Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 323/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 323/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
28.3.2025, promossa
DA
(C.F.: ), nato a Salerno in [...]_1 C.F._1
11.2.1987 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI ROTONDANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via N. Sauro n. 102/B presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELINA MUCCI (C.F.: ), giusta procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliata in San Chirico VO (PZ) alla via Medaglia D'Oro n.
55 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 28.3.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 18.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in AV (PZ) il 18.8.2010, deducendo che in data antecedente alla celebrazione del matrimonio, ovvero il 30.5.2010, era nato il figlio primogenito e che in costanza di matrimonio, ovvero in data 30.8.2016, era nato il figlio Per_1 secondogenito , e che dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del Per_2 giudizio di separazione personale, avvenuta il 3.11.2020, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni si separazione personale tra loro convenute con decreto n.
16035/2020 del 26.11.2020.
Le parti private hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 28.3.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti private hanno depositato note scritte ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, contratto tra loro in AV (PZ) il 18.8.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte I, dell'anno 2010, alle seguenti condizioni:
«1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
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2) I figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, nell' abitazione sita in Potenza alla via
Sabbioneta n. 95. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità e inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Entrambi i genitori dovranno tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) La IG.ra , ove lo ritenga opportuno, potrà trasferire altrove la propria CP_1
abitazione e quella dei figli e , purché ne dia notizia al IG. Per_1 Per_2
con congruo preavviso;
Parte_1
4) Il IG. avrà con sé i figli il sabato e la domenica a settimane alterne e Parte_1
almeno due pomeriggi alla settimana e ogni volta che il padre o i figli lo desiderino. I genitori concorderanno di volta in volta i giorni di visita compatibilmente con le eIGenze scolastiche, sociali e sportive dei minori, e con le eIGenze lavorative di entrambi i genitori. Nei giorni concordati dai ricorrenti il padre potrà tenere con sé i figli nei luoghi che riterrà più idonei;
5) Durante le vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori i minori trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che la figlia possa trascorrere, un anno il giorno dal 24 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i minori trascorreranno dalla vigilia alla Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro in modo alternato. Nelle vacanze estive, i minori trascorreranno, con il padre, un periodo non inferiore a due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio o agosto compatibilmente con le ferie estive dei genitori.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative dei genitori;
6) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori e tutte le spese concernenti il periodo di vacanze saranno a carico del genitore con il quale i minori lo trascorrono;
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7) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 dei figli la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario e/o postale alle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla IG.ra , e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, come per legge, CP_1 dal mese e dall'anno successivo alla sentenza di divorzio. Il IG. , si impegna Parte_1 sin d'ora che, ove reperisca una occupazione lavorativa stabile o una occupazione saltuaria e/o stagionale maggiormente redditizia rispetto alla condizione attuale, verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 700,00 mensili con le modalità sopra indicate;
8) Il IG. rinuncia a richiedere il rimborso alla IG.ra del 50% Parte_1 CP_1 dell'assegno unico familiare che la stessa riceverà per conto di entrambi i genitori;
9) Il IG. contribuirà per il 50% alle spese mediche non mutuabili e alle Parte_1
spese ricreative previamente concordate e documentate. Il genitore anticipatario delle spese entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa dovrà richiedere il rimborso pro- quota, previa esibizione della relativa documentazione e l'altro genitore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
10) I genitori prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto consentendo che ciascuno possa inserire i minori nel proprio passaporto;
11) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pretesa economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno altre pretese economiche da avanzare essendo già state compiutamente definite con reciproca soddisfazione;
12) Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno divorzile;
13) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione della sentenza».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
4 R.G. N. 323/2025 V.G. separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta il 3.11.2020, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 18.2.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni e , sia in riferimento Per_1 Per_2 all'aspetto relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale riguardante il manteneimtno economico della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
5 R.G. N. 323/2025 V.G. effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 323 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 CP_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AV (PZ) il
18.8.2010 da (C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Salerno in data 11.2.1987, e (C.F.: ), CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AV (PZ) al N. 3, Parte I, Anno 2010;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conIGlio del 31.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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