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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 668/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LA, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CANNATARO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CANNATARO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1/4/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25/9/1977, che dalla unione erano nati figli maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. I coniugi ( ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e ( ), nato il [...] a [...], per effetto Parte_1 C.F._2
del presente accordo, previa pubblicazione della sentenza di separazione, si separano e
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. La sig.ra continuerà a risiedere in quella che era l'abitazione coniugale Controparte_1
in Corso Piano dello Schiavo, 7, mentre il sig. si impegna a trasferire la sua Parte_1
residenza presso altra abitazione;
3. Il sig. ha il termine di sessanta giorni, decorrenti dal deposito del Parte_1
provvedimento del Tribunale dichiarativo della separazione, al fine di reperire un altro
alloggio e per prelevare dalla casa coniugale tutti i suoi oggetti ed effetti personali e
trasferirsi;
4. La sig.ra si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento al sig. CP_1 [...]
pari ad euro 100,00 (cento euro, 00) mensili, rivalutabili come per legge, entro il Pt_1
giorno cinque di ogni mese.” Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte Controparte_1
motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LA , 16 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LA, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CANNATARO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CANNATARO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1/4/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25/9/1977, che dalla unione erano nati figli maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. I coniugi ( ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e ( ), nato il [...] a [...], per effetto Parte_1 C.F._2
del presente accordo, previa pubblicazione della sentenza di separazione, si separano e
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. La sig.ra continuerà a risiedere in quella che era l'abitazione coniugale Controparte_1
in Corso Piano dello Schiavo, 7, mentre il sig. si impegna a trasferire la sua Parte_1
residenza presso altra abitazione;
3. Il sig. ha il termine di sessanta giorni, decorrenti dal deposito del Parte_1
provvedimento del Tribunale dichiarativo della separazione, al fine di reperire un altro
alloggio e per prelevare dalla casa coniugale tutti i suoi oggetti ed effetti personali e
trasferirsi;
4. La sig.ra si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento al sig. CP_1 [...]
pari ad euro 100,00 (cento euro, 00) mensili, rivalutabili come per legge, entro il Pt_1
giorno cinque di ogni mese.” Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte Controparte_1
motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LA , 16 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento