Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3582/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28.01.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Or- dinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Sono presenti:
l'Avv. DI SARNO ASSUNTA, per delega dell'Avv. SIGNORELLI LUCA
ANGELO, per l'appellante. Il difensore conclude riportandosi ai propri atti di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, allorquando i difensori delle parti si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies e 352 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA causa iscritta al N.R.G. 3582/2019
TRA
(c.f.: ), parte elettiva- Parte_1 P.IVA_1
mente domiciliata in Napoli alla via Rua Catalana, n. 29 presso lo studio dell'Avv. Luca Angelo Signorelli (c.f. dal quale è rap- C.F._1
presentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLANTE E
(c.f. parte elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in San Gennaro Ves.no (NA) alla via Cicella, n. 35 presso lo studio dell'Avv. Salvatore La Marca (c.f. ) dal quale è rap- C.F._3
presentata e difesa in virtù di procura in atti, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Attilio Ingrossi (c.f. C.F._4
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- APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5364/2018 del Giudice di Pace di
Nola
Conclusioni: come da note allegate alla presente.
DECISA all'udienza odierna ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e
281-sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità dell'appello e osservazioni preliminari.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge
7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richia- mata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appel- late e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
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Con atto di appello, l'odierno appellante adiva l'intestato Tribunale per la ri- forma integrale della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nola. A sostegno dello spiegato appello la società assicurativa lamentava la illegittima acquisi- zione nel corso del giudizio di primo grado degli elementi istruttori e la omes- sa motivazione in merito alle eccezioni sollevate dalla (allora) convenuta. Per- tanto, previa riforma della sentenza, chiedeva rigettarsi la domanda perché in- fondata in fatto e diritto e comunque non provata e, per l'effetto, la condanna del alla restituzione di tutte le somme eventualmente percepite in con- CP_1
seguenza dell'esecuzione della sentenza appellata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva l'appellato chiedendo rigettarsi l'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della decisione resa in primo grado oltre che vittoria di spese e competenze professionali.
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, come anticipato, l'appellante lamenta la violazione del principio del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado. Infatti, egli assume che il Giudice di Pace ha dapprima ammesso l'acquisizione di atti e documenti formatisi nell'ambito di altro giudizio (celebratosi in assenza della stessa) e successivamente ha posto a base del suo convincimento dette risultanze. Or- bene, sul punto occorre preliminarmente rammentare la posizione della con- solidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità a mente della quale: “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giu- dice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le pro- ve “atipiche” […] se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
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valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (ex multis, Cass., Sez.
VI, n. 2947 del 1.02.2023; cfr. anche Cass., Sez. 1, 10/10/2018, n. 25067).
Va ulteriormente aggiunto che la valutazione delle prove, e con essa il control- lo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istrut- torie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice del merito e sono sin- dacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazio- ne che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emer- gente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. Né, ai fini di una decisione ade- guatamente motivata, il giudice è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali ed a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficien- te che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l' "iter" logico seguito nella valu- tazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disat- tendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.
Cass. 28-06-2006, n. 14972; Cass. 12-01-2006, n. 413; Cass. 14-11-2002, n.
16034). Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, per evidenti ragioni di economia processuale (onde evitare anche i costi di una nuova consulenza tecnica da esperire sulla stessa persona per le medesime causali), ha posto a base del suo convincimento sia la documentazione dell'altro giudizio sia le ri- sultanze istruttorie del processo innanzi ad esso celebratosi, analizzando nel dettaglio le prove testimoniali e la CTU, vagliando l'attendibilità dei testi e la corretta applicazione delle Tabelle di riferimento per la liquidazione del dan- no. Il principio del contraddittorio non è da reputarsi, per tali motivi, com- presso, dal momento che nel corso del giudizio è stata esperita prova testimo- niale posta a base della decisione, l'odierna appellante ha avuto la possibilità di valutare criticamente la documentazione acquisita, di articolare propri mezzi di prova e di stimolare una valutazione di senso difforme del Giudice di prime cure in ordine agli elementi formatisi in separato giudizio.
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Per le esposte considerazioni, ritenuta l'infondatezza dei vizi di cui si duole l'appellante, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sen- tenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquida- no come da dispositivo, specificando che si è tenuto conto del D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia e la semplicità delle questioni trattate.
Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2
Controparte_1
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €.2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3) CONDANNA l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello
Stato, di ulteriore importo pari a quello dovuto quale contributo unifi- cato.
È verbale. Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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