Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1034/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 31/01/2025
È presente, per l'attrice, presente personalmente, l'avv. DOMENICO BRUNO. È altresì presente, per sé stesso, l'avv. IU IA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Bruno si riporta alla nota illustrativa depositata in atti e alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi. Se del caso, insiste per il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio alla luce della sollevata nullità della stessa. L'avv. AG si oppone alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica. Si riporta, dunque, a tutte le proprie richieste e conclusioni e in particolare alle note autorizzate del dicembre 2024. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1034/2019 vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Bruno (C.F. ; C.F._2
Attore
E
IU IA (C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso;
C.F._3
Convenuto
Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. – CP_1
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 17/06/2019, ha convenuto Parte_1 in giudizio IU AG al fine di ottenerne la condanna ex art. 2051 cod. civ. – o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ. – al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, occorsi in ragione delle infiltrazioni d'acqua verificatesi nelle unità immobiliari di sua proprietà, nonché la condanna al ripristino dell'impermeabilizzazione del terrazzo e dei parapetti con eliminazione delle cause delle infiltrazioni stesse ed al ripristino dello status quo ante relativamente al muro ed al cornicione dell'immobile posto al terzo piano del fabbricato.
1.1. A sostegno della propria domanda, parte attrice deduce che: i. a seguito di scioglimento della comunione ereditaria con il convenuto e fratello IU AG – giusta atto per Notaio del 31/12/2008 (rep. n. 80365, racc. n. 31266) – è Per_1 divenuta proprietaria esclusiva delle unità immobiliari poste al primo ed al terzo piano dell'edificio sito in Cetraro (CS), in viale della Libertà n. 24, ed indicate catastalmente al foglio n. 47, rispettivamente alle p.lle nn. 378, sub 25 e 378, sub 24, mentre il convenuto ha pagina 2 di 9 acquistato la titolarità esclusiva dell'appartamento posto al secondo piano, identificato catastalmente al foglio n. 47, p.lla 378 sub 17 e caratterizzato dalla presenza di un terrazzo con affaccio lato mare, sovrastante l'immobile di proprietà dell'attrice posto al primo piano;
ii. tale terrazzo risulta adibito a lastrico solare ed è posto ad esclusiva pertinenza dell'immobile del fratello convenuto;
iii. da questo sono derivate, all'interno del sottostante appartamento di proprietà dell'attrice, gravi infiltrazioni d'acqua piovana che ne hanno compromesso l'abitabilità; iii. si è rifiutata di versare, in favore del convenuto, una somma a titolo di partecipazione alle opere di demolizione, rifacimento dell'intera copertura del terrazzo e smaltimento dei materiali ivi presenti, sull'assunto che il terrazzo non serve in alcun modo a coprire gli immobili di sua proprietà; iv. il convenuto ha omesso di adottare gli interventi necessari al ripristino della copertura, lasciando che si verificassero lesioni alla muratura dei parapetti, ossidazione e rigonfiamento dei rimanenti pilastri metallici e copiose infiltrazioni d'acqua piovana nell'appartamento di proprietà dell'attrice posto al primo piano;
v. anche il proprio immobile posto al terzo piano ha subìto dei pregiudizi, in ragione di taluni fori fatti praticare dal convenuto sul muro esterno e dell'occlusione di alcune canaline di scolo, che avevano determinato allagamenti ed infiltrazioni anche nella suddetta unità immobiliare. Conclude, pertanto, chiedendo: l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2051 o, in alternativa, ex 2043 cod. civ. e, per l'effetto, la sua condanna all'immediato ripristino dello status quo ante, dell'impermeabilizzazione del terrazzo e dei suoi parapetti a livello dell'immobile di proprietà del convenuto sito al secondo piano, con eliminazione delle cause delle infiltrazioni pervenute all'appartamento sito al primo piano e provenienti dal terrazzo;
il ripristino dello status quo ante relativamente al muro e cornicione dell'unità immobiliare di parte attrice sita al terzo piano, con ripristino dell'impermeabilizzazione del muro stesso e dell'originario deflusso delle acque piovane tramite il cornicione per cui è causa, nonché il ripristino di quest'ultimo; il risarcimento di tutti i danni occorsi a parte attrice, quantificati nel complessivo importo di € 84.666,34, di cui € 22.666,34 a titolo di danno emergente, € 52.000,00 a titolo di lucro cessante ed € 10.000,00 a titolo di danno morale per mancato godimento indiretto dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
1.2. Si è costituito in giudizio IU AG, il quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, deducendo preliminarmente che in epoca anteriore allo scioglimento della comunione ereditaria era stata costruita, a copertura del terrazzo per cui è causa, una struttura con lastre ondulate di cemento aperta su tre lati, munita di gronda e canali di scolo per la raccolta delle acque meteoriche, sufficientemente spiovente e idonea ad impedire la caduta di acqua piovana sulla pavimentazione del terrazzo stesso e, dunque, il verificarsi di infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal lastrico solare. Il convenuto ha, poi, dedotto che: i. la struttura realizzata a copertura del terrazzo e dei parapetti ivi presenti ha natura condominiale ex art. 1117 cod. civ.; ii. con ordinanza sindacale n. 35 del 23/07/2013, notificata il 02/08/2013, previo accertamento della presenza di eternit nella struttura posta a copertura del terrazzo, ad entrambe le parti odierne fu ingiunta la rimozione del manto di copertura del terrazzo stesso;
iii. ha sottoscritto insieme all'attrice,
pagina 3 di 9 in data 16/10/2013, il preventivo di spesa dell'impresa BigMat per la ricostruzione della CP_ tettoia e la richiesta di per l'esecuzione dei lavori;
iv. successivamente parte attrice si è rifiutata di versare pro quota quanto dovuto per la rimozione dell'eternit e di rifacimento della copertura, asserendo che la stessa risultava funzionale solamente al terrazzo di proprietà del convenuto;
v. nonostante il convenuto avesse fatto rimuovere a proprie spese il manto in cemento eternit e nonostante, su richiesta della stessa attrice, avesse fatto collocare e fissare alcuni teli sui muretti del terrazzo, facendo anche eseguire lavori finalizzati ad impedire il verificarsi di ulteriori infiltrazioni d'acqua piovana, parte attrice ha perseverato nel proprio rifiuto di restituire la propria quota delle spese sostenute e si sono verificati ulteriori danni alla pavimentazione del terrazzo;
vi. tutti i pregiudizi occorsi alle unità immobiliari ricomprese nell'edificio sono eziologicamente riferibili al complessivo contegno inerte dell'attrice, responsabile per aver impedito il rifacimento del tetto rimosso, per essersi rifiutata di sostenerne pro quota i costi e per aver, dunque, impedito il verificarsi delle infiltrazioni. Conclude, pertanto, chiedendo: il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, previo accertamento e declaratoria della natura condominiale del tetto di copertura, della relativa struttura di sostegno e dei parapetti posti sul terrazzo e previa determinazione della quota proporzionale di ripartizione delle relative spese, la declaratoria dell'obbligo della convenuta in riconvenzione di ripristino dei suddetti manufatti e la sua condanna al rimborso pro quota delle spese effettuate dal convenuto, nonché la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subìti dal convenuto all'interno del proprio appartamento posto al secondo piano a causa delle infiltrazioni verificatesi, oltre che alla corresponsione della somma occorrente al rifacimento della pavimentazione a copertura del terrazzo de quo, quantificati nel complessivo importo nell'importo di € 11.000,00. 1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ( Tes_1
, , , ) e di
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 consulenza tecnica (Ing. ed è stato deciso con sentenza contestuale, Persona_2 previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che verranno di seguito indicati.
2.1. L'art. 2051 cod. civ. prevede che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose cha ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Tale disposizione detta un criterio di imputazione della responsabilità in termini squisitamente oggettivi, dal momento che è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sul custode grava, invece, l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno [Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01); cfr.
pagina 4 di 9 anche Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024 (Rv. 671797 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 07/09/2023 (Rv. 669110 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, appare opportuno distinguere tra i danni relativi all'unità immobiliare sita al primo piano e quelli relativi all'immobile del terzo piano.
2.2.1. Relativamente al primo immobile, si è raggiunta la prova che i danni subiti dall'attrice all'appartamento posto al primo piano dell'edificio situato in Cetraro, via della Libertà n. 24 (foglio n. 47, p.lla 378, sub 25), derivano dal terrazzo sovrastante, in uso esclusivo al convenuto, che vi accede dall'abitazione di sua proprietà posta sullo stesso livello. Per come accertato dal consulente tecnico di ufficio (cfr. relazione CTU, pag. 10), l'unità immobiliare posta al primo piano del fabbricato si presenta «danneggiata da infiltrazione d'acqua piovana, proveniente dal soprastante terrazzo […]. I vani interessati dalle infiltrazioni d'acqua piovana sono tre, ubicati ad ovest. Dalle indagini termografiche effettuate, il terrazzo a livello, ubicato al secondo piano si presentava con evidenti anomalie dovute all'avanzato deterioramento della pavimentazione e privo della tenuta di isolamento verso il piano sottostante. Le fughe perimetrali, lungo la giunzione parapetto verticale e terrazzo, evidenziano la carenza di impermeabilizzazione. Inoltre, si evidenzia l'assenza di risvolto dell'impermeabilizzazione» tra piano orizzontale (terrazzo) e piano verticale, condizione questa, che unitamente al generale degrado del terrazzo, concorre a determinare le infiltrazioni nell'abitazione sottostante. Il consulente ha, dunque, riscontrato, anche con l'ausilio di telecamera termografica, i punti di infiltrazione dell'acqua e ha accertato l'esistenza di diverse criticità strutturali nel terrazzo in questione, quali: «carente impermeabilizzazione tra superficie orizzontale del terrazzo e parapetto in muratura verticale;
carenza dell'impermeabilizzazione lungo la superficie della pensilina […]; carenza di impermeabilizzazione lungo le fughe della pavimentazione del terrazzo;
infiltrazioni presenti lungo i battiscopa perimetrali del terrazzo;
[…] vetustà strutturale di tutta la superficie del terrazzo, elementi compromessi dal tempo e dalla cattiva manutenzione» (cfr. relazione CTU, pag. 14). Relativamente al suddetto terrazzo sussiste indubbiamente in capo al convenuto il rapporto di custodia, perché ne ha l'uso esclusivo, in quanto il terrazzo è, allo stato attuale, accessibile solo dalla sua abitazione. Deve aggiungersi, anche a beneficio di quanto si statuirà in merito alle domande reciproche di condanna al ripristino dello stesso e a contribuire alle spese all'uopo necessarie, che il terrazzo in questione non è di proprietà esclusiva del convenuto. Per come si evince dalla documentazione tecnica allegata all'elaborato peritale (cfr. allegati 6-10), il terrazzo in questione venne realizzato in occasione dell'ampliamento del preesistente fabbricato, effettuato su progetto del 04/05/1968 a firma del geom. CP_3
. Dagli elaborati planimetrici allegati al progetto in questione (cfr. allegato 6 della
[...] consulenza) si desume che il terrazzo in questione era posto al secondo piano e che era accessibile sia dalla scala comune, sia dall'appartamento posto sullo stesso piano. Successivamente, una porzione di questo terrazzo è stata inglobata all'abitazione posta al secondo piano e sulla restante parte, nel 1991, venne realizzata una copertura in ferro e tegole (cfr. allegato 7 della consulenza tecnica). Tale mutamento può essere apprezzato pagina 5 di 9 dagli elaborati grafici allegati alla relazione tecnica acclusa alla DIA per l'esecuzione di lavori straordinari, presentata dalla dante causa delle odierne parti con l'ausilio dell'ing. Pt_2
(cfr. allegati 8 e 9 della consulenza). Dalle planimetrie di progetto, che ritraggono lo
[...] stato dell'immobile alla data della presentazione della DIA (25/10/2000), si possono constatare l'intervenuta chiusura dell'accesso al terrazzo dalla scala comune, la presenza di un “terrazzo” largo 2,10 metri e lungo 14,40 metri (apparentemente senza accesso alla restante parte del terrazzo) e la copertura fatta realizzare nel 1991 che insiste sulla restante parte dell'originario unico terrazzo (nel grafico, la copertura è simboleggiata dalla freccia). Nel rogito del 31/12/2008, con il quale è stata disposta la divisione dei beni in comunione ereditaria (rep. n 80365, racc. n. 31266 – notaio ), non vi è Persona_3 alcuna menzione dell'assegnazione in proprietà esclusiva a AG IU della proprietà, oltre che dell'unità immobiliare sita al secondo piano e censita in catasto al foglio 47, p.lla n. 378, sub 17 anche della restante parte della terrazza a livello. Il riferimento alla
“annessa corte” – ove non frutto di un refuso, atteso che per corte o cortile si intende lo spazio circostante il fabbricato o anche quello situato all'interno e non anche i balconi aggettanti e/o i terrazzi delle abitazioni poste ai piani superiori – effettuato nel menzionato atto deve intendersi riferito a quella porzione larga m. 2,10 e lunga m. 14,40 cui si è fatto sopra cenno e risultante dagli elaborati grafici del 25/10/2000 e non, dunque, all'intero terrazzo. Pertanto, poiché il titolo negoziale non attribuisce la proprietà esclusiva dell'intero terrazzo a livello a IU AG e poiché anche questo, alla pari del lastrico solare, assolve alla medesima funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti, cui è deputato il lastrico solare posto alla sommità dell'edificio, deve ritenersi che il terrazzo in questione sia di proprietà ex art. 1117 cod. civ., in quanto necessario CP_4 all'esistenza stessa del fabbricato. Non vale, ad argomentare diversamente, la circostanza che la terrazza a livello risulti accessibile unicamente dall'appartamento in proprietà esclusiva del convenuto (circostanza questa accertata in sede di sopralluogo del CTU, oltre che non specificamente contestata dal convenuto), essendo irrilevanti anche le contrarie indicazioni catastali che ne indichino l'eventuale natura privata, in quanto preordinate a fini solo fiscali ed aventi, pertanto, soltanto il valore di semplici indizi. Così come il regime di comunione non può dirsi escluso per il sol fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri, occorrendo anche in tal caso che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 22339 del 06/09/2019 (Rv. 654922
- 01); Sez. 2, Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017 (Rv. 645233 - 01)]. In conclusione, poiché IU AG ha accesso e uso esclusivo del terrazzo, egli ne ha indubbiamente la custodia e ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Tuttavia, il bene appartiene alla comunione, sicché anche i comunisti, quali proprietari delle unità
pagina 6 di 9 sottostanti, ne hanno la custodia, in quanto tenuti a contribuire ai costi di manutenzione, in virtù della previsione dell'art. 1126 cod. civ. [cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 199 del 09/01/2017 (Rv. 642205 - 02)]. Nondimeno, il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., sicché non si configura un litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito. Pertanto, il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri;
salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 516 del 11/01/2022 (Rv. 663807
- 01); Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016 (Rv. 639821 - 01)]. Pertanto, in questa sede IU AG, evocato solo in qualità di (ritenuto) proprietario e usuario esclusivo del terrazzo dal quale si sono verificate le infiltrazioni nell'abitazione di dovrà rispondere per l'intero del danno da questa Parte_1 subìto, fermo restando – in considerazione della solidarietà che caratterizza l'obbligazione da fatto illecito gravante sui condomini – il suo diritto di agire in regresso e pro quota, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., nei confronti della convenuta, quale comproprietaria delle unità immobiliari sottostanti (poste al piano terreno e al piano primo), relativamente alle quali il terrazzo a livello funge da copertura. In punto di liquidazione del danno, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, che ha quantificato in € 5.908,08 i costi per il ripristino dell'immobile di proprietà di (cfr. consulenza tecnica, pag. 19). Parte_1
Alcun ristoro va, invece, riconosciuto per il mancato godimento (indiretto) dell'immobile, dal momento che questo è stato comunque concesso in locazione, pur in presenza dell'umidità, come confermato dalle testimonianze rese da e , i Tes_1 Testimone_2 quali hanno riferito di aver avuto in locazione il bene per l'anno 2014 e fino al mese di settembre 2015, e da , la quale ha riferito che l'appartamento di Testimone_5 proprietà dell'attrice sito al primo piano (come anche quello situato al terzo piano) sono stati concessi in locazione anche nelle stagioni estive degli anni 2016 e successivi. Del pari, alcun pregiudizio non patrimoniale deve essere riconosciuto all'attrice, la cui domanda sul punto è rimasta totalmente sfornita di prova. Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2.2.2. La domanda di risarcimento concernente i danni da infiltrazione subiti da
[...] nell'abitazione posta al terzo piano è, invece, infondata. Il consulente tecnico, le Parte_1 cui conclusioni sul punto sono condivise e fatte proprie da questo giudice, perché immuni da evidenti vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati anche con ausilio di strumenti di indagine termografica, ha ritenuto che le infiltrazioni rilevate all'altezza del parapetto perimetrale non siano imputabili a risalita di umidità, ma alla «carenza di tenuta dei serramenti (vetri e telai in alluminio)». Egli ha, inoltre, concluso che le lesioni esistenti pagina 7 di 9 sull'intonaco esterno e interno del parapetto sono dovute, principalmente, al fissaggio di una griglia in ferro, che separa le rispettive proprietà, interventi messi in opera dalla stessa attrice, e non alle opere di ancoraggio della tettoia.
3. La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da infiltrazione riportati dall'immobile di proprietà esclusiva di IU AG è infondata. Sul punto, il consulente tecnico ha evidenziato che dette macchie di umidità «sono […] oggettivamente collegabili a fenomeni di infiltrazioni provenienti dall'esterno e più precisamente in prossimità della giunzione tra la parete e il cornicione». Tuttavia, non sono condivise le conclusioni formulate dall'ausiliare, secondo cui «obbligata al pagamento di tale importo è la sola parte attrice, in qualità di proprietaria e, dunque, custode dell'immobile posto al terzo piano, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ, atteso che a copertura dell'immobile del convenuto non risulta alcun terrazzo in comune ex art. 1117 cod. civ.». Invero, se le infiltrazioni provengono dall'esterno e, precisamente, dalla giunzione tra parete e cornicione, deve ritenersi che degli stessi debba rispondere il (e dunque, CP_1 entrambi i comproprietari) e non l'attrice, evocata in causa quale proprietaria esclusiva, perché trattasi di danni cagionati da infiltrazioni provenienti dalla facciata del fabbricato, che rientra indubbiamente tra i beni comuni (cfr. art. 1117, comma 2, cod. civ.).
4. La domanda di condanna al ripristino del terrazzo a livello e quella riconvenzionale di condanna al ripristino della tettoia e al rimborso delle spese anticipate sono inammissibili.
4.1. L'art. 1105, comma 4, cod. civ. predispone, in materia di comunione, uno specifico rimedio per il caso in cui non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, stabilendo che ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, affinché quest'ultima, provvedendo in camera di consiglio, e quindi in sede di volontaria giurisdizione, adotti gli opportuni provvedimenti, nominando eventualmente un amministratore giudiziario. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di condominio composto da due soli proprietari (c.d. condominio minimo), il quale soggiace alle regole generali del condominio degli edifici (artt. 1117 – 1138 cod. civ.) e non a quelle della comunione ordinaria. Tali ultime disposizioni trovano applicazione nel condominio minimo, in virtù del richiamo operato dall'art. 1139 cod. civ., esclusivamente per le parti di disciplina relativa al condominio maggiore in concreto inapplicabili, come quelle concernenti il funzionamento dell'assemblea condominiale [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5329 del 02/03/2017 (Rv. 643062 - 01)]. Il rimedio di cui all'art. 1105 cod. civ. ha natura non contenziosa, onde è precluso al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa [Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 4213 del 19/07/1982 (Rv. 422194 - 01)]. Cionondimeno, la menzionata preclusione concerne esclusivamente la gestione della cosa comune, ai fini della sua amministrazione (comprensiva anche della manutenzione della cosa) nei rapporti interni tra i comunisti, e non opera, per converso, in relazione ad iniziative giudiziarie contenziose promosse dai comunisti in qualità di terzi. E siffatta qualità assumono indubbiamente i comunisti, qualora facciano valere in giudizio la loro posizione di proprietari di cose estranee alla comunione, che dalla rovina della cosa di cui sono comproprietari abbiano subito pregiudizio [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8876 del 08/09/1998 (Rv. 518668 - 01)].
pagina 8 di 9 4.2. Nel caso che ci occupa, tanto l'attrice quanto il convenuto richiedono la condanna dell'altro comproprietario all'esecuzione di opere di manutenzione sulla terrazza a livello, di natura condominiale, formulando così una domanda non ammissibile in sede contenziosa, perché soggetta al regime proprio degli atti di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 1105, comma 4, cod. civ.
5. In considerazione della peculiarità della controversia e dell'esito solo parzialmente vittorioso della lite, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese, liquidate secondo i parametri tabellari medi, in ragione di quattro quinti, con condanna del convenuto al pagamento della restante parte. Le spese della consulenza tecnica vanno, invece, poste a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: In parziale accoglimento della domanda di accerta e dichiara la Parte_1 responsabilità di IU IA per i danni subiti dall'appartamento sito al secondo piano dello stabile situato in Cetraro, via della Libertà, n. 24 di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento dei danni, che si liquidano in € 5.908,08, oltre interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate. Liquida le spese di lite in complessivi € 545,00 per esborsi e in € 5077,00 per compensi e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione di quattro quinti. Condanna IU AG al pagamento della restante parte di € 109,00 per esborsi ed € 1.015,40, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Bruno, per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in capo a entrambe le parti, in misura paritaria. Paola, 31 gennaio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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