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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 522/23 RG in data 20.1.23, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi Parte
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_2 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Maria Prete, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Sabatini n. 7;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura CP_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Arturo Tuozzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Buccino alla via Tempone I n. 2;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.1.23, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario in Buccino in data 27.7.96 con e che dalla loro unione erano nate CP_1
(29.5.97) e (20.3.02), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, Persona_1 Per_2 proponendo altresì domanda di addebito, lamentando il mancato sostentamento della famiglia da parte del marito, nonché violenze fisiche e psicologiche, oltre alla violazione dell'obbligo di fedeltà.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava le allegazioni in fatto, pur non opponendosi di fatto alla domanda di separazione (pur chiedendo il rigetto del ricorso, chiedeva comunque di procedere, in via subordinata, alla separazione), proponendo, a sua volta, domanda di addebito, deducendo che la crisi coniugale era da imputare alla ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 18.4.23, stabiliva un assegno di mantenimento a carico del resistente per le figlie per la somma complessiva di € 300,00 nonché un assegno di mantenimento per la moglie di € 100,00. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore designato per la trattazione del processo.
Con sentenza non definitiva emessa in data 13.10.23 il Tribunale dichiarava la separazione tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione sulle altre domande.
Ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'udienza del 6.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, devono esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella relativa all'addebito reciprocamente proposta.
In particolare, la ricorrente, fin dal primo atto introduttivo del giudizio, di aver subito violenze fisiche, psicologiche ed economiche nell'arco dell'intera vita matrimoniale, aggressioni fisiche anche per futili motivi, venendo relegata a compiti domestici e al lavoro manuale nei campi, senza consentirle la gestione economica del ménage familiare, infine venendo mortificata dalla nuova relazione extraconiugale, avvenuta alla luce del sole, intrapresa dal resistente, così ledendo la sua dignità personale.
A sua volta, il resistente lamenta che sarebbe stata la ricorrente a violare i dover coniugali, allontanandosi improvvisamente dalla casa e portando con sé dei beni mobili anche di valore affettivo.
Orbene, ritiene il Tribunale che entrambe le domande siano infondate e come tali vadano rigettate, alla luce delle considerazioni che seguono.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Tuttavia, quando si lamentano condotte violente, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse: il loro accertamento esonera, invero, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre
2018, n. 31901).
E l'addebito va pronunciato anche quando le violenze fisiche si concretizzano in un unico episodio di percosse, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Civ. n. 7388/17).
Orbene, la ricorrente allega condotte di violenza psicologica, fisica, economica ma di fatto non articola prove idonee a supportare le circostanze di fatto introdotte nel giudizio, dovendo altresì evidenziarsi che il resistente contesta tali deduzioni.
A sua volta, il resistente (che nella memoria afferma di non volere la separazione ma poi di fatto chiede la separazione con addebito) imputa la causa della crisi coniugale all'abbandono della casa da parte della ricorrente.
In atti, tuttavia, risulta acquisita la prova dell'invio della pec, tramite avvocato, nella quale si comunicava la volontà di allontanarsi dall'abitazione familiare, stante la situazione creatasi, da ciò così desumendosi una crisi preesistente e l'impossibilità di continuare una convivenza.
Da ciò consegue il rigetto delle domande di addebito.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare, essendovi volontariamente allontanata la ricorrente, unitamente alle figlie maggiorenni, non essendo stata articolata alcuna domanda in tal senso.
Deve quindi procedersi all'esame della domanda di mantenimento per le figlie che ciascuna delle due parti articola. Ora con riferimento alla domanda spiegata dal resistente, si rileva che, essendo circostanza pacifica la convivenza delle figlie con la ricorrente, questi non è legittimato a chiedere il mantenimento per le ragazze.
Si ricorda, in proposito, che la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste rispetto a quel genitore con il quale coabita abitualmente o prevalentemente il figlio e che provvede materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento (si veda sul punto Cass. Civ. n. 29977/20 che ha ad oggetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento del figlio che risiede fuori per ragioni di studio).
Va invece riconosciuto l'assegno di mantenimento da porsi a carico del resistente per le figlie Per_1
(29.5.97) e (20.3.02).
[...] Per_2
Queste, rispettivamente di 28 anni e di 23 anni, come riconosciuto da entrambi i genitori sono studentesse e si sono sempre attivate con piccoli lavoretti per contribuire al loro mantenimento, laddove lo stesso resistente nei suoi scritti difensivi ha riconosciuto di aiutarle negli studi.
Deve pertanto accogliersi la domanda di mantenimento per le figlie proposte dalla ricorrente, dovendo farsi applicazione, ai fini della determinazione, dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, così imponendosi l'individuazione delle condizioni reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta e la prova espletata, risulta che la ricorrente non svolge attività lavorativa e non la svolgeva neanche in costanza di matrimonio, essendosi occupata della gestione familiare. Del tutto priva di riscontro probatorio, difatti, è stata l'allegazione in fatto del resistente sull'attività di badante che la avrebbe svolto e svolgerebbe. I testi, , Pt_2 Testimone_1
, , , difatti, hanno negato qualsiasi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 attività lavorativa della ricorrente che dunque deve ritenersi priva di reddito.
Il resistente, invece, che svolge attività stagionale come forestale, ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito di € 18977,00, per l'anno 2020 di € 14923,00, per l'anno 2021 di € 13932,00; è proprietario di diversi terreni che coltiva (in passato anche aiutato dalla ricorrente), in parte adibiti ad oliveto altri ad orto, ed occupa un'abitazione di un suo parente in comodato d'uso (si vedano dichiarazioni rese nel corso della comparizione delle parti).
Ora, considerando le esigenze delle figlie ed il tenore di vita goduto, ritiene il Tribunale di dover confermare la somma di € 150,00 mensili che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente per il mantenimento di ciascuna figlia, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, dovendo ciascuno dei genitori contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Infine, va valutata la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e contestata dal resistente.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di mantenimento proposta è fondata e come tale va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Tribunale di dover riconoscere un assegno di mantenimento per la ricorrente, rilevandosi che sussiste ad oggi una disparità reddituale e che, per come riconosciuto dalle parti, per le spese quotidiane era il resistente che forniva la provvista.
Va pertanto confermata la somma di € 100,00 che il resistente dovrà corrispondere per il mantenimento della ricorrente con cadenza mensile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
Le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
2) determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento mensile da corrispondersi per ciascuna figlia, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del resistente ed in favore della ricorrente, oltre a dover contribuire ciascuno dei genitori nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
3) determina in € 100,00 il contributo per il mantenimento in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da corrispondersi mensilmente;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.5.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi