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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10224/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 10224 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DE FRANCO VINCENZO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNA RESISTENTE/I
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 07/02/2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/07/2024, il ricorrente, cittadino del nato il [...], ha CP_3 impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 06 giugno 2024, notificato il 27 giugno
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 26/09/2022, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_4 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 17 luglio 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con provvedimento poi confermato in sede di udienza il 23 ottobre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 23 ottobre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: sono in Italia da circa venticinque anni. Esibisce vecchia tessera contenente il codice fiscale del giugno 1999
D: per quale ragione ha lasciato il CP_3
R: avevo perso tutta la famiglia. Sono figlio unico. I miei genitori erano morti.
D: dove abita e con chi vive?
R: abito con la signora , a Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme Testimone_1
D: è sposato?
R: no, siamo conviventi
D: ha lavorato in Italia?
R: sì, ho svolto diversi lavori: metalmeccanico, muratore, addetto al lavaggio.
D: da quanto tempo non lavora più?
R: da circa dieci anni, per via della malattia infiammatoria ai muscoli
D: dove è in cura?
R: da un medico a pagamento. Ho sofferto tanto in questi dieci anni
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no, ho imparato la lingua con la pratica
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: faccio tante cose anche per la mia compagna che ha appartamenti, giardino, casa.
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: ho amici italiani che frequento al bar
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: sì. Il figlio della mia compagna ed il padre erano contrari al matrimonio. Mi hanno coinvolto loro».
Parte ricorrente ha chiesto che venisse accertata la condizione sanitaria del medesimo, con esperimento di CTU. Ha inoltre fatto presente che il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato cui all'art. 73 c. 1 e 4 del D.P.R. 309/1990, con udienza dibattimentale fissata per il 09 settembre 2025 (cfr. memoria del 07/02/2025).
Pagina 2 All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 24 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Pagina 3 Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I…”
Nel parere della Commissione Territoriale del 22 maggio 2024, agli atti, si legge in particolare che il ricorrente «…Ha dichiarato di essere entrato in Italia il 10.06.2002, regolarizzando la sua posizione sul T.N. il 01.07.2003 richiedendo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1 D.L.
195/2002 (emersione) regolarmente rinnovato con validità sino al 22.03.2012; l'ultimo rinnovo di tale titolo, richiesto il 16.05.2012, è stato negato con decreto di rigetto del Questore di Bologna del 28.02.2014, per pericolosità
Pagina 4 sociale e mancanza di reddito da fonte legittima;
In data 06.08.2015 l'istante ha formalizzato istanza di protezione internazionale presso la Questura di Bologna
(ID VestaNET BO0003634): il 29.08.2016 la competente Commissione Territoriale ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale;
tale decisione è stata impugnata innanzi al Tribunale di Bologna che a sua volta rigettava il ricorso proposto, e tale ordinanza risulta successivamente essere stata confermata dalla Corte di Appello
(R.G. 147/2018) che così argomentava: "...né tale alto espone circostanza alcuna che sia indicativa di una stabile integrazione dell'appellante nel contesto socio-economico italiano infatti, non è sposato, non Parte_1 ha figli e non ha dimostrato di avere un lavoro stabile... Il richiedente, inoltre, risulta affetto da una patologia documentata, ma che non comporta la necessità di cure salvavita, fermo restando che i permessi di soggiorno per morivi di salute sono disciplinati da norme speciali del T.U.I e non dal generico permesso umanitario... Infine, malgrado abbia dichiarato alla Commissione Territoriale di avere una relazione stabile in Italia, benché onerato della relativa prova, che avrebbe potuto agevolmente fornire nel processo, non si è attivato per dare fondamento a tale allegazione e non si può, quindi. considerare il rischio di compromissione di relazioni familiari o affettive stabili in Italia, nel caso di rimpatrio"; anche il ricorso per Cassazione risulta essere stato rigettato (R.G. 9047/2022);nelle more del procedimento l'istante otteneva il permesso di soggiorno per richiesta asilo valido dal 05.08.2015 e regolarmente rinnovato fino 07.01.2023: per quanto concerne l'integrazione sociale del richiedente, la Questura rappresentava che lo stesso risulta domiciliato all'indirizzo in oggetto ospitato dalla cittadina italiana con la quale avrebbe una "significativa Testimone_1 relazione affettiva" senza, tuttavia, allegare documentazione comprovante, come già contestato dalla Corte d'Appello: per quanto concerne lo stato di salute del richiedente, la Questura informava che risulta affetto da una patologia documentata, ma che non comporta la necessità di cure salvavita, come già ribadito dalla Commissione Territoriale in sede della valutazione della richiesta di protezione internazionale, confermato dal Tribunale di Bologna e dalla
Corte d'Appello, fanno restando che i permessi di soggiorno per motivi di salute sono disciplinati dall'art. 19 comma
2 lettera d bis del T.U.I., e non dall'art. 19 c. 1.2; per quanto concerne l'attività lavorativa svolta dal richiedente, si rappresenta che dagli accertamenti esperiti tramite interrogazione delle banche dati SILER e INPS, è emerso che:
o il richiedente non svolge alcuna attività lavorativa regolare dal 2017, quando era assunto da Testimone_1 come collaboratore familiare. percependo un reddito di € 5.931,00 con la mansione di collaboratore familiare nel periodo dal 01.01.2017 al 30.09.2017»
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede all'incirca da venticinque anni e ove vive anche la sua compagna cittadina italiana, nonché il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia nonostante le difficoltà incontrate, compendiati dalla documentazione prodotta.
Pagina 5 Il ricorrente ha dichiarato di essere entrato in Italia circa venticinque anni fa. Circa il suo arrivo in
Italia, sebbene in sede amministrativa abbia dichiarato di trovarsi nel territorio nazionale dal 2002,
è stata data prova- con l'esibizione del codice fiscale e dall'estratto contributivo- che il ricorrente si trovi in Italia dal 1999.
All'udienza del 23 ottobre 2024, il ricorrente ha dichiarato di aver svolto nel corso del tempo diverse attività lavorative con mansioni di metalmeccanico, muratore e addetto al lavaggio. Tali dichiarazioni trovano in effetti conferma nelle visure contributive agli atti, da cui emerge che il soggetto ha lavorato, salvo brevi periodi di inoccupazione, continuativamente dall'anno 2003 (cfr. estratto conto previdenziale). In tale anno, da quanto si legge nel parere della Commissione
Territoriale, è stata presentata istanza di emersione ed è stata di fatto regolarizzata la presenza sul territorio del ricorrente. Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha lavorato fino all'anno 2017 (cfr. estratto conto previdenziale).
L'attuale e prolungato stato di disoccupazione deve essere bilanciato, ai fini del presente giudizio, sia con la malattia infiammatoria dalla quale è affetto il soggetto, sia con la relazione affettiva e di convivenza di lunga data.
Come è stato adeguatamente documentato attraverso i referti medici depositati in atti, il ricorrente soffre infatti di una severa forma di fibromialgia ed artrite reumatoide, patologie che innegabilmente influenzano, unitamente all'età, la possibilità di reperire un'occupazione.
Quanto alla vita familiare, è documentato che il ricorrente ha intrapreso dal 2002 una relazione affettiva con la cittadina italiana la quale da circa dieci anni provvede al sui Testimone_1 sostentamento attraverso gli introiti della sua attività lavorativa e le rendite derivanti da locazioni immobiliari (cfr. contratti locazione e contratto di lavoro . Tes_1
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
L'articolo 19 c.
1.1. prevede inoltre un'eccezione al divieto di respingimento qualora il rimpatrio sia ritenuto necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della
CEDU. Tale disposizione impone poi di bilanciare le superiori esigenze pubblicistiche con l'effettivo inserimento nel territorio, inteso in senso multidimensionale.
Pagina 6 Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare il ricorrente è stato condannato nel 2015 dalla Corte
d'appello di Bologna alla pena di anni 1, mesi 5, giorni 26 di reclusione per il reato di cui all'art. 73
c 1 bis DPR 309/90 continuato e in concorso commesso nel 2008 (cfr. casellario giudiziale).
Il soggetto, da ultimo, è stato rinviato a giudizio per i reati cui agli artt. 73 c. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, commessi nel corso del 2022 e fino al mese di ottobre 2023 (cfr. richiesta rinvio a giudizio;
verbale di udienza preliminare).
Il reato per il quale è intervenuta sentenza definitiva di condanna risulta molto risalente nel tempo.
Inoltre, data la pena irrogata, la condotta non risulta particolarmente grave.
L'attuale pendenza è ancora sub iudice e non può condurre ad un giudizio di attuale e concreta pericolosità sociale dell'istante, il quale, peraltro, non risulta neppure attinto da misura cautelare.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Pagina 7 Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6.05.2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 10224 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DE FRANCO VINCENZO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNA RESISTENTE/I
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 07/02/2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/07/2024, il ricorrente, cittadino del nato il [...], ha CP_3 impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 06 giugno 2024, notificato il 27 giugno
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 26/09/2022, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_4 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 17 luglio 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con provvedimento poi confermato in sede di udienza il 23 ottobre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 23 ottobre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: sono in Italia da circa venticinque anni. Esibisce vecchia tessera contenente il codice fiscale del giugno 1999
D: per quale ragione ha lasciato il CP_3
R: avevo perso tutta la famiglia. Sono figlio unico. I miei genitori erano morti.
D: dove abita e con chi vive?
R: abito con la signora , a Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme Testimone_1
D: è sposato?
R: no, siamo conviventi
D: ha lavorato in Italia?
R: sì, ho svolto diversi lavori: metalmeccanico, muratore, addetto al lavaggio.
D: da quanto tempo non lavora più?
R: da circa dieci anni, per via della malattia infiammatoria ai muscoli
D: dove è in cura?
R: da un medico a pagamento. Ho sofferto tanto in questi dieci anni
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no, ho imparato la lingua con la pratica
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: faccio tante cose anche per la mia compagna che ha appartamenti, giardino, casa.
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: ho amici italiani che frequento al bar
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: sì. Il figlio della mia compagna ed il padre erano contrari al matrimonio. Mi hanno coinvolto loro».
Parte ricorrente ha chiesto che venisse accertata la condizione sanitaria del medesimo, con esperimento di CTU. Ha inoltre fatto presente che il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato cui all'art. 73 c. 1 e 4 del D.P.R. 309/1990, con udienza dibattimentale fissata per il 09 settembre 2025 (cfr. memoria del 07/02/2025).
Pagina 2 All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 24 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Pagina 3 Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I…”
Nel parere della Commissione Territoriale del 22 maggio 2024, agli atti, si legge in particolare che il ricorrente «…Ha dichiarato di essere entrato in Italia il 10.06.2002, regolarizzando la sua posizione sul T.N. il 01.07.2003 richiedendo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1 D.L.
195/2002 (emersione) regolarmente rinnovato con validità sino al 22.03.2012; l'ultimo rinnovo di tale titolo, richiesto il 16.05.2012, è stato negato con decreto di rigetto del Questore di Bologna del 28.02.2014, per pericolosità
Pagina 4 sociale e mancanza di reddito da fonte legittima;
In data 06.08.2015 l'istante ha formalizzato istanza di protezione internazionale presso la Questura di Bologna
(ID VestaNET BO0003634): il 29.08.2016 la competente Commissione Territoriale ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale;
tale decisione è stata impugnata innanzi al Tribunale di Bologna che a sua volta rigettava il ricorso proposto, e tale ordinanza risulta successivamente essere stata confermata dalla Corte di Appello
(R.G. 147/2018) che così argomentava: "...né tale alto espone circostanza alcuna che sia indicativa di una stabile integrazione dell'appellante nel contesto socio-economico italiano infatti, non è sposato, non Parte_1 ha figli e non ha dimostrato di avere un lavoro stabile... Il richiedente, inoltre, risulta affetto da una patologia documentata, ma che non comporta la necessità di cure salvavita, fermo restando che i permessi di soggiorno per morivi di salute sono disciplinati da norme speciali del T.U.I e non dal generico permesso umanitario... Infine, malgrado abbia dichiarato alla Commissione Territoriale di avere una relazione stabile in Italia, benché onerato della relativa prova, che avrebbe potuto agevolmente fornire nel processo, non si è attivato per dare fondamento a tale allegazione e non si può, quindi. considerare il rischio di compromissione di relazioni familiari o affettive stabili in Italia, nel caso di rimpatrio"; anche il ricorso per Cassazione risulta essere stato rigettato (R.G. 9047/2022);nelle more del procedimento l'istante otteneva il permesso di soggiorno per richiesta asilo valido dal 05.08.2015 e regolarmente rinnovato fino 07.01.2023: per quanto concerne l'integrazione sociale del richiedente, la Questura rappresentava che lo stesso risulta domiciliato all'indirizzo in oggetto ospitato dalla cittadina italiana con la quale avrebbe una "significativa Testimone_1 relazione affettiva" senza, tuttavia, allegare documentazione comprovante, come già contestato dalla Corte d'Appello: per quanto concerne lo stato di salute del richiedente, la Questura informava che risulta affetto da una patologia documentata, ma che non comporta la necessità di cure salvavita, come già ribadito dalla Commissione Territoriale in sede della valutazione della richiesta di protezione internazionale, confermato dal Tribunale di Bologna e dalla
Corte d'Appello, fanno restando che i permessi di soggiorno per motivi di salute sono disciplinati dall'art. 19 comma
2 lettera d bis del T.U.I., e non dall'art. 19 c. 1.2; per quanto concerne l'attività lavorativa svolta dal richiedente, si rappresenta che dagli accertamenti esperiti tramite interrogazione delle banche dati SILER e INPS, è emerso che:
o il richiedente non svolge alcuna attività lavorativa regolare dal 2017, quando era assunto da Testimone_1 come collaboratore familiare. percependo un reddito di € 5.931,00 con la mansione di collaboratore familiare nel periodo dal 01.01.2017 al 30.09.2017»
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede all'incirca da venticinque anni e ove vive anche la sua compagna cittadina italiana, nonché il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia nonostante le difficoltà incontrate, compendiati dalla documentazione prodotta.
Pagina 5 Il ricorrente ha dichiarato di essere entrato in Italia circa venticinque anni fa. Circa il suo arrivo in
Italia, sebbene in sede amministrativa abbia dichiarato di trovarsi nel territorio nazionale dal 2002,
è stata data prova- con l'esibizione del codice fiscale e dall'estratto contributivo- che il ricorrente si trovi in Italia dal 1999.
All'udienza del 23 ottobre 2024, il ricorrente ha dichiarato di aver svolto nel corso del tempo diverse attività lavorative con mansioni di metalmeccanico, muratore e addetto al lavaggio. Tali dichiarazioni trovano in effetti conferma nelle visure contributive agli atti, da cui emerge che il soggetto ha lavorato, salvo brevi periodi di inoccupazione, continuativamente dall'anno 2003 (cfr. estratto conto previdenziale). In tale anno, da quanto si legge nel parere della Commissione
Territoriale, è stata presentata istanza di emersione ed è stata di fatto regolarizzata la presenza sul territorio del ricorrente. Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha lavorato fino all'anno 2017 (cfr. estratto conto previdenziale).
L'attuale e prolungato stato di disoccupazione deve essere bilanciato, ai fini del presente giudizio, sia con la malattia infiammatoria dalla quale è affetto il soggetto, sia con la relazione affettiva e di convivenza di lunga data.
Come è stato adeguatamente documentato attraverso i referti medici depositati in atti, il ricorrente soffre infatti di una severa forma di fibromialgia ed artrite reumatoide, patologie che innegabilmente influenzano, unitamente all'età, la possibilità di reperire un'occupazione.
Quanto alla vita familiare, è documentato che il ricorrente ha intrapreso dal 2002 una relazione affettiva con la cittadina italiana la quale da circa dieci anni provvede al sui Testimone_1 sostentamento attraverso gli introiti della sua attività lavorativa e le rendite derivanti da locazioni immobiliari (cfr. contratti locazione e contratto di lavoro . Tes_1
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
L'articolo 19 c.
1.1. prevede inoltre un'eccezione al divieto di respingimento qualora il rimpatrio sia ritenuto necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della
CEDU. Tale disposizione impone poi di bilanciare le superiori esigenze pubblicistiche con l'effettivo inserimento nel territorio, inteso in senso multidimensionale.
Pagina 6 Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare il ricorrente è stato condannato nel 2015 dalla Corte
d'appello di Bologna alla pena di anni 1, mesi 5, giorni 26 di reclusione per il reato di cui all'art. 73
c 1 bis DPR 309/90 continuato e in concorso commesso nel 2008 (cfr. casellario giudiziale).
Il soggetto, da ultimo, è stato rinviato a giudizio per i reati cui agli artt. 73 c. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, commessi nel corso del 2022 e fino al mese di ottobre 2023 (cfr. richiesta rinvio a giudizio;
verbale di udienza preliminare).
Il reato per il quale è intervenuta sentenza definitiva di condanna risulta molto risalente nel tempo.
Inoltre, data la pena irrogata, la condotta non risulta particolarmente grave.
L'attuale pendenza è ancora sub iudice e non può condurre ad un giudizio di attuale e concreta pericolosità sociale dell'istante, il quale, peraltro, non risulta neppure attinto da misura cautelare.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Pagina 7 Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6.05.2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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