Decreto cautelare 21 novembre 2022
Sentenza breve 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 17/01/2023, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00861/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13933/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13933 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. 71 del 6 luglio 2022 della Commissione esaminatrice del concorso Referendario di T.A.R. 2021 a 60 posti indetto con il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 (in G.U. n. 14 del 19 febbraio 2021) inerente la seduta della commissione nel cui ambito il ricorrente è stato destinatario di votazione non sufficiente ai fini della ammissione alle prove orale: 35 per la prova di amministrativo; 35 per la prova di privato e 31 per la prova pratica (la prova in materia di scienze delle finanze e diritto finanziario non è stata valutata ai sensi dell'art. 9, co. 5 del bando di concorso);
- dell’atto con cui in data 21 luglio 2022, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato diffuso l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale in cui il ricorrente non era indicato;
- di ogni altro atto della Commissione, anche successivo, compresa la graduatoria finale dei vincitori del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente - partecipante al concorso, per titoli ed esami, a 60 posti di Referendario di T.A.R. del ruolo della magistratura amministrativa, bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 – impugna il relativo elenco degli ammessi alle prove orali, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio il 21 luglio 2022, nella parte in cui egli non vi risulta incluso.
Chiede, in particolare, il candidato l’annullamento di tale atto e, per l’effetto, l’accertamento del suo diritto a sostenere (previa nomina di una commissione ad hoc ) la prova orale, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, lamentando che “ la lettura del verbale n. 71 del 06-07-2022 dei lavori della commissione …(relativo alla seduta in cui venivano corrette le prove scritte da costui svolte) non offre alcun riscontro d (ei) … criteri (di valutazione delle prove scritte) che avrebbero dovuto essere stabiliti, secondo la fonte normativa richiamata, ad una prima riunione della commissione di concorso, di cui però non vi è traccia nell'elenco delle comunicazioni inerenti i lavori della stessa e le date in cui l'organo si è riunito per espletare le sue funzioni”, nonché, comunque, dolendosi della loro omessa pubblicazione “ ben prima degli scritti onde consentire ai candidati e interessati di ponderare lo studio e la preparazione in convergenza di tali criteri ”.
Nella considerazione che “ mancano allo stato attuale elementi per affermare che la valutazione pari a 31 attribuita al candidato per la prova pratica possa dirsi agganciata a specifici criteri di giudizio ”, assume, dunque, il ricorrente “ un operato oscuro e contraddittorio della commissione in fatto di fissazione di criteri e modalità di valutazione degli elaborati ”, con conseguente insufficienza del voto numerico espresso dalla Commissione.
L’illegittimità delle operazioni valutative sarebbe, altresì, avvalorata dalla circostanza che, mentre per le prove teoriche di diritto amministrativo e diritto privato redatte dal ricorrente i Commissari avrebbero singolarmente attribuito punteggi differenziati (da sei ad un massimo di otto), per la prova pratica si sarebbero, invece, tutti appiattiti sullo stesso punteggio (quattro).
Lamenta, poi, il candidato un difetto di motivazione in relazione all’avergli la Commissione assegnato un voto di insufficienza nella prova pratica di diritto amministrativo (consistente nella redazione di una sentenza) di soli trentuno cinquantesimi (31/50) dopo che egli già aveva riportato un voto di sufficienza pari a trentacinque cinquantesimi (35/50) in entrambe le due prove teoriche già corrette, una delle quali, peraltro, sempre in diritto amministrativo.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva in giudizio ampiamente argomentando sulla legittimità dell’operato della Commissione, attesa, in particolare, l’approvazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali prima dell’effettuazione delle prove scritte giusto verbale n. 3 dell’8 novembre 2021 (in atti).
3. Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2022 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudizio può essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
5. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto, perché infondato, sulla base delle considerazioni in buona parte già svolte dalla Sezione nella sentenza di rigetto dell’analogo gravame proposto dal medesimo candidato avverso la propria mancata ammissione alla prova orale del precedente concorso di Referendario di T.A.R. bandito nel 2019 (la n. 10082/2022).
6. E’, innanzi tutto, infondata la censura con cui il ricorrente lamenta l’omessa - prima ancora che tardiva - approvazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, risultando dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente che la Commissione abbia tempestivamente approvato tali criteri alla riunione dell’8 novembre 2021, prima che quello stesso giorno avessero inizio le prove scritte del concorso (per l’appunto tenutesi dall’8 all’11 novembre 2021).
La Sezione condivide, infatti, quella consolidata giurisprudenza amministrativa che ritiene che “ non vi è vizio invalidante ”, qualora tali criteri, “ pur se non nella prima seduta della Commissione, vengano comunque definiti prima che si proceda alla correzione delle prove scritte ”, nella considerazione che ciò che conta è che venga garantita la trasparenza nell’espletamento della prova concorsuale, sicché sarà (soltanto) necessario che la determinazione e la verbalizzazione di tali criteri avvenga (al più tardi) prima che si proceda alla correzione delle prove scritte, vale dire in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (in tal senso, questo T.A.R., Sezione III, n. 9714/2018, Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 marzo 2015, n. 1411; id. 26 gennaio 2015, n. 325; id. VI, 3 marzo 2014, n. 990).
La fissazione dei criteri anteriormente alle prove scritte appare, dunque, finalizzata a garantire la sola trasparenza e l’imparzialità della Commissione nella fase di correzione, anche ai fini di un’eventuale verifica ex post della correttezza e congruità delle operazioni valutative, essendo, infatti, gli interessati pienamente legittimati a richiederne all’amministrazione l’esibizione ai sensi della l. n. 241/1990, nel caso di specie nemmeno richiesta dal ricorrente.
Né può ritenersi che la fissazione e la pubblicazione dei criteri di valutazione sarebbe necessaria per consentire ai candidati di poter meglio affinare la propria preparazione e calibrare le proprie risposte, orientandoli ex ante nello svolgimento delle prove concorsuali (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 243/2019).
7. Quanto, poi, alla congruità dei criteri di valutazione delle prove scritte, occorre premettere come la giurisprudenza amministrativa sia unanime nel ritenere che la loro predeterminazione rientri a pieno titolo in quell’ampia discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice, con conseguente sottrazione di ogni relativa determinazione al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nel caso di specie non rinvenibili (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 febbraio 2010, n. 835 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I Quater, 30 gennaio 2018, n. 1085).
Ebbene, ciò detto, risulta in atti che la Commissione abbia individuato i seguenti criteri con i quali procedere alla valutazione comparativa dei candidati:
“ 1) L'elaborato dovrà essere svolto in una forma italiana corretta sotto ogni profilo (terminologico, ortografico, sintattico e grammaticale), rivelare adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché possedere la necessaria chiarezza espositiva;
2) L'elaborato deve altresì contenere una pertinente ed esauriente trattazione dell'argomento, dimostrando una adeguata conoscenza degli istituti, in correlazione con i principi fondamentali della materia;
3) L'elaborato deve inoltre esprimere capacità argomentativa, critica e sistematica;
Con particolare riferimento alla prova pratica, a integrazione dei criteri cui sopra, il candidato dovrà dimostrare la capacità di procedere all'analisi delle specifiche questioni, in rito e nel merito, a lui sottoposte e individuare una soluzione che sia comunque logicamente argomentata, in coerenza con la disciplina di diritto positivo e con gli istituti e i principi propri della materia trattata;
4) L'elaborato deve essere improntato a una ragionevole sinteticità”.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che alcuna omissione nella predeterminazione di tali criteri di valutazione sia possibile riscontrare nell’operato della Commissione giudicatrice, apparendo gli stessi adeguatamente pertinenti e coerenti al fine di accertare la preparazione richiesta per il superamento delle prove scritte del concorso per l’accesso alla magistratura amministrativa, nonché sufficientemente esaurienti nel delineare il livello di adeguatezza richiesto agli elaborati.
8. Attesa, dunque, la puntuale definizione dei criteri di massima con i quali procedere alla valutazione delle prove scritte svolte dai candidati, non appare neppure condivisibile la doglianza riguardante l’espressione del giudizio valutativo a mezzo del solo voto numerico (e non anche di un giudizio sintetico), invero legittimamente espresso dalla Commissione anche in ossequio a quanto stabilito nel relativo bando di concorso.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico sia in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale da costei espresso, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dar conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove (in tal senso, ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n.11164/2018 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5407/2015 nonché Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009, n. 20 e 15 giugno 2011, n. 175).
Una siffatta significatività delle espressioni numeriche del voto è stata, inoltre, ribadita anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 settembre 2017, n. 7, ove si è, infatti, chiarito come la soddisfazione del profilo della sufficienza motivazionale richieda una “ prefissazione ” da parte della Commissione esaminatrice dei “ criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ”, nel convincimento che, dunque, il voto numerico costituisca espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla Commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l’onere della motivazione di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990 e, più in generale, dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
9. Appare ugualmente infondata la censura con cui il ricorrente contesta nel merito la valutazione da costui conseguita nelle prove scritte, valorizzando la circostanza che mentre nelle prove teoriche - di diritto amministrativo e di diritto privato - i commissari hanno singolarmente attribuito punteggi differenziati (da sei ad un massimo di otto), per la prova pratica essi si sarebbero tutti appiattiti sullo
stesso punteggio.
Risulta evidente che la valutazione dei singoli elaborati ben può portare ad esprimere votazioni differenziate, quale esito tipico del confronto che segue alla lettura collegiale dell’elaborato, nel quale, per definizione, ciascun commissario conserva la propria autonomia di giudizio che non può che esprimersi con il punteggio che ritiene giusto assegnare, sicché è del tutto fisiologico raggiungere sia un’unanimità che una differenziazione dei voti attribuiti dai singoli componenti.
10. Lo stesso è a dirsi per quel che concerne il lamentato difetto di motivazione per assunta illogicità e insanabile contrasto fra i giudizi di sufficienza, conseguiti dal un candidato nelle prove di diritto amministrativo sostanziale e di diritto privato, e quello negativo assegnato dalla Commissione con riguardo alla prova pratica, che – afferma il ricorrente – costituisce un mero complemento delle prime due, atteso il già menzionato principio di autonomia dei giudizi e delle valutazioni espresse dalla Commissione, con conseguente legittima differenziazione del punteggio per i singoli elaborati redatti dal candidato.
A ciò si aggiunga, la peculiarità delle prove scritte di cui si discorre, di per sé idonea a sorreggere giudizi finanche diametralmente opposti in relazione alle prove “teoriche” e a quella “pratica”, essendo i temi (teorici) volti a verificare il possesso della preparazione culturale che si richiede all’aspirante magistrato, e la prova pratica di diritto amministrativo, consistente nella redazione di una sentenza, invece diretta ad accertare in concreto la capacità del candidato a svolgere la funzione giurisdizionale, che il vincitore, fin da subito, è chiamato ad espletare.
11. In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO