (v. doc. CP_1
n. 7 res.) e che invece risulterebbe presentata solo la domanda del 06.02.2022, con la decorrenza del trattamento dal mese successivo, dal 01.03.2022.
Il ricorrente, dimissionario dal 01.01.2022, deposita la ricevuta di deposito alla sede della domanda di CP_1 pensione del 27.12.2021, con la richiesta di decorrenza del trattamento dal 01.01.2022, documentando la presentazione di altra e seconda domanda volta all'ottenimento del beneficio con la decorrenza pretesa, al contrario di quanto considerato dall' nelle rispettive difese. CP_2
È degno di nota che alla data di presentazione della seconda domanda di pensione anticipata il ricorrente aveva rassegnato le dimissioni, comunicate in data 17.12.2021 (doc. n. 5 ric.) e quindi è opinione del giudicante che fosse integrato anche il requisito dell'omesso svolgimento di alcuna attività di lavoro richiesto dall'art. 22 co. 1 lett. c) della L. n. 153/1969.
La cessazione dell'attività lavorativa è un requisito costitutivo imprescindibile che deve sussistere alla data di presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento del beneficio e può essere integrato dalla comunicazione di dimissioni volontarie effettuata dieci giorni prima (e non revocate): vi è differenza, infatti, tra la domanda di dimissioni e la decorrenza di efficacia delle dimissioni.
Si ritiene sufficiente tale motivo per accogliere il ricorso, non avendo preso posizione sulla seconda CP_1 domanda presentata dal ricorrente in data 27.12.2021.
2 Deve dunque essere accertato il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico con decorrenza dal
01.01.2022 e deve essere condannato a pagare i ratei di pensione pregressi per il periodo fino al CP_1
28.02.2022, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.), pari alle mensilità di trattamento pensionistico non corrisposte;
- la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.01.2022 e per l'effetto condanna al versamento in suo favore dei ratei mensili pregressi, fino al 28.02.2022, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. procuratore del ricorrente, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA Tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 12:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. SERAFINA ERRANTE in sostituzione dell'avv. FUMAROLA Parte_1
GIOVANNI BATTISTA;
Per è presente l'avv. MICHELA BOTTANI, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, CP_1 giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Richiama la circolare 171 del 1989. Esibisce ricevuta protocollata di ricezione della domanda. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Fa presente che dal sistema web non risulta la ricevuta di controparte. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FUMAROLA Parte_1 C.F._1 presso te domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_1 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 21/01/2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “piaccia al Giudice Ill.mo; contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso, accertata la sussistenza in capo al ricorrente, del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1° gennaio 2022, Condannare conseguentemente tenuto l' – in persona del legale rappresentante pro tempore - a corrispondere in favore del Sig. , i CP_1 Parte_1 ratei di pensione di vecchiaia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, oltre interessi come per legge. Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso del contributo unificato di € 43,00 e alle spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M.
55/14, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni B. Fumarola, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo CP_1 per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente, ex-lavoratore dipendente destinatario di pensione n. 001-490513063388 Cat. VO, liquidata con decorrenza dal 01.03.2022, alla retrodatazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata in cumulo, alla data del 01.01.2022.
I seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, non sono contestati e risultano dai documenti prodotti da
1 entrambe le parti: - il rapporto di lavoro dipendente del ricorrente fino alla data delle dimissioni volontarie rassegnate con efficacia dal 01.01.2022 (doc. n. 5 ric.; cfr. con doc. n. 1 ric. e con doc. n. 1 res.); - la maturazione dei requisiti di n. 42 anni e 10 mesi di contribuzione nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, corrispondenti a 2227 contributi settimanali (v. estratto conto previdenziale, doc. n. 1 ric., doc. n. 1 res.); i requisiti anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione (da distinguersi rispetto alla data di decorrenza del trattamento pensionistico) erano posseduti fin dal mese di luglio del 2021, come riconosciuto da CP_1 che afferma che il trattamento avrebbe potuto essere erogato dall'agosto del 2021; - la presentazione alla sede di n. 3 domande di pensione di vecchiaia anticipata tramite il patronato: a) la prima datata 23.07.2021, CP_1 con decorrenza dal primo mese successivo, in relazione alla quale il ricorrente riconosce di aver proseguito l'attività di lavoro subordinato dietro proposta del proprio datore di lavoro e dunque di non aver posseduto il requisito della cessazione dell'attività di lavoro (docc. nn. 3 e 3bis ric.; doc. n. 2 res.); la domanda veniva respinta da (doc. n. 4 ric. e n. 5 res.); b) la seconda datata 27.12.2021, con decorrenza dal primo mese CP_1 successivo (docc. nn. 6 e 6bis ric.); c) la terza datata 06.02.2022, con decorrenza dal primo mese successivo
(doc. n. 8 ric.; doc. n. 3 res.); - la liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal mese di marzo
2022. afferma che alla data di presentazione della prima domanda, quella datata 23.07.2021, il ricorrente CP_1 risultava occupato e ripercorre il tenore dell'art. 22 della L. n. 153/1969.
Afferma di non aver ricevuto altra domanda di pensione anticipata nel mese di dicembre 2021 (v. doc. CP_1
n. 7 res.) e che invece risulterebbe presentata solo la domanda del 06.02.2022, con la decorrenza del trattamento dal mese successivo, dal 01.03.2022.
Il ricorrente, dimissionario dal 01.01.2022, deposita la ricevuta di deposito alla sede della domanda di CP_1 pensione del 27.12.2021, con la richiesta di decorrenza del trattamento dal 01.01.2022, documentando la presentazione di altra e seconda domanda volta all'ottenimento del beneficio con la decorrenza pretesa, al contrario di quanto considerato dall' nelle rispettive difese. CP_2
È degno di nota che alla data di presentazione della seconda domanda di pensione anticipata il ricorrente aveva rassegnato le dimissioni, comunicate in data 17.12.2021 (doc. n. 5 ric.) e quindi è opinione del giudicante che fosse integrato anche il requisito dell'omesso svolgimento di alcuna attività di lavoro richiesto dall'art. 22 co. 1 lett. c) della L. n. 153/1969.
La cessazione dell'attività lavorativa è un requisito costitutivo imprescindibile che deve sussistere alla data di presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento del beneficio e può essere integrato dalla comunicazione di dimissioni volontarie effettuata dieci giorni prima (e non revocate): vi è differenza, infatti, tra la domanda di dimissioni e la decorrenza di efficacia delle dimissioni.
Si ritiene sufficiente tale motivo per accogliere il ricorso, non avendo preso posizione sulla seconda CP_1 domanda presentata dal ricorrente in data 27.12.2021.
2 Deve dunque essere accertato il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico con decorrenza dal
01.01.2022 e deve essere condannato a pagare i ratei di pensione pregressi per il periodo fino al CP_1
28.02.2022, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.), pari alle mensilità di trattamento pensionistico non corrisposte;
- la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.01.2022 e per l'effetto condanna al versamento in suo favore dei ratei mensili pregressi, fino al 28.02.2022, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. procuratore del ricorrente, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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