Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 07/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Preiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in via Dante, 23;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, comunicato al ricorrente il -OMISSIS-, concernente revoca di porto di fucile per uso caccia, “e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente”.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a., con i relativi allegati;
vista la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato;
rilevata la tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 25.4.2025, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del c.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti l’avv. Crovi, su delega dell’avv. Preiti, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Risi per l’Amministrazione dell’interno;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2.7.2022 e depositato il 31.7.2022 il ricorrente, premesso di essere stato destinatario di un divieto prefettizio di detenzione di armi in data -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, col quale gli è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciatagli il -OMISSIS- e valida sino al -OMISSIS-.
1.1. A sostegno della impugnazione il ricorrente, premesso che dopo un diverbio tra i due fratelli, dovuto alla divisione di alcuni mezzi agricoli, “è in corso una riappacificazione”, ha formulato un unico motivo, lamentando eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, in relazione a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. n. 773 del 1931 (in seguito, TULPS), e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 31.8.2017.
2. Si è costituito per resistere il Ministero dell’interno.
Con una prima memoria, depositata in vista della udienza camerale di discussione della istanza cautelare, istanza respinta dal Tribunale con ordinanza n. 232 del 15.9.2022 per ragioni attinenti al “periculum in mora” e al fatto che, quanto al “fumus bon juris”, a un primo esame il ricorso non evidenziava l’illegittimità del provvedimento impugnato, la difesa pubblica ha eccepito la infondatezza del ricorso, sul rilievo dell’ampia discrezionalità di cui l’Autorità di pubblica sicurezza dispone in materia di licenza di portare armi (cfr. art. 43 del TULPS, là dove è previsto che detta licenza può essere ricusata – o revocata, ex art. 11, ultimo comma, TULPS – “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”), evidenziando in particolare come, dai documenti di causa, emergesse una situazione di grave conflitto tra fratelli, entro la quale andava collocato un documentato e circostanziato episodio idoneo a comprovare fondati dubbi sulla non piena affidabilità dell’interessato in ordine a un possibile abuso nella detenzione o nell’utilizzo delle armi. Con memoria depositata il 28.3.2025 l’Avvocatura dello Stato, oltre a richiamare le difese precedenti, ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’annullamento del provvedimento di revoca. Ciò in quanto il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto di -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, qualificabile come atto presupposto rispetto alla revoca della licenza, è rimasto inoppugnato. In ogni caso, ove anche si ritenga che il “divieto ex art. 39 del TULPS” sia stato implicitamente impugnato con il ricorso, quest’ultimo, ove riferito alla contestazione del divieto, “sarebbe comunque inammissibile (“recte”, irricevibile) in quanto tardivo” (il ricorso è stato notificato solo il 2.7.2022).
3. Il ricorrente, in vista dell’udienza di merito, ha depositato una memoria tardiva, oltre i termini di cui all’art. 73 del c.p.a.
4. All’udienza di discussione del 30 aprile 2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente, è fondata e va accolta l’eccezione erariale di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse essendo rimasto inoppugnato il “divieto di detenzione ex art. 39 del TULPS” sì che, l’eventuale accoglimento del ricorso odierno e il conseguente annullamento del decreto di revoca non sarebbero in grado di arrecare al ricorrente alcun vantaggio concreto, permanendo la validità e l’efficacia del presupposto divieto. Infatti, dopo l’emanazione del provvedimento di divieto prefettizio di detenzioni delle armi, il Questore non poteva fare a meno di revocare la licenza di porto di fucile per uso caccia. Questo perché il divieto di detenzione di armi comporta –automaticamente - la revoca della licenza, sussistendo, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, un “rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria tra il divieto di detenzione di armi e la licenza di porto d'armi” (sul punto v., di recente, Consiglio di Stato, sez. III, 22 aprile 2024, n. 3585, in particolare dal p. 7; id. n. 1292/2013).
5.1. Nel caso in esame, il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è stato emesso dal Questore dopo aver accertato che, nei confronti del ricorrente, il Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, con atto notificato il giorno seguente (-OMISSIS--allegato 6 fasc. ric.), aveva adottato un provvedimento di divieto di detenzione di armi (si leggano sul punto le premesse del decreto di revoca impugnato).
Ora, tutti i profili di censura sollevati nel ricorso odierno sono incentrati in punto di fatto sulle circostanze che hanno originato, in primo luogo, il provvedimento prefettizio di divieto “ex art. 39” e di conseguenza, appunto, la revoca della licenza. Quest’ultima risulta infatti motivata in via esclusiva in ragione del divieto prefettizio già adottato e sulla base dei medesimi presupposti di fatto posti a fondamento di tale divieto. Viene dunque in questione un provvedimento consequenziale e privo di margini di discrezionalità rispetto a quello precedente, desumendosi in primo luogo dal divieto prefettizio – e dalla motivazione, anche riferita “per relationem” agli atti ivi indicati, che sostiene tale divieto - il venire meno dei requisiti soggettivi richiesti per il possesso della licenza, così determinandone la revoca.
Il divieto del Prefetto è stato come detto regolarmente notificato al ricorrente in data -OMISSIS- e, non essendo stato impugnato, ha acquisito carattere definitivo, divenendo inoppugnabile.
5.2. Sotto quest’ultimo profilo non coglie nel segno la tesi del ricorrente - formulata peraltro in una memoria depositata con grave ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 73, comma 1, del c.p.a. – secondo la quale il ricorso odierno conterrebbe una “opposizione” implicita anche avverso il divieto di detenzione di armi.
La tesi non è fondata poiché la formulazione contenuta nel ricorso, secondo la quale l’azione di annullamento è da considerarsi estesa a “ogni altro atto o provvedimento … presupposto” rispetto al provvedimento del Questore, appare del tutto generica e insufficiente di per sé, in mancanza di richiami specifici al divieto prefettizio presupposto, a far ricomprendere anche il divieto prefettizio nel “raggio di azione” della domanda di annullamento.
Ma ove anche, in via meramente ipotetica, si volesse accogliere la tesi propugnata dal ricorrente, l’eventuale contestazione in sede giudiziale del divieto del Prefetto risulterebbe comunque tardiva, essendo stato il ricorso spedito per la notifica soltanto il 2.7.2022, vale a dire ben oltre il termine decadenziale dei 60 giorni di cui all’art. 29 del c.p.a., a fronte di una notifica dell’atto offensivo dell’interesse avvenuta il -OMISSIS-.
5.3. Come già rilevato, il divieto di detenzione di armi costituisce l’unico presupposto sul quale si fonda il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile, adottato dal Questore.
I fatti posti a base della revoca, infatti, coincidono con quelli che hanno determinato l’adozione del divieto da parte del Prefetto, emesso in un contesto di forte conflittualità familiare, non implausibilmente valutata dalla Autorità di pubblica sicurezza, alla luce degli elementi in suo possesso, nel quale, come emerge dagli atti di causa, il fratello del ricorrente aveva presentato querela nei confronti del ricorrente per esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p. .
La definitività del provvedimento prefettizio presupposto - il più volte menzionato divieto di detenzione di armi e munizioni - comporta quindi la carenza di interesse a coltivare il presente ricorso contro il decreto di revoca del Questore, rendendolo inammissibile.
6. In ogni caso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità sopra evidenziati, anche nel merito il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.
7. Sul tema dei porti d’arma va preliminarmente rilevato che l’ordinamento giuridico italiano è improntato a principi che limitano la diffusione e il possesso di strumenti di offesa, tanto che i provvedimenti autorizzativi alla loro detenzione e uso si configurano come eccezioni rispetto a un divieto sancito in via generale e non come espressione di un diritto soggettivo.
La Corte costituzionale e la giurisprudenza – pacifica, sul punto - hanno infatti affermato l’inesistenza di una posizione soggettiva piena e tutelabile in ordine all’ottenimento o al mantenimento del titolo abilitativo alla detenzione e al porto d’armi, i quali restano deroghe al divieto generale sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr. Corte cost., sent. nn. 440 del 1993 e 109 del 2019; Cons. Stato, sez. III, nn. 2974 e 3502 del 2018, v. anche TAR Sardegna nn. 788 e 775 del 2024, 889, 272 e 228 del 2023 - quest’ultima dal p. 3. al p. 29. del Diritto e, ivi, richiami a precedenti giurisprudenziali ulteriori).
7.1. Al riguardo, pare il caso di ribadire, ancora in termini generali, che l’art. 39, r. d. n. 773/1931 prevede che il provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti può essere emanato nei confronti delle persone “ritenute capaci di abusarne”, mentre ai sensi dell’art. 43, comma 2, r. d. n. 773/1931 la licenza di porto d’armi “può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS l’Amministrazione può legittimamente fondare il proprio giudizio di “non affidabilità” del titolare – o aspirante titolare - di porto d’armi anche valorizzando comportamenti o situazioni che, pur non costituendo reato, appaiono comunque incompatibili con la “buona condotta” richiesta per il mantenimento della licenza, comportando una “erosione anche minima dell’affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi”. Non è cioè necessario, a tal fine, che ricorra un abuso accertato nell’uso delle armi né che sia stato formulato un giudizio di pericolosità sociale del soggetto interessato (v. Cons. Stato, sez. III, nn. 2987/2014, 4121/2014, 4518/2016; sez. VI, n. 107/2017; sez. III, nn. 2404/2017, 4955/2018 e 6812/2018).
In sede di revoca, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere ampiamente discrezionale, basato su fatti o episodi anche privi di rilievo penale e persino indipendenti dalla responsabilità dell’interessato, purché il relativo apprezzamento non risulti illogico o arbitrario e sia adeguatamente motivato (Cons. Stato, sez. VI, n. 107/2017; sez. III, nn. 2974/2018 e 3502/2018).
Trattandosi di un provvedimento privo di finalità sanzionatorie, ma di natura cautelare e preventiva, esso persegue l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell’incolumità collettiva (Cons. Stato, sez. III, nn. 2974/2018 e 3522/2025). E d’altronde, l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini va, nel dubbio, considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse ludico - sportivo di cui è titolare colui che richiede la licenza di porto d'armi.
Tale impostazione, peraltro, non viene smentita nemmeno dalla circolare del Ministero dell’Interno del 31.8.2017, genericamente richiamata dal ricorrente, la quale si limita a trattare i profili ostativi derivanti da condanne penali e dagli effetti della riabilitazione ex artt. 11 e 43 TULPS, senza affrontare la diversa ipotesi - qui ricorrente - in cui la revoca della licenza discenda da una valutazione discrezionale di inaffidabilità fondata su fatti privi di accertamento penale definitivo. La circolare risulta pertanto non pertinente al caso di specie.
7.2. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e del quadro normativo vigente, risulta evidente come, in materia di armi, la pretesa del privato all’esercizio della propria libertà debba necessariamente cedere il passo alla tutela del bene primario della sicurezza collettiva. Trattandosi di un bene particolarmente esposto a rischi, esso deve essere protetto attraverso misure improntate al principio di massima cautela.
In tale prospettiva, chi detiene armi dev’essere non solo privo di precedenti negativi, ma anche al di sopra di ogni sospetto o indizio sfavorevole, così da garantire piena e totale affidabilità.
La persona interessata deve cioè tenere una condotta irreprensibile e immune da mende, anche remote, e vivere in maniera equilibrata e trasparente, tanto in ambito familiare quanto nelle relazioni sociali.
7.3. Tali presupposti, nel caso di specie, sono stati ragionevolmente considerati insussistenti dalla Autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il giudizio di inaffidabilità a carico del ricorrente non risulta infatti né illogico e tanto meno arbitrario, alla luce come detto sopra degli elementi in possesso dell’Amministrazione e in particolare della documentata situazione di elevata conflittualità familiare del -OMISSIS- con il fratello, come emerge dalle reciproche querele presentate presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
Nella specie l’Autorità emanante ha preso in considerazione condotte del ricorrente e dalle stesse ha desunto, tutt’altro che implausibilmente, una non completa affidabilità del medesimo circa l’uso delle armi.
Sebbene il procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente sia stato archiviato con decreto del GIP del 24 febbraio 2023 – v. allegato, fuori termine, alla memoria tardiva del 25.4.2025 - , e ciò possa - ipoteticamente - indicare una normalizzazione dei rapporti familiari, pure tale circostanza non assume rilievo decisivo sulla decisione odierna. L’insussistenza del reato, in ogni caso non accertato né accertabile secondo quanto si evince dallo stesso decreto di archiviazione (in relazione al quale, tra l’altro, risulta proposta opposizione dalla persona offesa), non è sufficiente per far venir meno la legittimità della revoca.
La valutazione della autorità amministrativa, infatti, rimane fondata sull’apprezzamento largamente discrezionale operato dall’Amministrazione medesima in un momento antecedente, ove era stato attribuito rilievo, in maniera non irragionevole, alla condotta del ricorrente sotto il profilo dell’affidabilità nel corretto uso delle armi. Si tratta di un apprezzamento che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non richiede la sussistenza di una responsabilità penale accertata: «l’archiviazione in sede penale non consente di superare i profili di inaffidabilità emersi dal comportamento complessivamente tenuto dal predetto e coerentemente valorizzati dall’Amministrazione, essendo irrilevanti ai fini della scelta amministrativa, che deve ispirarsi alla massima precauzione e che è autonoma rispetto alle determinazioni del giudice penale. In definitiva, ben può, dunque, l’Autorità di pubblica sicurezza, nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale che le compete nell’adozione del divieto di detenzione delle armi, apprezzare, quali indici rivelatori della possibilità d’uso improprio delle armi, fatti o episodi non necessariamente o nemmeno più rilevanti ai fini penali, se essi appaiano idonei, come nella fattispecie, a corroborare un giudizio prognostico di attuale inaffidabilità all’uso lecito delle armi» (Cons. di Stato, 7 marzo 2023 n. 2380, e TAR Sardegna, I, nn. 272 e 228 del 2023).
L’archiviazione decretata dal GIP di -OMISSIS- nel 2023 potrà eventualmente essere valutata dall’Amministrazione in sede di istanza di riesame che potrà essere avanzata dall’interessato, ma non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato nel presente giudizio.
8. In tale prospettiva, può non essere superfluo ricordare che questa Sezione, con la sentenza n. 63 del 2025, e ancora prima con la sentenza n. 324 del 2023, ha già avuto occasione di chiarire che, in materia di divieto di detenzione di armi, il destinatario del provvedimento conserva un interesse giuridicamente protetto a ottenere un riesame della propria posizione al ricorrere congiunto di due condizioni: a) un sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze poste a fondamento del provvedimento lesivo, e b) il decorso di un periodo di tempo ragionevole dalla emanazione del provvedimento stesso, periodo individuato dalla giurisprudenza, e recepito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020, in cinque anni (conf. TAR Sardegna, I, n. 324 del 2023; TAR Toscana, sent. n. 1143 del 10 ottobre 2022; TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 56 del 19 gennaio 2023).
Tale ricostruzione si fonda sulla finalità stessa della normativa in materia, che attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare provvedimenti inibitori al fine di prevenire condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Va tuttavia escluso che tali provvedimenti possano avere un’efficacia temporale “in perpetuo”, poiché una protrazione di effetti “sine die”, in assenza di un’attualità del rischio originariamente accertato, solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica (art. 97 Cost.) e ai correlati criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Ne consegue che, pur in assenza di un termine legale di efficacia del divieto ex art. 39 cit., deve riconoscersi al destinatario un interesse legittimo a ottenere, decorso un congruo lasso di tempo e in presenza di elementi sopravvenuti favorevoli, un riesame motivato della propria posizione, con la possibilità - in caso di esito positivo – di vedersi revocato l’atto inibitorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3081 del 10 aprile 2025; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, sent. n. 3443 del 24 ottobre 2024 e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori).
9. Alla luce di quanto esposto, e con la precisazione di cui al p. 8., il ricorso non può comunque trovare accoglimento.
10. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in una misura – assai contenuta – che tiene conto delle particolarità della vicenda in punto di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese del giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00).
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.