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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/12/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3374/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3374/24 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Verena Gadotti
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Lucin ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 23 luglio 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 6 settembre
1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 161, Anno 1992, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli
1 in data 15 agosto 1995, e in data 20 giugno 1999, maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 26 gennaio 2012 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 15 dicembre 2011, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. la casa coniugale sita in Trento (Tn), via San Pio X n. 14, rimane assegnata alla SI.ra , esclusiva proprietaria della stessa, con tutti i beni Controparte_1
mobili ed arredi in essa presenti;
2. prevedere il venir meno della condizione n. 3 di separazione, in forza della quale il SI. si impegnava al pagamento di tutte le utenze (acqua, luce, Parte_1
gas, nettezza urbana, telefono) e delle spese condominiali;
3. disporre che le parti nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e con riferimento al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi a qualsivoglia azione e/o eccezione;
4. spese legali compensate.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 15 dicembre
2011 nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 26 gennaio 2012, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
2 Inoltre, l'intesa raggiunta dai coniugi è meritevole di ratifica, non essendovi questioni legate alla prole ed essendo le condizioni concordate dalle parti, aventi natura economica, rimesse alla loro libera disponibilità.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ) a Trento in data 6 settembre 1992, trascritto
[...] C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N.
161, Anno 1992, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di ConSIlio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3374/24 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Verena Gadotti
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Lucin ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 23 luglio 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 6 settembre
1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 161, Anno 1992, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli
1 in data 15 agosto 1995, e in data 20 giugno 1999, maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 26 gennaio 2012 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 15 dicembre 2011, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. la casa coniugale sita in Trento (Tn), via San Pio X n. 14, rimane assegnata alla SI.ra , esclusiva proprietaria della stessa, con tutti i beni Controparte_1
mobili ed arredi in essa presenti;
2. prevedere il venir meno della condizione n. 3 di separazione, in forza della quale il SI. si impegnava al pagamento di tutte le utenze (acqua, luce, Parte_1
gas, nettezza urbana, telefono) e delle spese condominiali;
3. disporre che le parti nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e con riferimento al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi a qualsivoglia azione e/o eccezione;
4. spese legali compensate.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 15 dicembre
2011 nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 26 gennaio 2012, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
2 Inoltre, l'intesa raggiunta dai coniugi è meritevole di ratifica, non essendovi questioni legate alla prole ed essendo le condizioni concordate dalle parti, aventi natura economica, rimesse alla loro libera disponibilità.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ) a Trento in data 6 settembre 1992, trascritto
[...] C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N.
161, Anno 1992, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di ConSIlio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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