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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 295/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. IN Piazzolla Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 [...]
rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Francesca VI e Controparte_5
TO VI
- Appellati -
OGGETTO: “Proprietà”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 21.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato il 5.12.2017 in qualità di Parte_1
proprietario dei terreni agricoli ubicati in contrada “Posta Pila” in agro di Cerignola, censiti in catasto al fg. n. 34, p.lle 80 e 160, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,
[...]
quale proprietaria del fondo, contraddistinto in catasto al fg. n. 34, p.lla 31, CP_6
confinante con la p.lla 160 di proprietà dell'attore, chiedendo di: a) accertare che il tratturo di accesso alla particella 160 è occupato “sine titulo” da filari di piante di vite apposte dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa alla rimozione di tutte le piante apposte sul tratturo di accesso e al ripristino della larghezza di mt. 3 del tratturo in ogni parte, così come previsto all'art. XI del titolo di proprietà del 15.5.1984, nonché al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un'indennità per l'occupazione “sine titulo” di una parte del tratturo di accesso al suo terreno, da determinarsi in via equitativa;
b) accertare che l'attuale linea di confine tra le p.lle
31 e 160 del fg. n. 34, realizzata “sine titulo” dalla convenuta, deve essere spostata verso la proprietà (fg. n. 34, p.lla 31) di cm. 82 verso il lato nord, di cm. 52 verso il lato sud e di CP_6
cm. 55 verso il lato ovest, con conseguente condanna della convenuta allo spostamento dell'attuale linea di confine e alla restituzione all'attore della porzione di terreno occupata, con vittoria delle spese di lite.
1.1. – In particolare, l'attore ha dedotto che il comune dante causa, nell'atto di compravendita delle p.lle 31 e 160, stipulato il 15.5.1984, aveva costituito una servitù di passaggio a carico della p.lla 31 ed in favore della p.lla 160, specificando che detta servitù “avrà inizio dal
tratturo esistente costeggerà il lato est della particella 31 sino ad immettersi nella particella n.
160; detto tratturo avrà la lunghezza di mt. 45,30 ed una larghezza costante di mt. 3”; che la convenuta, circa cinque anni prima dell'introduzione del giudizio, aveva modificato lo stato dei
2 luoghi, apponendo sul tratturo oggetto di servitù alcuni filari di vite che lo costringevano ad accedere al proprio terreno attraverso un tratturo appartenente ad altro proprietario confinante, che ha tollerato detto passaggio soltanto per rapporti di buon vicinato;
che , nel Controparte_6
giugno 2015, aveva rimosso i termini di confine esistenti, occupando una parte del terreno di proprietà dell'istante.
2. – La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contrastato le avverse pretese,
controdeducendo l'assenza d un'occupazione abusiva sia del tratturo, sul quale insiste il diritto reale di godimento a favore del predio della controparte, in realtà libero e percorribile, sia di parte del fondo di proprietà del medesimo attore, non avendo rimosso e né spostato il confine tra le due particelle attigue;
inoltre, ha esposto di aver ceduto, “medio tempore”, il suo terreno a
[...]
. Parte_2
3. – Interrotto il giudizio a seguito del decesso della convenuta e riassunto nei confronti dei suoi cinque eredi nominativamente indicati in epigrafe, i quali hanno fatto proprie le argomentazioni difensive della congiunta, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di ctu a firma del geom. . CP_7
4. – Con sentenza n. 77/2024, pubblicata il 12.1.2024, l'adito Tribunale di Foggia, aderendo
“in toto” alle conclusioni rassegnate dall'Ausiliare, ha: dichiarato che l'esatto confine tra i terreni di cui è causa, situati in agro del Comune di Cerignola alla contrada “Posta Pila”, identificati al
N.C.T. del Comune di Cerignola con la p.lla 160 e la p.lla 31 del fg. n. 34, è quello indicato dal
Ctu, risultante da una traslazione della linea di confine delimitata dai punti A e B di cui alla relazione di ctu, rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord (capo 1 del dispositivo);
rigettato le ulteriori domande proposte dall'attore (capo 2); condannato al Parte_1
pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali (capo 3) e delle spese della procedura di mediazione (capo 4), ponendo definitivamente le spese di ctu a carico esclusivo dell'attore (capo
5).
3 5. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone, in via Parte_1
“cautelare”, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma sulla scorta di cinque motivi di gravame.
6. – All'impugnazione hanno resistito , , IN e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, i quali, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cpc, Controparte_5
hanno dedotto la correttezza delle indagini svolte dal Ctu e, di conseguenza, della motivazione della sentenza impugnata (che sul responso consulenziale si fonda), in particolare con riferimento all'esistenza del tratturo e della “risega” all'interno della p.lla 31 di proprietà degli appellati, alla corrispondenza tra le dimensioni del tracciato e quanto previsto nell'atto di compravendita dei due fondi e al libero esercizio del correlato diritto di servitù. In relazione all'azione ex art. 950 cod. civ.
hanno allegato che la traslazione del confine rilevata dal Ctu ha determinato l'ampliamento della superficie del fondo di loro proprietà, come correttamente dichiarato dal primo giudice con la statuizione di rigetto dell'altrui pretesa, essendo stato anche accertato che nessun convenuto aveva rimosso i termini lapidei. Infine, con riguardo alle spese processuali e della procedura di mediazione hanno, del pari, evidenziato la correttezza della valutazione operata dal giudicante circa il valore della controversia, in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di pluralità di domande, alcune di valore determinabile ed altre di valore indeterminabile, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile.
7. – Con ordinanza del 24.9.2024 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc proposta dall'appellante.
8. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025, dopo il deposito degli scritti difensivi conclusivi, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione dei fatti di causa in ordine alla servitù di passaggio, censurando la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'esistenza e la libera percorribilità del tratturo sul quale essa insiste, nonostante i rilievi topografici e la
4 documentazione fotografica mostrino l'assenza della “risega” stradale nella p.lla 31 e la necessità
di percorrere una porzione di altro tratturo interpoderale di proprietà di un terzo confinante,
estraneo al giudizio, al fine di fare accesso alla stessa p.lla 31 e, dunque, di esercitare il relativo transito.
2. – Con il secondo motivo si duole dell'illogicità della sentenza in merito all'azione di regolamento di confini in quanto il primo giudice ha rigettato la domanda nonostante nella relazione di ctu e, di riflesso, nella motivazione della pronunzia sia stato, comunque, rilevato uno scostamento (per quanto lieve) in danno della sua proprietà, simile a quello denunciato nell'atto di citazione, seppur di entità ridotta, con la relativa occupazione di una porzione di terreno appartenente al medesimo appellante.
3. – Con il terzo motivo censura la statuizione con la quale il Tribunale di Foggia ha erroneamente ritenuto la controversia di valore indeterminabile, disattendendo quanto dichiarato dall'attore al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, nonché violando l'art. 15 cpc,
disciplinante in modo puntuale il calcolo da effettuarsi per desumere il valore delle cause inerenti alle servitù e al regolamento di confini.
4. – Con il quarto motivo denuncia l'omessa applicazione dell'art. 92 co. 2 cpc nella regolamentazione delle spese di lite in quanto il GU avrebbe dovuto procedere alla loro compensazione integrale o parziale, posto che, a fronte del rigetto della domanda di accertamento della servitù di passaggio, era stata accertata la nuova linea di confine tra i due fondi e la maggior estensione della superficie del terreno di proprietà dell'attore.
5. – Con il quinto motivo di appello, infine, si duole della condanna al pagamento delle spese relative alla procedura di mediazione, ancorché nella fase stragiudiziale abbia inviato all'originaria convenuta una missiva interlocutoria, senza ricevere alcuna risposta, ed abbia proceduto ad effettuare rilievi topografici con un proprio consulente tecnico, sino a promuovere il procedimento di mediazione, nell'ambito del quale la controparte ha fermamente asserito la corrispondenza della
5 linea di confine al frazionamento che ha dato origine alla p.lla 160 di proprietà dell'appellante,
mentre in seguito si è accertato che, in realtà, il confine non rispecchia il frazionamento eseguito.
6. – Il primo motivo di appello è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
6.1. – Al riguardo, occorre premettere che la domanda originariamente proposta dall'attore,
volta a far accertare che “il tratturo di accesso alla particella n. 160–foglio n. 34, che parte dalla
strada pubblica, è occupato sine titolo (così testualmente, nde) da filari di piante di vite apposte
dalla convenuta Sig.ra con la condanna della stessa a “rimuovere tutte le Controparte_6
piante apposte sul tratturo di accesso e ripristinare la larghezza di mt. 3 del tratturo in ogni
parte”, configura un'“actio confessoria servitutis” di cui all'art. 1079 cod. civ., attraverso la quale il titolare del diritto reale di godimento può farne accertare l'esistenza, far cessare gli eventuali impedimenti e le turbative all'esercizio, nonché domandare la rimessione delle cose in pristino stato, oltre al risarcimento del danno. Nella specie, ferma restando la pacifica e mai contestata esistenza del diritto di servitù di passaggio gravante sulla p.lla 31 in favore del fondo dominante di proprietà dell'appellante, il “thema decidendum” della controversia verte sull'accertamento dell'occupazione abusiva del tratturo su cui insiste la servitù, dunque sulla presenza o meno di impedimenti e turbative, che sarebbero rappresentati, in concreto, dai filari di vite che ne renderebbero disagevole l'esercizio.
6.2. – Così delimitato il perimetro dell'indagine (ri)devoluta al Collegio deve, in primo luogo, rilevarsi che, in effetti, le risposte fornite dal Ctu alle osservazioni del Ctp dell'attore, poi recepite nella parte motiva della sentenza gravata (cfr. pag. 5), non siano pienamente esaustive,
non avendo l'Ausiliare esattamente interpretato la doglianza dell'istante (riproposta come motivo di gravame). Infatti, mentre quest'ultimo ha assunto che l'esercizio della servitù di passaggio era possibile soltanto accedendovi dal tratturo dalla p.lla 60 di proprietà di un confinante, estraneo al giudizio, il Ctu, presupponendo che la contestazione si riferisse alla collocazione della servitù su un fondo diverso da quello servente, si è limitato a replicare nei seguenti termini testuali: “se come
descritto dall'avv. PIAZZOLLA, la servitù di passaggio fosse insistente nella particella n.60;
6 percorrendo il tratturo d'ingresso dalla strada denominata SS544 verso il termine lapideo n.127
non si dovrebbe incappare in una risega adducente verso sinistra, la quale immette il citato
tratturo nella particella n.31 ma, lo stesso tratturo d'ingresso dovrebbe proseguire alla destra del
ridetto termine di confine (n.127), di triplice possesso tra le particelle n. 31, n. 60 e n.6” (cfr. pag.
25 dell'elaborato).
6.2.1. – Cionondimeno, anche ravvisando un incongruente “disallineamento” delle risposte fornite sul punto dal Ctu rispetto alle contestazioni attoree, deve rilevarsi che le sue conclusioni,
comunque, risultano immuni da irrimediabili vizi logici e metodologici, consegnando al Collegio
elementi fattuali sufficienti per superare le obiezioni sollevate dall'appellante, con riferimento sia alla c.d. “risega”, che alla collocazione e alle dimensioni del tratturo. Sotto il primo profilo, può
dirsi che dai rilievi topografici (cfr. pagg. 25 e 26 della relazione di ctu) e dalla documentazione fotografica (foto n. 2 di parte appellata) emerge l'esistenza della suddetta “risega” adducente verso sinistra, priva di filari di vite e liberamente utilizzabile, salva la presenza di erba incolta che,
tuttavia, non impedisce l'agevole percorribilità del tratturo. Pertanto, non risulta riscontrabile l'assunto dell'appellante circa la lamentata discrasia tra le mappe riportate alle pagg. 25 e 26 della relazione di ctu e lo stato dei luoghi emergente dalle fotografie di pag. 18 e 24 del medesimo elaborato, tenuto conto che in quella riprodotta a pag. 24 la “risega” non è visibile, non perché
inesistente bensì soltanto in quanto non ricompresa nell'inquadratura, a differenza di quanto evincibile dalla fotografia n. 2 di parte appellata. Sotto un altro profilo, l'Ausiliare del giudice ha correttamente proceduto alla verifica della corrispondenza tra le dimensioni del tratturo esistente e quelle specificatamente indicate nel titolo costitutivo del diritto di servitù, nel quale si precisa che
“Detta servitù avrà inizio dal tratturo esistente, costeggerà il lato est della particella 31 (trentuno)
sino ad immettersi nella particella 160 (centosessanta)” e che “detto tratturo avrà una lunghezza
di m.45,30 (quarantacinquevirgolatrenta) e una larghezza costante di m.3 (tre)”. Dunque, dal grafico riportato a pag. 17 della relazione di ctu e dal rilievo topografico di cui alla pag. 26 dello stesso elaborato tecnico, la sussistenza delle anzidette caratteristiche del tracciato su cui insiste la
7 servitù è desumibile dalle seguenti circostanze: a) il tratturo ha inizio dal termine lapideo n. 127,
che costituisce sia il punto di confine tra le tre p.lle 31, 60 e 6 e sia il punto in cui termina il preesistente tratturo interpoderale di collegamento con la strada statale SS544; b) il tratturo interessato dal diritto di servitù giace all'interno della p.lla 31 di proprietà degli appellati,
costeggiando il lato est della stessa sino ad immettersi nel fondo di proprietà di Parte_1
; c) il ridetto tratturo presenta esattamente la lunghezza e la larghezza previste dal
[...]
contratto di compravendita del 15.5.1984.
6.2.2. – In particolare, con riferimento al punto c) sopra indicato, non possono essere condivise le doglianze formulate dall'appellante, il quale lamenta la mancanza della larghezza di 3
mt. del tratturo sul presupposto che il Ctu avrebbe dovuto misurare la stessa partendo dal termine lapideo 127 e procedendo in senso orizzontale all'interno del fondo gravato da servitù (cfr. pag. 15
dell'atto di appello). In realtà, tale modalità di misurazione non coglie nel segno e correttamente non è stata adottata dal Tecnico incaricato dal Tribunale di Foggia, il quale ha misurato la lunghezza e la larghezza del tratturo partendo dal confine tra i fondi interessati (p.lle 31 e 160) e delineando un rettangolo con angoli di novanta gradi, in cui il lato corto (relativo alla larghezza del passaggio), che parte dal termine lapideo 127, non si sviluppa in senso orizzontale, bensì in modo parallelo all'altro lato corrispondente al confine tra il fondo servente e quello dominante. Se si opinasse diversamente, cioè seguendo il metodo di misurazione prospettato dell'appellante, si giungerebbe alla non condivisibile conclusione di avere una servitù in cui non soltanto i due lati corti (relativi alla larghezza del tratturo) non sarebbero paralleli, risultando l'angolo di cui al termine lapideo 127 maggiore di novanta gradi, ma soprattutto i lati inerenti alla lunghezza del tratturo non presenterebbero più la medesima estensione, in quanto mentre il lato che parte dal termine lapideo 127 sino al confine manterrebbe la lunghezza di 45,30 mt. prevista dal contratto di compravendita del 1984, l'altro lato aumenterebbe indebitamente la propria estensione oltre quella di 45,30 mt, in violazione del titolo costitutivo della servitù.
8 6.3. – Dunque, sebbene, come dedotto dall'appellante, l'utilizzo della servitù sia possibile soltanto aggirando il termine lapideo n. 127 dal lato destro, ossia accedendo al tratturo dalla p.lla
60 del terzo confinante, tale modalità d'uso non costituisce il risultato della metodologia di calcolo dell'estensione del tratturo impiegata dal Ctu, né della presunta abusiva occupazione di una porzione del tracciato da parte degli appellati, bensì risulta presumibilmente imputabile alla
“ontologica” incompatibilità tra la servitù, posta all'interno della p.lla 31, e il tratturo interpoderale di collegamento con la strada statale SS544, collocato, invece, all'interno della p.lla 6, superabile soltanto tramite un percorso obbligato che implica l'invasione della p.lla 60 del terzo confinante per esercitare la servitù di passaggio in questione. Di talché, il giudice di prime cure ha rigettato l'“actio confessoria servitutis” in quanto nessuna occupazione abusiva è stata realizzata dai proprietari del fondo servente, atteso che il tratturo presenta le dimensioni previste dal titolo costitutivo e l'effettiva pretesa dell'originario attore è quella di ottenere una non consentita estensione della superficie della servitù per ovviare all'inconveniente sopra menzionato. Tanto
induce a ritenere che avrebbe eventualmente potuto proporre un'altra e Parte_1
diversa azione giudiziale ovvero addivenire ad un accordo privatistico finalizzato a modificare il titolo negoziale costitutivo della servitù, nel senso di estendere la superficie del tratturo in maniera tale da permettergli di aggirare il termine lapideo n. 127 senza invadere il fondo di un terzo. In
definitiva, il complesso delle argomentazioni sopra esposte si traduce in una statuizione confermativa sul punto della sentenza impugnata.
7. – Il secondo motivo di appello è, invece, fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
7.1. – Il giudice monocratico, sulla scorta della relazione di ctu, ha rilevato uno scostamento,
ancorché lieve, della linea di confine, dichiarando in dispositivo che l'esatto confine tra i due fondi
è quello risultante dalla traslazione dei punti A e B, indicati nella relazione di ctu, rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord;
sennonché, pur accertando tale scostamento, ha poi concluso per il rigetto della domanda poiché la nuova linea di confine non determina il preteso
9 sconfinamento della convenuta, ma, anzi, aumenta, seppur in maniera ridotta, la superficie del terreno di proprietà di . Controparte_6
7.2. – Al riguardo, il Collegio non può trascurare che la traslazione dei punti A e B
(rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord), quantunque minima, sia effettivamente conforme all'oggetto della lagnanza dell'appellante, il quale ha dedotto la necessità
di spostare i suddetti termini lapidei di 82 cm. verso nord, 52 cm. verso sud e 55 cm. verso ovest.
Inoltre, da un'attenta disamina di pag. 20 della relazione di ctu, unitamente al suo allegato “rilievo topografico”, si ricava che la linea tratteggiata di colore viola, indicante l'esatto confine determinato dall'Ausiliare del giudice, presenta un'inclinazione maggiore verso la p.lla 31 rispetto alla posizione originaria dei punti A e B, incrementando effettivamente la superficie della p.lla 160
di proprietà di e non quella 31, come inesattamente statuito dal giudice di Parte_1
prime cure. Alla luce di tali argomentazioni, dunque, il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui dà atto della traslazione del confine, pur rimanendo invariato nella sua statuizione accertativa dei limiti delle rispettive proprietà fondiarie, deve essere corretto con la previsione della condanna solidale degli appellati al rilascio della ridotta porzione individuata a seguito dello spostamento dei punti A e B, stante la fondatezza della domanda di regolamento dei rispettivi confini.
8. – Il terzo motivo di appello si appalesa infondato in quanto, sebbene i calcoli riportati da nell'atto di gravame rispecchino il contenuto normativo dell'art. 15 cpc in Parte_1
tema di determinazione del valore della causa allorché essa attenga all'azione di regolamento dei confini e di accertamento di servitù, nondimeno la censura non può trovare, comunque,
accoglimento in quanto trascura il dato oggettivo che, insieme alle suddette domande di valore determinabile, l'attore ha azionato anche pretese di valore indeterminabile, intese ad ottenere la condanna alla rimozione di piante apposte lungo il tratturo di acceso e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo. Cosicché, il GU, nel ritenere la causa di valore complessivamente indeterminabile, si è
10 correttamente conformato al principio giurisprudenziale, più volte ribadito dalla Suprema Corte (ex
multis Cass. del 16 febbraio 2017 n. 4187; in senso conforme, Cass. n. 22719/2022), secondo cui
“In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state
proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la
controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove
l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il
riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione
dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato”, com'è
riscontrabile nella fattispecie che ci occupa, giammai potendosi, quindi, assumere come parametro di determinazione delle spese di lite lo scaglione fino ad € 1.100,00 indicato dall'appellante.
Pertanto, sul punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
9. – Il quarto motivo di gravame è parzialmente fondato, tenuto conto che, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di appello relativo all'esatta individuazione della linea di confine tra i due fondi, anche il capo inerente alle spese di lite deve essere riformato, occorrendo pervenire ad una disciplina che tenga conto dell'esito finale e globale della controversia, come meglio esposto al punto 11. che segue.
10. – Analogamente fondato è il quinto motivo, per il medesimo principio della necessaria considerazione dell'esito finale del giudizio. Infatti, l'accoglimento parziale dell'appello e la
“revisione” degli oneri economici del processo non potrà che investire anche il riparto delle spese di mediazione, le quali, come recentemente confermato dalla Suprema Corte (Cass. del 21.11.2023
n. 32306), vanno assimilate alle spese del processo.
11. – In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello
– come già anticipato – impone una valutazione che deve attenere all'esito complessivo della controversia;
in tal senso, la sola fondatezza dell'azione di regolamento di confini, peraltro per uno sconfinamento esiguo, con la contestuale conferma della statuizione di rigetto dell'“actio
confessoria servitutis”, nonché della relativa richiesta di ripristino dello “status quo ante” e di
11 risarcimento del danno, consente di ravvisare un'ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U. del 31 ottobre 2022 n. 32061) che legittima la parziale compensazione, nella misura della metà, delle spese del doppio grado del giudizio nonché di quelle occorse per la procedura di mediazione, con l'allocazione dell'onere di pagamento della restante quota sull'appellante, da ritenersi parte prevalentemente soccombente. I compensi legali sono liquidati in base allo scaglione di valore indeterminabile, facendo applicazione dei parametri forensi medi ed escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass.
19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) giacché non è
stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
12. – Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dell'appellante per la quota di 3/4,
quale parte preponderatamente soccombente all'esito finale della lite, e per la restante quota di un
1/4 a carico degli appellati, in solido fra loro nel rapporto interno “inter partes”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4 Controparte_5
Foggia n. 77/2024, pubblicata il 12.1.2024, con atto di citazione notificato il 6.3.2024, così
provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa conferma del solo contenuto letterale del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata con riferimento all'esatto confine tra i terreni di proprietà delle parti contendenti, condanna , Controparte_1 Controparte_2
, , e
[...] CP_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_5
, in solido fra loro, al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata ed
[...]
individuata dalla traslazione dei punti A e B di cui a pag. 20 della consulenza tecnica a firma del geom. rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord;
CP_7
12 2) riforma i capi 3), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione;
3) rigetta, per il resto, l'appello e conferma la sentenza gravata;
4) compensa per la metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della restante quota della metà, che si liquida, in tale misura ridotta, nell'importo di € 3.808,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al primo grado, e nell'importo di € 3.473,00 a titolo di compenso professionale,
oltre Rsf ed accessori di legge, in relazione al grado di appello;
5) compensa per metà le spese della procedura di mediazione e condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della restante quota della metà, che si liquida in € 268,00 per compenso, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
6) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico di per la quota di 3/4 e Parte_1
degli appellati, in solido fra loro, per la restante quota di 1/4.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Pietro Facchini
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CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. IN Piazzolla Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 [...]
rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Francesca VI e Controparte_5
TO VI
- Appellati -
OGGETTO: “Proprietà”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 21.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato il 5.12.2017 in qualità di Parte_1
proprietario dei terreni agricoli ubicati in contrada “Posta Pila” in agro di Cerignola, censiti in catasto al fg. n. 34, p.lle 80 e 160, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,
[...]
quale proprietaria del fondo, contraddistinto in catasto al fg. n. 34, p.lla 31, CP_6
confinante con la p.lla 160 di proprietà dell'attore, chiedendo di: a) accertare che il tratturo di accesso alla particella 160 è occupato “sine titulo” da filari di piante di vite apposte dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa alla rimozione di tutte le piante apposte sul tratturo di accesso e al ripristino della larghezza di mt. 3 del tratturo in ogni parte, così come previsto all'art. XI del titolo di proprietà del 15.5.1984, nonché al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un'indennità per l'occupazione “sine titulo” di una parte del tratturo di accesso al suo terreno, da determinarsi in via equitativa;
b) accertare che l'attuale linea di confine tra le p.lle
31 e 160 del fg. n. 34, realizzata “sine titulo” dalla convenuta, deve essere spostata verso la proprietà (fg. n. 34, p.lla 31) di cm. 82 verso il lato nord, di cm. 52 verso il lato sud e di CP_6
cm. 55 verso il lato ovest, con conseguente condanna della convenuta allo spostamento dell'attuale linea di confine e alla restituzione all'attore della porzione di terreno occupata, con vittoria delle spese di lite.
1.1. – In particolare, l'attore ha dedotto che il comune dante causa, nell'atto di compravendita delle p.lle 31 e 160, stipulato il 15.5.1984, aveva costituito una servitù di passaggio a carico della p.lla 31 ed in favore della p.lla 160, specificando che detta servitù “avrà inizio dal
tratturo esistente costeggerà il lato est della particella 31 sino ad immettersi nella particella n.
160; detto tratturo avrà la lunghezza di mt. 45,30 ed una larghezza costante di mt. 3”; che la convenuta, circa cinque anni prima dell'introduzione del giudizio, aveva modificato lo stato dei
2 luoghi, apponendo sul tratturo oggetto di servitù alcuni filari di vite che lo costringevano ad accedere al proprio terreno attraverso un tratturo appartenente ad altro proprietario confinante, che ha tollerato detto passaggio soltanto per rapporti di buon vicinato;
che , nel Controparte_6
giugno 2015, aveva rimosso i termini di confine esistenti, occupando una parte del terreno di proprietà dell'istante.
2. – La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contrastato le avverse pretese,
controdeducendo l'assenza d un'occupazione abusiva sia del tratturo, sul quale insiste il diritto reale di godimento a favore del predio della controparte, in realtà libero e percorribile, sia di parte del fondo di proprietà del medesimo attore, non avendo rimosso e né spostato il confine tra le due particelle attigue;
inoltre, ha esposto di aver ceduto, “medio tempore”, il suo terreno a
[...]
. Parte_2
3. – Interrotto il giudizio a seguito del decesso della convenuta e riassunto nei confronti dei suoi cinque eredi nominativamente indicati in epigrafe, i quali hanno fatto proprie le argomentazioni difensive della congiunta, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di ctu a firma del geom. . CP_7
4. – Con sentenza n. 77/2024, pubblicata il 12.1.2024, l'adito Tribunale di Foggia, aderendo
“in toto” alle conclusioni rassegnate dall'Ausiliare, ha: dichiarato che l'esatto confine tra i terreni di cui è causa, situati in agro del Comune di Cerignola alla contrada “Posta Pila”, identificati al
N.C.T. del Comune di Cerignola con la p.lla 160 e la p.lla 31 del fg. n. 34, è quello indicato dal
Ctu, risultante da una traslazione della linea di confine delimitata dai punti A e B di cui alla relazione di ctu, rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord (capo 1 del dispositivo);
rigettato le ulteriori domande proposte dall'attore (capo 2); condannato al Parte_1
pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali (capo 3) e delle spese della procedura di mediazione (capo 4), ponendo definitivamente le spese di ctu a carico esclusivo dell'attore (capo
5).
3 5. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone, in via Parte_1
“cautelare”, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma sulla scorta di cinque motivi di gravame.
6. – All'impugnazione hanno resistito , , IN e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, i quali, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cpc, Controparte_5
hanno dedotto la correttezza delle indagini svolte dal Ctu e, di conseguenza, della motivazione della sentenza impugnata (che sul responso consulenziale si fonda), in particolare con riferimento all'esistenza del tratturo e della “risega” all'interno della p.lla 31 di proprietà degli appellati, alla corrispondenza tra le dimensioni del tracciato e quanto previsto nell'atto di compravendita dei due fondi e al libero esercizio del correlato diritto di servitù. In relazione all'azione ex art. 950 cod. civ.
hanno allegato che la traslazione del confine rilevata dal Ctu ha determinato l'ampliamento della superficie del fondo di loro proprietà, come correttamente dichiarato dal primo giudice con la statuizione di rigetto dell'altrui pretesa, essendo stato anche accertato che nessun convenuto aveva rimosso i termini lapidei. Infine, con riguardo alle spese processuali e della procedura di mediazione hanno, del pari, evidenziato la correttezza della valutazione operata dal giudicante circa il valore della controversia, in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di pluralità di domande, alcune di valore determinabile ed altre di valore indeterminabile, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile.
7. – Con ordinanza del 24.9.2024 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc proposta dall'appellante.
8. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025, dopo il deposito degli scritti difensivi conclusivi, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione dei fatti di causa in ordine alla servitù di passaggio, censurando la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'esistenza e la libera percorribilità del tratturo sul quale essa insiste, nonostante i rilievi topografici e la
4 documentazione fotografica mostrino l'assenza della “risega” stradale nella p.lla 31 e la necessità
di percorrere una porzione di altro tratturo interpoderale di proprietà di un terzo confinante,
estraneo al giudizio, al fine di fare accesso alla stessa p.lla 31 e, dunque, di esercitare il relativo transito.
2. – Con il secondo motivo si duole dell'illogicità della sentenza in merito all'azione di regolamento di confini in quanto il primo giudice ha rigettato la domanda nonostante nella relazione di ctu e, di riflesso, nella motivazione della pronunzia sia stato, comunque, rilevato uno scostamento (per quanto lieve) in danno della sua proprietà, simile a quello denunciato nell'atto di citazione, seppur di entità ridotta, con la relativa occupazione di una porzione di terreno appartenente al medesimo appellante.
3. – Con il terzo motivo censura la statuizione con la quale il Tribunale di Foggia ha erroneamente ritenuto la controversia di valore indeterminabile, disattendendo quanto dichiarato dall'attore al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, nonché violando l'art. 15 cpc,
disciplinante in modo puntuale il calcolo da effettuarsi per desumere il valore delle cause inerenti alle servitù e al regolamento di confini.
4. – Con il quarto motivo denuncia l'omessa applicazione dell'art. 92 co. 2 cpc nella regolamentazione delle spese di lite in quanto il GU avrebbe dovuto procedere alla loro compensazione integrale o parziale, posto che, a fronte del rigetto della domanda di accertamento della servitù di passaggio, era stata accertata la nuova linea di confine tra i due fondi e la maggior estensione della superficie del terreno di proprietà dell'attore.
5. – Con il quinto motivo di appello, infine, si duole della condanna al pagamento delle spese relative alla procedura di mediazione, ancorché nella fase stragiudiziale abbia inviato all'originaria convenuta una missiva interlocutoria, senza ricevere alcuna risposta, ed abbia proceduto ad effettuare rilievi topografici con un proprio consulente tecnico, sino a promuovere il procedimento di mediazione, nell'ambito del quale la controparte ha fermamente asserito la corrispondenza della
5 linea di confine al frazionamento che ha dato origine alla p.lla 160 di proprietà dell'appellante,
mentre in seguito si è accertato che, in realtà, il confine non rispecchia il frazionamento eseguito.
6. – Il primo motivo di appello è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
6.1. – Al riguardo, occorre premettere che la domanda originariamente proposta dall'attore,
volta a far accertare che “il tratturo di accesso alla particella n. 160–foglio n. 34, che parte dalla
strada pubblica, è occupato sine titolo (così testualmente, nde) da filari di piante di vite apposte
dalla convenuta Sig.ra con la condanna della stessa a “rimuovere tutte le Controparte_6
piante apposte sul tratturo di accesso e ripristinare la larghezza di mt. 3 del tratturo in ogni
parte”, configura un'“actio confessoria servitutis” di cui all'art. 1079 cod. civ., attraverso la quale il titolare del diritto reale di godimento può farne accertare l'esistenza, far cessare gli eventuali impedimenti e le turbative all'esercizio, nonché domandare la rimessione delle cose in pristino stato, oltre al risarcimento del danno. Nella specie, ferma restando la pacifica e mai contestata esistenza del diritto di servitù di passaggio gravante sulla p.lla 31 in favore del fondo dominante di proprietà dell'appellante, il “thema decidendum” della controversia verte sull'accertamento dell'occupazione abusiva del tratturo su cui insiste la servitù, dunque sulla presenza o meno di impedimenti e turbative, che sarebbero rappresentati, in concreto, dai filari di vite che ne renderebbero disagevole l'esercizio.
6.2. – Così delimitato il perimetro dell'indagine (ri)devoluta al Collegio deve, in primo luogo, rilevarsi che, in effetti, le risposte fornite dal Ctu alle osservazioni del Ctp dell'attore, poi recepite nella parte motiva della sentenza gravata (cfr. pag. 5), non siano pienamente esaustive,
non avendo l'Ausiliare esattamente interpretato la doglianza dell'istante (riproposta come motivo di gravame). Infatti, mentre quest'ultimo ha assunto che l'esercizio della servitù di passaggio era possibile soltanto accedendovi dal tratturo dalla p.lla 60 di proprietà di un confinante, estraneo al giudizio, il Ctu, presupponendo che la contestazione si riferisse alla collocazione della servitù su un fondo diverso da quello servente, si è limitato a replicare nei seguenti termini testuali: “se come
descritto dall'avv. PIAZZOLLA, la servitù di passaggio fosse insistente nella particella n.60;
6 percorrendo il tratturo d'ingresso dalla strada denominata SS544 verso il termine lapideo n.127
non si dovrebbe incappare in una risega adducente verso sinistra, la quale immette il citato
tratturo nella particella n.31 ma, lo stesso tratturo d'ingresso dovrebbe proseguire alla destra del
ridetto termine di confine (n.127), di triplice possesso tra le particelle n. 31, n. 60 e n.6” (cfr. pag.
25 dell'elaborato).
6.2.1. – Cionondimeno, anche ravvisando un incongruente “disallineamento” delle risposte fornite sul punto dal Ctu rispetto alle contestazioni attoree, deve rilevarsi che le sue conclusioni,
comunque, risultano immuni da irrimediabili vizi logici e metodologici, consegnando al Collegio
elementi fattuali sufficienti per superare le obiezioni sollevate dall'appellante, con riferimento sia alla c.d. “risega”, che alla collocazione e alle dimensioni del tratturo. Sotto il primo profilo, può
dirsi che dai rilievi topografici (cfr. pagg. 25 e 26 della relazione di ctu) e dalla documentazione fotografica (foto n. 2 di parte appellata) emerge l'esistenza della suddetta “risega” adducente verso sinistra, priva di filari di vite e liberamente utilizzabile, salva la presenza di erba incolta che,
tuttavia, non impedisce l'agevole percorribilità del tratturo. Pertanto, non risulta riscontrabile l'assunto dell'appellante circa la lamentata discrasia tra le mappe riportate alle pagg. 25 e 26 della relazione di ctu e lo stato dei luoghi emergente dalle fotografie di pag. 18 e 24 del medesimo elaborato, tenuto conto che in quella riprodotta a pag. 24 la “risega” non è visibile, non perché
inesistente bensì soltanto in quanto non ricompresa nell'inquadratura, a differenza di quanto evincibile dalla fotografia n. 2 di parte appellata. Sotto un altro profilo, l'Ausiliare del giudice ha correttamente proceduto alla verifica della corrispondenza tra le dimensioni del tratturo esistente e quelle specificatamente indicate nel titolo costitutivo del diritto di servitù, nel quale si precisa che
“Detta servitù avrà inizio dal tratturo esistente, costeggerà il lato est della particella 31 (trentuno)
sino ad immettersi nella particella 160 (centosessanta)” e che “detto tratturo avrà una lunghezza
di m.45,30 (quarantacinquevirgolatrenta) e una larghezza costante di m.3 (tre)”. Dunque, dal grafico riportato a pag. 17 della relazione di ctu e dal rilievo topografico di cui alla pag. 26 dello stesso elaborato tecnico, la sussistenza delle anzidette caratteristiche del tracciato su cui insiste la
7 servitù è desumibile dalle seguenti circostanze: a) il tratturo ha inizio dal termine lapideo n. 127,
che costituisce sia il punto di confine tra le tre p.lle 31, 60 e 6 e sia il punto in cui termina il preesistente tratturo interpoderale di collegamento con la strada statale SS544; b) il tratturo interessato dal diritto di servitù giace all'interno della p.lla 31 di proprietà degli appellati,
costeggiando il lato est della stessa sino ad immettersi nel fondo di proprietà di Parte_1
; c) il ridetto tratturo presenta esattamente la lunghezza e la larghezza previste dal
[...]
contratto di compravendita del 15.5.1984.
6.2.2. – In particolare, con riferimento al punto c) sopra indicato, non possono essere condivise le doglianze formulate dall'appellante, il quale lamenta la mancanza della larghezza di 3
mt. del tratturo sul presupposto che il Ctu avrebbe dovuto misurare la stessa partendo dal termine lapideo 127 e procedendo in senso orizzontale all'interno del fondo gravato da servitù (cfr. pag. 15
dell'atto di appello). In realtà, tale modalità di misurazione non coglie nel segno e correttamente non è stata adottata dal Tecnico incaricato dal Tribunale di Foggia, il quale ha misurato la lunghezza e la larghezza del tratturo partendo dal confine tra i fondi interessati (p.lle 31 e 160) e delineando un rettangolo con angoli di novanta gradi, in cui il lato corto (relativo alla larghezza del passaggio), che parte dal termine lapideo 127, non si sviluppa in senso orizzontale, bensì in modo parallelo all'altro lato corrispondente al confine tra il fondo servente e quello dominante. Se si opinasse diversamente, cioè seguendo il metodo di misurazione prospettato dell'appellante, si giungerebbe alla non condivisibile conclusione di avere una servitù in cui non soltanto i due lati corti (relativi alla larghezza del tratturo) non sarebbero paralleli, risultando l'angolo di cui al termine lapideo 127 maggiore di novanta gradi, ma soprattutto i lati inerenti alla lunghezza del tratturo non presenterebbero più la medesima estensione, in quanto mentre il lato che parte dal termine lapideo 127 sino al confine manterrebbe la lunghezza di 45,30 mt. prevista dal contratto di compravendita del 1984, l'altro lato aumenterebbe indebitamente la propria estensione oltre quella di 45,30 mt, in violazione del titolo costitutivo della servitù.
8 6.3. – Dunque, sebbene, come dedotto dall'appellante, l'utilizzo della servitù sia possibile soltanto aggirando il termine lapideo n. 127 dal lato destro, ossia accedendo al tratturo dalla p.lla
60 del terzo confinante, tale modalità d'uso non costituisce il risultato della metodologia di calcolo dell'estensione del tratturo impiegata dal Ctu, né della presunta abusiva occupazione di una porzione del tracciato da parte degli appellati, bensì risulta presumibilmente imputabile alla
“ontologica” incompatibilità tra la servitù, posta all'interno della p.lla 31, e il tratturo interpoderale di collegamento con la strada statale SS544, collocato, invece, all'interno della p.lla 6, superabile soltanto tramite un percorso obbligato che implica l'invasione della p.lla 60 del terzo confinante per esercitare la servitù di passaggio in questione. Di talché, il giudice di prime cure ha rigettato l'“actio confessoria servitutis” in quanto nessuna occupazione abusiva è stata realizzata dai proprietari del fondo servente, atteso che il tratturo presenta le dimensioni previste dal titolo costitutivo e l'effettiva pretesa dell'originario attore è quella di ottenere una non consentita estensione della superficie della servitù per ovviare all'inconveniente sopra menzionato. Tanto
induce a ritenere che avrebbe eventualmente potuto proporre un'altra e Parte_1
diversa azione giudiziale ovvero addivenire ad un accordo privatistico finalizzato a modificare il titolo negoziale costitutivo della servitù, nel senso di estendere la superficie del tratturo in maniera tale da permettergli di aggirare il termine lapideo n. 127 senza invadere il fondo di un terzo. In
definitiva, il complesso delle argomentazioni sopra esposte si traduce in una statuizione confermativa sul punto della sentenza impugnata.
7. – Il secondo motivo di appello è, invece, fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
7.1. – Il giudice monocratico, sulla scorta della relazione di ctu, ha rilevato uno scostamento,
ancorché lieve, della linea di confine, dichiarando in dispositivo che l'esatto confine tra i due fondi
è quello risultante dalla traslazione dei punti A e B, indicati nella relazione di ctu, rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord;
sennonché, pur accertando tale scostamento, ha poi concluso per il rigetto della domanda poiché la nuova linea di confine non determina il preteso
9 sconfinamento della convenuta, ma, anzi, aumenta, seppur in maniera ridotta, la superficie del terreno di proprietà di . Controparte_6
7.2. – Al riguardo, il Collegio non può trascurare che la traslazione dei punti A e B
(rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord), quantunque minima, sia effettivamente conforme all'oggetto della lagnanza dell'appellante, il quale ha dedotto la necessità
di spostare i suddetti termini lapidei di 82 cm. verso nord, 52 cm. verso sud e 55 cm. verso ovest.
Inoltre, da un'attenta disamina di pag. 20 della relazione di ctu, unitamente al suo allegato “rilievo topografico”, si ricava che la linea tratteggiata di colore viola, indicante l'esatto confine determinato dall'Ausiliare del giudice, presenta un'inclinazione maggiore verso la p.lla 31 rispetto alla posizione originaria dei punti A e B, incrementando effettivamente la superficie della p.lla 160
di proprietà di e non quella 31, come inesattamente statuito dal giudice di Parte_1
prime cure. Alla luce di tali argomentazioni, dunque, il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui dà atto della traslazione del confine, pur rimanendo invariato nella sua statuizione accertativa dei limiti delle rispettive proprietà fondiarie, deve essere corretto con la previsione della condanna solidale degli appellati al rilascio della ridotta porzione individuata a seguito dello spostamento dei punti A e B, stante la fondatezza della domanda di regolamento dei rispettivi confini.
8. – Il terzo motivo di appello si appalesa infondato in quanto, sebbene i calcoli riportati da nell'atto di gravame rispecchino il contenuto normativo dell'art. 15 cpc in Parte_1
tema di determinazione del valore della causa allorché essa attenga all'azione di regolamento dei confini e di accertamento di servitù, nondimeno la censura non può trovare, comunque,
accoglimento in quanto trascura il dato oggettivo che, insieme alle suddette domande di valore determinabile, l'attore ha azionato anche pretese di valore indeterminabile, intese ad ottenere la condanna alla rimozione di piante apposte lungo il tratturo di acceso e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo. Cosicché, il GU, nel ritenere la causa di valore complessivamente indeterminabile, si è
10 correttamente conformato al principio giurisprudenziale, più volte ribadito dalla Suprema Corte (ex
multis Cass. del 16 febbraio 2017 n. 4187; in senso conforme, Cass. n. 22719/2022), secondo cui
“In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state
proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la
controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove
l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il
riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione
dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato”, com'è
riscontrabile nella fattispecie che ci occupa, giammai potendosi, quindi, assumere come parametro di determinazione delle spese di lite lo scaglione fino ad € 1.100,00 indicato dall'appellante.
Pertanto, sul punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
9. – Il quarto motivo di gravame è parzialmente fondato, tenuto conto che, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di appello relativo all'esatta individuazione della linea di confine tra i due fondi, anche il capo inerente alle spese di lite deve essere riformato, occorrendo pervenire ad una disciplina che tenga conto dell'esito finale e globale della controversia, come meglio esposto al punto 11. che segue.
10. – Analogamente fondato è il quinto motivo, per il medesimo principio della necessaria considerazione dell'esito finale del giudizio. Infatti, l'accoglimento parziale dell'appello e la
“revisione” degli oneri economici del processo non potrà che investire anche il riparto delle spese di mediazione, le quali, come recentemente confermato dalla Suprema Corte (Cass. del 21.11.2023
n. 32306), vanno assimilate alle spese del processo.
11. – In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello
– come già anticipato – impone una valutazione che deve attenere all'esito complessivo della controversia;
in tal senso, la sola fondatezza dell'azione di regolamento di confini, peraltro per uno sconfinamento esiguo, con la contestuale conferma della statuizione di rigetto dell'“actio
confessoria servitutis”, nonché della relativa richiesta di ripristino dello “status quo ante” e di
11 risarcimento del danno, consente di ravvisare un'ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U. del 31 ottobre 2022 n. 32061) che legittima la parziale compensazione, nella misura della metà, delle spese del doppio grado del giudizio nonché di quelle occorse per la procedura di mediazione, con l'allocazione dell'onere di pagamento della restante quota sull'appellante, da ritenersi parte prevalentemente soccombente. I compensi legali sono liquidati in base allo scaglione di valore indeterminabile, facendo applicazione dei parametri forensi medi ed escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass.
19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) giacché non è
stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
12. – Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dell'appellante per la quota di 3/4,
quale parte preponderatamente soccombente all'esito finale della lite, e per la restante quota di un
1/4 a carico degli appellati, in solido fra loro nel rapporto interno “inter partes”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4 Controparte_5
Foggia n. 77/2024, pubblicata il 12.1.2024, con atto di citazione notificato il 6.3.2024, così
provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa conferma del solo contenuto letterale del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata con riferimento all'esatto confine tra i terreni di proprietà delle parti contendenti, condanna , Controparte_1 Controparte_2
, , e
[...] CP_3 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_5
, in solido fra loro, al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata ed
[...]
individuata dalla traslazione dei punti A e B di cui a pag. 20 della consulenza tecnica a firma del geom. rispettivamente di cm. 56 verso est e di cm. 74 verso nord;
CP_7
12 2) riforma i capi 3), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione;
3) rigetta, per il resto, l'appello e conferma la sentenza gravata;
4) compensa per la metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della restante quota della metà, che si liquida, in tale misura ridotta, nell'importo di € 3.808,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al primo grado, e nell'importo di € 3.473,00 a titolo di compenso professionale,
oltre Rsf ed accessori di legge, in relazione al grado di appello;
5) compensa per metà le spese della procedura di mediazione e condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della restante quota della metà, che si liquida in € 268,00 per compenso, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
6) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico di per la quota di 3/4 e Parte_1
degli appellati, in solido fra loro, per la restante quota di 1/4.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Pietro Facchini
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