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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4682 /2025 TA MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott.ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]28 /6 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIPRIANI LARA (C.F. ), che lo rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
UR OG C.F. , nata a [...], il [...], residente in C.F._3
VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 110/5 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CIPRIANI LARA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/07/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio sono nate le figlie, (in Genova il 2.10.2009) e (in Genova il Per_1 Per_2
22.08.2015);
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale dei coniugi:
Parte_1
e
UR OG
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi danno atto che sono ormai tre anni circa che vivono separati di fatto. I coniugi danno altresì atto che la scelta di porre fine alla convivenza coniugale è avvenuta di comune accordo, con il consenso reciproco e senza rivendicazioni l'uno nei riguardi dell'altra. Pertanto, i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, il sig presso la casa di sua Pt_1 esclusiva proprietà, in quanto bene ereditario, sita in Genova Via Pescio n. 28 interno 6, e la sig.ra
Calogoero, parimenti, nella casa di sua esclusiva proprietà, in quanto bene ereditato, sita in Genova
Via San Bartolomeo del Fossato n. 110 int. 5, perché la ex casa coniugale, in costanza di coniugio, e
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 di comune proprietà, è stata alienata a terzi di comune accordo ed il mutuo cointestato, acceso per l'acquisto, è stato interamente estinto;
2) I coniugi, più precisamente, danno atto che il sig. vive da solo nella casa di sua Parte_1 proprietà sita in Genova (GE) in Via Pescio n. 28 interno 6, di cui sopporta integralmente gli oneri alloggiativi, imposte e tasse (prod.
3- certificato residenza ); Parte_1
3) I coniugi danno, altresì, atto che la sig.ra UR LO vive con le figlie ed Per_1 Per_2 nella casa di sua proprietà sita in Genova (GE) Via San Bartolomeo del Fossato n. 110 interno 5, di cui sopporta integralmente gli oneri alloggiativi, imposte e tasse (prod. n.
2 - certificato residenza con contestuale stato di famiglia UR LO, con date di nascita della prole);
4) I coniugi concordano che le figlie ed restino a vivere e siano collocate in via Per_1 Per_2 prevalente con la madre sig.ra UR LO, presso la casa materna sita in Genova (GE) Via San
Bartolomeo del Fossato n. 110 interno 5, presso cui manterranno anche la residenza anagrafica;
5) I coniugi convengono che le figlie ed minori di età, vengano affidate Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, che si obbligano, altresì, a concordare e comunque a comunicare l'uno nei riguardi dell'altra ogni circostanza relativa all'educazione, istruzione e salute delle figlie, ed in generale ogni informazione attinente alle medesime che sia rilevante. All'uopo dichiarano e si impegnano a collaborare e mantenere un costante dialogo nel superiore interesse delle figlie, a supportarsi reciprocamente ed essere di reciproco aiuto, come sino ad oggi avvenuto, per ogni evenienza significativa relativa alla prole;
5) I ricorrenti concordano che il padre potrà vedere e tenere con se le figlie Parte_1 Per_1 ed con il seguente regime di visita e frequentazione: a fine settimana alternati con la madre, Per_2 dal venerdì pomeriggio dopo la scuola (d'estate dal pomeriggio, dopo pranzo) sino al lunedì mattina, quando le figlie verranno riaccompagnate a scuola durante l'anno scolastico o al domicilio materno durante il periodo estivo;
infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana con pernotto nella settimana che finisce con il week end di competenza paterno e due pomeriggi alla settimana con due pernotti nella settimana che finisce con il week end di competenza materno;
6) Nell'ipotesi in cui il calendario incontri padre-figlie paterno subisse delle variazioni per impegni lavorativi del padre, che è soggetto a turni, i ricorrenti concordano che il padre possa, con ragionevole preavviso, recuperare i giorni e le notti di sua spettanza, in modo da garantire la continuità temporale della frequentazione della prole al domicilio materno e paterno, e la pariteticità genitoriale. Analogamente, nell'ipotesi in cui il calendario paterno dovesse subire contrazioni e/o restrizioni per impegni personali, di studio, sportivi ed esigenze di salute delle figlie, i ricorrenti concordano che il padre possa, con ragionevole preavviso, recuperare i giorni e le notti di sua spettanza, in modo da garantire la continuità temporale della frequentazione della prole al domicilio
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 materno e paterno, e la pariteticità genitoriale;
7) ciascun genitore avrà diritto di trascorre con le figlie n. 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, nel periodo estivo, a tale fine ciascuno dei due genitori si impegna a comunicare all'altro/a il periodo prescelto, luogo ed indirizzo del sito di villeggiatura dove si recherà con le figlie, consentendo all'altro di comunicare con loro almeno una volta al giorno, anche con video chiamata. Nel periodo invernale, le vacanze di Natale saranno cosi suddivise: dal 26 sino al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro, alternanza ogni anno. La Vigilia di Natale
e il giorno di Natale saranno alternati, uno anno con l'una e l'anno dopo con l'altro, e viceversa. Il periodo feriale di Pasqua sarà diviso a metà, e si applicherà l'alternanza per le feste di calendario, ricorrenze e compleanni, salvo altro diverso accordo, da assumere almeno un mese prima delle date di festa;
8) il sig si impegna a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 30 di ciascun Parte_1 mese (salvo febbraio, in cui l'assegno verrà pagato il 28), alla sig.ra UR LO l'assegno di contributo al mantenimento delle figlie ed nella misura complessiva di euro 445,00 Per_1 Per_2 così composto: euro 300,00 verranno pagati dal sig. alla sig.ra LO mediante bonifico Pt_1 bancario di cui costui ha note le coordinate, ed euro 145,00 vengono corrisposti mediante attribuzione alla sig.ra LO della quota parte paterna dell'assegno unico erogato da Inps, che viene percepito e continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra UR LO per espresso accordo dei due ricorrenti;
9)Le parti dichiarano di attenersi al protocollo del Tribunale di Genova datato 15.09.2016, di cui hanno preso visione e contezza e dichiarano di averne compreso il contenuto, in tema di spese straordinarie per ed che verranno sostenute dai genitori al 50%. Le spese verranno Per_1 Per_2 anticipate dalla madre, che dovrà esibire, quando necessaria, pezza giustificativa e verranno rimborsate dal padre entro il giorno 3 del mese successivo mediante bonifico;
10) In ragione dell'autosufficienza economica, ciascuna delle Parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza corresponsione quindi di qualsivoglia contributo economico da parte dell'uno a favore dell'altra e viceversa;
11) Le Parti si autorizzano l'un l'altra, rispettivamente e reciprocamente, al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti (per quanto dovesse occorrere visto l'art. 20 del decreto-legge 69/2023), anche con riferimento a quelli dei figli, fermo restando il consenso, di volta in volta, al loro espatrio.
12) Con il puntuale adempimento di quanto qui previsto, le Parti si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo sebbene non espressamente qui menzionate anche in via transattiva.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014,
Numero 382, Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, così deciso in Camera di consiglio il 21.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott.ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]28 /6 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIPRIANI LARA (C.F. ), che lo rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
UR OG C.F. , nata a [...], il [...], residente in C.F._3
VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 110/5 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CIPRIANI LARA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/07/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio sono nate le figlie, (in Genova il 2.10.2009) e (in Genova il Per_1 Per_2
22.08.2015);
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale dei coniugi:
Parte_1
e
UR OG
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi danno atto che sono ormai tre anni circa che vivono separati di fatto. I coniugi danno altresì atto che la scelta di porre fine alla convivenza coniugale è avvenuta di comune accordo, con il consenso reciproco e senza rivendicazioni l'uno nei riguardi dell'altra. Pertanto, i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, il sig presso la casa di sua Pt_1 esclusiva proprietà, in quanto bene ereditario, sita in Genova Via Pescio n. 28 interno 6, e la sig.ra
Calogoero, parimenti, nella casa di sua esclusiva proprietà, in quanto bene ereditato, sita in Genova
Via San Bartolomeo del Fossato n. 110 int. 5, perché la ex casa coniugale, in costanza di coniugio, e
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 di comune proprietà, è stata alienata a terzi di comune accordo ed il mutuo cointestato, acceso per l'acquisto, è stato interamente estinto;
2) I coniugi, più precisamente, danno atto che il sig. vive da solo nella casa di sua Parte_1 proprietà sita in Genova (GE) in Via Pescio n. 28 interno 6, di cui sopporta integralmente gli oneri alloggiativi, imposte e tasse (prod.
3- certificato residenza ); Parte_1
3) I coniugi danno, altresì, atto che la sig.ra UR LO vive con le figlie ed Per_1 Per_2 nella casa di sua proprietà sita in Genova (GE) Via San Bartolomeo del Fossato n. 110 interno 5, di cui sopporta integralmente gli oneri alloggiativi, imposte e tasse (prod. n.
2 - certificato residenza con contestuale stato di famiglia UR LO, con date di nascita della prole);
4) I coniugi concordano che le figlie ed restino a vivere e siano collocate in via Per_1 Per_2 prevalente con la madre sig.ra UR LO, presso la casa materna sita in Genova (GE) Via San
Bartolomeo del Fossato n. 110 interno 5, presso cui manterranno anche la residenza anagrafica;
5) I coniugi convengono che le figlie ed minori di età, vengano affidate Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, che si obbligano, altresì, a concordare e comunque a comunicare l'uno nei riguardi dell'altra ogni circostanza relativa all'educazione, istruzione e salute delle figlie, ed in generale ogni informazione attinente alle medesime che sia rilevante. All'uopo dichiarano e si impegnano a collaborare e mantenere un costante dialogo nel superiore interesse delle figlie, a supportarsi reciprocamente ed essere di reciproco aiuto, come sino ad oggi avvenuto, per ogni evenienza significativa relativa alla prole;
5) I ricorrenti concordano che il padre potrà vedere e tenere con se le figlie Parte_1 Per_1 ed con il seguente regime di visita e frequentazione: a fine settimana alternati con la madre, Per_2 dal venerdì pomeriggio dopo la scuola (d'estate dal pomeriggio, dopo pranzo) sino al lunedì mattina, quando le figlie verranno riaccompagnate a scuola durante l'anno scolastico o al domicilio materno durante il periodo estivo;
infrasettimanalmente, un pomeriggio alla settimana con pernotto nella settimana che finisce con il week end di competenza paterno e due pomeriggi alla settimana con due pernotti nella settimana che finisce con il week end di competenza materno;
6) Nell'ipotesi in cui il calendario incontri padre-figlie paterno subisse delle variazioni per impegni lavorativi del padre, che è soggetto a turni, i ricorrenti concordano che il padre possa, con ragionevole preavviso, recuperare i giorni e le notti di sua spettanza, in modo da garantire la continuità temporale della frequentazione della prole al domicilio materno e paterno, e la pariteticità genitoriale. Analogamente, nell'ipotesi in cui il calendario paterno dovesse subire contrazioni e/o restrizioni per impegni personali, di studio, sportivi ed esigenze di salute delle figlie, i ricorrenti concordano che il padre possa, con ragionevole preavviso, recuperare i giorni e le notti di sua spettanza, in modo da garantire la continuità temporale della frequentazione della prole al domicilio
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 materno e paterno, e la pariteticità genitoriale;
7) ciascun genitore avrà diritto di trascorre con le figlie n. 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, nel periodo estivo, a tale fine ciascuno dei due genitori si impegna a comunicare all'altro/a il periodo prescelto, luogo ed indirizzo del sito di villeggiatura dove si recherà con le figlie, consentendo all'altro di comunicare con loro almeno una volta al giorno, anche con video chiamata. Nel periodo invernale, le vacanze di Natale saranno cosi suddivise: dal 26 sino al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro, alternanza ogni anno. La Vigilia di Natale
e il giorno di Natale saranno alternati, uno anno con l'una e l'anno dopo con l'altro, e viceversa. Il periodo feriale di Pasqua sarà diviso a metà, e si applicherà l'alternanza per le feste di calendario, ricorrenze e compleanni, salvo altro diverso accordo, da assumere almeno un mese prima delle date di festa;
8) il sig si impegna a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 30 di ciascun Parte_1 mese (salvo febbraio, in cui l'assegno verrà pagato il 28), alla sig.ra UR LO l'assegno di contributo al mantenimento delle figlie ed nella misura complessiva di euro 445,00 Per_1 Per_2 così composto: euro 300,00 verranno pagati dal sig. alla sig.ra LO mediante bonifico Pt_1 bancario di cui costui ha note le coordinate, ed euro 145,00 vengono corrisposti mediante attribuzione alla sig.ra LO della quota parte paterna dell'assegno unico erogato da Inps, che viene percepito e continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra UR LO per espresso accordo dei due ricorrenti;
9)Le parti dichiarano di attenersi al protocollo del Tribunale di Genova datato 15.09.2016, di cui hanno preso visione e contezza e dichiarano di averne compreso il contenuto, in tema di spese straordinarie per ed che verranno sostenute dai genitori al 50%. Le spese verranno Per_1 Per_2 anticipate dalla madre, che dovrà esibire, quando necessaria, pezza giustificativa e verranno rimborsate dal padre entro il giorno 3 del mese successivo mediante bonifico;
10) In ragione dell'autosufficienza economica, ciascuna delle Parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza corresponsione quindi di qualsivoglia contributo economico da parte dell'uno a favore dell'altra e viceversa;
11) Le Parti si autorizzano l'un l'altra, rispettivamente e reciprocamente, al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti (per quanto dovesse occorrere visto l'art. 20 del decreto-legge 69/2023), anche con riferimento a quelli dei figli, fermo restando il consenso, di volta in volta, al loro espatrio.
12) Con il puntuale adempimento di quanto qui previsto, le Parti si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo sebbene non espressamente qui menzionate anche in via transattiva.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014,
Numero 382, Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, così deciso in Camera di consiglio il 21.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5