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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12267/2024 R.G.L., promossa
D A in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore Parte_1
della , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2
SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dato atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-002506419, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/08/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI-002506419, notificata dall'INPS in data 29/7/2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2020, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo un congruo rinvio, atteso che le sanzioni oggetto di causa erano in corso di riesame.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Con note depositate in data 25.2.2025 l' rappresentava che Controparte_3
le sanzioni oggetto di causa erano state annullate e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. provvedimento del 9/1/2025 in atti: “Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi -
AZIENDE" notificato in data 29/07/2024 al destinatario dello stesso CP_4
( ); Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la P.IVA_1
motivazione di seguito esposta;
Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario R.G.
012267/24 (pratica SISCO 4003/24/CO/1) ha promosso opposizione all'Ordinanza
d'Ingiunzione n. OI- 002506419, emessa per la sanzione amministrativa comminata a seguito dell'atto di accertamento INPS.5500.05/10/2022.0679108 per omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2020. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la violazione dell'articolo 14 della Legge n. 689/81. Nel caso di specie, l'illecito non è stato notificato entro i termini previsti dalla citata normativa. Alla luce delle superiori dichiarazioni, si propone l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta in giudizio. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto”.
Nelle note sostitutive dell'udienza, parte ricorrente insisteva, quindi, per la condanna alla rifusione delle spese di lite, di cui l'INPS ha chiesto la compensazione.
Va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere come richiesto, verificato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento delle ragioni della ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12267/2024 R.G.L., promossa
D A in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore Parte_1
della , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2
SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dato atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-002506419, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/08/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI-002506419, notificata dall'INPS in data 29/7/2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2020, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo un congruo rinvio, atteso che le sanzioni oggetto di causa erano in corso di riesame.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Con note depositate in data 25.2.2025 l' rappresentava che Controparte_3
le sanzioni oggetto di causa erano state annullate e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. provvedimento del 9/1/2025 in atti: “Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi -
AZIENDE" notificato in data 29/07/2024 al destinatario dello stesso CP_4
( ); Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la P.IVA_1
motivazione di seguito esposta;
Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario R.G.
012267/24 (pratica SISCO 4003/24/CO/1) ha promosso opposizione all'Ordinanza
d'Ingiunzione n. OI- 002506419, emessa per la sanzione amministrativa comminata a seguito dell'atto di accertamento INPS.5500.05/10/2022.0679108 per omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2020. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la violazione dell'articolo 14 della Legge n. 689/81. Nel caso di specie, l'illecito non è stato notificato entro i termini previsti dalla citata normativa. Alla luce delle superiori dichiarazioni, si propone l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta in giudizio. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto”.
Nelle note sostitutive dell'udienza, parte ricorrente insisteva, quindi, per la condanna alla rifusione delle spese di lite, di cui l'INPS ha chiesto la compensazione.
Va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere come richiesto, verificato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento delle ragioni della ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino