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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/11/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 522 2020 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Elisa Gallo la quale discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso e reiterate nelle note autorizzate, rappresenta che è pendente il giudizio di gravame innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
evidenzia che in ogni caso in primo grado è stata rideterminata la somma portata nell'atto di accertamento dell'Ufficio e dunque l' dovrebbe rideterminare l'eventuale pretesa contributiva. CP_1
Per l'INPS è comparso l'Avv. L. Schermi in sostituzione dell'Avv. Testa che insiste in atti e nelle difese di cui alla memoria e chiede il rigetto del ricorso.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 522/2020 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Gallo giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone
-opposto
CP_3
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 26.02.2020, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. N° 598 2019 00022589 51 000 emesso dall' , CP_1
sede di Siracusa, formato il 09/11/2019 e notificato il 25/01/2020, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2013 al 12/2013 e per l'importo complessivo di € 8.028,48; eccepiva l'illegittimità dell'operato dell
[...]
ed esponeva che esso era “scaturito da un accertamento unificato, effettuato CP_4
dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa. Detto accertamento, recante n.
, è stato emesso sulla scorta di un presunto maggior reddito, per l'anno NumeroDiCartaI_1
d'imposta 2013, calcolato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa-Ufficio
Controlli e notificato alla esponente/contribuente il 30/10/2018 a seguito del quale proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. CP_ Pertanto deduceva che alcuna azione poteva essere iniziata dall' di Siracusa, il cui
"presunto credito" è strettamente legato e certamente dipendente dalla decisione sulla opposizione tributaria. Ed infatti, nella fattispecie cosi come in ogni ipotesi di accertamento di presxmti maggiori redditi, la quantificazione degli eventuali reali contributi previdenziali dovuti non può 2 prescindere dal "passaggio in giudicato" diretto di accertamento stesso, in forza di una pronuncia giudiziale definitiva”. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che in via preliminare, difetto CP_1 di legittimazione passiva di eccepiva “il difetto di legittimazione passiva della CP_5
per i crediti successivi al 31/12/2005.in ordine al criterio della prevenzione Controparte_5
(art. 24 del D.Lgs. n°46/1999) ne contestava l'infondatezza atteso che Giudice adito in opposizione all'avviso di addebito, ove pure ravvisi violazione dell'art.24 è comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa contributiva;
eccepiva la nullità/inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni sul “merito” della pretesa contributiva dinanzi al G.O.
(art. 24 D.Lgs. n°46/1999) – preclusioni e decadenze assumeva infatti che la parte ricorrente aveva clamorosamente omesso di contestare innanzi al Giudice Ordinario il merito dell'accertamento ispettivo/fiscale subito, omettendo ogni deduzione e produzione sul punto…”, chiedeva il rigetto del ricorso. Il procedimento assegnato al giudice onorario Dott.
, per delega, veniva assegnato al Giudice Onorario Paolo Marescalco e con Per_1
provvedimento del Presidente del Tribunale assegnato allo scrivete Giudice ed attribuito il
20.10.2025.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 D.L.46/99 il ricorso è da ritenersi tempestivo atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 25.01.2020 ed il ricorso è stato depositato il 26.02.2020.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
Ciò posto, in punto di diritto il decidente osserva:
In ordine alla illegittimità dell'atto impugnato, visto il dettato di cui all'art. 24 co.3 D.lgs
46/99, il decidente rileva che: In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concerne l'iscrivibilità a ruolo dei crediti di natura previdenziale, il comma 4 statuisce: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Ciò posto con sentenza n. 8379/2014 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del Giudice, qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti l'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento CP_1 davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al
Giudice Tributario”. CP_ Dunque, l' non avrebbe potuto iscrivere a ruolo il credito previdenziale fino a quando non fosse stato emesso un provvedimento esecutivo del Giudice. Dall'illegittimità della iscrizione a ruolo non deriva, tuttavia, la necessità di un mero accoglimento della opposizione da parte del Giudice dinanzi al quale è proposta opposizione all'avviso di addebito notificato in pendenza di ricorso alla dovendo Controparte_6 il Giudice dell'opposizione accertare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva.
Infatti, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; Cass. n.11246 del 9 maggio 2017).
Si rileva che La S.C (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) con l'ordinanza n. 950/21 ha già avuto modo di affermare che “tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell' avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n.
17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle
Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi CP_ CP_ da trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione CP_1
coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con CP_2
modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass.
n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dì presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti”(cfr. Ord. Cass. sez.
Lavoro n. 950/21).
Secondo il Supremo Collegio, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” Cass. sez. V,
30.10.2018, n. 27617 e da ultimo Cass. Ord. n. 23252/19).
E' pacifico, dunque, il principio del Supremo Collegio (cfr. Cass. 24095/19; 950/21) secondo cui “in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (così Cass. n. 9108 del 2012). In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (…)
Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (…), esso può essere CP_1
sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistito da prove di segno contrario”.
Si osserva che nella fattispecie che ci occupa l'opponente in seno al ricorso ha contestato l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell'istituto ai sensi dell'art. 24 D.L.
46/90, dunque, alla luce dei suddetti principi si dovrebbero ritenere idoneamente provati e definitivi i dati contenuti in seno all'accertamento, con conseguente riflesso sull'obbligazione contributiva.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio l'atto di accertamento è stato parzialmente accolto.
La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto, accogliendo parzialmente il ricorso che “… Nel caso di omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendo
l'Ufficio in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario merce e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio, la ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base di dati e notizie conosciute dall'Amministrazione Finanziaria, è legittima. Mentre,
l'applicazione della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio appare poco attendibile, in quanto essa non costituisce un idoneo presupposto per la ricostruzione dei ricavi, - essendo basata su di un semplice rinvio ad altre attività che hanno applicato una percentuale di ricarico dell'87%, - stante che tale percentuale di ricarico non può equivalere di per se a elemento indiziario non essendo stata ricavata attraverso la determinazione dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto, e su di un campione di merci rappresentativo, adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo. Pertanto, considerato che l'Ufficio ha confermato le giacenze iniziali e finali e gli acquisti dell'anno, dichiarati dal ricorrente;
che la percentuale di ricarico può essere desunta da ulteriori dati e notizie raccolte;
che per il settore di attività in base ai coefficienti previsti dallo studio di settore, la percentuale di ricarico lorda non può superare il 67%...”, operando nuova determinazione dei maggiori ricavi.
Pertanto, posto che l'avviso addebito impugnato ha perso il presupposto legittimante esso deve ritenersi illegittimo, deve essere annullato e, dunque, l'opposizione va accolta.
Le spese di lite devono compensarsi atteso che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria è stata oggetto di gravame.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie l'opposizione ed annulla l'avviso di addebito n. 598 2019 00022589 51 000;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 522 2020 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Elisa Gallo la quale discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso e reiterate nelle note autorizzate, rappresenta che è pendente il giudizio di gravame innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
evidenzia che in ogni caso in primo grado è stata rideterminata la somma portata nell'atto di accertamento dell'Ufficio e dunque l' dovrebbe rideterminare l'eventuale pretesa contributiva. CP_1
Per l'INPS è comparso l'Avv. L. Schermi in sostituzione dell'Avv. Testa che insiste in atti e nelle difese di cui alla memoria e chiede il rigetto del ricorso.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 522/2020 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Gallo giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone
-opposto
CP_3
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 26.02.2020, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. N° 598 2019 00022589 51 000 emesso dall' , CP_1
sede di Siracusa, formato il 09/11/2019 e notificato il 25/01/2020, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2013 al 12/2013 e per l'importo complessivo di € 8.028,48; eccepiva l'illegittimità dell'operato dell
[...]
ed esponeva che esso era “scaturito da un accertamento unificato, effettuato CP_4
dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa. Detto accertamento, recante n.
, è stato emesso sulla scorta di un presunto maggior reddito, per l'anno NumeroDiCartaI_1
d'imposta 2013, calcolato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa-Ufficio
Controlli e notificato alla esponente/contribuente il 30/10/2018 a seguito del quale proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. CP_ Pertanto deduceva che alcuna azione poteva essere iniziata dall' di Siracusa, il cui
"presunto credito" è strettamente legato e certamente dipendente dalla decisione sulla opposizione tributaria. Ed infatti, nella fattispecie cosi come in ogni ipotesi di accertamento di presxmti maggiori redditi, la quantificazione degli eventuali reali contributi previdenziali dovuti non può 2 prescindere dal "passaggio in giudicato" diretto di accertamento stesso, in forza di una pronuncia giudiziale definitiva”. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che in via preliminare, difetto CP_1 di legittimazione passiva di eccepiva “il difetto di legittimazione passiva della CP_5
per i crediti successivi al 31/12/2005.in ordine al criterio della prevenzione Controparte_5
(art. 24 del D.Lgs. n°46/1999) ne contestava l'infondatezza atteso che Giudice adito in opposizione all'avviso di addebito, ove pure ravvisi violazione dell'art.24 è comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa contributiva;
eccepiva la nullità/inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni sul “merito” della pretesa contributiva dinanzi al G.O.
(art. 24 D.Lgs. n°46/1999) – preclusioni e decadenze assumeva infatti che la parte ricorrente aveva clamorosamente omesso di contestare innanzi al Giudice Ordinario il merito dell'accertamento ispettivo/fiscale subito, omettendo ogni deduzione e produzione sul punto…”, chiedeva il rigetto del ricorso. Il procedimento assegnato al giudice onorario Dott.
, per delega, veniva assegnato al Giudice Onorario Paolo Marescalco e con Per_1
provvedimento del Presidente del Tribunale assegnato allo scrivete Giudice ed attribuito il
20.10.2025.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 D.L.46/99 il ricorso è da ritenersi tempestivo atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 25.01.2020 ed il ricorso è stato depositato il 26.02.2020.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
Ciò posto, in punto di diritto il decidente osserva:
In ordine alla illegittimità dell'atto impugnato, visto il dettato di cui all'art. 24 co.3 D.lgs
46/99, il decidente rileva che: In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concerne l'iscrivibilità a ruolo dei crediti di natura previdenziale, il comma 4 statuisce: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Ciò posto con sentenza n. 8379/2014 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del Giudice, qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti l'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento CP_1 davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al
Giudice Tributario”. CP_ Dunque, l' non avrebbe potuto iscrivere a ruolo il credito previdenziale fino a quando non fosse stato emesso un provvedimento esecutivo del Giudice. Dall'illegittimità della iscrizione a ruolo non deriva, tuttavia, la necessità di un mero accoglimento della opposizione da parte del Giudice dinanzi al quale è proposta opposizione all'avviso di addebito notificato in pendenza di ricorso alla dovendo Controparte_6 il Giudice dell'opposizione accertare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva.
Infatti, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; Cass. n.11246 del 9 maggio 2017).
Si rileva che La S.C (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) con l'ordinanza n. 950/21 ha già avuto modo di affermare che “tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell' avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n.
17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle
Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi CP_ CP_ da trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione CP_1
coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con CP_2
modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass.
n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dì presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti”(cfr. Ord. Cass. sez.
Lavoro n. 950/21).
Secondo il Supremo Collegio, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” Cass. sez. V,
30.10.2018, n. 27617 e da ultimo Cass. Ord. n. 23252/19).
E' pacifico, dunque, il principio del Supremo Collegio (cfr. Cass. 24095/19; 950/21) secondo cui “in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (così Cass. n. 9108 del 2012). In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (…)
Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (…), esso può essere CP_1
sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistito da prove di segno contrario”.
Si osserva che nella fattispecie che ci occupa l'opponente in seno al ricorso ha contestato l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell'istituto ai sensi dell'art. 24 D.L.
46/90, dunque, alla luce dei suddetti principi si dovrebbero ritenere idoneamente provati e definitivi i dati contenuti in seno all'accertamento, con conseguente riflesso sull'obbligazione contributiva.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio l'atto di accertamento è stato parzialmente accolto.
La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto, accogliendo parzialmente il ricorso che “… Nel caso di omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendo
l'Ufficio in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario merce e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio, la ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base di dati e notizie conosciute dall'Amministrazione Finanziaria, è legittima. Mentre,
l'applicazione della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio appare poco attendibile, in quanto essa non costituisce un idoneo presupposto per la ricostruzione dei ricavi, - essendo basata su di un semplice rinvio ad altre attività che hanno applicato una percentuale di ricarico dell'87%, - stante che tale percentuale di ricarico non può equivalere di per se a elemento indiziario non essendo stata ricavata attraverso la determinazione dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto, e su di un campione di merci rappresentativo, adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo. Pertanto, considerato che l'Ufficio ha confermato le giacenze iniziali e finali e gli acquisti dell'anno, dichiarati dal ricorrente;
che la percentuale di ricarico può essere desunta da ulteriori dati e notizie raccolte;
che per il settore di attività in base ai coefficienti previsti dallo studio di settore, la percentuale di ricarico lorda non può superare il 67%...”, operando nuova determinazione dei maggiori ricavi.
Pertanto, posto che l'avviso addebito impugnato ha perso il presupposto legittimante esso deve ritenersi illegittimo, deve essere annullato e, dunque, l'opposizione va accolta.
Le spese di lite devono compensarsi atteso che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria è stata oggetto di gravame.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie l'opposizione ed annulla l'avviso di addebito n. 598 2019 00022589 51 000;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna