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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Prosecuzione verbale d'udienza del 2 dicembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
Causa Rg 1060/2024
tra rappresentata difesa dall'Avv. Giuseppe AZ Parte_1
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Controparte_1
MI AN
Conclusioni come in atti
FATTO
Con rituale atto di citazione la società on sede in Milano, Via Parte_1
San Prospero n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione e Codice Fiscale , rappresentata difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
AZ chiedeva : “ CP 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al Parte_2 pagamento da parte della odierna convenuta della somma di €.222.344,08 per i titoli e i fatti esposti in narrativa se del caso anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. a titolo responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare la al CP_3 pagamento in favore di ell'importo di € 222.344,08 ovvero Parte_1 della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
2. in via subordinata, condannare la al pagamento in favore di CP_3 [...] el predetto importo di € 222.344,08 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art.2033 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponendo CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare la al pagamento CP_3 in favore di del predetto importo di 222.344,08 a titolo di Parte_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a spese generali come per legge.”
La stessa attrice, con successiva memoria chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente Poliambulatorio Igea Srl.
Si costituiva l (P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e MI AN, dell'Ufficio Legale, contestando tutti i motivi della domanda attorea e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
All'odierna udienza i procuratori delle parti chiedevano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
all'esito di tale udienza questo giudicante disponeva la discussione ex art 281 sexies cpc della causa. Motivi della decisione
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere;
ha, al riguardo affermato la Suprema
Corte: “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757/2021)” ( così Cass.1257/2023).
Ciò posto, nel caso in esame occorre rilevare :
- Che risulta depositato in atti accordo transattivo tra l'attrice e la terza chiamata, con il quale vengono tra le stesse definite tutte le pretese relative al presente giudizio, comprese quelle Cont avanzate nei confronti della convenuta Infine le spese;
queste, attesa la complessità della questione affrontata, si compensano integralmente tra le parti.
- Che l'attrice e la convenuta, all'odierna udienza hanno chiesto l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
In conclusione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, attesa la concorde richiesta in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese. Così deciso in Cosenza il 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA ex art 281 sexies cpc
Causa Rg 1060/2024
tra rappresentata difesa dall'Avv. Giuseppe AZ Parte_1
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Controparte_1
MI AN
Conclusioni come in atti
FATTO
Con rituale atto di citazione la società on sede in Milano, Via Parte_1
San Prospero n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione e Codice Fiscale , rappresentata difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
AZ chiedeva : “ CP 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al Parte_2 pagamento da parte della odierna convenuta della somma di €.222.344,08 per i titoli e i fatti esposti in narrativa se del caso anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. a titolo responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare la al CP_3 pagamento in favore di ell'importo di € 222.344,08 ovvero Parte_1 della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
2. in via subordinata, condannare la al pagamento in favore di CP_3 [...] el predetto importo di € 222.344,08 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art.2033 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponendo CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare la al pagamento CP_3 in favore di del predetto importo di 222.344,08 a titolo di Parte_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a spese generali come per legge.”
La stessa attrice, con successiva memoria chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente Poliambulatorio Igea Srl.
Si costituiva l (P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e MI AN, dell'Ufficio Legale, contestando tutti i motivi della domanda attorea e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
All'odierna udienza i procuratori delle parti chiedevano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
all'esito di tale udienza questo giudicante disponeva la discussione ex art 281 sexies cpc della causa. Motivi della decisione
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere;
ha, al riguardo affermato la Suprema
Corte: “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757/2021)” ( così Cass.1257/2023).
Ciò posto, nel caso in esame occorre rilevare :
- Che risulta depositato in atti accordo transattivo tra l'attrice e la terza chiamata, con il quale vengono tra le stesse definite tutte le pretese relative al presente giudizio, comprese quelle Cont avanzate nei confronti della convenuta Infine le spese;
queste, attesa la complessità della questione affrontata, si compensano integralmente tra le parti.
- Che l'attrice e la convenuta, all'odierna udienza hanno chiesto l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
In conclusione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, attesa la concorde richiesta in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese. Così deciso in Cosenza il 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise