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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 645/15 R.G.A.C., posta in decisione con ordinanza del 12 settembre 2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VERDIRAME ANTONIO G.;
-ATTORE-
Contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TOSCANO GIUSEPPE
MARIA;
pagina 1 di 14 -CONVENUTO-
OGGETTO: anatocismo
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 2 marzo 2015, Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo di: Controparte_1
-dichiarare nulla la clausola anatocistica di capitalizzazione degli interessi scaduti contenuta nei contratti di apertura di credito stipulati dall'attore con il
[...]
num. 16199.74 cui era collegato il conto anticipi num. 18953.02 ed Controparte_1
il conto corrente ordinario num. 10063 cui era collegato il c/c garantito da ipoteca num. 10535; - determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
e per l'effetto -
condannare la convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore della CP_1
somma di €. 176.082,00 quale saldo creditorio positivo per il correntista relativo al conto corrente num. 16199.74 ed all'annesso conto anticipi num. 18953.02; nonché
alla restituzione, in favore dell'Arch. della ulteriore somma di €. Parte_1
64.754,00 quale saldo creditorio positivo per il correntista relativo al conto corrente num. 10063 Y ed all'annesso conto garantito da ipoteca num.10535; o , comunque,
quelle altre somme, maggiori o minori che saranno quantificate anche a seguito di
Consulenza tecnica di ufficio, oltre interessi e rivalutazioni.”
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- il 3 aprile 1987 aveva aperto un rapporto di conto corrente di corrispondenza pagina 2 di 14 presso la – Filiale di Villa San Giovanni, cui era Controparte_1
stato attribuito il n° . 16199.74 cui erano collegati ulteriori conti ( conto anticipi n.
18953.02 e c/c anticipi fatture n. 3442698.71);
-in data 12 febbraio 1999, aveva aperto il conto corrente num. 10063 Y acceso, in origine, con la poi divenuta Controparte_2 Controparte_3
e successivamente cui era collegato il
[...] Controparte_1
c/c garantito da ipoteca n. 10535.
Parte attrice adduceva l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e domandava la ripetizione di quanto illegittimamente trattenuto dall' di credito resistente. CP_4
Si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni Controparte_1
avversarie e chiedendo il rigetto di tutte le domande promosse dagli attori perché
infondate, anche alla luce della sollevata eccezione di prescrizione, e, prima ancora,
inammissibili con riferimento alla domanda di ripetizione.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, successivamente alla quale il Tribunale, dopo i chiarimenti del CTU,
ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12 settembre 2024 in modalità cartolare la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1.Sull' eccezione di prescrizione.
Al riguardo deve ricordarsi, quanto al termine di decorrenza della prescrizione decennale in materia di rimesse bancarie e di onere della relativa prova, quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con orientamento ormai consolidato che pagina 3 di 14 questa giudicante condivide pienamente.
Con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei contratti bancari di conto corrente, bisogna distinguersi tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie.
Ha affermato in particolare la Suprema Corte a Sezioni Unite che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è di per sé
solo elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca.
Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni di durata ripetute e scaglionate nel tempo, l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi nel tempo, non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto se questo sia affetto da nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento del singolo pagamento.
In particolare il pagamento per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essere tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel soggetto (solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens), e per essere ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere un pagamento indebito cioè privo di causa giustificativa. Pertanto non può decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto definibile come pagamento, perché prima di quel momento non vi è alcun diritto alla ripetizione. pagina 4 di 14 Qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato sia prelevamenti che versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti (rimesse solutorie), tali da poter formare oggetto di ripetizione (se indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (detto scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così viceversa in tutti i casi nei quali versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Pertanto la Suprema Corte a
Sezione Unite, chiarita la differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie, affermava il principio secondo cui "se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito
bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità
della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la
ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione
decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti
eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del
conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
Orbene, nel caso in esame, il CTU, nella relazione del 26 maggio 2022, ha chiarito che “ che le affermazioni contenute nelle pagine 11 -12 della relazione di consulenza
principale, inerenti l'assenza in atti di indicazioni precise in ordine alla misura del fido pagina 5 di 14 accordato sui conti, non devono essere intese quale disconoscimento dell'esistenza
degli affidamenti medesimi sugli stessi conti, ma quanto piuttosto nell'assenza di una
formale contrattazione scritta, nonchè di una precisazione specifica sugli stessi estratti
conto della misura del fido accordato volta per volta dalla banca. Pertanto di fatto,
almeno per quanto riguarda il conto 16199.74, la misura del fido finisce soltanto per
evincersi indirettamente dal calcolo dei numeri debitori, e dall'indicazione della misura
del limite di saldo previsto per la determinazione del calcolo della commissione sul
massimo scoperto. Diversamente per il conto 10063 Y, per il quale si dà atto che la
misura del fido pur non essendo formalizzata per iscritto, risulta comunque
espressamente indicata nell'estratto conto del 31.03.2001 per l'importo di €
25.822,84, e poi variata ulteriormente fino al limite di € 51.646,00 (vecchie lire
100.000.000) a far data dall'01.04.2001. Dato atto di quanto sopra, si ritiene dunque
di poter convenire che, per quanto attiene al conto 16199.74 acceso su banca
[...]
, la misura del fido possa individuarsi in € 87.797,67 mentre per Controparte_1
quanto attiene al conto 10063Y la stessa debba individuarsi in € 25.822,84 fino al
31.03.2001, e in € 51.646,00 dallo 01.04.2001.”
E' corretto considerare il livello di affidamento emergente dagli estratti conto atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, In tema di prescrizione del diritto alla
ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria
delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere
fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di
apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in
vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando,
per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di pagina 6 di 14 forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127,
comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa. ( Cass. n. 34997 del 14/12/2023 )
Il CTU ha effettuato due calcoli alternativi considerando il saldo contabile in uno ed il saldo rettificato nell'altro.
E' preferibile il primo conteggio. Invero, si osserva che l'individuazione delle rimesse solutorie deve avvenire, a parere di questo Giudice, non sulla base del saldo epurato dalle poste illegittime (cd. saldo rettificato), bensì sulla base del cd. saldo banca.
Infatti, pur non ignorandosi le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno invece ritenuto che la verifica delle poste prescritte debba effettuarsi sul saldo ricalcolato, tuttavia questo Giudice ritiene più corretto individuare le rimesse prescritte prima di effettuare il ricalcolo in cui vengono espunte le poste illegittime.
Infatti, altrimenti si sovvertirebbe la regola che sta alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, decorso un certo lasso temporale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie dai singoli pagamenti), e ciò a garanzia della certezza del diritto, principio fondante l'istituto della prescrizione.
In questo senso si sono espressi anche di recente diversi Giudici di merito (cfr. Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 205/2017; Corte d'Appello di Venezia 13 ottobre
2020, n. 2680; Tribunale di Padova 24 febbraio 2021, n. 318; Corte appello Venezia,
sez. I, 07/06/2021, n. 1662; Tribunale Torino, sez. I, 28/01/2021, n. 408), che hanno sottoposto a revisione critica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
In particolare, la Corte d'Appello di Venezia nella pronuncia n. 1662/2021 ha condivisibilmente osservato che: “assumere quale saldo iniziale un importo già
depurato dagli addebiti illegittimi, comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento pagina 7 di 14 del conto corrente attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle
annotazioni effettuate dalla Banca nel tempo e che avevano generato l'indebito;
inoltre, viene ad essere elusa la funzione dell'istituto della prescrizione che dovrebbe
portare all'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in quel
determinato periodo da chi era nella convinzione di provvedere ad un pagamento extra
fido; infine, l'effetto estintivo della prescrizione finisce per essere vanificato dal venir
meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al
momento dei versamenti, non esistevano.”.
In sostanza, la natura di una rimessa non può essere valutata ex post ma deve essere valutata ex ante, avendo riguardo al momento temporale in cui è stata effettuata: se in quel momento essa era funzionale a coprire uno scoperto di conto vuol dire che era finalizzata evidentemente ad un pagamento, a nulla rilevando che la stessa fosse frutto di pregressi addebiti illegittimi;
altrimenti opinando l'azione di ripetizione connessa ad un'azione di nullità mutuerebbe sempre da quest'ultima l'imprescrittibilità, così derogando alla regola codicistica che invece prevede un preciso termine prescrizionale.
Il CTU ha individuato in tal modo le rimesse solutorie nella relazione depositata il 26
maggio 2022 Nel caso di specie le rimesse solutorie ultradecennali devono
individuarsi, per quanto attiene al conto 16199.74, in quelle effettuate nel periodo
compreso tra il 02.01.1998 (data della prima movimentazione presente in atti) e il
06.03.2004 (giacché tutte quelle effettuate a partire dal 06.03.2004 ovverosia nei dieci
anni precedenti la notifica alla banca dell'atto interruttivo della prescrizione, del
06.03.2014, devono invece considerarsi ripetibili e non prescritte perché avvenute pagina 8 di 14 nell'arco del decennio). Per quanto attiene invece al conto 10063 Y, le rimesse solutorie
ultradecennali devono individuarsi in tutte quelle effettuate nel periodo compreso tra il
24.02.1999 (data in cui si rinviene in atti la prima movimentazione bancaria) e il
19.05.2004 (giacché tutte quelle effettuate a partire dal 19.05.2004 devono invece
considerarsi ripetibili e non prescritte perché avvenute nell'arco del decennio dalla
notifica dell'atto interruttivo della prescrizione del 19.05.2014).
Quanto al conto collegato n. 18953.02, il CTU ha chiarito che il saldo a credito del
correntista emerso dalla rideterminazione del corrente ordinario n. 16199.74, secondo
i criteri disposti dal Giudice, risulta già decurtato dag interessi maturati sul conto
anticipi n. 18953.02, rideterminati escludendone la capitalizzazione.
2. Sulla domanda di accertamento negativo di non debenza di somme in base a
clausole contrattuali nulle.
Dal complesso degli atti di causa è emerso che:
-parte attrice ha intrattenuto con la convenuta i seguenti rapporti :
-conto corrente ordinario recante il numero 16199.74, acceso dal ricorrente presso il filiale di Villa San Giovanni in data 03.04.1987; Controparte_1
- conto anticipi numero 18953.02, acceso presso la stessa banca e collegato al conto ordinario numero 16199.74;
- conto corrente ordinario numero 10063Y, acceso in data12.02.1999 presso la poi divenuta;
Controparte_2 Controparte_5
- conto corrente ipotecario numero 10535N, acceso presso la e Controparte_5
collegato al conto ordinario numero 10063Y.
-rapporto anticipi contraddistinto dal numero 3442698, acceso presso la
[...]
collegato al conto ordinario numero 16199. CP_1
pagina 9 di 14 Non risulta pattuita una valida clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per come emerge dall'elaborato peritale.
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,
siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo,
sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché
basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico
("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e,
conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo,
rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia pagina 10 di 14 retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che,
erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata (così, per tutte, Cass. SS.UU.
21095 del 4.11.2004, poi seguita dalla giurisprudenza successiva;
cfr Cass. 4094 del
25.2.2005; Cass. 10955 del 19.5.2005; Cass. SS.UU. 24418 del 2.12.2010; Cass.
ord. 20172 del 3.9.2013), con la precisazione che tale nullità è soggetta al rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr Cass. 4853 dell'1.3.2007; Cass. 23974 del
25.11.2010).
Più precisamente, va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo sia per il periodo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola, che per quello successivo, in quanto la banca convenuta non si è adeguata alla delibera del 9
febbraio 2000, la quale, all'art. 7 co. 3, prevede la possibilità di salvare i precedenti contratti bancari solo a condizione che, in presenza di nuove clausole aventi carattere peggiorativo, le stesse vengano specificamente approvate per iscritto dalla clientela, considerando sufficiente per le clausole non peggiorative la mera comunicazione alla controparte del rapporto.
Ebbene, la giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questo
Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo poiché le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di
Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di
Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007
Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto
30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. pagina 11 di 14 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016).
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità per il periodo successivo alla Delibera Cicr, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca deve considerarsi illegittimo (v., sul punto, ctu nel punto in cui si legge: “Il contratto
di conto risulta acceso in epoca precedente all'entrata in vigore della Delibera CICR del
09.02.2000 … e, dalla documentazione in atti, non risulta allegata alcuna
comunicazione alla clientela che faccia riferimento all'adeguamento da parte della
Banca alle disposizioni contenute nella detta delibera…poiché il conto corrente ha
sempre evidenziato saldi negatici non è stato possibile verificare se la Banca si sia
adeguata o meno alla delibera..”)
Con la conseguenza che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi,
non andrà operata alcuna capitalizzazione conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010.
In ordine ai tassi d'interesse il CTU ha osservato che:
Preliminarmente si precisa che dalla documentazione in atti è stato accertato che al
conto ordinario n. 16199,74 acceso presso il dal ricorrente, Controparte_1
risulta allegata solo una generica lettera di apertura di conto corrente, dalla quale si
rinviene un generico rinvio alla clausola “uso piazza” per quanto attiene alla
determinazione della misura degli interessi. Pertanto trattandosi di contratto
successivo all'entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 154, gli interessi sugli
addebiti sono stati ricalcolati applicando i tassi di sostituzione previsti dall'art. 5 legge
17.02.1922, (poi art. 117 T.U. bancario). Tale conteggio è stato mantenuto per tutta la
durata del rapporto, non essendo stata rinvenuta agli atti alcuna comunicazione di pagina 12 di 14 variazione del saggio di interessi da parte della banca specificatamente approvata per
iscritto dal ricorrente. Per quanto attiene invece, al conto ordinario 10063Y acceso su
, in atti non è stata rinvenuta alcuna documentazione precisa e Controparte_5
attendibile in ordine alle condizioni contrattuali applicate da tale banca sullo stesso
conto, fatta salva una generica lettera di “Richiesta apertura conto” allegata alle prime
movimentazioni bancarie del conto in essere presso la , la cui intestazione CP_5
risale però non già a quest'ultima bensì alla . Pertanto in Controparte_2
assenza di precise condizioni contrattuali, anche per questo conto si è ritenuto di
effettuare i ricalcoli applicando i tassi di sostituzione di cui all'art. 5 legge 17.02.1922.
Le stesse condizioni sono state applicate anche al conto anticipi n. 18953.02, collegato
al conto ordinario n. 16199.74, nonché al conto ipotecario n. 10535N collegato invece
al conto ordinario 10063Y di , in quanto anche per questi conti collegati CP_5
non è stata rinvenuta in atti alcuna altra documentazione attendibile in ordine alle
condizioni contrattuali applicate, fatta salva la presenza dei soli estratti di conto
corrente”
3. Sul ricalcolo dei rapporti dare – avere.
Sul punto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, è condivisibile il conteggio effettuato nella relazione depositata il 26 maggio 2022, in cui è pervenuto alla conclusione che , per il conto corrente n. 16199.74, il saldo a credito che si ridetermina sul conto a favore del ricorrente è pari ad €85.076,77; per il conto corrente ordinario n. 10063Y, risulta un credito a favore dello stesso ricorrente pari ad € 59.072,58.
Va accolta la domanda di pagamento di tali importi, atteso che non si tratta di ripetizione d'indebito, ma di pagamento del saldo di conto corrente. pagina 13 di 14
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al decisum e secondo i valori medi, come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione, difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, accertata la nullità delle clausole applicate ai rapporti per cui è causa, nei limiti e secondo quanto indicato in motivazione, condanna la convenuta al pagamento a favore di Pt_1
per il conto corrente n. 16199.74, di €85.076,77 e, per il conto
[...]
corrente ordinario n. 10063Y, di € 59.072,58, oltre interessi legali dalla
domanda al soddisfo.
2) condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in euro 9887,00 per onorari ed euro 407,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva, con distrazione a favore del difensore.
3) Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta
Reggio Calabria, 10.01.2025
IL Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
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