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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composta: IC CI Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna IA' Consigliere rel.
All'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2596 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 5.5.2025 e vertente TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
ZO NE e IC RI ed elettivamente domiciliato in Roma, al Viale XXI Aprile n. 24 - 26, presso lo studio dell'avv. Antonio Nebuloso APPELLANTE E
, (già Controparte_1 [...]
) (cf ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12; APPELLATA Avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 23926/2019 depositata in data 13.12.2019 e non notificata. CONCLUSIONI Per l'appellante: “Si chiede che sia accolta la domanda così come formulata dall'odierno appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per fattane anticipazione personale, oltre accessori di legge”: “VOGLIA e Accertare e dichiarare dovute, in favore dell'attore, le spettanze ed i benefici di cui alla premessa narrativa, così come previste e disciplinate dal Reg. CE n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
e Per l'effetto, condannare , in persona del CP_1 suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €. 187.484,69, oltre interessi e svalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1224, secondo comma e 1284, primo comma c.c.,
1 come di seguito ripartita: per l'anno 2005, saldo di €. 16.166,99; per l'anno 2006, €. 39.059,89; per I'anno 2007, €. 38.485,44; per l'anno 2008, €. 43.069,49; per l'anno 2009,
€. 36.869,72; per l'anno 2010, €. 13.833,16; e Condannare in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, tutte da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per fattane anticipazione personale, per aver anticipato le prime e non aver ricevuto acconti sugli onorari, oltre gli accessori di legge, ciascuno IN VIA ISTRUTTORIA: Ordinarsi l'esibizione di ogni atto e documento in possesso della convenuta e/o di altri Enti ed Uffici in relazione al thema decidendum, che abbiano competenza al ” riguardo;
2. In caso di contestazione, ammettersi C.T.U. al fine di valutare ed accertare quanto spettante all'attore a titolo di aiuto alla produzione per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; 3. Ci si riserva di articolare e dedurre ogni ulteriore mezzo istruttorio in prefiggendo termine ex art. 183, 6° comma c.p.c., anche in considerazione del comportamento processuale di controparte;
per la sua quota di competenza.” (Conclusioni Atto di citazione giudizio di primo grado). Per l'appellata: “si chiede, il rigetto dell'avverso atto di appello poiché infondato, nonché la declaratoria della debenza della somma recuperata in compensazione. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda attrice volta ad accertare e dichiarare dovuto il contributo agricolo di € 181.874,67, previsto dal Regolamento comunitario n.1782/2013 e successive modificazioni, per la produzione di frumento duro, per gli anni dal 2005 al 2010, la cui erogazione veniva sospesa a causa di un procedimento penale concluso con sentenza n. 44/13, che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Le spese venivano liquidate secondo la soccombenza. A fondamento del rigetto, il Tribunale ha posto quanto accertato nel corso del procedimento penale R.G.N.R. 1487/06 presso la Procura di RA (ordinanza di custodia cautelare RGNR n. 1518/04 e sequestro preventivo 2882/04 RGGIP) dai quali era emerso, a carico del : “l'indebita percezione di aiuti comunitari mediante l'esposizione Pt_1 di dati e notizie falsi, in particolare con “dichiarazioni mendaci e false circa la natura del fondo alla data del 1991, dichiarato come seminativo con non corrispondenza fra la situazione fattuale e quella indicata nella domanda e con l'intento di far apparire i suoli corrispondenti ai requisiti richiesti per l'ammissibilità all'aiuto”; inoltre, dalla sentenza penale del Tribunale di Bari n. 44/13 del Tribunale di Bari era emerso che il Pt_1 aveva provveduto al “progressivo spietramento e trasformazione di superfici pascolive di natura pietrosa” in “seminativi in epoca di poco antecedente o concomitante con la domanda”. Ne conseguiva come, a detta dal primo giudice, potesse dirsi legittima, a sensi dell'art. 33 d.lgs. 228/2001 - norma volta alla tutela della corretta erogazione di fondi a carico del bilancio comunitario o nazionale – la sospensione dei pagamenti, senza che fosse a tal fine necessaria l'inflizione di una condanna definitiva, tenuto conto dei dati specificamente emersi in sede penale.
2 A tanto andava aggiunto, per la sua rilevanza, quanto emerso all'esito dell'autonomo accertamento intrapreso da in sede amministrativa e culminato nel verbale di CP_1 contestazione n. 48/2005 dove era stato rilevato che “alla data del 13.12.1991, tali pascoli si presentavano come pascolo permanente e/o bosco” e che il “predisponeva Pt_1 azioni e condotte allo scopo di occultare la originaria natura di detti terreni richiesti a premio”. Ai fini della sospensione delle erogazioni ai sensi dell'art. 33 comma 1 d.lgvo228/2001 era dunque sufficiente quanto accertato in sede penale e amministrativa, oltre al fatto che il non aveva fornito la prova che i terreni erano destinati a seminativo nei Pt_1 cinque anni antecedenti al 1991, con la conseguenza che gli stessi potevano considerarsi destinati a pascolo permanente. Infine, le autorizzazioni della e della Parte_2 non bastavano alla prova della reale situazione dei terreni;
da ultimo, la CP_3 sentenza penale del Tribunale di Bari (n. 44/13) aveva dichiarato il reato prescritto senza tuttavia poter escludere i fatti costitutivi del reato. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per il Parte_1 seguente motivo così rubricato: “Motivazione insufficiente – travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1765/92 e n. 1251/99, art. 1 e 7 e 9, in relazione al Reg. CE n. 2316/99, punto 1, allegato I, richiamato dall'art. 2, paragrafo 1”. A fondamento della censura, l'appellante contesta la validità degli accertamenti svolti da e dal Corpo Forestale dello Stato, ritenuti insufficienti e privi di riscontri CP_1 oggettivi e dunque inidonei a ritenere provata la violazione contestata. In particolare, la verifica, con riferimento alla situazione esistente al 31.12.1991 e ai cinque anni precedenti, “non avrebbe dovuto essere svolta sulla base di mera attività di foto-interpretazione, mancando dati certi ulteriori di riferimento rispetto alle foto aeree, ovvero, alla mancata verifica dello stato dei luoghi preesistente al 1991, all'assenza di un riscontro visivo in campo dello stato dei luoghi nei cinque anni precedenti il 1991, al fine di verificare l'eventuale trasformazione dei suoli, poiché solo una ispezione accurata dei terreni (accompagnata – ma non sostituita- dalle risultanze delle ortofoto) avrebbe potuto consentire di accertare il loro stato e la loro destinazione.” In tale prospettiva, il materiale aerofotogrammetrico utilizzato e prodotto da in CP_1 giudizio, non consentiva una oggettiva fotointerpretazione a causa della mancanza delle
“chiavi di lettura a terra”. A comprova della illegittimità degli accertamenti svolti da e dal CP_1 Controparte_4
, l'appellante produce alcune sentenze favorevoli in casi analoghi (RA,
[...]
Roma, Bari) che hanno annullato verbali simili. L'odierno appellante ha altresì affermato di aver ottenuto diverse autorizzazioni, regionali e comunitarie (provvedimento del 16.12.1986, Prot. n. 3432 della
[...]
; Deliberazione n. 9152 del 19.10.19 della ), che Parte_2 CP_3 dimostrerebbero la trasformazione dei terreni in seminativi prima del 1991.
3 Infine la parte eccepisce che, al momento dell'indagine, eseguita dopo circa 14 anni, i terreni risultassero probabilmente “incolti e/o abbandonati, ovvero a riposo, per un cero periodo, anche ai fini di produzione seminativa biologica, ricostituendo sugli stessi quella naturale vegetazione e che dalle foto aeree appaiono simili ad un terreno destinato a pascolo”. Infine, sul piano istruttorio, insiste l'appellante per l'ammissione di C.T.U. per accertare la natura dei terreni. Si è costituita l' . chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza;
fa CP_1 rilevare in proposito che: il procedimento penale si era concluso con declaratoria di prescrizione dei reati, ma senza assoluzione nel merito;
di aver condotto un autonomo accertamento in sede amministrativa, confermando l'indebita percezione dei fondi;
che le analisi aerofotogrammetriche del 1991–1992 avevano confermato che i terreni erano adibiti a pascolo o a bosco, non seminativi e che comunque le percentuali di seminatività rilevate erano minime o nulle per molte particelle oggetto della domanda. L'appello è fondato. Nel giudizio di primo grado titolare di azienda agricola ubicata in Parte_1 agro di Ruvo di Puglia ad indirizzo colturale seminativo ha convenuto in giudizio CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di €. 187.484,69, quale contributo relativo alla Domanda Pac anni 2005-2010 per aiuti comunitari Regime di sostegno in favore degli Agricoltori, settore seminativi, disciplinato dal Reg. Ce n. 1782/2003 e successive integrazioni. L'attore aveva esposto di aver presentato, nei termini previsti dall' , domanda per CP_1 le predette annualità e di aver diritto a ricevere la predetta somma complessiva. L con provvedimento Prot. N. AGEA DSFU.2006.208 del 31.01.2006 ai sensi CP_1 dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. del 18.05.2001, n. 228, aveva invece disposto la sospensione dei procedimenti di erogazione, fino alla concorrenza di Euro 181.874,67, a seguito di avvio, nei suoi confronti del , di un procedimento penale, R.G.N.R. Pt_1
1487/06, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la quale aveva ipotizzato l'indebita percezione di contributi comunitari. Con sentenza n. 44/2013, il procedimento penale si era concluso con pronuncia di non doversi procedere in ordine ai reati ascritti al perché estinti per intervenuta Pt_1 prescrizione. Sosteneva, pertanto, l'attore che il presupposto del provvedimento di sospensione era venuto meno per cui l' era tenuta a corrispondere l'importo dei CP_1 premi maggiorato degli interessi legali, nonché il maggior danno da svalutazione monetaria. Costituitasi, la allegava che in data 19.01.2006 la Procura della Repubblica presso CP_1 il Tribunale di RA aveva trasmesso una ordinanza di custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di vari imputati tra i quali il al quale, in Pt_1 particolare, era stato contestato il reato di truffa aggravata per false dichiarazioni e raggiri nella domanda di contributo di cui è causa, in ordine alla destinazione a seminativi di terreni in realtà adibiti a pascoli.
4 A seguito della sentenza n. 44/2013 del Tribunale di Bari, la procedeva ad CP_1 autonomo accertamento delle contestazioni, tenendo conto di quanto accertato nel verbale del Corpo Forestale dello Stato Prot. 48/2005 che aveva verificato che i terreni ubicati nel Comune di Ruvo di Puglia erano stati dichiarati dal a seminativo nelle domande Pt_1 di premio per superfici dal 2000 al 2004, pur non risultando tali al 31.12.1991, trattandosi di pascoli permanenti. Nel corso del giudizio di primo grado, è stata disposta la acquisizione, da parte della di materiale aerofotogrammetrico dei fondi in questione, relativo agli anni 1991- CP_1
92, posto a base del predetto verbale di contestazione del 2005. L'individuazione e la verifica delle porzioni di suolo censite al catasto dei terreni nel Comune di Ruvo di Puglia (BA) hanno riguardato:
• al foglio 105 particelle 6-8-26-28-38-39-42-48-52-60-79;
• al foglio 115 particelle 248-249-250-252-254-257-260-264;
• al foglio 129 particelle 45-89;
• al foglio 137 particelle 39-49-50-51;
• al foglio 153 particelle 30;
• al foglio 154 particelle 41. Le particelle risultano condotte nelle campagne dall'anno 1997 all'anno 2004 dal produttore (CUAA: ). Parte_1 C.F._1
Dalla analisi in foto interpretazione di tali porzioni affidata a personale tecnico del RTI- SIN (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura) era stata riscontrata la presenza degli elementi caratteristici dei terreni seminati nelle seguenti misure approssimate: Foglio 105
Particella 8: 1%
Particella 38: 3%
Particella 48: 5%
Particella 52: 55%
Particella 79: 8% Foglio 115
Particella 248: 11%
Particella 249: 22%
Particella 250: 45%
Particella 252: 27%
Particella 254: 29%
Particella 257: 22%
Particella 260: 14% Foglio 137
Particella 49; 72%
Particella 50: 48%
Particella 51: 11% Foglio 153
5 Particella 30: 84% Quanto alla rimanente superficie, l'utilizzo del suolo era qualitativamente classificabile come “pascolo spontaneo su terreni non lavorati a causa della notevole percentuale di scheletro, alternato per lo più da cumuli di pietrame o da piante con sesto regolare, più
o meno ampio (sino ad assumere le caratteristiche dell'impianto specializzato), in prevalenza mandorli, consociazione fitologica tipica dell'assetto territoriale del comprensorio circostante (murge)”. Pertanto, era emersa la violazione dei Regolamenti CE n. 1765/92 e n. 1251/99 in quanto le superfici dichiarate nelle domande oggetto di contestazione alla data del 31/12/1991 ( per le quali il aveva ricevuto un contributo comunitario pari ad Euro Pt_1
117.942,48) non erano adibite a coltura agraria aveva, quindi, emesso il provvedimento di accertamento definitivo del proprio CP_1 credito prot. UCCU. 2013.6148 del 4.11.2013 per Euro 181.144 di cui era stata regolare comunicazione all'interessato.
Tali essendo i fatti, l'appello va accolto.
La pretesa azionata muove dalla supposta indebita sospensione, da parte della , CP_1 delle erogazioni dei contributi per le annualità 2005-2010 fino alla concorrenza di Euro 187.874,67 in dipendenza dell'avvio di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Bari che ipotizzava l'indebita percezione di contributi comunitari per detto importo, relativo al premio seminativi per le campagne dal 1997-2004.
Senza contestare la debenza dei contributi per le annualità indicate in citazione, la CP_1 si è difesa opponendo, in sostanza, eccezione di compensazione di un proprio controcredito alla restituzione del predetto importo, già erogato a titolo di contributi per annualità anteriori.
Il Tribunale ha accolto la difesa della ritenendo a tal fine rilevanti gli esiti di atti CP_1 assunti in seno a un procedimento penale culminato, da ultimo, in una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
sotto autonomo profilo, ha richiamato gli esiti del procedimento amministrativo scaturito dal verbale di contestazione n. 48/2005.
Ora, preliminarmente osserva il Collegio che alle risultanze del verbale di illecito amministrativo n. 48/2005 del Comando Corpo Forestale dello Stato, non possa essere in astratto riconosciuta efficacia di piena prova, fino a querela di falso, in quanto , come è noto, tale fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i Pubblici Ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni.
Invero, il verbale di accertamento oggetto di causa non è stato redatto a seguito di sopralluoghi direttamente effettuati dagli agenti verbalizzanti ma si fonda esclusivamente
6 sulla relazione del Sin del 15.04.2014 Prot. 3852 a sua volta contenente un'interpretazione del materiale aerofotogrammetrico a disposizione.
Ritiene quindi la Corte che le valutazioni del Sin non possano ritenersi attendibili in quanto fondate, a ben guardare su materiale aerofotogrammetrico in possesso di CP_1 relativo agli anni 1991 e 1992 da reputarsi inidonee a causa della non attendibilità delle fotointerpretazioni del materiale datato e l'impossibilità di verificare la rispondenza tra realtà attuale e immagini a disposizione.
Inoltre, la Corte deve prendere atto di quanto di recente accertato nella sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Bari n. 625/2024 (prodotta dall'appellante con la comparsa conclusionale), emessa tra ed il Parte_1 Controparte_5
qui il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione proposta, ex art. 22, L. n.
[...]
689/1981, avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal nei confronti del CP_5
, per il recupero della somma di €. 117.942,49, pari all'importo degli aiuti, Pt_1 indebitamente erogatigli, nelle annualità dal 2000 al 2004, ha disposto l'annullamento dell'ingiunzione respingendo nel merito, la domanda di condanna già consacrata nell'ingiunzione opposta.
Quindi, tale sentenza contiene in definitiva una pronuncia di rigetto, nel merito, dell'istanza condannatoria del (al cui controllo e vigilanza soggiace l' ), CP_5 CP_1 ossia una pronuncia di accertamento dell'inesistenza dello stesso credito nuovamente opposto, in compensazione, dall' nel presente giudizio. CP_1
Atteso che nel presente giudizio ha opposto in compensazione lo stesso credito la CP_1 cui esistenza è stata definitivamente esclusa dalla predetta sentenza, è escluso in questa sede di poter rivedere le conclusioni di un altro giudice in ordine al credito qui opposto dall' in ordine alle domande di contributo relative alle annualità 2000-2004. ( cfr CP_1
Cass. 29.05.2001 n. 7302).
Nessuna rilevanza in senso contrario possono assumere gli esiti del procedimento penale sopra richiamato culminato con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che non contiene alcun accertamento nel merito.
In base ai rilievi che precedono, previa riforma della sentenza impugnata, pertanto, ed in accoglimento dell'appello proposto da l'AGEA, va condannata al Parte_1 pagamento in suo favore, per gli anni 2005 - 2010 della somma complessiva di €. 187.484, 69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e di essere va onerata la parte appellata nella misura della metà, tenuto conto della sopravvenienza alla instaurazione del giudizio, del giudicato richiamato in motivazione.
L'ammontare delle spese è liquidato, per entrambi i gradi di giudizio in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
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p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
- in riforma della sentenza n. 23926 /2019 emessa dal Tribunale di Roma, condanna l' , al pagamento in favore di della somma di €. 187.484, 69, oltre CP_1 Parte_1 Part interessi legali dalla domanda al saldo quale contributo relativo alle Domanda anni 2005-2010;
- condanna la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di delle spese del doppio grado Parte_1 nella misura della metà, qui direttamente liquidata in complessivi Euro 12.000 ( di cui 7.000 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali;
- compensa le spese ulteriori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il consigliere estensore
Giovanna IA
Il Presidente
IC CI
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